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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/10/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.289/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 26 Settembre 2024 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 26.10.2023, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1 [...]
(appellato), avente ad oggetto: Controparte_1
appello avverso la sentenza n°103/2022 emessa dal Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.04.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Urbino ha respinto il ricorso proposto da – Parte_1
docente in possesso di diploma di Laurea e di 24 Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) in settori psico- antropopedagogici - teso ad ottenere l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali di
Supplenza (G.P.S.).
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurando l'iter logico giuridico seguito Parte_1 dal Tribunale, di cui ha denunciato l'erroneità e l'illogicità sotto i seguenti profili: 1) errores in iudicando e in procedendo – carenza istruttoria - violazione dell'art. 102 cpc – violazione del principio del contraddittorio – violazione degli artt. 111 e 24 cost.; 2) errores in iudicando – errores in procedendo
1 - ingiustizia manifesta -omessa decisione su un punto decisivo della controversia – violazione art. 111 cost. - violazione e-o falsa applicazione della l. n. 107 del 2015 - violazione e-o falsa applicazione d.lgs.
59/2017 – violazione e-o falsa applicazione l. n. 159/2019 - violazione e-o falsa applicazione l. n.
145/2018 - illogicità manifesta – violazione artt. 1, 2, 3, 4, 97 cost - violazione del principio di non contraddizione – violazione della direttiva 70/99ce – violazione del principio del buon andamento ex art. 97 cost- violazione dell' art. 3 della costituzione;
3) errores in iudicando e in procedendo - omessa trasmissione degli atti alla corte costituzionale o alla corte di giustizia europea - violazione art. 97 cost. – violazione art. 1,2,3,4 cost. – violazione direttiva comunitaria 70/99ce – violazione del principio del merito – violazione del principio di non discriminazione. Ha quindi concluso come segue: “Nel merito: accogliere il presente appello ed annullare e/o riformare e/o dichiarare nulla l'impugnata sentenza, ove occorra attraverso la rimessione al primo giudice;
per lo effetto, ove occorra previa disapplicazione degli atti gravati ed allegati;
accertare e/o dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie provinciali della Prima Fascia delle GPS di , per le classi di concorso di CP_1
interesse; fatta salva in ogni caso ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia;
accertare e/o dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento; fatta salva in ogni caso ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio”.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con riguardo alla censura di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti che precedono l'appellato nelle graduatorie dell'ambito scolastico territoriale provinciale di riferimento, giacché nella fattispecie non viene in rilievo un rapporto plurisoggettivo unico, né si controverte su una prestazione inscindibile comune a più soggetti, né tanto meno la pretesa investe l'accertamento di una situazione sostanziale unitaria riferibile a più soggetti. Nel caso in esame, infatti, il rischio di un “arretramento” in graduatoria dei docenti che precedono l'appellato costituisce solo un effetto indiretto dell'accoglimento della domanda, e non una conseguenza diretta del carattere unitario ed inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell'adempimento richiesto. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di appello.
***
2.- Con il secondo motivo di gravame, sostiene, in estrema sintesi, che il primo Parte_1
giudice avrebbe errato nel non ritenere che il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 C.F.U. fosse del tutto equipollente all'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso i percorsi formativi
2 (PAS, TFA e SSIS) già previsti dalla legge, in assenza di appigli normativi che legittimassero una simile equiparazione.
Il motivo è fondato.
In punto di fatto, non è contestato, ed è peraltro adeguatamente documentato, che sia Parte_1
in possesso del diploma di laurea e dei 24 Crediti Formativi Universitari in materie psico- antropedagogiche, congiuntamente richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 come requisiti di accesso al concorso per la copertura dei posti di docente di ruolo nella scuola secondaria.
La questione sollevata postula la soluzione di un problema ermeneutico, dovendosi accertare la voluntas legis in ordine all'equipollenza o meno dei 24 CFU all'abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti;
occorre, quindi, verificare la perfetta equivalenza dei 24 CFU ai titoli acquisiti all'esito di percorsi formativi variamente qualificati (SSIS, TFA, PAS), ma tutti indiscutibilmente preordinati a conferire al possessore l'idoneità all'esercizio della funzione didattica.
In punto di diritto, l'art. 1 della legge n.124/1999, sotto la rubrica Accesso ai ruoli del personale docente, sancisce l'obbligo di attingere dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art.401 del
D.L.vo n. 297/1994 (divenute poi graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296/2006), per le assunzioni a tempo indeterminato, ossia per la copertura del 50% dei posti a disposizione nella pianta organica, essendo il restante 50% assegnato mediante concorsi.
L'art. 4 l.n.124/1999, dedicato alle Supplenze, dopo averle classificate in tre categorie, in relazione alla durata dell'incarico (supplenze annuali, supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee nei restanti casi), prevede al quinto comma che il Ministro della Pubblica
Istruzione emani con proprio decreto un Regolamento “…per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti…”.
Ai successivi commi sesto e settimo, il citato art. 4 l.n.124/1999 prescrive che “
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7.Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto…”.
Ebbene, tanto il D.M. 25 maggio 2000 n. 201 quanto il successivo D.M. 13 giugno 2007 n. 131, ossia i Regolamenti adottati in successione temporale in base al menzionato art. 4, quinto comma, della legge
124/1999, sanciscono espressamente all'art. 5, secondo comma: “i titoli di studio e di abilitazione per
l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per
l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo”.
3 Per il biennio 2022/2024 l'O.M. 06.05.2022 n.112, nel fissare le specifiche regole per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, richiama espressamente il D.M. 13 giugno 2007 n.131, riconoscendo in tal modo l'attuale vigenza e vincolatività di detto Regolamento.
Proseguendo con l'analisi della normativa speciale, il terzo comma dell'art. 5 del Regolamento, adottato con D.M. n.131/2007, recita:
“…Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo
e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto…”
E', dunque, chiaro che hanno diritto ad essere inseriti nella II Fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea, i quali, oltre al titolo di studio (diploma di laurea), possiedano tutti gli altri titoli richiesti dalla legge per l'utile partecipazione ai concorsi, laddove possono aspirare all'inserimento nell'inferiore III Fascia anche coloro che, pur in possesso del titolo di studio, non abbiano i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali, secondo le vigenti disposizioni legislative.
Tanto chiarito, l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n.145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica
“Requisiti di accesso”, recita al primo comma:
“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
4 b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche…”.
Il successivo comma 4 bis della norma precisa: “…. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA…”
Infine, il comma 4 ter conclude: “…Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Fatte tali premesse, pur nella consapevolezza di precedenti proprie decisioni di diverso tenore, ritiene questa Corte di dover recepire l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle sentenze sez. lav.
n.7084 del 15/03/2024 e n.15838 del 06/06/2024, secondo cui “In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno
2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022,
i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie”.
Secondo la Corte di legittimità, in particolare, tale principio di diritto “si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n.
2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti
a favore dell'originario ricorrente.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n.
59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria
5 (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di
:a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso).
Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali”.
Alla luce dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte, dai quali non vi ragione di discostarsi,
l'appello deve essere dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il tenore della decisione, in linea con i più recenti arresti della Suprema Corte, comporta, quale logico corollario, l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
La particolarità della questione trattata, la sua natura squisitamente interpretativa e le pronunce difformi registrate sul tema fra i giudici di merito suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
6 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°103/2022 emessa dal Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.04.2023, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26 Settembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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