Articolo 1 della Legge 29 aprile 1976, n. 239
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30 maggio 1976
Art. 1. Articolo unico

L' articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorche' previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Entrata in vigore il 30 maggio 1976