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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1524/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1524/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. STANDOLI FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. STANDOLI FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 16/09/2017 in TERNI, precisando che dall'unione non sono nati figli, e che a far data dalla data del 17/01/2025 di conferma dell'accordo di separazione sottoscritto il 17/12/2024 dinanzi ufficiale dello stato civile ex art.3 della Legge
898/1970, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) Il sig. resterà nell'immobile, a suo tempo adibito a casa familiare, sita in Terni (TR) CP_1 via Valnerina n.195, con l'uso dei beni mobili che la stessa contiene, avendo la sig.ra Parte_1 già asportato i beni personali ed essendosi trasferita altrove;
2) Poiché i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile;
3) I ricorrenti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per ogni titolo, ragione e azione connesso con il rapporto di coniugio
e/o comunque derivante dalle condizioni di cui all'accordo di separazione, avendo definito ogni qualsiasi controversia e/o pendenza di natura economica.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/09/2017 in TERNI tra Pt_1
alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
[...] CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI
(atto n.120, parte I, Uff. 1, anno 2017);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
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