Art. 1. (Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi
civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali).
E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.
L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attivita' svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati.
L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.
Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con il modalita' da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7.
Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.
civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali).
E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.
L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attivita' svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati.
L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.
Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con il modalita' da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7.
Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.