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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2024 promossa da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MADOI LUIGI, elettivamente domiciliato in Parma, B.go Garimberti, 4, presso il difensore avv. MADOI LUIGI
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto che con la scrittura privata del 30/12/2008 CP_1
si impegnava, in caso di premorienza dei genitori, a cedere ai fratelli,
[...] Parte_2 PT
e in ragione di ¼ ciascuno, le quote dell'immobile sito in Noceto (PR)
[...] Parte_3
Via Fontanone n. 8 censito al NCEU del Comune di Noceto Foglio 35 Mapp. 195 Sub 1 cat A/3 Cl 2
Foglio 35 Mapp. 195 Sub 2 cat D/10 nonché il terreno censito al NCT del Comune di Noceto (PR)
Foglio 35 Mapp. 96 Foglio 35 Mapp. 110 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. CP_1
all'obbligazione contrattualmente assunta di trasferire ai fratelli la proprietà della quota di ¾
[...] dell'immobile di cui sopra;
2) ordinare al sig. ( ), nato a [...] il CP_1 C.F._4
7/5/1971 il trasferimento della quota di ¾ dell'immobile decritto in premessa da intendersi per qui pagina 1 di 7 integralmente trascritto in favore rispettivamente dei fratelli Parte_2
( ), nato a [...] ( nato a [...] e C.F._2 Parte_1 C.F._1
( ) nato a [...] e per l'effetto disporre, ai sensi Parte_3 C.F._3 dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della quota di ¼ ciascuno in favore degli stessi signori Pt_2
), nato a [...] ( nato
[...] C.F._2 Parte_1 C.F._1
a il e ( ) della proprietà della quota di ¼ ciascuno Parte_3 C.F._3 dell'immobile come sopra identificato e descritto a mezzo della emananda sentenza che tenga luogo del rogito notarile di trasferimento;
3) con ordine per il competente Ufficio del Territorio di Parma di trascrizione e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il relativo Direttore ex Conservatore dei RR.II. e di volturazione per il competente ufficio del catasto;
In stretto subordine, dato atto che la somma di € 800.000,00 è stata erogata dai genitori defunti a titolo di mutuo al figlio , che gli CP_1
attori sono subentrati per successione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, diventando quindi titolari del diritto alla restituzione delle somme avute a titolo di mutuo dal fratello (e da questi CP_1 non restituite), per l'effetto dichiarare tenuto e condannare al pagamento in favore di CP_1 ciascun attore della somma di € 200.000,00 (oltre interessi dal 30/12/2008) ciascuno. In ulteriore subordine laddove il padre , come affermato da , lo abbia esonerato Parte_4 CP_1
dalla restituzione della somma avuta a titolo di mutuo, dichiarare tenuto e obbligato , che CP_1 ha accettato l'eredità paterna, alla collazione e quindi a conferire nella massa ereditaria la somma di €
800.000,00 oltre interessi. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2024 , e hanno PT Pt_2 Parte_3
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parma allegando che: con scrittura privata CP_1
datata 30.12.2008 aveva riconosciuto di aver ricevuto, a titolo di mutuo, dai propri CP_1
genitori, una somma pari ad euro 800.000,00 per “l'acquisto e la ristrutturazione straordinaria del podere denominato “Fontanone” in Noceto”; si era impegnato a restituire l'importo CP_1
predetto, comprensivo degli interessi legali maturandi dalla data dell'erogato finanziamento, entro otto anni;
in caso di mancata restituzione della somma ricevuta entro il 31/12/2020, il mutuatario si era obbligato a trasferire ai propri genitori l'immobile; in caso di premorienza, l'impegno si sarebbe mantenuto nei confronti del genitore superstite e dei fratelli, o dei soli fratelli, nel caso di decesso di entrambi i genitori;
dopo la morte dei genitori avevano richiesto al fratello di trasferire loro le rispettive quote di proprietà dell'immobile, ricevendo un netto rifiuto, in quanto il convenuto aveva sostenuto che i genitori avessero rimesso il debito nei suoi confronti.
pagina 2 di 7 Tanto premesso, gli attori hanno insistito affinché il Tribunale di Parma, con sentenza che tenesse luogo degli effetti del contratto, volesse ordinare il trasferimento coattivo in loro favore della quota di proprietà pari a ¾ dell'immobile, nella misura di ¼ ciascuno. In subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, gli attori hanno chiesto che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di euro 200.000,00, oltre interessi, nei confronti di ciascuno di loro, essendo subentrati, quali eredi dei genitori, nella titolarità attiva dell'obbligazione restitutoria discendente dal contratto di mutuo. In via di ulteriore subordine, qualora il convenuto avesse offerto prova della remissione del debito da parte dei genitori, gli attori hanno chiesto che il convenuto fosse tenuto a collazionare la somma ricevuta a titolo di donazione.
Con decreto ex art. 171 bis, c.p.c., del 30.05.2024 si è dichiarata la contumacia del convenuto.
Rilevata d'ufficio la possibile nullità della scrittura privata del 30.12.2008, con ordinanza del
30.10.2024 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 101, comma II, c.p.c., per il deposito di memorie.
All'udienza del 13.02.2025 la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
*****
È necessario premettere che con scrittura privata del 30.12.2008 , oltre a riconoscersi CP_1
debitore nei confronti della madre e del padre della somma di euro 800.000,00, concessagli dai genitori a titolo di mutuo, si impegnava altresì a restituire loro tale somma, maggiorata di interessi al saggio legale, entro otto anni (v. doc. n. 1, fascicolo attoreo). Per i fini che qui interessano, il convenuto si obbligava anche, nel caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria, a trasferire ai fratelli una quota di proprietà pari ad 1/4 ciascuno del podere “Fontanone”, sito in Noceto (PR).
Pertanto, in via principale gli attori hanno chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto, così come previsto ex art. 2932, c.c., ordinando il trasferimento coattivo in loro favore di una quota di proprietà pari ad 1/4 ciascuno del predetto podere.
La domanda proposta in via principale non può trovare accoglimento, dovendosi dichiarare la nullità della predetta scrittura privata, nella parte in cui il mutuatario si obbligava, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria, al trasferimento in favore dei mutuanti o dei loro eredi di una quota della proprietà del predetto immobile, essendo tale pattuizione in contrasto con il divieto di patto commissorio.
In punto di diritto va evidenziato che gli artt. 1963 e 2744, c.c., i quali sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento - ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l'indicato divieto è estensibile per identità di "ratio" - della proprietà della pagina 3 di 7 cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito.
In particolare, va ricordato che la fattispecie vietata dall'art. 2744, c.c., ricorre in presenza di: a) un'obbligazione da adempiere entro un certo termine;
b) un rapporto accessorio di garanzia (pegno, ipoteca o anticresi); c) un patto (accessorio al negozio di garanzia) in forza del quale il debitore trasferisce la proprietà del bene in caso di mancato adempimento dell'obbligazione principale nei termini.
Ciò posto, alla luce della ratio della disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'art. 2744 c.c. in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il
"patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, indipendentemente dalla forma assunta e dalla astratta liceità dello strumento negoziale utilizzato, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito (v. Cass. Sent. n. 13210/2024).
Pertanto, è configurabile anche il patto commissorio autonomo in presenza di una convenzione che, senza alcun collegamento con una contestuale o preesistente garanzia tipica, preveda il trasferimento della proprietà di un bene del debitore al creditore in caso di inadempimento. Anche in questo caso la causa del trasferimento è da ricondurre alla garanzia del credito, che viene realizzata attraverso una vendita sospensivamente condizionata oppure un trasferimento immediato ma risolutivamente subordinato al pagamento del debito. Suddetto patto, rientrando nei negozi in frode alla legge per contrarietà al disposto di cui all'art. 2744, c.c. è, come accennato, affetto da nullità. Nello specifico, sono nulli tutti quei negozi finalizzati alla violazione o elusione del divieto, previsto dalla norma imperativa di cui all'art. 2744, c.c., pur in assenza di formale costituzione di una garanzia ipotecaria o pignoratizia, e che abbiano come finalità quella di attribuire al creditore la facoltà di acquisire in proprietà il bene per l'ipotesi di mancato pagamento di un mutuo (tra le altre, v. Cass., 2285/06,
5635/05, 9466/04, 18655/04, 437/09).
Tanto premesso, con riferimento al caso che ci occupa, dalla scrittura privata prodotta in atti emergono taluni elementi che non possono essere trascurati e che depongono inequivocabilmente a favore della configurazione della fattispecie del patto commissorio.
In particolare, oltre al riconoscimento del debito da parte del sig. , è palese l'ammontare CP_1 dell'importo erogato a titolo di mutuo a suo favore, rispetto al quale la promessa di trasferimento del bene risponde alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria in capo ai propri genitori e, in caso di loro premorienza, in capo agli odierni attori, capace di evolversi in maniera pagina 4 di 7 diversa a seconda che il debitore riuscisse, o meno, ad adempiere all'obbligo di restituire le somme ricevute. È quindi evidente la sottoposizione dell'effetto traslativo della proprietà dell'immobile alla condizione sospensiva rappresentata dall'evento futuro e incerto della restituzione della somma data a mutuo. Ebbene, la fattispecie appena descritta rientra in tutti quei casi in cui il debitore abbia accettato preventivamente la possibilità del trasferimento del bene di sua proprietà, costituito in sostanziale garanzia, per l'ipotesi di sua inadempienza, venendo a mancare le finalità tipiche di scambio a parità di condizioni, connotanti il contratto di compravendita, vertendosi così in ipotesi di causa illecita, inficiante il negozio o l'operazione negoziale conclusa.
Né esclude la illiceità del patto il fatto che l'obbligo di trasferimento sospensivamente condizionato sia stato contratto dal convenuto due anni dopo la stipula del contratto di mutuo, come pure allegato dagli attori. Ed infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione che gli attori non hanno offerto prova alcuna del fatto che il contratto di mutuo sarebbe stato concluso in data antecedente rispetto alla scrittura privata, è sufficiente, ai fini della violazione del divieto del patto commissorio, che il mutuatario si obblighi al trasferimento quando ancora non era venuta a scadenza l'obbligazione, eventualità che ricorre nel caso di specie, posto che l'odierno convenuto si obbligava alla restituzione della somma nel termine di otto anni a decorrere dalla sottoscrizione della scrittura privata. Proprio per questa ragione la scrittura privata non può essere fatta rientrare nell'alveo della datio in solutum, tenuto conto che, ai sensi della previsione di cui all'art. 1197, c.c., soltanto alla scadenza dell'obbligazione e con il consenso del creditore il debitore può legittimamente liberarsi eseguendo una prestazione diversa rispetto a quella pattuita in origine. Ed infatti, elemento essenziale della datio in solutum è che il debitore, d'accordo con il creditore, destina a quest'ultimo un suo bene, quale surrogato della prestazione dovuta, programmando una perdita immediata e definitiva della proprietà del bene. Perdita
“immediata” significa che, poiché il contratto si perfeziona con l'esecuzione della diversa prestazione
(art. 1197, co. 1, c.c.), in questo stesso momento si verifica sia il trasferimento dell'aliud a favore del creditore sia l'estinzione dell'obbligazione che grava sul debitore, con la conseguenza che non è tecnicamente possibile alle parti sospendere o rinviare il trapasso della proprietà del bene diverso.
Perdita “definitiva” significa che il debitore, una volta perfezionato il contratto, non ha la facoltà di evitare il trasferimento della proprietà del bene adempiendo all'obbligazione originaria: in altre parole,
l'attribuzione dell'aliud al creditore è incondizionata. Né potrebbe essere altrimenti, stante la causa solutoria della prestazione in luogo di adempimento, nonché la natura reale del contratto e la sua efficacia dispositiva (rectius, non obbligatoria). Proprio dal confronto con la datio in solutum si può argomentare che l'illiceità del patto commissorio dipende anche dalla insidia, cui esso espone il debitore, costituita da ciò: che egli si induce a vincolare preventivamente un proprio bene allettato da pagina 5 di 7 una formula che ne evita la perdita definitiva e con la speranza di riuscire a procurarsi prima della scadenza le somme per pagare il debito.
Tanto premesso, deve quindi dichiararsi la nullità della scrittura privata nella parte in cui CP_1
si obbligava al trasferimento, in favore dei fratelli, di una quota di proprietà del compendio immobiliare sito in Noceto, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria discendente dal contratto di mutuo.
È necessario quindi muovere alla disamina della domanda restitutoria proposta dagli attori in via subordinata.
A tal riguardo si evidenzia che la Suprema Corte si è espressa nel senso che la sanzione della nullità prevista dalla norma di cui all'art. 2744, c.c., riguarda il solo patto commissorio stipulato “a latere” dell'obbligazione restitutoria e non anche detta obbligazione restitutoria, che resta del tutto valida, indipendentemente dalle sorti del patto accessorio vietato (v. Cass. sent. n. 6864/00). Ed infatti,
l'obbligo in capo al mutuatario di restituire il denaro e gli interessi legali, discende dal contratto di mutuo, ai sensi degli artt. 1813 e 1815 c.c., e non dal patto commissorio vietato.
Si osserva altresì che, in applicazione di principi generali che regolano la distribuzione dell'onere della prova in caso di inadempimento contrattuale, la parte mutuante è tenuta a fornire la prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio di mutuo e della scadenza del termine per la restituzione della somma di denaro che si afferma essere stata concessa, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del mutuatario, mentre incombe su quest'ultimo l'onere di eccepire e provare il fatto impeditivo o modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, vale a dire l'esatto adempimento. Nel caso che ci occupa gli attori hanno offerto prova dell'esistenza del titolo costitutivo del rapporto obbligatorio e dell'intervenuta scadenza del termine per la restituzione delle somme mutuate, mentre il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato di aver restituito la somma mutuatagli entro il termine pattuito.
Pertanto, deve essere accolta la domanda restitutoria proposta dagli attori, che hanno agito quali eredi dei genitori, tenuto conto che il diritto alla restituzione della somma data a mutuo si trasmette agli eredi del mutuante, che succedono nel diritto di credito già facente capo al de cuius. L'obbligo restitutorio da parte del convenuto rappresenta quindi un credito che fa parte delle comunioni ereditarie della madre e del padre delle parti. In particolare, con riferimento ai crediti ereditari non trova applicazione la previsione di cui all'art. 752, c.c., così come ribadito dalla Suprema Corte, che ha in più occasioni affermato che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla pagina 6 di 7 comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (v. Cass. sent. n. 10885/24). Nel caso che ci occupa gli attori hanno inteso agire al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento della parte di credito proporzionale alla loro quota ereditaria, pari ad ¼ ciascuno, cosicché il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore degli attori della somma di euro 200.000,00 ciascuno, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal 30.12.2008 alla domanda. A far data dalla domanda e sino al saldo sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché il sig. è tenuto a rifondere agli attori, CP_1
in solido tra loro, le spese del presente giudizio, liquidate in euro 14.598,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 432/2024, introdotta da PT
, e nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
1) dichiara la nullità della promessa di trasferimento contenuta nella scritta privata del 30.12.2008;
2) condanna al pagamento, nei confronti di ciascun attore, della somma di euro CP_1
200.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal 30.12.2008 alla domanda. A far data dalla domanda e sino al saldo sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV,
c.c.
3) condanna a rifondere ad , e , in CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, pari a euro 14.598,00, oltre ad I.V.A., c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parma, 11 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Angela Casalini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2024 promossa da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MADOI LUIGI, elettivamente domiciliato in Parma, B.go Garimberti, 4, presso il difensore avv. MADOI LUIGI
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto che con la scrittura privata del 30/12/2008 CP_1
si impegnava, in caso di premorienza dei genitori, a cedere ai fratelli,
[...] Parte_2 PT
e in ragione di ¼ ciascuno, le quote dell'immobile sito in Noceto (PR)
[...] Parte_3
Via Fontanone n. 8 censito al NCEU del Comune di Noceto Foglio 35 Mapp. 195 Sub 1 cat A/3 Cl 2
Foglio 35 Mapp. 195 Sub 2 cat D/10 nonché il terreno censito al NCT del Comune di Noceto (PR)
Foglio 35 Mapp. 96 Foglio 35 Mapp. 110 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. CP_1
all'obbligazione contrattualmente assunta di trasferire ai fratelli la proprietà della quota di ¾
[...] dell'immobile di cui sopra;
2) ordinare al sig. ( ), nato a [...] il CP_1 C.F._4
7/5/1971 il trasferimento della quota di ¾ dell'immobile decritto in premessa da intendersi per qui pagina 1 di 7 integralmente trascritto in favore rispettivamente dei fratelli Parte_2
( ), nato a [...] ( nato a [...] e C.F._2 Parte_1 C.F._1
( ) nato a [...] e per l'effetto disporre, ai sensi Parte_3 C.F._3 dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della quota di ¼ ciascuno in favore degli stessi signori Pt_2
), nato a [...] ( nato
[...] C.F._2 Parte_1 C.F._1
a il e ( ) della proprietà della quota di ¼ ciascuno Parte_3 C.F._3 dell'immobile come sopra identificato e descritto a mezzo della emananda sentenza che tenga luogo del rogito notarile di trasferimento;
3) con ordine per il competente Ufficio del Territorio di Parma di trascrizione e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il relativo Direttore ex Conservatore dei RR.II. e di volturazione per il competente ufficio del catasto;
In stretto subordine, dato atto che la somma di € 800.000,00 è stata erogata dai genitori defunti a titolo di mutuo al figlio , che gli CP_1
attori sono subentrati per successione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, diventando quindi titolari del diritto alla restituzione delle somme avute a titolo di mutuo dal fratello (e da questi CP_1 non restituite), per l'effetto dichiarare tenuto e condannare al pagamento in favore di CP_1 ciascun attore della somma di € 200.000,00 (oltre interessi dal 30/12/2008) ciascuno. In ulteriore subordine laddove il padre , come affermato da , lo abbia esonerato Parte_4 CP_1
dalla restituzione della somma avuta a titolo di mutuo, dichiarare tenuto e obbligato , che CP_1 ha accettato l'eredità paterna, alla collazione e quindi a conferire nella massa ereditaria la somma di €
800.000,00 oltre interessi. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2024 , e hanno PT Pt_2 Parte_3
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parma allegando che: con scrittura privata CP_1
datata 30.12.2008 aveva riconosciuto di aver ricevuto, a titolo di mutuo, dai propri CP_1
genitori, una somma pari ad euro 800.000,00 per “l'acquisto e la ristrutturazione straordinaria del podere denominato “Fontanone” in Noceto”; si era impegnato a restituire l'importo CP_1
predetto, comprensivo degli interessi legali maturandi dalla data dell'erogato finanziamento, entro otto anni;
in caso di mancata restituzione della somma ricevuta entro il 31/12/2020, il mutuatario si era obbligato a trasferire ai propri genitori l'immobile; in caso di premorienza, l'impegno si sarebbe mantenuto nei confronti del genitore superstite e dei fratelli, o dei soli fratelli, nel caso di decesso di entrambi i genitori;
dopo la morte dei genitori avevano richiesto al fratello di trasferire loro le rispettive quote di proprietà dell'immobile, ricevendo un netto rifiuto, in quanto il convenuto aveva sostenuto che i genitori avessero rimesso il debito nei suoi confronti.
pagina 2 di 7 Tanto premesso, gli attori hanno insistito affinché il Tribunale di Parma, con sentenza che tenesse luogo degli effetti del contratto, volesse ordinare il trasferimento coattivo in loro favore della quota di proprietà pari a ¾ dell'immobile, nella misura di ¼ ciascuno. In subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, gli attori hanno chiesto che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di euro 200.000,00, oltre interessi, nei confronti di ciascuno di loro, essendo subentrati, quali eredi dei genitori, nella titolarità attiva dell'obbligazione restitutoria discendente dal contratto di mutuo. In via di ulteriore subordine, qualora il convenuto avesse offerto prova della remissione del debito da parte dei genitori, gli attori hanno chiesto che il convenuto fosse tenuto a collazionare la somma ricevuta a titolo di donazione.
Con decreto ex art. 171 bis, c.p.c., del 30.05.2024 si è dichiarata la contumacia del convenuto.
Rilevata d'ufficio la possibile nullità della scrittura privata del 30.12.2008, con ordinanza del
30.10.2024 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 101, comma II, c.p.c., per il deposito di memorie.
All'udienza del 13.02.2025 la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
*****
È necessario premettere che con scrittura privata del 30.12.2008 , oltre a riconoscersi CP_1
debitore nei confronti della madre e del padre della somma di euro 800.000,00, concessagli dai genitori a titolo di mutuo, si impegnava altresì a restituire loro tale somma, maggiorata di interessi al saggio legale, entro otto anni (v. doc. n. 1, fascicolo attoreo). Per i fini che qui interessano, il convenuto si obbligava anche, nel caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria, a trasferire ai fratelli una quota di proprietà pari ad 1/4 ciascuno del podere “Fontanone”, sito in Noceto (PR).
Pertanto, in via principale gli attori hanno chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto, così come previsto ex art. 2932, c.c., ordinando il trasferimento coattivo in loro favore di una quota di proprietà pari ad 1/4 ciascuno del predetto podere.
La domanda proposta in via principale non può trovare accoglimento, dovendosi dichiarare la nullità della predetta scrittura privata, nella parte in cui il mutuatario si obbligava, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria, al trasferimento in favore dei mutuanti o dei loro eredi di una quota della proprietà del predetto immobile, essendo tale pattuizione in contrasto con il divieto di patto commissorio.
In punto di diritto va evidenziato che gli artt. 1963 e 2744, c.c., i quali sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento - ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l'indicato divieto è estensibile per identità di "ratio" - della proprietà della pagina 3 di 7 cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito.
In particolare, va ricordato che la fattispecie vietata dall'art. 2744, c.c., ricorre in presenza di: a) un'obbligazione da adempiere entro un certo termine;
b) un rapporto accessorio di garanzia (pegno, ipoteca o anticresi); c) un patto (accessorio al negozio di garanzia) in forza del quale il debitore trasferisce la proprietà del bene in caso di mancato adempimento dell'obbligazione principale nei termini.
Ciò posto, alla luce della ratio della disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'art. 2744 c.c. in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il
"patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, indipendentemente dalla forma assunta e dalla astratta liceità dello strumento negoziale utilizzato, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito (v. Cass. Sent. n. 13210/2024).
Pertanto, è configurabile anche il patto commissorio autonomo in presenza di una convenzione che, senza alcun collegamento con una contestuale o preesistente garanzia tipica, preveda il trasferimento della proprietà di un bene del debitore al creditore in caso di inadempimento. Anche in questo caso la causa del trasferimento è da ricondurre alla garanzia del credito, che viene realizzata attraverso una vendita sospensivamente condizionata oppure un trasferimento immediato ma risolutivamente subordinato al pagamento del debito. Suddetto patto, rientrando nei negozi in frode alla legge per contrarietà al disposto di cui all'art. 2744, c.c. è, come accennato, affetto da nullità. Nello specifico, sono nulli tutti quei negozi finalizzati alla violazione o elusione del divieto, previsto dalla norma imperativa di cui all'art. 2744, c.c., pur in assenza di formale costituzione di una garanzia ipotecaria o pignoratizia, e che abbiano come finalità quella di attribuire al creditore la facoltà di acquisire in proprietà il bene per l'ipotesi di mancato pagamento di un mutuo (tra le altre, v. Cass., 2285/06,
5635/05, 9466/04, 18655/04, 437/09).
Tanto premesso, con riferimento al caso che ci occupa, dalla scrittura privata prodotta in atti emergono taluni elementi che non possono essere trascurati e che depongono inequivocabilmente a favore della configurazione della fattispecie del patto commissorio.
In particolare, oltre al riconoscimento del debito da parte del sig. , è palese l'ammontare CP_1 dell'importo erogato a titolo di mutuo a suo favore, rispetto al quale la promessa di trasferimento del bene risponde alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria in capo ai propri genitori e, in caso di loro premorienza, in capo agli odierni attori, capace di evolversi in maniera pagina 4 di 7 diversa a seconda che il debitore riuscisse, o meno, ad adempiere all'obbligo di restituire le somme ricevute. È quindi evidente la sottoposizione dell'effetto traslativo della proprietà dell'immobile alla condizione sospensiva rappresentata dall'evento futuro e incerto della restituzione della somma data a mutuo. Ebbene, la fattispecie appena descritta rientra in tutti quei casi in cui il debitore abbia accettato preventivamente la possibilità del trasferimento del bene di sua proprietà, costituito in sostanziale garanzia, per l'ipotesi di sua inadempienza, venendo a mancare le finalità tipiche di scambio a parità di condizioni, connotanti il contratto di compravendita, vertendosi così in ipotesi di causa illecita, inficiante il negozio o l'operazione negoziale conclusa.
Né esclude la illiceità del patto il fatto che l'obbligo di trasferimento sospensivamente condizionato sia stato contratto dal convenuto due anni dopo la stipula del contratto di mutuo, come pure allegato dagli attori. Ed infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione che gli attori non hanno offerto prova alcuna del fatto che il contratto di mutuo sarebbe stato concluso in data antecedente rispetto alla scrittura privata, è sufficiente, ai fini della violazione del divieto del patto commissorio, che il mutuatario si obblighi al trasferimento quando ancora non era venuta a scadenza l'obbligazione, eventualità che ricorre nel caso di specie, posto che l'odierno convenuto si obbligava alla restituzione della somma nel termine di otto anni a decorrere dalla sottoscrizione della scrittura privata. Proprio per questa ragione la scrittura privata non può essere fatta rientrare nell'alveo della datio in solutum, tenuto conto che, ai sensi della previsione di cui all'art. 1197, c.c., soltanto alla scadenza dell'obbligazione e con il consenso del creditore il debitore può legittimamente liberarsi eseguendo una prestazione diversa rispetto a quella pattuita in origine. Ed infatti, elemento essenziale della datio in solutum è che il debitore, d'accordo con il creditore, destina a quest'ultimo un suo bene, quale surrogato della prestazione dovuta, programmando una perdita immediata e definitiva della proprietà del bene. Perdita
“immediata” significa che, poiché il contratto si perfeziona con l'esecuzione della diversa prestazione
(art. 1197, co. 1, c.c.), in questo stesso momento si verifica sia il trasferimento dell'aliud a favore del creditore sia l'estinzione dell'obbligazione che grava sul debitore, con la conseguenza che non è tecnicamente possibile alle parti sospendere o rinviare il trapasso della proprietà del bene diverso.
Perdita “definitiva” significa che il debitore, una volta perfezionato il contratto, non ha la facoltà di evitare il trasferimento della proprietà del bene adempiendo all'obbligazione originaria: in altre parole,
l'attribuzione dell'aliud al creditore è incondizionata. Né potrebbe essere altrimenti, stante la causa solutoria della prestazione in luogo di adempimento, nonché la natura reale del contratto e la sua efficacia dispositiva (rectius, non obbligatoria). Proprio dal confronto con la datio in solutum si può argomentare che l'illiceità del patto commissorio dipende anche dalla insidia, cui esso espone il debitore, costituita da ciò: che egli si induce a vincolare preventivamente un proprio bene allettato da pagina 5 di 7 una formula che ne evita la perdita definitiva e con la speranza di riuscire a procurarsi prima della scadenza le somme per pagare il debito.
Tanto premesso, deve quindi dichiararsi la nullità della scrittura privata nella parte in cui CP_1
si obbligava al trasferimento, in favore dei fratelli, di una quota di proprietà del compendio immobiliare sito in Noceto, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria discendente dal contratto di mutuo.
È necessario quindi muovere alla disamina della domanda restitutoria proposta dagli attori in via subordinata.
A tal riguardo si evidenzia che la Suprema Corte si è espressa nel senso che la sanzione della nullità prevista dalla norma di cui all'art. 2744, c.c., riguarda il solo patto commissorio stipulato “a latere” dell'obbligazione restitutoria e non anche detta obbligazione restitutoria, che resta del tutto valida, indipendentemente dalle sorti del patto accessorio vietato (v. Cass. sent. n. 6864/00). Ed infatti,
l'obbligo in capo al mutuatario di restituire il denaro e gli interessi legali, discende dal contratto di mutuo, ai sensi degli artt. 1813 e 1815 c.c., e non dal patto commissorio vietato.
Si osserva altresì che, in applicazione di principi generali che regolano la distribuzione dell'onere della prova in caso di inadempimento contrattuale, la parte mutuante è tenuta a fornire la prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio di mutuo e della scadenza del termine per la restituzione della somma di denaro che si afferma essere stata concessa, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del mutuatario, mentre incombe su quest'ultimo l'onere di eccepire e provare il fatto impeditivo o modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, vale a dire l'esatto adempimento. Nel caso che ci occupa gli attori hanno offerto prova dell'esistenza del titolo costitutivo del rapporto obbligatorio e dell'intervenuta scadenza del termine per la restituzione delle somme mutuate, mentre il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato di aver restituito la somma mutuatagli entro il termine pattuito.
Pertanto, deve essere accolta la domanda restitutoria proposta dagli attori, che hanno agito quali eredi dei genitori, tenuto conto che il diritto alla restituzione della somma data a mutuo si trasmette agli eredi del mutuante, che succedono nel diritto di credito già facente capo al de cuius. L'obbligo restitutorio da parte del convenuto rappresenta quindi un credito che fa parte delle comunioni ereditarie della madre e del padre delle parti. In particolare, con riferimento ai crediti ereditari non trova applicazione la previsione di cui all'art. 752, c.c., così come ribadito dalla Suprema Corte, che ha in più occasioni affermato che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla pagina 6 di 7 comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (v. Cass. sent. n. 10885/24). Nel caso che ci occupa gli attori hanno inteso agire al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento della parte di credito proporzionale alla loro quota ereditaria, pari ad ¼ ciascuno, cosicché il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore degli attori della somma di euro 200.000,00 ciascuno, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal 30.12.2008 alla domanda. A far data dalla domanda e sino al saldo sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché il sig. è tenuto a rifondere agli attori, CP_1
in solido tra loro, le spese del presente giudizio, liquidate in euro 14.598,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 432/2024, introdotta da PT
, e nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
1) dichiara la nullità della promessa di trasferimento contenuta nella scritta privata del 30.12.2008;
2) condanna al pagamento, nei confronti di ciascun attore, della somma di euro CP_1
200.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal 30.12.2008 alla domanda. A far data dalla domanda e sino al saldo sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV,
c.c.
3) condanna a rifondere ad , e , in CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, pari a euro 14.598,00, oltre ad I.V.A., c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parma, 11 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Angela Casalini
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