CASS
Sentenza 25 maggio 2022
Sentenza 25 maggio 2022
Commentario • 1
- 1. Guida al diritto (24/2022)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 28 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2022, n. 20524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20524 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2019 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20524 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 22/03/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO TI avverso la sentenza emessa in data 12 settembre 2016 dal Tribunale di Imperia, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 348 cod. pen. in relazione all'esercizio abusivo della professione di avvocato (commessi il 26, 27, 28 settembre e 7 e 11 ottobre 2011) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla disapplicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 31 del 1982 e della direttiva CE n. 249/1977 direttamente applicabile all'ordinamento interno. Incontestati sono i fatti ascritti al ricorrente, che risulta aver acquisito il titolo di Abogado, conseguito in Spagna - come da regolare iscrizione all'Ordine Spagnolo - ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano quale Avvocato stabilito solo dal 20 ottobre 2011. Risulta del pari pacifico che il ricorrente abbia inviato regolarmente le comunicazioni richieste dalla legge agli Ordini di Imperia e Genova. Ebbene, secondo il ricorrente, la condotta tenuta in relazione ad una unica procedura cautelare penale, quale codifensore degli indagati, costituisce attività prestata con carattere di temporaneità per la quale è sufficiente - ai sensi della legge n. 31 del 1982 - la tempestiva comunicazione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio e lo svolgimento dell'incarico di concerto con un avvocato locale. In ogni caso, gli elementi giuridici ed intepretativi che riguardano la vicenda militano per l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente. La Corte erroneamente ha applicato la disciplina contenuta nel Titoli I Capo III del decreto legislativo n. 96/2001 che riguarda la diversa ipotesi in cui l'Avvocato Stabilito, trascorsi tre anni di esercizio professionale in Italia, può essere integrato e, quindi, iscritto non più all'Albo speciale degli Avvocati Stabiliti ma all'Albo degli Avvocati Ordinari. Il riferimento operato dalla sentenza all'art. 12 del predetto decreto legislativo non riguarda l'esercizio temporaneo della professione legale da parte dell'avvocato 2 straniero ma la procedura di integrazione, ossia le modalità per godere della dispensa dalla prova attitudinale. 3. Il ricorso in quanto ammissibile pone in rilievo il decorso del termine di prescrizione del reato avvenuta successivamente alla emissione della sentenza impugnata in data 23/3/2019. 4. Invero, la sentenza impugnata non tratta in alcun modo la questione posta dall'appellante in ordine alla natura temporanea dell'incarico e considera una disciplina non pertinente alla questione posta - ovvero quella di cui all'art. 12 del d.legs.
2.2..2001 n. 96 riguardante l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, rispetto al dato pacificamente acquisito dello svolgimento dell'attività forense da parte del ricorrente riferito alla sola fase incidentale cautelare di una unica procedura ed in favore di due soggetti coindagati nel medesimo procedimento, risultando rispettato l'obbligo - previsto per l'attività temporanea - della tempestiva comunicazione all'Ordine Forense ed il concerto con un avvocato iscritto all'albo. Tanto in conformità all'orientamento secondo il quale, ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l'autorità procedente prescindere da tale nomina (Sez. 5, n. 39199 del 14/05/2015 Rv. 265105 D'Anna). 5. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reatilti è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/03/2022.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20524 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 22/03/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO TI avverso la sentenza emessa in data 12 settembre 2016 dal Tribunale di Imperia, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 348 cod. pen. in relazione all'esercizio abusivo della professione di avvocato (commessi il 26, 27, 28 settembre e 7 e 11 ottobre 2011) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla disapplicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 31 del 1982 e della direttiva CE n. 249/1977 direttamente applicabile all'ordinamento interno. Incontestati sono i fatti ascritti al ricorrente, che risulta aver acquisito il titolo di Abogado, conseguito in Spagna - come da regolare iscrizione all'Ordine Spagnolo - ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano quale Avvocato stabilito solo dal 20 ottobre 2011. Risulta del pari pacifico che il ricorrente abbia inviato regolarmente le comunicazioni richieste dalla legge agli Ordini di Imperia e Genova. Ebbene, secondo il ricorrente, la condotta tenuta in relazione ad una unica procedura cautelare penale, quale codifensore degli indagati, costituisce attività prestata con carattere di temporaneità per la quale è sufficiente - ai sensi della legge n. 31 del 1982 - la tempestiva comunicazione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio e lo svolgimento dell'incarico di concerto con un avvocato locale. In ogni caso, gli elementi giuridici ed intepretativi che riguardano la vicenda militano per l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente. La Corte erroneamente ha applicato la disciplina contenuta nel Titoli I Capo III del decreto legislativo n. 96/2001 che riguarda la diversa ipotesi in cui l'Avvocato Stabilito, trascorsi tre anni di esercizio professionale in Italia, può essere integrato e, quindi, iscritto non più all'Albo speciale degli Avvocati Stabiliti ma all'Albo degli Avvocati Ordinari. Il riferimento operato dalla sentenza all'art. 12 del predetto decreto legislativo non riguarda l'esercizio temporaneo della professione legale da parte dell'avvocato 2 straniero ma la procedura di integrazione, ossia le modalità per godere della dispensa dalla prova attitudinale. 3. Il ricorso in quanto ammissibile pone in rilievo il decorso del termine di prescrizione del reato avvenuta successivamente alla emissione della sentenza impugnata in data 23/3/2019. 4. Invero, la sentenza impugnata non tratta in alcun modo la questione posta dall'appellante in ordine alla natura temporanea dell'incarico e considera una disciplina non pertinente alla questione posta - ovvero quella di cui all'art. 12 del d.legs.
2.2..2001 n. 96 riguardante l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, rispetto al dato pacificamente acquisito dello svolgimento dell'attività forense da parte del ricorrente riferito alla sola fase incidentale cautelare di una unica procedura ed in favore di due soggetti coindagati nel medesimo procedimento, risultando rispettato l'obbligo - previsto per l'attività temporanea - della tempestiva comunicazione all'Ordine Forense ed il concerto con un avvocato iscritto all'albo. Tanto in conformità all'orientamento secondo il quale, ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l'autorità procedente prescindere da tale nomina (Sez. 5, n. 39199 del 14/05/2015 Rv. 265105 D'Anna). 5. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reatilti è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/03/2022.