Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2515/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nel procedimento iscritto al n. 2515/2023 R.G.L., pendente tra:
(avv. Maria Immacolata Greco) Controparte_1 ricorrente/opponente
e avv.ti Stefania Mangione e Francesco Pizzuti) CP_2 resistente/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per la ricorrente/opponente CP_1 accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso in
[...] opposizione: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare che non sono dovute in favore della Dott.ssa le somme liquidate nel decreto ingiuntivo CP_2 qui opposto per il titolo fatto valere, dichiarando per l'effetto l'inammissibilità
e/o la infondatezza delle richieste fatte valere nel procedimento monitorio recante il n. R.G. 2009/2023, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
621/2023 del 17/10/2023, stante l'insussistenza della pretesa creditoria per tutte le ragioni espresse nel corpo del presente atto;
per l'effetto condannare la
Dott.ssa alla restituzione in favore della CP_2 Controparte_1 del pagamento della somma di euro 10.783,35; condannare la Dott.ssa
[...] al pagamento delle spese, competenze, onorari di causa e rimborso CP_2 spese generali e contributo unificato versato e del risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella somma di euro 5.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di liquidare in via equitativa”.
Per la resistente/opposta accoglimento delle conclusioni CP_2 rassegnate nella memoria difensiva di costituzione: “Si chiede che il Tribunale del Lavoro di Bologna voglia rigettare il ricorso in opposizione e tutte le
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi del combinato disposto degli artt. 645 e 414 e segg. c.p.c. il 1° dicembre 2023, la ha proposto Controparte_1 tempestiva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 621/2023, emesso il 17 ottobre 2023 e notificato il 2 novembre 2023 su istanza di
[...] affermatasi creditrice della somma capitale di euro 9.600,00 lordi a CP_2 titolo di indennità mensile di funzione dovuta dal mese di febbraio 2021 al mese di settembre 2023 (indennità di euro 300,00 al mese), maturata nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della ricorrente/opponente, instaurato dapprima a tempo determinato, con decorrenza dal 15 settembre 2014, e successivamente trasformato, con decorrenza dal 2 dicembre 2015, a tempo indeterminato, con inquadramento al primo livello e mansioni di Docente e
Responsabile Didattico.
Nel ricorso in opposizione la ha premesso che, fino al Controparte_1
31 gennaio 2021, il rapporto è stato disciplinato dal Regolamento della Società
e che, dal 1° febbraio 2021, è entrato in vigore il Contratto Controparte_1
Collettivo di Lavoro della L'opposizione è stata Controparte_1 articolata sulla circostanza che, dalla data di entrata in vigore della disciplina del contratto collettivo, a non spetti la richiesta indennità, che CP_2 la considera dovuta soltanto al docente a cui sia stato Controparte_1 attribuito pro tempore, quindi con efficacia temporale limitata, l'incarico di
Responsabile Didattico, alla luce della nuova classificazione del personale introdotta dal menzionato contratto collettivo. In altri termini,
l'interpretazione della ricorrente/opponente è fondata, come già esplicitato ante causam alla controparte nel riscontro del 14 marzo 2001 alla richiesta di indennità (doc. n .6 di parte ricorrente/opponente) sulla lettura – rispetto alla disciplina del previgente Regolamento – dell'art. 7 del contratto medesimo, in virtù del quale “per Lei l'attività di Responsabile didattico non può configurarsi quale incarico temporaneo, a cui solo può inequivocabilmente applicarsi l'art. 7 in esame, rientrando questa attività propriamente nelle Sue mansioni, per le quali riceve un trattamento retributivo comprensivo del superminimo non riassorbibile” (e-mail a firma di doc. n. 6 citato). Ciò sulla Parte_1 premessa, parimenti esplicitata nella menzionata lettera di riscontro del 14
2 marzo 2021 che “all'atto della trasformazione del Suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, Le sono state attribuite le mansioni di Docente e
Responsabile didattico della Scuola di Bologna unitamente al riconoscimento del primo livello di inquadramento contrattuale”.
Nella fase monitoria anche aveva premesso che in corso di CP_2 rapporto, segnatamente dal 1° febbraio 2021, è entrato in vigore il “Contratto
Collettivo di Lavoro della , nella cui “Parte Speciale” è Controparte_1 prevista la classificazione del personale in quattro livelli funzionali, e che al primo livello funzionale sono presenti “Docente” e “Docente con incarico di
Responsabile Didattico”. Nel giudizio di opposizione, ha, CP_2 pertanto, ribadito, in virtù della lettura congiunta degli artt. 1 e 7 del ricordato contratto collettivo, che senza soluzione di continuità, quindi anche alla data di entrata in vigore del contratto collettivo (1° febbraio 2021), e oltre, fino alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo che segna l'inizio della pendenza della lite ai sensi dell'art. 643, comma 3, c.p.c., il rapporto di lavoro, con inquadramento al primo livello, è stato svolto da con CP_2 mansioni di Docente con incarico di Responsabile Didattico, senza alcuna maggiorazione retributiva, pertanto senza percezione della contestata
“indennità di funzione” introdotta dall'art. 7 del contratto collettivo.
Dirimente è il contenuto di detto articolo, di seguito trascritto “Art. 7
INCARICO DI RESPONSABILE DIDATTICO - Al docente inquadrato nel primo livello, ove gli venga conferito l'incarico di Responsabile didattico, viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari a € 300,00 lordi. Tale indennità, da intendersi come non utile ai fini di qualsiasi istituto di retribuzione diretta ed indiretta ivi incluso il trattamento di fine rapporto, sarà erogata al docente fino a quando svolgerà l'incarico di Responsabile didattico”: nell'assunto della la specifica indennità mensile di euro Controparte_1
300,00 lordi spetta al Docente soltanto nell'ipotesi in cui egli o ella siano nominati Responsabile Didattico con incarico temporaneo successivo all'entrata in vigore del contratto collettivo mentre per dovrebbe valere il CP_2 superminimo riconosciutole sotto la vigenza del Regolamento e in ragione della natura, asseritamente non temporanea, dell'incarico di Responsabile
Didattico (doc. n. 6 di parte ricorrente/opponente: e-mail a firma di Parte_1
Un'interpretazione siffatta non è condivisibile in quanto, da un lato,
[...] vincolerebbe la lavoratrice a un inquadramento e a un emolumento non più attuali (in quanto sorti nella vigenza del Regolamento) e, dall'altro, sarebbe
3 fonte di sperequazione a favore di chi, inquadrato come Docente al pari di abbia ricevuto o riceva l'incarico di Responsabile Didattico dal CP_2
1° febbraio 2021 in poi.
L'assunto di parte ricorrente/opponente non è quindi fondato: posto l'inquadramento al primo livello come Docente oppure come Docente con incarico di Responsabile Didattico, in virtù dell'interpretazione letterale che è dato sviluppare sulla disposizione qui esaminata soltanto al Docente con incarico di Responsabile Didattico è riconosciuta la indennità di funzione in virtù del menzionato art.
7. Per quanto possa sembrare tautologico affermarlo,
l'indennità di cui si discute è, cioè, funzionalmente legata all'incarico di
Responsabile Didattico e permane per tutta l'efficacia temporale di detto incarico. Ciò equivale a dire che l'indennità è dovuta fintantoché permanga l'incarico sopra specificato.
Non è controverso tra le parti che al momento dell'entrata in vigore del
“Contratto Collettivo di Lavoro della , Controparte_1 CP_2 avesse l'incarico di Responsabile Didattico, incarico che ella ha continuato a svolgere sotto la nuova classificazione del personale, con correlativo diritto a percepire la neo-disciplinata indennità di funzione (di euro 300,00 lordi) al pari di eventuali colleghi Docenti, cui l'incarico di Responsabile Didattico sia stato attribuito in data successiva al 1° febbraio 2021 o possa essere attribuito in futuro.
L'apporto probatorio enucleabile dalle testimonianze assunte in corso di causa
è stato limitato: esso ha permesso di accertare, a conferma dell'assunto di parte resistente/opposta, che il fulcro della controversia ruota tutto intorno all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 1 (che indica i profili professionali del personale dipendente della e 7 (che Controparte_1 istituisce la contestata indennità di funzione). In ogni caso, l'avvicendarsi del
Contratto Collettivo rispetto al previgente Regolamento, su cui i testimoni hanno riferito, non può – in difetto sia della previsione di eventuale disciplina transitoria da applicare a Docenti che, come già svolgevano CP_2
l'incarico di Responsabile Didattico sia, ancor più, di eventuali disposizioni ad hoc per l'odierna creditrice – tradursi nella negazione della indennità di funzione che la stessa nuova disciplina ha introdotto.
L'art. 7, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente/opponente, deve essere interpretato nel senso letterale, cioè l'indennità di funzione spetta
4 al Docente che svolga anche l'incarico di Responsabile Didattico, per il periodo in cui egli o ella riveste detto incarico.
D'altro canto, nessuna efficacia retroattiva può avere sul credito controverso, maturato dal mese di febbraio 2021 al mese di settembre 2023, la
“Interpretazione autentica dell'art. 1 Parte Speciale”, contenuta nell'Addendum al Contratto Collettivo della Società Dante Alighieri sottoscritto (peraltro, nell'incontestabile pendenza del presente giudizio) il 13 febbraio 2025 da alcune soltanto delle organizzazioni sindacali che avevano siglato il Contratto
Collettivo del 25 gennaio 2021 (efficace dal 1° febbraio 2021): in virtù della successione cronologica degli Accordi qui considerati, è destituita di fondamento l'argomentazione della ricorrente/opponente circa l'asserita efficacia dell'Addendum sulla odierna controversia.
Dal rigetto dell'opposizione consegue l'accertamento del credito recato dal decreto ingiuntivo opposto, n.° 621/2023 del 17 ottobre 2023.
A sua volta, dall'accertamento del credito, che scaturisce dalla interpretazione della disciplina degli artt. 1 e 7 del “Contratto Collettivo di Lavoro della CP_1
Alighieri”, discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno
[...] da lite temeraria, avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla ricorrente/opponente nei confronti di CP_2
Le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta la sussistenza del credito recato dal decreto ingiuntivo opposto, n.° 621/2023 del 17 ottobre 2023; rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata da
Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 nel presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi CP_2 euro 2.695,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi predetti e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 18 marzo 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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