Articolo 39 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 38Articolo 40
Versione
30 giugno 1970
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Versione
20 maggio 1978
Art. 39.
Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno piu' corso. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 17 maggio 1978, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1978 n. 138) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare ne' i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente ne' i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative".
Entrata in vigore il 20 maggio 1978
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