Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 624/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 385 del 9.3.23
Oggetto:iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ed indennità di disoccupazione agricola.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n.
624.2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
Parte 1 rappresentato e difeso,
per procura richiamata in atti, dagli avv. Alessandra Vetri e Marcella Mattia
domiciliatarie;
APPELLANTE
Contro
,rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Controparte 1
Simona De Angelis Sammarco, domiciliataria
APPELLATA
All'udienza del 21.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(rispettivamente per gg 53, 102 e 80), e la declaratoria di legittimità dell'erogazione della indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni con annullamento dell'indebito comunicato veniva accolta, con refusione delle spese di giudizio.
L'istituto ha censurato l'erroneità del decisum per avere il giudice obliterato totalmente le risultanze del verbale ispettivo – non specificamente contestato
- e, in relazione a queste fatto mal governo circa l'onere della prova per la sussistenza del contestato rapporto di lavoro in agricoltura, le cui modalità non erano state confermate dai testi escussi.
Controparte 1 si è costituita in giudizio con memoria del 19.11.2024 chiedendo, per infondatezza dei motivi, il rigetto dell'appello, vinte le spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Giova premettere che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie ad una funzione ricognitiva della situazione soggettiva, di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' Pt_1 a seguito di un controllo disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro (esercitando una prpia facoltà fondata sull'art 9 del D.lgs 11.8.93 n. 375); conseguentemente il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr Ord
Cass. Sez. Lav 11787.2024). Anche l' Pt_1 quando contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
se la prova (contraria) viene data mediante produzione in giudizio dei verbali ispettivi l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.
Orbene, la parte nel pregresso grado (cfr ricorso) ha affermato di aver lavorato alle dipendenze di titolare delle medesima ditta CP 2
,
agricola, di essere stata da quest'ultima retribuita ("..retribuzione giornaliera di
€50, che le veniva corrisposta in contanti e con acconti dal titolare della azienda, sul campo...") per l'attività lavorativa in agricoltura, in agro di Brindisi, da settembre a dicembre 2014, da ottobre a dicembre 2015 e 2016.
Nel verbale ispettivo Pt_1 come da dichiarazioni rese dalla stessa CP 2
,[...] risulta che quest'ultima era una prestanome del fratello P_
,
non si è mai occupata dell'attività aziendale tantomeno, della gestione del personale e della loro retribuzione. Nel medesimo verbale, come da dichiarazioni di quest'ultima ha dichiarato di averControparte_1
,
ricevuto la retribuzione non dalla presunta titolare dell'azienda
- come invece affermato in ricorso ma da "..un certo CP 3 che non lavorava con noi,
era lo stesso o mai vista...so che la ditta è diCP 3 che ci pagava e io CP_2 non perché l'ho letto sulle carte...". Nell'atto introduttivo non v'è CP 2
menzione del fatto che le direttive per il lavoro da svolgere, il pagamento delle retribuzioni e quant'altro venissero effettuate da Testimone 1
,
circostanza che, al contrario risulta confermata dai testi escussi e che conferma le dichiarazioni di CP 2
Questa Corte, nell'effettuare la necessaria valutazione comparativa del quadro probatorio offerto dalle parti in giudizio, non può, secondo un ragionevole e pertinente apprezzamento, non considerare che l'onere della prova circa il fatto costitutivo a base della pretesa azionata non è stato assolto. A fronte del silenzio serbato dall'odierna appellante, nel presente per comegiudizio, circa il reale svolgimento del rapporto lavorativo risultante dalle dichiarazioni rese in istruttoria e che, ripetesi, confermano gli approdi ispettivi, questa Corte non può che concludere per la non genuinità del rapporto lavorativo dedotto, come tale inidoneo a fondare il diritto rivendicato.
Lespese del giudizio sono irripetibili sussistendo le condizioni di cui all'art
152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.9.2023 da Pt 1 nei confronti di Controparte_1 avverso la sentenza del
9.3.23 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara rigetta la domanda proposta da in data 3.7.2019. Dichiara irripetibili le spese di Controparte_1
questo grado.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 21.3.2025
Il Presidente
Gennaro LOMBARDI