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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12289/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - P.zza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000086 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21892/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Publiservizi S.r.l. in qualità di Concessionaria per la Riscossione coattiva dei tributi del Comune di Casoria, depositato il 27.06.2025, Ricorrente_1 in proprio, proponeva ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo nr. 40402500000086 concernente l'omesso versamento dell'I.M.U. dovuta per l'anno 2019 al Comune di Casoria, eccependone la illegittimità per: decadenza del potere di accertamento e per violazione delle norme che regolano l'esercizio del potere impositivo e l'affidamento del contribuente nella certezza dei rapporti giuridici, in quanto l'atto impugnato era stato notificato successivamente al termine di decadenza avendolo il ricorrente ricevuto notificato in data
04/04/2025.
Concludeva chiedendo in accoglimento del presente ricorso annullare l'avviso di accertamento I.M.U. nr.
40402500000086 per intervenuta decadenza del termine di notifica, con vittoria di spese.
La Publiservizi S.r.l. in qualità di concessionaria per la riscossione coattiva dei tributi del Comune di Casoria si costituiva in giudizio, confermando la legittimità del suo operato, resistendo al ricorso ex adverso proposto, ritenendolo inammissibile, improcedibile e infondato.
La resistente evidenziava che a mente dell'art. 67 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto
Cura Italia”) i termini di notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali erano stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni, e il termine di decadenza degli atti in scadenza al
31.12.2024 risentiva della suddetta sospensione con la conseguenza che all'ordinaria scadenza per notificare l'atto occorreva aggiungere 85 giorni.
Pertanto in forza del suesposto principio, il termine ultimo per la notificazione dell'avviso di accertamento
IMU relativo all'annualità 2019, come confermato correttamente dal sig. Nominativo_1, era quello del 26 marzo 2025, giorno in cui era avvenuta la notifica dell'atto impugnato che pertanto dovevasi ritenersi tempestiva avendo la Publiservizi spedito l'atto in data 26 marzo 2025 e, a causa dell'irreperibilità del ricorrente, l'atto era stato consegnato solo in data 4 aprile 2025.
Concludeva chiedendo contrariis reiectis, di rigettare il ricorso perché irricevibile, inammissibile e in ogni caso infondato.
Su tali conclusioni la causa veniva riservata a sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolta la verifica della presenza dei requisiti essenziali del ricorso, preliminare e propedeutica alla successiva valutazione dello stesso, ne è emersa la inammissibilità sotto un duplice profilo.
Ed invero, , la disciplina delle notifiche a mezzo P.E.C. è dettata dal D.M. 23.12.2013, n. 163 (“Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”), il cui articolo 5, comma
2, stabilisce che le notificazioni eseguite a mezzo P.E.C. si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna.
In particolare, per il mittente la notifica si intende effettuata nel momento dell'invio del documento al proprio gestore P.E.C., attestato dalla relativa ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario nel momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella P.E.C. dal suo gestore. Ne consegue che “per il mittente, ai fini del corretto perfezionamento della notifica, risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della P.E.C. ricevuta. È sufficiente che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l'atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata. In sostanza, è sufficiente che il messaggio di P.E.C. venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia immediata e automatica ricevuta” (circolare n. 1/DF/2019). Effettuata la notifica tramite P.E.C. ai fini della relativa prova, bisogna depositare agli atti, attraverso l'applicazione PTT (Processo Tributario Telematico) del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) la ricevuta di accettazione (RdAC), sottoscritta con la firma del gestore del mittente, e la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Ed invero in primo luogo, nella fattispecie in esame, dallo scrutinio della documentazione versata in atti emerge che, il ricorrente ha omesso di depositare le sopra accennate ricevute di notifica relative al ricorso in questione e tanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92, concernente la “costituzione del ricorrente” incorrendo in tal modo nell'inammissibilità sancita dalla disposizione citata, tanto più decisiva in quanto la data di spedizione del ricorso si rendeva individuabile soltanto indirettamente attraverso la data di validazione della firma digitale del 04 giugno 2025 o rilevabile dalla “Nota di iscrizione a ruolo” attestante quale data di notifica del ricorso al resistente quella del 05 giugno
2025.
In secondo luogo si evince, dalla documentazione in atti che, mentre l'accertamento in questione nr.
40402500000086 era stato notificato il 04/04/20225 – in virtù della applicazione al caso di specie della sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al D.L. 18/2020 prevista per disciplinare il periodo emergenziale Covid-19 circostanza riconosciuta e non contestata dallo stesso ricorrente - che il ricorso introduttivo del presente procedimento risultava presentato a mezzo PEC solo in data 04-05 giugno 2025, oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall' art. 21 del d.lgs. n.
546/92, appalesandosi quindi tardivo e pertanto inammissibile, allorquando infatti i termini legislativamente previsti per la sua proposizione erano scaduti comunque il giorno 03 giugno 2025. Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza dal diritto di contestare l'atto, che diventa definitivo.
In tale congiuntura giova altresì ricordare che la nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2007 ha fissato un termine unico di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativamente a tutte le entrate degli enti locali. Tale termine è stato fissato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere eseguiti;
entro gli stessi termini devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amministrative tributarie come previsto dagli artt. 16-17 del D.Lgs. n.472\97. Il nuovo termine quinquennale è applicabile anche ai periodi di imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2007. Su questo solco anche la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 12.9.2012 n.15235 – n. 3864\2009).
Mette conto aggiungere, come accennato in precedenza, che la eccepita decadenza/prescrizione quinquennale non risulta però maturata nella fattispecie in esame, in considerazione che il termine di prescrizione/decadenza in questione è stato soggetto alla sospensione ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso di specie, dunque, l'ente Concessionario ha provato di aver consegnato all'agente postale, soggetto notificatore, l'accertamento da notificare entro il termine ultimo del 26.03.2025 (in virtù della operatività del principio della scissione degli effetti della notificazione degli atti di imposizione tributaria).
Orbene, l'art.60 del dpr. n.600\73 come di recente modificato (d.l. 223 del 4\6\06, conv in L. 4\8\2006 n. 248), prevede che per il soggetto notificante l'adempimento in esame si considera effettuato alla data di spedizione;
mentre per il destinatario i termini di notificazione decorrono dalla data di ricezione dell'atto, sicchè la notifica dell'avviso di accertamento in questione deve dunque ritenersi tempestiva.
Difatti costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, quello della scissione degli effetti della notifica per posta per notificante e notificato, sicchè per quest'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario
Trattasi di un principio volto alla salvaguardia del diritto di difesa in giudizio, che opera per gli atti processuali.
La scissione della decorrenza degli effetti non esclude che il provvedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinchè ne derivino effetti (tra cui la pendenza della lite che non può prescindere dal perfezionamento della notifica), ma significa che una volta perfezionato il procedimento non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà.
In considerazione del contesto normativo caratterizzato dal susseguirsi di molteplici disposizioni normative al riguardo ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensate le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12289/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - P.zza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000086 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21892/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Publiservizi S.r.l. in qualità di Concessionaria per la Riscossione coattiva dei tributi del Comune di Casoria, depositato il 27.06.2025, Ricorrente_1 in proprio, proponeva ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo nr. 40402500000086 concernente l'omesso versamento dell'I.M.U. dovuta per l'anno 2019 al Comune di Casoria, eccependone la illegittimità per: decadenza del potere di accertamento e per violazione delle norme che regolano l'esercizio del potere impositivo e l'affidamento del contribuente nella certezza dei rapporti giuridici, in quanto l'atto impugnato era stato notificato successivamente al termine di decadenza avendolo il ricorrente ricevuto notificato in data
04/04/2025.
Concludeva chiedendo in accoglimento del presente ricorso annullare l'avviso di accertamento I.M.U. nr.
40402500000086 per intervenuta decadenza del termine di notifica, con vittoria di spese.
La Publiservizi S.r.l. in qualità di concessionaria per la riscossione coattiva dei tributi del Comune di Casoria si costituiva in giudizio, confermando la legittimità del suo operato, resistendo al ricorso ex adverso proposto, ritenendolo inammissibile, improcedibile e infondato.
La resistente evidenziava che a mente dell'art. 67 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto
Cura Italia”) i termini di notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali erano stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni, e il termine di decadenza degli atti in scadenza al
31.12.2024 risentiva della suddetta sospensione con la conseguenza che all'ordinaria scadenza per notificare l'atto occorreva aggiungere 85 giorni.
Pertanto in forza del suesposto principio, il termine ultimo per la notificazione dell'avviso di accertamento
IMU relativo all'annualità 2019, come confermato correttamente dal sig. Nominativo_1, era quello del 26 marzo 2025, giorno in cui era avvenuta la notifica dell'atto impugnato che pertanto dovevasi ritenersi tempestiva avendo la Publiservizi spedito l'atto in data 26 marzo 2025 e, a causa dell'irreperibilità del ricorrente, l'atto era stato consegnato solo in data 4 aprile 2025.
Concludeva chiedendo contrariis reiectis, di rigettare il ricorso perché irricevibile, inammissibile e in ogni caso infondato.
Su tali conclusioni la causa veniva riservata a sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolta la verifica della presenza dei requisiti essenziali del ricorso, preliminare e propedeutica alla successiva valutazione dello stesso, ne è emersa la inammissibilità sotto un duplice profilo.
Ed invero, , la disciplina delle notifiche a mezzo P.E.C. è dettata dal D.M. 23.12.2013, n. 163 (“Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”), il cui articolo 5, comma
2, stabilisce che le notificazioni eseguite a mezzo P.E.C. si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna.
In particolare, per il mittente la notifica si intende effettuata nel momento dell'invio del documento al proprio gestore P.E.C., attestato dalla relativa ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario nel momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella P.E.C. dal suo gestore. Ne consegue che “per il mittente, ai fini del corretto perfezionamento della notifica, risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della P.E.C. ricevuta. È sufficiente che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l'atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata. In sostanza, è sufficiente che il messaggio di P.E.C. venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia immediata e automatica ricevuta” (circolare n. 1/DF/2019). Effettuata la notifica tramite P.E.C. ai fini della relativa prova, bisogna depositare agli atti, attraverso l'applicazione PTT (Processo Tributario Telematico) del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) la ricevuta di accettazione (RdAC), sottoscritta con la firma del gestore del mittente, e la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Ed invero in primo luogo, nella fattispecie in esame, dallo scrutinio della documentazione versata in atti emerge che, il ricorrente ha omesso di depositare le sopra accennate ricevute di notifica relative al ricorso in questione e tanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92, concernente la “costituzione del ricorrente” incorrendo in tal modo nell'inammissibilità sancita dalla disposizione citata, tanto più decisiva in quanto la data di spedizione del ricorso si rendeva individuabile soltanto indirettamente attraverso la data di validazione della firma digitale del 04 giugno 2025 o rilevabile dalla “Nota di iscrizione a ruolo” attestante quale data di notifica del ricorso al resistente quella del 05 giugno
2025.
In secondo luogo si evince, dalla documentazione in atti che, mentre l'accertamento in questione nr.
40402500000086 era stato notificato il 04/04/20225 – in virtù della applicazione al caso di specie della sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al D.L. 18/2020 prevista per disciplinare il periodo emergenziale Covid-19 circostanza riconosciuta e non contestata dallo stesso ricorrente - che il ricorso introduttivo del presente procedimento risultava presentato a mezzo PEC solo in data 04-05 giugno 2025, oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall' art. 21 del d.lgs. n.
546/92, appalesandosi quindi tardivo e pertanto inammissibile, allorquando infatti i termini legislativamente previsti per la sua proposizione erano scaduti comunque il giorno 03 giugno 2025. Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza dal diritto di contestare l'atto, che diventa definitivo.
In tale congiuntura giova altresì ricordare che la nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2007 ha fissato un termine unico di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativamente a tutte le entrate degli enti locali. Tale termine è stato fissato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere eseguiti;
entro gli stessi termini devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amministrative tributarie come previsto dagli artt. 16-17 del D.Lgs. n.472\97. Il nuovo termine quinquennale è applicabile anche ai periodi di imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2007. Su questo solco anche la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 12.9.2012 n.15235 – n. 3864\2009).
Mette conto aggiungere, come accennato in precedenza, che la eccepita decadenza/prescrizione quinquennale non risulta però maturata nella fattispecie in esame, in considerazione che il termine di prescrizione/decadenza in questione è stato soggetto alla sospensione ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso di specie, dunque, l'ente Concessionario ha provato di aver consegnato all'agente postale, soggetto notificatore, l'accertamento da notificare entro il termine ultimo del 26.03.2025 (in virtù della operatività del principio della scissione degli effetti della notificazione degli atti di imposizione tributaria).
Orbene, l'art.60 del dpr. n.600\73 come di recente modificato (d.l. 223 del 4\6\06, conv in L. 4\8\2006 n. 248), prevede che per il soggetto notificante l'adempimento in esame si considera effettuato alla data di spedizione;
mentre per il destinatario i termini di notificazione decorrono dalla data di ricezione dell'atto, sicchè la notifica dell'avviso di accertamento in questione deve dunque ritenersi tempestiva.
Difatti costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, quello della scissione degli effetti della notifica per posta per notificante e notificato, sicchè per quest'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario
Trattasi di un principio volto alla salvaguardia del diritto di difesa in giudizio, che opera per gli atti processuali.
La scissione della decorrenza degli effetti non esclude che il provvedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinchè ne derivino effetti (tra cui la pendenza della lite che non può prescindere dal perfezionamento della notifica), ma significa che una volta perfezionato il procedimento non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà.
In considerazione del contesto normativo caratterizzato dal susseguirsi di molteplici disposizioni normative al riguardo ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensate le spese.