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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1504/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1504/2025 RG. VG. promossa da codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SARA BRESSANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] il [...], _1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. SARA BRESSANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 14/07/2025 da e al Parte_1 _1
fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in Sale (AL) il 16/07/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 5, parte II, Serie A, anno 2001, alle condizioni che seguono:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Sale (AL), Via Orti Grandi n. 19/A, di proprietà esclusiva del IG. _1
, resterà nella disponibilità della IG.ra , che abiterà detto immobile
[...] Parte_1
insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, con tutte le Per_1
pertinenze, mobili ed arredi ivi presenti, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Le spese connesse alla predetta abitazione, (bollette ecc.) continueranno ad essere pagate dal IG. con addebito sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi. Il IG. _1
provvederà a trasferirsi nell'immobile di fronte al cortile comune, in via Orti Grandi n. 19, _1
di proprietà dei genitori di quest'ultimo.
3. I coniugi di comune accordo stabiliscono che, ritenuta l'età del figlio , il padre potrà Per_1
vedere e trattenersi col medesimo, nel corso della settimana, durante le festività e per le ferie estive, secondo i liberi accordi che tra loro interverranno.
4. Il IG. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento in favore di _1
, la somma complessiva di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, entro il 5° giorno di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
5. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Le predette spese verranno rimborsate al genitore che le anticiperà per intero, entro 5 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante le stesse (fatture, ricevute, scontrini ecc).
6. Le rate del solo finanziamento in essere intestate al IG. continueranno ad essere _1
pagate da quest'ultimo, tramite addebito sul conto corrente dello stesso.
7. Nel momento in cui la IG.ra lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi altrove, il IG. Pt_1
riconoscerà alla stessa una somma di denaro pari ad € 20.000,00 (€ ventimila/00), (da _1
corrispondersi in n. 3 rate con cadenza mensili) quale contributo dato dalla IG.ra , in Pt_1
costanza di matrimonio, al versamento delle rate di mutuo all'epoca acceso per la ristrutturazione dell'immobile coniugale.
8. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ognuno al proprio mantenimento, e, quindi, fatti salvi gli obblighi nascenti dal presente accordo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Sale (AL) il 16/07/2001;
- dall'unione è nato il [...], maggiorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente;
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli e con le norme imperative di legge;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51
c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e , codice fiscale nato a _1 C.F._2
Alessandria (AL) il 02.5.1971, unitisi in matrimonio con rito concordatario in Sale (AL), con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 5, parte
II, Serie A, anno 2001; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sale (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 5, parte II, Serie A, anno 2001);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 _1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Sale (AL), Via Orti Grandi n. 19/A, di proprietà esclusiva del IG. _1
resterà nella disponibilità della IG.ra che abiterà detto immobile
[...] Parte_1
insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, con tutte le Per_1
pertinenze, mobili ed arredi ivi presenti, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Le spese connesse alla predetta abitazione, (bollette ecc.) continueranno ad essere pagate dal IG. con addebito sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi. Il IG. _1
provvederà a trasferirsi nell'immobile di fronte al cortile comune, in via Orti Grandi n. 19, _1
di proprietà dei genitori di quest'ultimo.
3. I coniugi di comune accordo stabiliscono che, ritenuta l'età del figlio , il padre potrà Per_1
vedere e trattenersi col medesimo, nel corso della settimana, durante le festività e per le ferie estive, secondo i liberi accordi che tra loro interverranno.
4. Il IG. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento in favore di _1
, la somma complessiva di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, entro il quinto giorno di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
5. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Le già menzionate spese verranno rimborsate al genitore che le anticiperà per intero, entro 5 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante le stesse (fatture, ricevute, scontrini ecc).
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
6. Le rate del solo finanziamento in essere intestate al IG. continueranno ad essere _1 pagate da quest'ultimo, tramite addebito sul conto corrente dello stesso.
7. Nel momento in cui la IG.ra lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi altrove, il IG. Pt_1
riconoscerà alla stessa una somma di denaro pari ad € 20.000,00 (€ ventimila/00), (da _1
corrispondersi in n. 3 rate con cadenza mensili) quale contributo dato dalla IG.ra , in Pt_1
costanza di matrimonio, al versamento delle rate di mutuo all'epoca acceso per la ristrutturazione dell'immobile coniugale.
8. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ognuno al proprio mantenimento, e, quindi, fatti salvi gli obblighi nascenti dal presente accordo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
Spese legali tra le parti compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 16 settembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1504/2025 RG. VG. promossa da codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SARA BRESSANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] il [...], _1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. SARA BRESSANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 14/07/2025 da e al Parte_1 _1
fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in Sale (AL) il 16/07/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 5, parte II, Serie A, anno 2001, alle condizioni che seguono:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Sale (AL), Via Orti Grandi n. 19/A, di proprietà esclusiva del IG. _1
, resterà nella disponibilità della IG.ra , che abiterà detto immobile
[...] Parte_1
insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, con tutte le Per_1
pertinenze, mobili ed arredi ivi presenti, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Le spese connesse alla predetta abitazione, (bollette ecc.) continueranno ad essere pagate dal IG. con addebito sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi. Il IG. _1
provvederà a trasferirsi nell'immobile di fronte al cortile comune, in via Orti Grandi n. 19, _1
di proprietà dei genitori di quest'ultimo.
3. I coniugi di comune accordo stabiliscono che, ritenuta l'età del figlio , il padre potrà Per_1
vedere e trattenersi col medesimo, nel corso della settimana, durante le festività e per le ferie estive, secondo i liberi accordi che tra loro interverranno.
4. Il IG. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento in favore di _1
, la somma complessiva di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, entro il 5° giorno di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
5. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Le predette spese verranno rimborsate al genitore che le anticiperà per intero, entro 5 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante le stesse (fatture, ricevute, scontrini ecc).
6. Le rate del solo finanziamento in essere intestate al IG. continueranno ad essere _1
pagate da quest'ultimo, tramite addebito sul conto corrente dello stesso.
7. Nel momento in cui la IG.ra lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi altrove, il IG. Pt_1
riconoscerà alla stessa una somma di denaro pari ad € 20.000,00 (€ ventimila/00), (da _1
corrispondersi in n. 3 rate con cadenza mensili) quale contributo dato dalla IG.ra , in Pt_1
costanza di matrimonio, al versamento delle rate di mutuo all'epoca acceso per la ristrutturazione dell'immobile coniugale.
8. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ognuno al proprio mantenimento, e, quindi, fatti salvi gli obblighi nascenti dal presente accordo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Sale (AL) il 16/07/2001;
- dall'unione è nato il [...], maggiorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente;
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli e con le norme imperative di legge;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51
c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e , codice fiscale nato a _1 C.F._2
Alessandria (AL) il 02.5.1971, unitisi in matrimonio con rito concordatario in Sale (AL), con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 5, parte
II, Serie A, anno 2001; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sale (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 5, parte II, Serie A, anno 2001);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 _1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Sale (AL), Via Orti Grandi n. 19/A, di proprietà esclusiva del IG. _1
resterà nella disponibilità della IG.ra che abiterà detto immobile
[...] Parte_1
insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, con tutte le Per_1
pertinenze, mobili ed arredi ivi presenti, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Le spese connesse alla predetta abitazione, (bollette ecc.) continueranno ad essere pagate dal IG. con addebito sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi. Il IG. _1
provvederà a trasferirsi nell'immobile di fronte al cortile comune, in via Orti Grandi n. 19, _1
di proprietà dei genitori di quest'ultimo.
3. I coniugi di comune accordo stabiliscono che, ritenuta l'età del figlio , il padre potrà Per_1
vedere e trattenersi col medesimo, nel corso della settimana, durante le festività e per le ferie estive, secondo i liberi accordi che tra loro interverranno.
4. Il IG. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento in favore di _1
, la somma complessiva di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, entro il quinto giorno di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
5. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Le già menzionate spese verranno rimborsate al genitore che le anticiperà per intero, entro 5 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante le stesse (fatture, ricevute, scontrini ecc).
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
6. Le rate del solo finanziamento in essere intestate al IG. continueranno ad essere _1 pagate da quest'ultimo, tramite addebito sul conto corrente dello stesso.
7. Nel momento in cui la IG.ra lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi altrove, il IG. Pt_1
riconoscerà alla stessa una somma di denaro pari ad € 20.000,00 (€ ventimila/00), (da _1
corrispondersi in n. 3 rate con cadenza mensili) quale contributo dato dalla IG.ra , in Pt_1
costanza di matrimonio, al versamento delle rate di mutuo all'epoca acceso per la ristrutturazione dell'immobile coniugale.
8. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ognuno al proprio mantenimento, e, quindi, fatti salvi gli obblighi nascenti dal presente accordo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
Spese legali tra le parti compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 16 settembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini