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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 17519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
TT. Alberto Tetamo Presidente
TT. Serafina Aceto Giudice Rel.
TT. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 17519/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRAGALÀ Parte_1
CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRUNAS TOLA CAMILLA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/07/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento della figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
DISPONE che la figlia avrà residenza abituale presso l'abitazione materna e, quindi, con Per_1
collocamento prevalente con la TT. ssa CP_1
DÀ ATTO che la figlia , al momento (Luglio 2024), non va al nido e, durante gli orari di Per_1
lavoro della TT. ssa è affidata alle cure della nonna materna;
frequenta un corso di acquaticità CP_1
una volta a settimana presso Aquatica Torino, Corso Galileo Ferraris 290, in Torino (TO);
DISPONE che il TT. corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia il contributo Pt_1
mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla TT. ssa alle seguenti coordinate IBAN CP_1
[...];
DISPONE che entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese per il corso di acquaticità
(cfr. lett. c)) e delle altre spese straordinarie necessarie per la figlia (a titolo esemplificativo e Per_1
non esaustivo sono da intendersi le spese scolastiche, ricreative, sportive e mediche non coperte da
Servizio Sanitario Nazionale), secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c.” (il Protocollo) in vigore presso il Tribunale di Torino, da intendersi parte integrante del presente accordo, nella misura del 50
% il padre e del 50% la madre;
in particolare, il TT. , dovrà corrispondere il 50 % delle spese Pt_1 straordinarie per il mantenimento di a mezzo di bonifico entro 10 giorni dalla presentazione Per_1
della relativa ricevuta e, comunque, non oltre la scadenza del pagamento del contributo per il mantenimento mensile riferito al mese successivo, sul conto corrente indicato alla precedente lett. d), salvo quanto previsto dall'art. 7 del Protocollo, in ordine alle modalità di pagamento per le spese straordinarie superiori ad Euro 500,00;
DÀ ATTO che tutte le spese di cui sopra dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate, salvi i casi di comprovata urgenza e di indifferibilità;
DISPONE che i ricorrenti hanno pattuito, a partire dal 24 Giugno 2024, il seguente calendario di visita del TT. , salvo diversi accordi tra i genitori, restando inteso che il medesimo andrà a Pt_1
prendere e riporterà la figlia dalla/alla casa materna agli orari indicati, anche nell'eventualità in cui la
TT. ssa cambiasse abitazione, purché rimanga nel raggio di 10 km da quella attuale: CP_1
• ogni lunedì dalle ore 8 alle ore 16;
• il mercoledì a settimane alterne dalle ore 8 alle ore 14,30 (a partire da mercoledì 25 Giugno 2024);
• il giovedì a settimane alterne dalle ore 8 alle ore 14,30 (a partire da giovedì 4 Luglio 2024);
• il sabato a settimane alterne dalle ore 8 alle ore 18 (a partire da sabato 28 giugno 2024 e, dopo le vacanze estive, a partire da sabato 7 settembre 2024);
Pertanto, trascorrerà col padre, a settimane alterne, il lunedì, il mercoledì e il sabato e, la Per_1
settimana successiva, il lunedì e il giovedì secondo gli orari sopra indicati. durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, sarà col padre: Per_1
• il 24 Dicembre dalle ore 8 alle ore 14;
• il 25 Dicembre dalle ore 12 alle ore 16; durante il periodo estivo, per l'anno 2024, la TT. ssa porterà con sé la figlia in vacanza CP_1 Per_1
in Sardegna dal 16 al 29 Agosto 2024; pertanto, il TT. recupererà le cinque visite (che Pt_1
sarebbero cadute nei giorni 19 Agosto, 21 Agosto, 24 Agosto, 26 Agosto e 29 Agosto), previo accordo tra i genitori, già a partire dal week-end del 31 agosto-1° settembre, qualora il TT. fosse Pt_1
disponibile; la figlia festeggerà il proprio compleanno sia col padre che con la madre e parteciperà a tutte Per_1
le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, Festa del Papà, Festa della Mamma), previo accordo tra i ricorrenti sull'organizzazione delle giornate;
DÀ ATTO che tutti gli accordi relativi alla regolamentazione del regime di visita potranno essere revisionati, di comune accordo tra le parti, anche in base alle rispettive esigenze lavorative e di vita personale, nonché in armonia con la crescita e lo sviluppo psico-fisico di , garantendone il Per_1
rispetto dei bisogni relazionali e le aspirazioni;
DÀ ATTO che i ricorrenti si danno reciprocamente il nulla-osta al rilascio del passaporto o documento equipollente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
TT. Serafina Aceto TT. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
TT. Alberto Tetamo Presidente
TT. Serafina Aceto Giudice Rel.
TT. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 17519/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRAGALÀ Parte_1
CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRUNAS TOLA CAMILLA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/07/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento della figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
DISPONE che la figlia avrà residenza abituale presso l'abitazione materna e, quindi, con Per_1
collocamento prevalente con la TT. ssa CP_1
DÀ ATTO che la figlia , al momento (Luglio 2024), non va al nido e, durante gli orari di Per_1
lavoro della TT. ssa è affidata alle cure della nonna materna;
frequenta un corso di acquaticità CP_1
una volta a settimana presso Aquatica Torino, Corso Galileo Ferraris 290, in Torino (TO);
DISPONE che il TT. corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia il contributo Pt_1
mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla TT. ssa alle seguenti coordinate IBAN CP_1
[...];
DISPONE che entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese per il corso di acquaticità
(cfr. lett. c)) e delle altre spese straordinarie necessarie per la figlia (a titolo esemplificativo e Per_1
non esaustivo sono da intendersi le spese scolastiche, ricreative, sportive e mediche non coperte da
Servizio Sanitario Nazionale), secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c.” (il Protocollo) in vigore presso il Tribunale di Torino, da intendersi parte integrante del presente accordo, nella misura del 50
% il padre e del 50% la madre;
in particolare, il TT. , dovrà corrispondere il 50 % delle spese Pt_1 straordinarie per il mantenimento di a mezzo di bonifico entro 10 giorni dalla presentazione Per_1
della relativa ricevuta e, comunque, non oltre la scadenza del pagamento del contributo per il mantenimento mensile riferito al mese successivo, sul conto corrente indicato alla precedente lett. d), salvo quanto previsto dall'art. 7 del Protocollo, in ordine alle modalità di pagamento per le spese straordinarie superiori ad Euro 500,00;
DÀ ATTO che tutte le spese di cui sopra dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate, salvi i casi di comprovata urgenza e di indifferibilità;
DISPONE che i ricorrenti hanno pattuito, a partire dal 24 Giugno 2024, il seguente calendario di visita del TT. , salvo diversi accordi tra i genitori, restando inteso che il medesimo andrà a Pt_1
prendere e riporterà la figlia dalla/alla casa materna agli orari indicati, anche nell'eventualità in cui la
TT. ssa cambiasse abitazione, purché rimanga nel raggio di 10 km da quella attuale: CP_1
• ogni lunedì dalle ore 8 alle ore 16;
• il mercoledì a settimane alterne dalle ore 8 alle ore 14,30 (a partire da mercoledì 25 Giugno 2024);
• il giovedì a settimane alterne dalle ore 8 alle ore 14,30 (a partire da giovedì 4 Luglio 2024);
• il sabato a settimane alterne dalle ore 8 alle ore 18 (a partire da sabato 28 giugno 2024 e, dopo le vacanze estive, a partire da sabato 7 settembre 2024);
Pertanto, trascorrerà col padre, a settimane alterne, il lunedì, il mercoledì e il sabato e, la Per_1
settimana successiva, il lunedì e il giovedì secondo gli orari sopra indicati. durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, sarà col padre: Per_1
• il 24 Dicembre dalle ore 8 alle ore 14;
• il 25 Dicembre dalle ore 12 alle ore 16; durante il periodo estivo, per l'anno 2024, la TT. ssa porterà con sé la figlia in vacanza CP_1 Per_1
in Sardegna dal 16 al 29 Agosto 2024; pertanto, il TT. recupererà le cinque visite (che Pt_1
sarebbero cadute nei giorni 19 Agosto, 21 Agosto, 24 Agosto, 26 Agosto e 29 Agosto), previo accordo tra i genitori, già a partire dal week-end del 31 agosto-1° settembre, qualora il TT. fosse Pt_1
disponibile; la figlia festeggerà il proprio compleanno sia col padre che con la madre e parteciperà a tutte Per_1
le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, Festa del Papà, Festa della Mamma), previo accordo tra i ricorrenti sull'organizzazione delle giornate;
DÀ ATTO che tutti gli accordi relativi alla regolamentazione del regime di visita potranno essere revisionati, di comune accordo tra le parti, anche in base alle rispettive esigenze lavorative e di vita personale, nonché in armonia con la crescita e lo sviluppo psico-fisico di , garantendone il Per_1
rispetto dei bisogni relazionali e le aspirazioni;
DÀ ATTO che i ricorrenti si danno reciprocamente il nulla-osta al rilascio del passaporto o documento equipollente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
TT. Serafina Aceto TT. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.