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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Alle ore 11:54 è presente per l'avv. Rino Armano anche per delega orale CP_1 dell'avv. De Nisco, che si riporta agli atti e chiede che la causa venga decisa.
E' presente per l'avv. Ciro Casanova che si riporta al ricorso Parte_1 chiedendone l'integrale accoglimento.
Entrambi i procuratori chiedono la decisione e di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza, dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori. il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, allorquando i procuratori presenti a tanto autorizzati si sono già allontanati dall'aula di udienza, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 24.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 291/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù TE P.IVA_1 di procura in atti, dall'avv. ARMANO RINO e DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzi pec indicati:
e ) Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CASANOVA CIRO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: ; Email_3
, in persona del l.r.p.t. (contumace); Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/1/2022 la parte in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.01.2022, con cui Parte_1 chiedeva il pagamento della somma di €#2.370,19# (euroduemilatrecentosettanta/19) in forza del titolo costituito dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
AV00000/2021-893 emessa dalla I.T. L di Avellino in data 2.11.2021.
2 si è costituita. Parte_1
è rimasta contumace (notifica del 14/2/2022). Controparte_2
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Va rilevato, anzitutto, che la questione oggetto della presente controversia è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 118/2024 (R.G
301/2022, GdL dott. Ciro Luce) relativa ad un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni. (cfr. Cass. civ. sez.
III, n. 29017/2021, secondo cui «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio…, in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione»).
Parte opponente ha eccepito, innanzitutto, che in una all'atto di precetto sia stato notificato il verbale di diffida accertativa n. AV00000/2021-896, riferito ad altra lavoratrice, in luogo di quello corretto n. AV00000/2021-893 riferito a
[...]
. Parte_1
Ai sensi dell'art. 479 c.p.c., l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto, ma solo se la legge non dispone altrimenti, il che esclude la riferibilità della disposizione al caso di specie, in cui il datore di lavoro riceve la notifica della diffida ad iniziativa della
[...]
. Ne discende l'inutilità di una seconda notifica ad istanza del Parte_3 lavoratore che intenda agire esecutivamente in forza della citata diffida.
E' irrilevante che nel caso di specie all'atto di precetto sia stata allegata la diffida accertativa riferita ad altro lavoratore. L'atto di precetto contiene gli esatti riferimenti,
e la notifica ha raggiunto il suo scopo, permettendo alla parte debitrice di avere contezza della pretesa creditoria e di proporre la presente iniziativa giudiziale.
3 Parte opponente invoca, poi, l'applicabilità dell'art. 8 del contratto di appalto intercorrente tra la opponente società e la cooperativa , a mente del Controparte_2 quale è previsto l'obbligo del pagamento da parte della committente solo dopo
“l'acquisizione del DURC regolare”.
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie ed ai fini della affermazione della responsabilità solidale del committente assumono rilievo esclusivamente gli obblighi discendenti ex lege in capo al committente, quale obbligato in solido, al pagamento dei corrispettivi dovuti ai lavoratori in caso di inadempimento dell'appaltatore, a mente dell'art. 29 co. 2 Dlgs 276/2003, ai quali sono indifferenti i rapporti tra appaltatore ed appaltante.
Infine, sostiene di rientrare nel novero delle Pubbliche TE
Amministrazioni ed invoca l'esclusione della responsabilità solidale per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
L' esclusione prevista dall'art. 1, comma 2 del citato Decreto deve limitarsi alle “... amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”, mentre le società per azioni a partecipazione pubblica, non possono ritenersi escluse dal regime di responsabilità solidale, in quanto non vi è un espresso divieto di Legge.
La deroga all'art. 29, cit. va intesa in senso stretto, anche in quanto l'art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003 fa esclusivo riferimento ad essa e non consente una interpretazione estensiva anche nei confronti di soggetti formalmente privati seppure a partecipazione pubblica (“In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati e nello specifico alle società partecipate pubbliche, assoggettate, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici”, Cass.
Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5415).
3. ha diritto a ripetere le somme versate alla lavoratrice dalla TE datrice , con il pagamento da parte di questa delle Controparte_2
4 somme versate da a , con la maggiorazione deli TE Parte_1 interessi sulle somme via via rivalutate dal pagamento al creditore e Parte_1 fino all'effettivo soddisfo.
4. Segue quindi la condanna, nei termini di cui al dispositivo.
5. va condannata al pagamento delle spese di lite a favore di TE
, spese che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, sono liquidate Parte_1 nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
va condannata al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_2 di , spese che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, sono TE liquidate nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela di Gennaro, nella causa iscritta al n. 291/2022 R.G. Lavoro, proposto da nei TE confronti di e , ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna alla refusione a favore di Controparte_2 TE
delle somme da questa corrisposte a in forza della diffida
[...] Parte_1 accertativa e dell'atto di precetto per cui è causa, con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dal pagamento al creditore Parte_4
e fino all'effettivo soddisfo;
[...]
4) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di TE [...]
, spese che liquida nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese Parte_1 generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_2 di , spese che liquida nella somma di €#1.030# (milletrenta), TE oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso, in Avellino, alla udienza del 24.1.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
5
Settore lavoro e previdenza
Alle ore 11:54 è presente per l'avv. Rino Armano anche per delega orale CP_1 dell'avv. De Nisco, che si riporta agli atti e chiede che la causa venga decisa.
E' presente per l'avv. Ciro Casanova che si riporta al ricorso Parte_1 chiedendone l'integrale accoglimento.
Entrambi i procuratori chiedono la decisione e di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza, dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori. il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, allorquando i procuratori presenti a tanto autorizzati si sono già allontanati dall'aula di udienza, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 24.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 291/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù TE P.IVA_1 di procura in atti, dall'avv. ARMANO RINO e DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzi pec indicati:
e ) Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CASANOVA CIRO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: ; Email_3
, in persona del l.r.p.t. (contumace); Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/1/2022 la parte in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.01.2022, con cui Parte_1 chiedeva il pagamento della somma di €#2.370,19# (euroduemilatrecentosettanta/19) in forza del titolo costituito dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
AV00000/2021-893 emessa dalla I.T. L di Avellino in data 2.11.2021.
2 si è costituita. Parte_1
è rimasta contumace (notifica del 14/2/2022). Controparte_2
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Va rilevato, anzitutto, che la questione oggetto della presente controversia è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 118/2024 (R.G
301/2022, GdL dott. Ciro Luce) relativa ad un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni. (cfr. Cass. civ. sez.
III, n. 29017/2021, secondo cui «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio…, in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione»).
Parte opponente ha eccepito, innanzitutto, che in una all'atto di precetto sia stato notificato il verbale di diffida accertativa n. AV00000/2021-896, riferito ad altra lavoratrice, in luogo di quello corretto n. AV00000/2021-893 riferito a
[...]
. Parte_1
Ai sensi dell'art. 479 c.p.c., l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto, ma solo se la legge non dispone altrimenti, il che esclude la riferibilità della disposizione al caso di specie, in cui il datore di lavoro riceve la notifica della diffida ad iniziativa della
[...]
. Ne discende l'inutilità di una seconda notifica ad istanza del Parte_3 lavoratore che intenda agire esecutivamente in forza della citata diffida.
E' irrilevante che nel caso di specie all'atto di precetto sia stata allegata la diffida accertativa riferita ad altro lavoratore. L'atto di precetto contiene gli esatti riferimenti,
e la notifica ha raggiunto il suo scopo, permettendo alla parte debitrice di avere contezza della pretesa creditoria e di proporre la presente iniziativa giudiziale.
3 Parte opponente invoca, poi, l'applicabilità dell'art. 8 del contratto di appalto intercorrente tra la opponente società e la cooperativa , a mente del Controparte_2 quale è previsto l'obbligo del pagamento da parte della committente solo dopo
“l'acquisizione del DURC regolare”.
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie ed ai fini della affermazione della responsabilità solidale del committente assumono rilievo esclusivamente gli obblighi discendenti ex lege in capo al committente, quale obbligato in solido, al pagamento dei corrispettivi dovuti ai lavoratori in caso di inadempimento dell'appaltatore, a mente dell'art. 29 co. 2 Dlgs 276/2003, ai quali sono indifferenti i rapporti tra appaltatore ed appaltante.
Infine, sostiene di rientrare nel novero delle Pubbliche TE
Amministrazioni ed invoca l'esclusione della responsabilità solidale per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
L' esclusione prevista dall'art. 1, comma 2 del citato Decreto deve limitarsi alle “... amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”, mentre le società per azioni a partecipazione pubblica, non possono ritenersi escluse dal regime di responsabilità solidale, in quanto non vi è un espresso divieto di Legge.
La deroga all'art. 29, cit. va intesa in senso stretto, anche in quanto l'art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003 fa esclusivo riferimento ad essa e non consente una interpretazione estensiva anche nei confronti di soggetti formalmente privati seppure a partecipazione pubblica (“In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati e nello specifico alle società partecipate pubbliche, assoggettate, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici”, Cass.
Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5415).
3. ha diritto a ripetere le somme versate alla lavoratrice dalla TE datrice , con il pagamento da parte di questa delle Controparte_2
4 somme versate da a , con la maggiorazione deli TE Parte_1 interessi sulle somme via via rivalutate dal pagamento al creditore e Parte_1 fino all'effettivo soddisfo.
4. Segue quindi la condanna, nei termini di cui al dispositivo.
5. va condannata al pagamento delle spese di lite a favore di TE
, spese che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, sono liquidate Parte_1 nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
va condannata al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_2 di , spese che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, sono TE liquidate nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela di Gennaro, nella causa iscritta al n. 291/2022 R.G. Lavoro, proposto da nei TE confronti di e , ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna alla refusione a favore di Controparte_2 TE
delle somme da questa corrisposte a in forza della diffida
[...] Parte_1 accertativa e dell'atto di precetto per cui è causa, con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dal pagamento al creditore Parte_4
e fino all'effettivo soddisfo;
[...]
4) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di TE [...]
, spese che liquida nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese Parte_1 generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_2 di , spese che liquida nella somma di €#1.030# (milletrenta), TE oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso, in Avellino, alla udienza del 24.1.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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