Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1569/2024 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1569/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, vertente tra:
codice fiscale e partita i.v.a.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., (codice fiscale: , con Controparte_2 C.F._1
sede in Cutro (KR), alla via Praga n. 45, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro
Pierino Mellea, domiciliato in presso il suo studio professionale, in Catanzaro via A.
Turco 27/A, come da procura il rilasciata in calce al reclamo;
reclamante
con sede legale in Roma (RM), via Sistina n. 121 (codice fiscale Parte_1
e partita i.v.a. ), con sede amministrativa in Atina (FR), alla via San P.IVA_2
Marciano n. 887, in persona dell'amministratore unico, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Massimo Galasso del Foro di Cassino, come da procura alle liti,
1
elettivamente domiciliata ai fini della presente Email_1
procedura presso lo studio professionale del suddetto difensore, in Cassino (FR), viale
Luigi Tosti n. 38; reclamata
Curatela della liquidazione giudiziale della (procedura Controparte_1
n. 14/2024), con sede in Cutro (KR), alla via Praga n. 45, in persona del Curatore, dott.ssa (codice fiscale: , elettivamente domiciliata CP_3 C.F._2
in TO, Piazza Pitagora n. 1, presso lo studio professionale dell'avv. Raffaela
Lavigna, che la rappresenta e difende, giusta autorizzazione del giudice delegato, dott.
Alfonso Scibona, del 12.12.2024 e come da procura alle liti, rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
reclamata
Conclusioni delle parti:
1) il procuratore della chiede: “Voglia, l'Ecc.ma Corte adita, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, previa sospensione della liquidazione dell'attivo della dichiarata liquidazione giudiziale di Controparte_1
(di cui al seguente ricorso ex art. 19 L.F.) e previo ogni provvedimento o declaratoria occorrendi - dichiarare la nullità della sentenza n. 23/2024 dichiarativa l'apertura della liquidazione giudiziale stante la nullità e/o irregolarità, inesistenza della notifica del ricorso introduttivo per le ragioni esposte in narrativa, con contestuale rimessione della causa al primo giudice;
- dichiarare la nullità della sentenza numero 23/2024 dichiarativa la apertura della liquidazione giudiziale, stante la nullità della notifica per violazione dell'articolo 49 comma terzo del codice della crisi dell'impresa:; - dichiarare ovvero annullare e/o revocare, per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza dichiarativa l'apertura della liquidazione giudiziale della del Controparte_1
Tribunale di TO n. 23/2024, pubblicata il 23 luglio 2024. Con ogni statuizione conseguenziale in ordine alle spese e competenze del giudizio”;
2 2) il procuratore della chiede: “l'On. Corte di Appello di Parte_1
Catanzaro, atteso il persistente e conclamato stato di decozione della società reclamante, tenuto conto dei motivi e delle argomentazioni sopra esposte, voglia rigettare il reclamo e confermare la sentenza n. 23/2024 pubblicata il 23.7.2024 emessa dal Tribunale di TO, con l'adozione dei consequenziali provvedimenti ed il favore delle spese di lite”;
3) il procuratore della Curatela della liquidazione giudiziale della Controparte_1 chiede: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare inammissibile e/o
[...]
improcedibile e/o comunque rigettare il ricorso per reclamo proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
conseguentemente confermare la sentenza n. 23 emessa dal Tribunale di TO in data
19.7.2024 e depositata in data 23.7.2024, con ogni conseguente pronuncia di legge.
Chiede, altresì, che il ricorrente venga condannato alle spese e competenze del presente giudizio di reclamo”.
Svolgimento del processo
1. Il procedimento di primo grado dinanzi il Tribunale di TO e la sentenza n.
23/2024 di apertura della liquidazione giudiziale
Con ricorso presentato il 4.4.2024, la società ha chiesto al Parte_1
Tribunale di TO l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, affermando, in sintesi, che: a) era creditrice della suddetta Controparte_1
società dell'importo complessivo di € 24.310,04, in forza di decreto ingiuntivo n.
1115/2021, emesso dal Tribunale di Cassino, provvisoriamente esecutivo, non opposto e munito di formula esecutiva, notificato unitamente ad atto di precetto;
b) avverso l'atto di precetto, era stata proposta opposizione dalla società intimata che, tuttavia, era stata rigettata con sentenza del Tribunale n. 1286/2023, pubblicata il 18.10.2023, con la quale l'opponente era stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in €
6.202,28, cosicché il credito era divenuto pari ad euro 31.550,08; c) erano risultati vani i tentativi di recupere tale credito;
d) la società debitrice, per giunta, risultava assoggettata
3 a procedura pignoratizia sui beni immobili e versava, ormai, in uno stato di insolvenza che giustificava la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Tribunale ha, quindi, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti per il
17.7.2024, ordinando alla cancelleria di acquisire presso l'Agenzia delle Entrate, presso l'Inps e presso il Registro delle Imprese i dati ed i documenti relativi alla società resistente ed onerando la cancelleria della notifica del ricorso e del decreto alle parti.
Avendo la Cancelleria del Tribunale di TO, in data 24.4.2024, comunicato che la notificazione non aveva avuto esito positivo, il creditore istante è stato onerato del compito di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nelle forme di legge.
Quindi, compiuta, per il tramite dell'ufficiale giudiziario, tale attività di notificazione, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, alla quale non ha presenziato il legale rappresentante della società resistente, non costituitasi nella procedura, il Tribunale, in data 23.7.2024, ha emesso la sentenza n. 23/2024, con cui ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ritenendo, in sintesi, Controparte_1
fondato il ricorso della e, in particolare, comprovato lo stato di insolvenza Parte_1
della società resistente, sulla base: a) della sentenza n. 1286/2023 del 18.10.2023, con cui il Tribunale di Cassino aveva rigettato l'opposizione al precetto intimato alla resistente dalla società ricorrente;
b) del tentativo, non andato a buon fine, della creditrice di ottenere il soddisfacimento coattivo del credito e della pendenza di procedure esecutive a carico della c) dei debiti gravanti sulla stessa per contributi Controparte_1 dovuti all'I.n.p.s., per un importo pari ad € 43.009,1; d) delle perdite di esercizio risultanti dai bilanci;
e) dall'esiguo capitale sociale, pari ad € 10.000,00
2. Il presente giudizio di reclamo
Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha presentato reclamo la CP_1
lamentando, in sintesi: a) la nullità della sentenza per omessa notifica nei
[...]
suoi confronti del ricorso introduttivo del procedimento, presentato dalla
[...]
dato che la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di Parte_1
comparizione era venuta a mani di , indicato come figlio del titolare, ma Persona_1
soggetto in realtà inesistente, atteso che, per come risultava dallo stato di famiglia di
, legale rappresentante della società, non esisteva alcun figlio di nome Controparte_2
4 cosicché, in definitiva, era stato violato il contraddittorio ed il diritto di difesa della Per_1
società reclamante;
b) la mancata notificazione della sentenza dichiarativa della apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente pendenza del termine utile per impugnarla;
c) l'assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della la quale, essendo rimasta Controparte_1
inattiva negli ultimi tre anni, non aveva alcun attivo patrimoniale né ricavo negli anni
2021 e 2022, mentre era irrilevante il dato concernente l'ammontare dei debiti;
d)
l'insussistenza, comunque, del presupposto dello stato di insolvenza, non desumibile dal mero inadempimento di un'obbligazione. Ha concluso quindi, come sopra trascritto.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di reclamo la Curatela della liquidazione giudiziale, tramite apposita comparsa, presentata il 28.1.2025, contestando il fondamento dell'impugnazione e rilevando, in particolare, che: a) non vi era alcuna inesistenza della notificazione nei confronti della del decreto Controparte_1
del Tribunale di fissazione udienza, in quanto il soggetto che aveva ricevuto atto,
[...]
, era, in realtà, il fratello dell'amministratore della società; b) la notifica era stata Per_1
effettuata, regolarmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 8°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, 107, primo comma, del d.p.r. n.
1229/1959 e 145 c.p.c., presso la sede risultante dal registro delle imprese, con consegna della copia dell'atto a persona collegata all'amministratore della società e che aveva accettato l'atto; c) sussistevano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, in quanto la reclamante non aveva depositato alcuna documentazione contabile e fiscale utile a contestarli, essendo irrilevante la circostanza che la società fosse inattiva da oltre tre anni, sussistendo lo stato di insolvenza e non avendo la dimostrato il mancato superamento dei limiti dimensionali Controparte_1
della c.d. impresa minore, come era suo onere, ma risultando, al contrario, una notevole esposizione debitoria della società stessa.
Si è costituita nel giudizio di reclamo, anche, la , con comparsa Parte_1
di costituzione e risposta del 2.2.2025, contestando, in primo luogo, il fondamento dell'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado e del decreto di fissazione di udienza nei confronti della società reclamante, poiché non aveva alcuna rilevanza l'erronea indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 148 c.p.c., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario dell'atto e rilevando, in sintesi, la sussistenza di tutti i presupposti per
5 l'apertura della liquidazione giudiziale e, in particolare, dell'ammontare di un credito superiore al limite di cui all'art. 49 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nonché dello stato di insolvenza della società reclamante, per come ritenuto dal
Tribunale. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del reclamo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 14.2.2025, pronunciata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte di Appello ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, appare opportuno, preliminarmente, illustrare l'oggetto del giudizio di reclamo, alla luce del contenuto della sentenza impugnata, dei motivi di impugnazione e delle difese della Curatela della liquidazione giudiziale e della Parte_1
1. L'oggetto del giudizio di reclamo
Richiamato quanto sopra illustrato nella parte dedicata allo svolgimento del processo, è opportuno evidenziare che l'oggetto del giudizio di reclamo concerne: a) l'esame della eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dalla difesa della CP_1
con il proprio reclamo, per difetto di regolare instaurazione del
[...]
contraddittorio nei suoi confronti, nell'ambito del procedimento svoltosi davanti al
Tribunale di TO e, segnatamente, per mancata notificazione nei suoi confronti della istanza della di apertura della liquidazione giudiziale;
b) in caso di Parte_1 rigetto dell'eccezione suddetta, le questioni di merito e, segnatamente, i presupposti della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi della disciplina del decreto legislativo n. 14/2019 (c.d. codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), ritenuti dal Tribunale con valutazione censurata dalla reclamante.
2. La nullità della sentenza del Tribunale per irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_1
6 L'eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dalla difesa della CP_1
con il primo motivo del proprio reclamo, per difetto di regolare
[...]
instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti nel procedimento svoltosi davanti al
Tribunale di TO (segnatamente, per la mancata notificazione nei suoi confronti della istanza della di apertura della liquidazione giudiziale e del decreto Parte_1
di comparizione delle parti), è fondata. Pa In effetti, per come è pacifico e documentato, a seguito del ricorso della società “
, il Tribunale di TO ha fissato, con apposito decreto del Parte_1
22.4.2024, l'udienza per la comparizione delle parti per il 17.7.2024, ordinando alla cancelleria (oltre che di acquisire presso l'Agenzia delle Entrate, presso l'Inps e presso il registro delle imprese i dati e i documenti relativi alla società resistente) di notificare il ricorso ed il decreto alle parti.
Tuttavia, in data 24.4.2024, la Cancelleria ha comunicato che la notificazione non aveva avuto esito positivo, cosicché il Tribunale ha onerato del compito di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nelle forme di legge (v. allegato n. 6 della produzione documentale della la società Parte_1
ricorrente, la quale, nell'impossibilità di eseguire la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, non risultando la disponibilità di un indirizzo digitale né da parte della società né del suo legale rappresentante né potendo eseguirsi ai sensi dell'art. 359 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza per la mancata istituzione della c.d. area web a ciò dedicata, si è rivolta per l'incombente all'Ufficio Unep presso il Tribunale di TO.
Quindi, l'Ufficiale giudiziario, recatosi, in data 8.5.2024, presso la sede della società
(via Praga n. 45 di Cutro), ha provveduto a consegnare copia Controparte_1
dell'atto da notificare “a mani di persona qualificatasi per sig. , figlio del Persona_1 titolare che accetta l'atto”.
Identica relazione di notificazione della consegna a , qualificatosi figlio del Persona_1
titolare, è stata redatta, in pari data, in relazione alla notificazione dell'atto a CP_2
presso la sua residenza (via Praga n. 47 di Cutro: v. allegato n.10 della
[...] produzione documentale della ). Parte_1
Deve evidenziarsi che, sulla base della documentazione acquisita, in effetti, come affermato dalla reclamante, non è tra i soggetti che compongono lo stato Persona_1
di famiglia di , legale rappresentante ed amministratore della società Controparte_2
7 Autotrasporti Rosanna s.r.l. Risulta, piuttosto, che uno dei fratelli si chiami (cfr. il Per_1
certificato dell famiglia originaria di ). Persona_2
Premesso questo, la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado, eseguita a mani di tale , qualificatosi figlio del titolare e non meglio Persona_1
identificato, è affetta da nullità e comporta il regresso del procedimento davanti al
Tribunale, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Il procedimento di notificazione è disciplinato dall'art. 40, comma 8°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (cui rinviava l'art. 361, disposizione di recente abrogata, ma, all'epoca, vigente, in relazione all'ipotesi di notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6° che non fosse risultata possibile o che non avesse esito positivo, per causa imputabile al destinatario), il quale prevede che: “Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza”.
Peraltro, trattandosi di notificazione a persona giuridica, la notificazione deve avvenire a norma dell'art. 145 c.p.c., ossia con consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita norma degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza domicilio e dimora abituale.
A norma dell'articolo 160 c.p.c., tuttavia, la notificazione è nulla se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta.
Nel caso in esame, deve ravvisarsi, innanzitutto, l'ipotesi di nullità di cui al citato art. 160 c.p.c., dato che è del tutto incerta la persona alla quale l'atto è stato consegnato.
In effetti, tale persona si è qualificata come , precisando di essere il figlio Persona_1
del titolare. Tali indicazioni, per quanto, in sé considerate, siano alquanto precise, sono tra loro insanabilmente contraddittorie e, comunque, insufficienti ad individuare il soggetto, giacché nessuno dei figli di , legale rappresentante della Controparte_2
società destinataria dell'atto, si chiama (cfr. la produzione documentale della Per_1
8 reclamante: dallo stato di famiglia risultano un figlio di nome e una figlia di Per_2
nome entrambi minori di età). CP_1
D'altra parte, anche volendo prescindere dal suddetto ed assorbente rilievo e volendo individuare il consegnatario dell'atto nel fratello di nome del legale rappresentante Per_1
della società, non si tratterebbe, comunque, né del portiere dello stabile né di persona incaricata di ricevere le notificazioni e nemmeno di addetto alla sede sociale, per come, indirettamente, dimostrato dal fatto che avrebbe attribuito al padre anziché al fratello la
“titolarità” della società.
La nullità della sentenza del Tribunale per difetto di regolare contraddittorio comporta il regresso dell'intero procedimento al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.,
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese processuali del giudizio di reclamo.
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza della Curatela della liquidazione giudiziale e della società reclamata e, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, della natura processuale della decisione, della modesta complessità del giudizio e della concreta attività difensiva svolta, possono liquidarsi in euro 3.473,00 per onorari, oltre accessori di legge (euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.738,00 per quella decisoria), senza liquidazione della fase di trattazione/istruttoria (non tenutasi, posto che il procedimento si è concluso in un'unica udienza) e con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v. l'art. 4, comma 10 sexies, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma 1°, lett. “l” del d.m. n. 147/2022), ridotti alla metà per la scarsa complessità delle questioni trattate. Non risultano documentate spese vive.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro - II^ sez. civile - definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso la sentenza n. 23/2024 del Controparte_1
19.7.2024, pubblicata il 23.7.2024, del Tribunale di TO - dichiarativa dell'apertura
9 della liquidazione giudiziale della - disattesa ogni altra Controparte_1
domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- visto l'art. 354 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di TO;
- condanna la e la Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
in solido, al rimborso delle spese di giudizio nei confronti Controparte_1
della liquidate in euro 3.473,00 per onorar ed euro 147,00 Controparte_1
per spese vive, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso, il 14.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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