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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10588/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10588/2021 avente ad oggetto “risoluzione e simulazione contrattuale” e pendente
TRA
, e , quest'ultima in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
procuratrice generale di tutti rappresentati e difesi, giusta procura in Controparte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Maria Cuomo e dall'avv. Iolanda D'Alterio, presso il cui studio, sito in Napoli, al Centro Direzionale Is. E1, piano 6, int. 50, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, CP_2
dall'avv. Domenico Pagliuca e dall'avv. Paolo Vassallo, presso il cui studio, sito in
Aversa, alla via Ettore Corcioni n. 78, è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 7.7.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10588/2021
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della convenuta , CP_2 gli attori in epigrafe indicati deducevano: di essere nipoti nonché eredi legittimi di deceduta l'11.4.2014; che, giacché il loro padre, Persona_1 Persona_2
, aveva rinunciato all'eredità, loro erano divenuti eredi per rappresentazione;
che
[...] la de cuius aveva stipulato in data 14.3.2011 atto di compravendita con cui aveva alienato alla figlia i seguenti cespiti immobiliari: CP_2
a) unità immobiliare facente parte del fabbricato sito alla Via Ugo Foscolo n.8 (già 2 Vico
Pizzone n.8), costituita da un locale deposito al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati 20 (venti), confinante con detta Via Ugo Foscolo, con androne e con residua proprietà della parte venditrice, salvo altri;
riportata nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Melito di Napoli al foglio 5, particella 9032, sub. 1 categoria C/2, Classe 2, mq 20, rc 46,48, Via Pizzone n.9, piano T;
b) unità immobiliare facente parte del fabbricato sito alla Via Ugo Foscolo n.8 (già 2 Vico
Pizzone n.8) ,costituita da un appartamento al piano primo, della consistenza catastale di
4 (quattro) vani, con accesso da due scale , l'una che si riparte dal portone segnato con n. civico 8 e l'altra che si diparte dal portone segnato con il n. civico 9; confinante con affacci su cortile comune , con affacci su via Ugo Foscolo e con altra proprietà della parte venditrice , salvo altri;
riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Melito di Napoli al foglio5, particella 559, sub 107, categoria A/4,classe 3, vani 4, R.C. 206,58, Via Ugo
Foscolo n.ro 8, piano 1;
c) appezzamento di terreno di natura non agricola e non edificabile, alla Via Ugo Foscolo, dell'estensione catastale di 322 (trecentoventidue) metri quadrati, confinante con terreno riportato in catasto con particella 839, con terreno riportato in catasto con la particella
563 e con Via Santo Stefano, salvo altri. Detto immobile è riportato al Catasto dei Terreni del Comune di Melito di Napoli al foglio 5, particella 313, frutteto, classe 1, are 03 e ca
22, RD Euro 9,98, R.A. Euro 4,66.
d) la quota indivisa pari ad ½ (un mezzo) della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Melito di Napoli (NA) , alla Via Ugo
Foscolo n.9 (già Vico 2 Pizzone n,9) e precisamente:
- sette unità immobiliari di cui sei della consistenza di un vano terraneo ciascuna ed
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un'unità immobiliare della consistenza di due vani terranei, cadenti ed in pessimo stato di conservazione in quanto abbandonati da oltre trent'anni. Dette unità immobiliari sono riportate nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Melito di Napoli, al foglio 5, con i seguenti ulteriori dati:
-particella 559 sub 12, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 559 sub 13, categoria A/5, classe 2, consistenza1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 559 sub 14, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 559 sub 15, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 565 sub 2, categoria A/5, classe 3, consistenza 2 vani, R.C. Euro 79,53, Via
Pizzone n.ro 21, piano T;
-particella 562 sub 1, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 562 sub 2, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
che il prezzo complessivamente fissato nel contratto ammontava ad € 110.000,00; che le parti avevano previsto che detto corrispettivo sarebbe stato pagato in una o più soluzioni, senza maggiorazione di interessi, entro e non oltre il 30 settembre 2011, con modalità conformi alla normativa antiriciclaggio;
di aver appreso che la sig.ra dopo la Per_1
vendita, non aveva ricevuto alcun pagamento del prezzo, circostanza emersa anche all'esito degli accertamenti eseguiti sui conti correnti bancari e postali alla stessa intestati;
di aver, pertanto, invitato a fornire prova dell'avvenuto pagamento del CP_2
prezzo e, non avendo ricevuto esaustivo riscontro, l'avevano poi diffidata alla restituzione alla massa ereditaria del compendio immobiliare a lei trasferito in considerazione del grave inadempimento contrattuale di cui si era resa responsabile;
che, inoltre, l'atto di vendita sopra richiamato conteneva un'evidente violazione di legge laddove le parti non avevano reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo;
che, quindi, le parti avrebbero dovuto indicare gli estremi degli assegni o dei bonifici mediante i quali il prezzo sarebbe stato
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versato dall'acquirente; di avere interesse a proporre, in via subordinata, un'azione di simulazione rispetto alla compravendita, che in realtà non faceva che dissimulare una donazione, come si poteva sostenere alla luce di taluni indici rivelatori della reale volontà delle parti, che chiaramente mettevano in discussione la natura onerosa del contratto: lo stretto legame di parentela tra venditore e acquirente, la presenza di due testimoni durante la stipula dell'atto, il rapporto di convivenza tra le parti ed il mancato pagamento del prezzo;
di avere interesse “al riconoscimento della simulazione della donazione, finalizzata alla richiesta di collazione da proporre nel successivo procedimento volto allo scioglimento della comunione ereditaria, per la determinazione della quota legittima e l'individuazione della eventuale lesione in danno degli attori”; che, in via ulteriormente subordinata, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, avuto riguardo al risibile prezzo convenuto per la vendita, che con il contratto de quo era stata dissimulata una donazione parziale, di cui “sempre ai fini della collazione”, veniva richiesto l'accertamento.
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'acquirente e che, per l'effetto, fosse CP_2
condannata alla restituzione del compendio immobiliare da lei acquistato dalla madre, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente. In via subordinata chiedevano che fosse accolta l'azione di simulazione relativa da loro esperita ai fini della collazione, con accertamento, in via ulteriormente gradata, di una dissimulata donazione parziale.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta , la quale esponeva: CP_2
che il prezzo della vendita era stato da lei integralmente corrisposto, come chiaramente emergente dalle risultanze degli estratti del suo conto corrente e dagli assegni circolari e bancari emessi in favore di tutti incassati entro il termine del Persona_1
30.9.2011; che, tenuto conto delle modalità con cui era stato versato il corrispettivo, certamente nell'atto di vendita non potevano essere indicati gli estremi degli assegni;
che, in ragione dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo, la venditrice non aveva agito giudizialmente per la risoluzione del contratto;
che parimenti infondata era la domanda di simulazione proposta in via subordinata e finalizzata alla richiesta di collazione nel successivo procedimento avvolto allo scioglimento della comunione ereditaria;
che, infatti, alcuna prova di una controdichiarazione sottoscritta dalle parti (o almeno da una di esse) era stata prodotta dagli attori allo scopo di dimostrare la natura simulatoria della
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vendita; che, al di là di tale decisiva argomentazione, si doveva altresì considerare che l'azione esperita dagli istanti era ormai prescritta tenuto conto dell'avvenuto decorso del termine di dieci anni dal perfezionamento dell'atto; che, per le medesime ragioni, del tutto infondata era anche l'azione di simulazione parziale proposta dagli attori;
che, peraltro, il prezzo previsto dalla vendita doveva ritenersi del tutto adeguato e corrispondente all'effettivo valore degli immobili.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto di tutte le domande proposte e per la condanna degli attori al pagamento delle spese processuale nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. o al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Nell'ambito della memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., gli attori disconoscevano la conformità del contenuto dei documenti prodotti in copia dalla convenuta ed utile a dimostrare il rituale pagamento del prezzo (assegni ed estratti conto), rappresentando come fosse onere della parte acquirente quello di dimostrare l'effettivo incasso dei titoli. Rappresentava inoltre che la clausola contrattuale di cui all'art. 4, co. 3, dell'atto di vendita – cioè quella che prevedeva l'onere per la venditrice di agire per la risoluzione del contratto (in caso di mancata corresponsione del prezzo) entro il termine di quattro mesi dal 30.9.2011 e che l'omessa trascrizione della relativa domanda giudiziale entro tale termine avrebbe rappresentato prova dell'avvenuto pagamento – era da intendersi vessatoria e quindi nulla;
che l'azione di simulazione era stata proposta ai fini della richiesta di reintegrazione della quota di legittima;
che, infatti, essendo essi eredi legittimari, agivano nella qualità di soggetti terzi e, conseguentemente, da un lato, il termine decennale di prescrizione andava a decorrere dall'apertura della successione, e, dall'altro lato, dovevano ritenersi non operanti le limitazioni previste dall'ordinamento in ordine alla prova della simulazione, dovendo trovare applicazione il regime dettato dall'art. 1417 c.c..
La causa veniva istruita mediante audizione di due testi indicati dagli attori (ammessi alla prova contraria) e di due testi indicati dalla convenuta.
All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 10.7.2025.
Le domande proposte dagli attori sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via principale i germani hanno agito in qualità di eredi di CP_2 Persona_1
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allo scopo di ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 14.3.2011, con cui la de cuius aveva alienato alla figlia al CP_2
prezzo di € 110.000,00, la titolarità dei cespiti immobiliari sopra indicati. Secondo la prospettazione attorea, la pretesa risolutoria si giustificherebbe in ragione del fatto che il corrispettivo della vendita non sarebbe mai stato versato dall'acquirente alla madre.
Nel contratto, all'articolo 4, le parti dichiaravano che il prezzo della vendita sarebbe stato pagato in una o più soluzioni, senza maggiorazione di interessi, entro e non oltre il 30 settembre 2011, termine da non ritenersi essenziale.
Allo scopo di neutralizzare l'azione di risoluzione proposta dagli attori, la parte convenuta ha prodotto copia di n. 32 assegni circolari e di n. 6 assegni bancari emessi in favore della sig.ra ammontanti in totale ad € 110.000,00, nonché copia dell'estratto del suo Per_1
conto corrente aperto presso Banca Popolare di Novara, da cui risultano gli addebiti rispettivamente derivanti dall'incasso degli assegni bancari e dall'emissione degli assegni circolari.
In relazione a tali atti deve ritenersi improduttivo di effetti il disconoscimento operato dagli attori, in quanto formulato in modo generico con riferimento a tutta la documentazione prodotta in copia e senza evidenziare le differenze rispetto all'originale.
Secondo condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ. n.
7775 del 3.4.2014). Peraltro, certamente non può validamente contestarsi alla convenuta di non aver prodotto in originale gli assegni, e ciò in considerazione dell'intuibile ragione che detti titoli non erano più nella sua materiale disponibilità in quanto consegnati alla venditrice.
A tal riguardo la circostanza che tutti gli assegni siano stati consegnati da CP_2
alla madre ha trovato riscontro nelle lineari, precise e coerenti Persona_1
dichiarazioni rese dai testi marito della convenuta (“confermo la Tes_1
circostanza di cui al capitolo di prova. Tanto so perché ero io che andavo in banca a ritirare gli assegni circolari. Avevo la delega sul conto corrente di mia moglie. Gli assegni
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circolari avevano un valore che non superava i tremila euro;
ne consegnai circa due o tre ogni mese. La restante parte della somma fu corrisposta con assegni bancari, che io riempivo e mia moglie sottoscriveva. Con queste modalità fu corrisposta l'intera somma di € 110.000,00”), e , figlio della convenuta (“confermo la circostanza di Testimone_2
cui al capitolo di prova. Tanto so perché mi è capitato più volte di assistere alla consegna degli assegni. Quelli circolari era mio padre a procurarseli in banca e li consegnava a mia NN . Per lo più questi pagamenti sono avvenuti a mezzo assegni Persona_1
circolari. Quelli bancari erano riempiti da mio padre ed erano sottoscritti da mia madre.
Non ricordo il valore degli assegni, ma ricordo che una volta ne furono consegnati contemporaneamente sei o sette. MI NNa viveva nel nostro stesso fabbricato;
queste dazioni di assegni avvenivano o a casa nostra, ad esempio quando veniva a pranzo da noi,
o a casa sua. Non ricordo se queste corresponsioni a mezzo assegni avvenissero sulla base di scadenze programmate. ADR: non ricordando gli importi dei singoli assegni non posso confermare che il loro totale ammontasse effettivamente ad € 110.000,00, ma ricordo che in una occasione, mentre eravamo a tavola, mia mamma e mia NNa fecero riferimento al fatto che il pagamento era stato completato”).
Di contro, alcun significativo elemento di prova è emerso dal contenuto delle deposizioni rese dai testi indicati dagli attori. Infatti, il teste si è limitato a dichiarare di Parte_1
presumere che la on avesse effettivamente corrisposto alla figlia il prezzo della Per_1
vendita sul presupposto che in caso contrario egli ne sarebbe senz'altro venuto a conoscenza. La teste ha invece dichiarato di non sapere alcunché in Testimone_3
ordine alla vendita immobiliare.
A fronte di tali risultanze probatorie, può ritenersi dimostrata sia l'emissione degli assegni
– ritualmente prodotti in copia dalla convenuta –, sia la loro consegna nelle mani della venditrice.
L'effettivo incasso dei sei assegni bancari può ricavarsi dalle risultanze dell'estratto conto prodotto dalla convenuta, dal quale si vince l'effettivo addebito delle somme corrispondenti ai titoli evidentemente incassati dalla de cuius.
Con riguardo, invece, agli assegni circolari, l'avvenuta consegna dei titoli ha di per sé valenza estintiva, non assumendo a tal fine alcuna rilevanza il loro successivo incasso.
In tal senso vale richiamare il principio affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui “in ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione
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della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo” (Cass. Sez. 3,
27/07/2024, n. 21053).
Dunque, avuto riguardo alla irrilevanza probatoria dell'effettivo incasso degli assegni circolari, il Tribunale non ha quindi ritenuto di dover accogliere la richiesta attorea di emissione di un ordine di esibizione – rivolto alle banche presso le quali la era Per_1
titolare di conto corrente – avente ad oggetto gli estratti conto dimostrativi delle movimentazioni bancarie alla stessa riferibili.
A fronte della prova della consegna dei titoli di credito e dell'effettivo incasso degli assegni bancari, parimenti irrilevante sarebbe stato poi accertare che la la figlia Per_1
fossero cointestatarie di conti correnti bancari o postali. CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi dimostrato l'integrale pagamento del prezzo. Conseguentemente, l'azione di risoluzione per grave inadempimento deve essere rigettata.
Per la medesima ragione, altrettanto infondata deve reputarsi l'azione di simulazione relativa esperita dagli attori.
Ed infatti, l'acclarata corresponsione integrale del prezzo previsto nell'atto di vendita è evidentemente dimostrativa della natura onerosa del negozio e deve quindi far escludere che la causa unica della cessione fosse quella di realizzare una donazione in favore di
D'altronde, la circostanza che le rate del prezzo originariamente versate CP_2
possano essere state in un secondo momento restituite dalla madre all'acquirente, oltre a non essere stata specificamente allegata, nemmeno è in alcun modo emersa dall'istruttoria
(nell'interrogatorio formale deferito dagli attori alla convenuta nemmeno si faceva riferimento in termini precisi a tale eventuale aspetto della vicenda).
Per l'assorbente ragione rappresentata dall'avvenuta corresponsione del prezzo, va certamente rigettata l'azione di simulazione, apparendo dunque allo stato superflua ogni valutazione sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, nonché sull'operatività o meno, nel caso in esame, dei limiti probatori previsti dall'ordinamento in materia di simulazione.
Parimenti infondata è, infine, l'azione – proposta in via ulteriormente gradata – volta ad
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accertare che la vendita predetta integrava gli estremi della vendita mista a donazione, stante l'irrisorietà del prezzo pattuito rispetto al valore dei beni immobili trasferiti.
Com'è noto, nel cosiddetto “negotium mixtun cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per se stessa, un “negotium mixtum cum donatione”, essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
In particolare, la Suprema Corte, in una fattispecie del tutto analoga, ha avuto modo di precisare che “incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente” (cfr. Cass. 10614/2016).
Ora, nella specie, gli attori si sono limitati ad allegare che la compravendita integrasse gli estremi di una “donazione parziale” sul presupposto della sproporzione tra il valore di mercato degli immobili e il prezzo dichiarato dalle parti nel contratto e corrisposto dall'acquirente, senza allegare e/o offrire alcuna prova in giudizio in ordine allo spirito di liberalità e, in particolare, alla consapevolezza della de cuius dell'esistenza di tale sproporzione.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte precisato che “affinchè un atto dispositivo si possa qualificare come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di
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liberalità, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione” (cfr. Cass.
21781/2008).
In particolare, gli attori hanno prodotto una relazione di stima degli immobili ceduti da cui emergerebbe che il loro reale valore di mercato, all'epoca della vendita, fosse pari ad
€ 386,500,00, nonostante la li avesse alienati alla figlia per il prezzo di € Per_1
110.000,00.
Tuttavia, alla luce dei canoni ermeneutici sopra citati, tale circostanza non appare sufficiente per la configurabilità del negozio misto, ovvero della donazione indiretta, mancando del tutto la prova dell'animus donandi in capo all'alienante.
Tali carenze in punto di allegazione e di prova hanno evidentemente reso superfluo ogni accertamento a mezzo C.T.U. volto ad appurare l'effettivo valore di mercato dei cespiti
In conclusione, la consapevolezza, da parte della de cuius, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore dei beni ceduti, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale dei beni e la minore entità del corrispettivo ricevuto, non è emersa neppure in via presuntiva, non sussistendo alcun elemento neppure indiziario che militi in tal senso.
Ne discende che anche tale domanda non merita di essere accolta.
Deve essere infine rigettata la domanda proposta dalla convenuta volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che gli attori abbiano promosso il presente giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte convenuta.
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta le domande proposte dagli attori;
• rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta;
• condanna in solido e al Parte_4 Controparte_1 Parte_2
pagamento, in favore di , delle spese di lite, che si liquidano € 7.616,00 CP_2
per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10588/2021 avente ad oggetto “risoluzione e simulazione contrattuale” e pendente
TRA
, e , quest'ultima in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
procuratrice generale di tutti rappresentati e difesi, giusta procura in Controparte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Maria Cuomo e dall'avv. Iolanda D'Alterio, presso il cui studio, sito in Napoli, al Centro Direzionale Is. E1, piano 6, int. 50, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, CP_2
dall'avv. Domenico Pagliuca e dall'avv. Paolo Vassallo, presso il cui studio, sito in
Aversa, alla via Ettore Corcioni n. 78, è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 7.7.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10588/2021
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della convenuta , CP_2 gli attori in epigrafe indicati deducevano: di essere nipoti nonché eredi legittimi di deceduta l'11.4.2014; che, giacché il loro padre, Persona_1 Persona_2
, aveva rinunciato all'eredità, loro erano divenuti eredi per rappresentazione;
che
[...] la de cuius aveva stipulato in data 14.3.2011 atto di compravendita con cui aveva alienato alla figlia i seguenti cespiti immobiliari: CP_2
a) unità immobiliare facente parte del fabbricato sito alla Via Ugo Foscolo n.8 (già 2 Vico
Pizzone n.8), costituita da un locale deposito al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati 20 (venti), confinante con detta Via Ugo Foscolo, con androne e con residua proprietà della parte venditrice, salvo altri;
riportata nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Melito di Napoli al foglio 5, particella 9032, sub. 1 categoria C/2, Classe 2, mq 20, rc 46,48, Via Pizzone n.9, piano T;
b) unità immobiliare facente parte del fabbricato sito alla Via Ugo Foscolo n.8 (già 2 Vico
Pizzone n.8) ,costituita da un appartamento al piano primo, della consistenza catastale di
4 (quattro) vani, con accesso da due scale , l'una che si riparte dal portone segnato con n. civico 8 e l'altra che si diparte dal portone segnato con il n. civico 9; confinante con affacci su cortile comune , con affacci su via Ugo Foscolo e con altra proprietà della parte venditrice , salvo altri;
riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Melito di Napoli al foglio5, particella 559, sub 107, categoria A/4,classe 3, vani 4, R.C. 206,58, Via Ugo
Foscolo n.ro 8, piano 1;
c) appezzamento di terreno di natura non agricola e non edificabile, alla Via Ugo Foscolo, dell'estensione catastale di 322 (trecentoventidue) metri quadrati, confinante con terreno riportato in catasto con particella 839, con terreno riportato in catasto con la particella
563 e con Via Santo Stefano, salvo altri. Detto immobile è riportato al Catasto dei Terreni del Comune di Melito di Napoli al foglio 5, particella 313, frutteto, classe 1, are 03 e ca
22, RD Euro 9,98, R.A. Euro 4,66.
d) la quota indivisa pari ad ½ (un mezzo) della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Melito di Napoli (NA) , alla Via Ugo
Foscolo n.9 (già Vico 2 Pizzone n,9) e precisamente:
- sette unità immobiliari di cui sei della consistenza di un vano terraneo ciascuna ed
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10588/2021
un'unità immobiliare della consistenza di due vani terranei, cadenti ed in pessimo stato di conservazione in quanto abbandonati da oltre trent'anni. Dette unità immobiliari sono riportate nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Melito di Napoli, al foglio 5, con i seguenti ulteriori dati:
-particella 559 sub 12, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 559 sub 13, categoria A/5, classe 2, consistenza1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 559 sub 14, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 559 sub 15, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 565 sub 2, categoria A/5, classe 3, consistenza 2 vani, R.C. Euro 79,53, Via
Pizzone n.ro 21, piano T;
-particella 562 sub 1, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
-particella 562 sub 2, categoria A/5, classe 2, consistenza 1 vani, R.C. Euro 34,09, Via
Pizzone n.ro 9, piano T;
che il prezzo complessivamente fissato nel contratto ammontava ad € 110.000,00; che le parti avevano previsto che detto corrispettivo sarebbe stato pagato in una o più soluzioni, senza maggiorazione di interessi, entro e non oltre il 30 settembre 2011, con modalità conformi alla normativa antiriciclaggio;
di aver appreso che la sig.ra dopo la Per_1
vendita, non aveva ricevuto alcun pagamento del prezzo, circostanza emersa anche all'esito degli accertamenti eseguiti sui conti correnti bancari e postali alla stessa intestati;
di aver, pertanto, invitato a fornire prova dell'avvenuto pagamento del CP_2
prezzo e, non avendo ricevuto esaustivo riscontro, l'avevano poi diffidata alla restituzione alla massa ereditaria del compendio immobiliare a lei trasferito in considerazione del grave inadempimento contrattuale di cui si era resa responsabile;
che, inoltre, l'atto di vendita sopra richiamato conteneva un'evidente violazione di legge laddove le parti non avevano reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo;
che, quindi, le parti avrebbero dovuto indicare gli estremi degli assegni o dei bonifici mediante i quali il prezzo sarebbe stato
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versato dall'acquirente; di avere interesse a proporre, in via subordinata, un'azione di simulazione rispetto alla compravendita, che in realtà non faceva che dissimulare una donazione, come si poteva sostenere alla luce di taluni indici rivelatori della reale volontà delle parti, che chiaramente mettevano in discussione la natura onerosa del contratto: lo stretto legame di parentela tra venditore e acquirente, la presenza di due testimoni durante la stipula dell'atto, il rapporto di convivenza tra le parti ed il mancato pagamento del prezzo;
di avere interesse “al riconoscimento della simulazione della donazione, finalizzata alla richiesta di collazione da proporre nel successivo procedimento volto allo scioglimento della comunione ereditaria, per la determinazione della quota legittima e l'individuazione della eventuale lesione in danno degli attori”; che, in via ulteriormente subordinata, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, avuto riguardo al risibile prezzo convenuto per la vendita, che con il contratto de quo era stata dissimulata una donazione parziale, di cui “sempre ai fini della collazione”, veniva richiesto l'accertamento.
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'acquirente e che, per l'effetto, fosse CP_2
condannata alla restituzione del compendio immobiliare da lei acquistato dalla madre, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente. In via subordinata chiedevano che fosse accolta l'azione di simulazione relativa da loro esperita ai fini della collazione, con accertamento, in via ulteriormente gradata, di una dissimulata donazione parziale.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta , la quale esponeva: CP_2
che il prezzo della vendita era stato da lei integralmente corrisposto, come chiaramente emergente dalle risultanze degli estratti del suo conto corrente e dagli assegni circolari e bancari emessi in favore di tutti incassati entro il termine del Persona_1
30.9.2011; che, tenuto conto delle modalità con cui era stato versato il corrispettivo, certamente nell'atto di vendita non potevano essere indicati gli estremi degli assegni;
che, in ragione dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo, la venditrice non aveva agito giudizialmente per la risoluzione del contratto;
che parimenti infondata era la domanda di simulazione proposta in via subordinata e finalizzata alla richiesta di collazione nel successivo procedimento avvolto allo scioglimento della comunione ereditaria;
che, infatti, alcuna prova di una controdichiarazione sottoscritta dalle parti (o almeno da una di esse) era stata prodotta dagli attori allo scopo di dimostrare la natura simulatoria della
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vendita; che, al di là di tale decisiva argomentazione, si doveva altresì considerare che l'azione esperita dagli istanti era ormai prescritta tenuto conto dell'avvenuto decorso del termine di dieci anni dal perfezionamento dell'atto; che, per le medesime ragioni, del tutto infondata era anche l'azione di simulazione parziale proposta dagli attori;
che, peraltro, il prezzo previsto dalla vendita doveva ritenersi del tutto adeguato e corrispondente all'effettivo valore degli immobili.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto di tutte le domande proposte e per la condanna degli attori al pagamento delle spese processuale nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. o al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Nell'ambito della memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., gli attori disconoscevano la conformità del contenuto dei documenti prodotti in copia dalla convenuta ed utile a dimostrare il rituale pagamento del prezzo (assegni ed estratti conto), rappresentando come fosse onere della parte acquirente quello di dimostrare l'effettivo incasso dei titoli. Rappresentava inoltre che la clausola contrattuale di cui all'art. 4, co. 3, dell'atto di vendita – cioè quella che prevedeva l'onere per la venditrice di agire per la risoluzione del contratto (in caso di mancata corresponsione del prezzo) entro il termine di quattro mesi dal 30.9.2011 e che l'omessa trascrizione della relativa domanda giudiziale entro tale termine avrebbe rappresentato prova dell'avvenuto pagamento – era da intendersi vessatoria e quindi nulla;
che l'azione di simulazione era stata proposta ai fini della richiesta di reintegrazione della quota di legittima;
che, infatti, essendo essi eredi legittimari, agivano nella qualità di soggetti terzi e, conseguentemente, da un lato, il termine decennale di prescrizione andava a decorrere dall'apertura della successione, e, dall'altro lato, dovevano ritenersi non operanti le limitazioni previste dall'ordinamento in ordine alla prova della simulazione, dovendo trovare applicazione il regime dettato dall'art. 1417 c.c..
La causa veniva istruita mediante audizione di due testi indicati dagli attori (ammessi alla prova contraria) e di due testi indicati dalla convenuta.
All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 10.7.2025.
Le domande proposte dagli attori sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via principale i germani hanno agito in qualità di eredi di CP_2 Persona_1
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allo scopo di ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 14.3.2011, con cui la de cuius aveva alienato alla figlia al CP_2
prezzo di € 110.000,00, la titolarità dei cespiti immobiliari sopra indicati. Secondo la prospettazione attorea, la pretesa risolutoria si giustificherebbe in ragione del fatto che il corrispettivo della vendita non sarebbe mai stato versato dall'acquirente alla madre.
Nel contratto, all'articolo 4, le parti dichiaravano che il prezzo della vendita sarebbe stato pagato in una o più soluzioni, senza maggiorazione di interessi, entro e non oltre il 30 settembre 2011, termine da non ritenersi essenziale.
Allo scopo di neutralizzare l'azione di risoluzione proposta dagli attori, la parte convenuta ha prodotto copia di n. 32 assegni circolari e di n. 6 assegni bancari emessi in favore della sig.ra ammontanti in totale ad € 110.000,00, nonché copia dell'estratto del suo Per_1
conto corrente aperto presso Banca Popolare di Novara, da cui risultano gli addebiti rispettivamente derivanti dall'incasso degli assegni bancari e dall'emissione degli assegni circolari.
In relazione a tali atti deve ritenersi improduttivo di effetti il disconoscimento operato dagli attori, in quanto formulato in modo generico con riferimento a tutta la documentazione prodotta in copia e senza evidenziare le differenze rispetto all'originale.
Secondo condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ. n.
7775 del 3.4.2014). Peraltro, certamente non può validamente contestarsi alla convenuta di non aver prodotto in originale gli assegni, e ciò in considerazione dell'intuibile ragione che detti titoli non erano più nella sua materiale disponibilità in quanto consegnati alla venditrice.
A tal riguardo la circostanza che tutti gli assegni siano stati consegnati da CP_2
alla madre ha trovato riscontro nelle lineari, precise e coerenti Persona_1
dichiarazioni rese dai testi marito della convenuta (“confermo la Tes_1
circostanza di cui al capitolo di prova. Tanto so perché ero io che andavo in banca a ritirare gli assegni circolari. Avevo la delega sul conto corrente di mia moglie. Gli assegni
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circolari avevano un valore che non superava i tremila euro;
ne consegnai circa due o tre ogni mese. La restante parte della somma fu corrisposta con assegni bancari, che io riempivo e mia moglie sottoscriveva. Con queste modalità fu corrisposta l'intera somma di € 110.000,00”), e , figlio della convenuta (“confermo la circostanza di Testimone_2
cui al capitolo di prova. Tanto so perché mi è capitato più volte di assistere alla consegna degli assegni. Quelli circolari era mio padre a procurarseli in banca e li consegnava a mia NN . Per lo più questi pagamenti sono avvenuti a mezzo assegni Persona_1
circolari. Quelli bancari erano riempiti da mio padre ed erano sottoscritti da mia madre.
Non ricordo il valore degli assegni, ma ricordo che una volta ne furono consegnati contemporaneamente sei o sette. MI NNa viveva nel nostro stesso fabbricato;
queste dazioni di assegni avvenivano o a casa nostra, ad esempio quando veniva a pranzo da noi,
o a casa sua. Non ricordo se queste corresponsioni a mezzo assegni avvenissero sulla base di scadenze programmate. ADR: non ricordando gli importi dei singoli assegni non posso confermare che il loro totale ammontasse effettivamente ad € 110.000,00, ma ricordo che in una occasione, mentre eravamo a tavola, mia mamma e mia NNa fecero riferimento al fatto che il pagamento era stato completato”).
Di contro, alcun significativo elemento di prova è emerso dal contenuto delle deposizioni rese dai testi indicati dagli attori. Infatti, il teste si è limitato a dichiarare di Parte_1
presumere che la on avesse effettivamente corrisposto alla figlia il prezzo della Per_1
vendita sul presupposto che in caso contrario egli ne sarebbe senz'altro venuto a conoscenza. La teste ha invece dichiarato di non sapere alcunché in Testimone_3
ordine alla vendita immobiliare.
A fronte di tali risultanze probatorie, può ritenersi dimostrata sia l'emissione degli assegni
– ritualmente prodotti in copia dalla convenuta –, sia la loro consegna nelle mani della venditrice.
L'effettivo incasso dei sei assegni bancari può ricavarsi dalle risultanze dell'estratto conto prodotto dalla convenuta, dal quale si vince l'effettivo addebito delle somme corrispondenti ai titoli evidentemente incassati dalla de cuius.
Con riguardo, invece, agli assegni circolari, l'avvenuta consegna dei titoli ha di per sé valenza estintiva, non assumendo a tal fine alcuna rilevanza il loro successivo incasso.
In tal senso vale richiamare il principio affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui “in ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione
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della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo” (Cass. Sez. 3,
27/07/2024, n. 21053).
Dunque, avuto riguardo alla irrilevanza probatoria dell'effettivo incasso degli assegni circolari, il Tribunale non ha quindi ritenuto di dover accogliere la richiesta attorea di emissione di un ordine di esibizione – rivolto alle banche presso le quali la era Per_1
titolare di conto corrente – avente ad oggetto gli estratti conto dimostrativi delle movimentazioni bancarie alla stessa riferibili.
A fronte della prova della consegna dei titoli di credito e dell'effettivo incasso degli assegni bancari, parimenti irrilevante sarebbe stato poi accertare che la la figlia Per_1
fossero cointestatarie di conti correnti bancari o postali. CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi dimostrato l'integrale pagamento del prezzo. Conseguentemente, l'azione di risoluzione per grave inadempimento deve essere rigettata.
Per la medesima ragione, altrettanto infondata deve reputarsi l'azione di simulazione relativa esperita dagli attori.
Ed infatti, l'acclarata corresponsione integrale del prezzo previsto nell'atto di vendita è evidentemente dimostrativa della natura onerosa del negozio e deve quindi far escludere che la causa unica della cessione fosse quella di realizzare una donazione in favore di
D'altronde, la circostanza che le rate del prezzo originariamente versate CP_2
possano essere state in un secondo momento restituite dalla madre all'acquirente, oltre a non essere stata specificamente allegata, nemmeno è in alcun modo emersa dall'istruttoria
(nell'interrogatorio formale deferito dagli attori alla convenuta nemmeno si faceva riferimento in termini precisi a tale eventuale aspetto della vicenda).
Per l'assorbente ragione rappresentata dall'avvenuta corresponsione del prezzo, va certamente rigettata l'azione di simulazione, apparendo dunque allo stato superflua ogni valutazione sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, nonché sull'operatività o meno, nel caso in esame, dei limiti probatori previsti dall'ordinamento in materia di simulazione.
Parimenti infondata è, infine, l'azione – proposta in via ulteriormente gradata – volta ad
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accertare che la vendita predetta integrava gli estremi della vendita mista a donazione, stante l'irrisorietà del prezzo pattuito rispetto al valore dei beni immobili trasferiti.
Com'è noto, nel cosiddetto “negotium mixtun cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per se stessa, un “negotium mixtum cum donatione”, essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
In particolare, la Suprema Corte, in una fattispecie del tutto analoga, ha avuto modo di precisare che “incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente” (cfr. Cass. 10614/2016).
Ora, nella specie, gli attori si sono limitati ad allegare che la compravendita integrasse gli estremi di una “donazione parziale” sul presupposto della sproporzione tra il valore di mercato degli immobili e il prezzo dichiarato dalle parti nel contratto e corrisposto dall'acquirente, senza allegare e/o offrire alcuna prova in giudizio in ordine allo spirito di liberalità e, in particolare, alla consapevolezza della de cuius dell'esistenza di tale sproporzione.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte precisato che “affinchè un atto dispositivo si possa qualificare come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di
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liberalità, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione” (cfr. Cass.
21781/2008).
In particolare, gli attori hanno prodotto una relazione di stima degli immobili ceduti da cui emergerebbe che il loro reale valore di mercato, all'epoca della vendita, fosse pari ad
€ 386,500,00, nonostante la li avesse alienati alla figlia per il prezzo di € Per_1
110.000,00.
Tuttavia, alla luce dei canoni ermeneutici sopra citati, tale circostanza non appare sufficiente per la configurabilità del negozio misto, ovvero della donazione indiretta, mancando del tutto la prova dell'animus donandi in capo all'alienante.
Tali carenze in punto di allegazione e di prova hanno evidentemente reso superfluo ogni accertamento a mezzo C.T.U. volto ad appurare l'effettivo valore di mercato dei cespiti
In conclusione, la consapevolezza, da parte della de cuius, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore dei beni ceduti, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale dei beni e la minore entità del corrispettivo ricevuto, non è emersa neppure in via presuntiva, non sussistendo alcun elemento neppure indiziario che militi in tal senso.
Ne discende che anche tale domanda non merita di essere accolta.
Deve essere infine rigettata la domanda proposta dalla convenuta volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che gli attori abbiano promosso il presente giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte convenuta.
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta le domande proposte dagli attori;
• rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta;
• condanna in solido e al Parte_4 Controparte_1 Parte_2
pagamento, in favore di , delle spese di lite, che si liquidano € 7.616,00 CP_2
per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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