TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 15636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15636 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49464/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49464/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Gloria Mancini Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Sirte n. 43, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Selene Di Marco CP_1 C.F._2 ed LE BA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Selene Di Marco in
Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 13.10.1025 in adesione della proposta transattiva formulata dal Giudice: “le parti chiedono che sia ratifica la proposta transattiva e quanto concordato dalle medesime, con compensazione delle spese di lite.”
Proposta transattiva: “revoca” dell'”assegno di mantenimento a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza da maggio 2025 e riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 200,00 per il periodo dalla domanda e quindi a decorrere dal mese di dicembre 2023 ad
1 aprile 2025, con revoca anche dell'obbligo di contributo alle spese straordinarie a decorrere da maggio 2025, con compensazione delle spese di lite”.
Ulteriore accordo integrativo delle parti intervenuto all'udienza del 13.10.2025: “Entrambe le parti dichiarano ad integrazione della proposta transattiva” di aver “concordato le modalità di restituzione delle somme dovute da dicembre 2023 ad aprile 2025 per un totale di euro 3.740,00 che verranno corrisposte ratealmente in 15 mensilità di euro 250,00 al mese;
mentre la somma da restituire per la revoca da maggio 2025 verrà corrisposta dalla resistente entro 10 giorni”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Roma in data 20.06.1998 con , che dal matrimonio sono nati i figli CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), che il Tribunale di Roma Per_1 Per_2 con decreto dell'11.06.2018 aveva omologato la separazione consensuale delle parti e con successiva sentenza n. 5801/2022 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta delle parti, prevedendo che sul padre gravasse un contributo mensile per il mantenimento dei figli di euro 420,00 per ciascuno, oltre al 60% delle spese straordinarie;
tenuto altresì conto del fatto che dal 12.05.2022 il figlio svolge attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a Per_1 tempo indeterminato, seppure a tempo parziale orizzontale;
ha chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in particolare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio dal 22.5.2022 o dalla data della domanda giudiziale. Per_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 avversa, deducendo che il figlio ha un contratto di lavoro part-time, con una retribuzione mensile netta di euro 700,00 che non gli consente di raggiungere alcuna autonomia economica.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Le parti venivano sentite una prima volta all'udienza del 20 maggio 2024 dal precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento, che disponeva l'audizione del figlio . CP_2
Dopo alcuni rinvii di ufficio, all'udienza del 13.10.2025, il nuovo Giudice delegato alla trattazione della causa, sentiva nuovamente le parti, la resistente dichiarava: “Da maggio 2025 non vive più con me, sta facendo il concorso quale militare che non si è concluso e potrebbe durare tre anni, ed è retribuito. Nel 2022 faceva l'università e alcuni lavoretti, ma non era economicamente indipendente.
Sta fuori ed è retribuito da maggio 2025 e guadagna 1200,00 euro al mese. Prima faceva il cameriere part time e guadagnava 700 euro al mese. L'assegno era di 420 euro al mese e mai rivalutato”, e il ricorrente dichiarava di aver scoperto che il figlio “era contrattualizzato nel marzo 2023; io saltuariamente mi sento con i miei figli;
io vivo ad Ardea e ho lasciato la casa coniugale”. Il Giudice delegato all'esito dell'audizione formulava la proposta transattiva del seguente tenore: “revoca”
2 dell'”assegno di mantenimento a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza da maggio 2025 e riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 200,00 per il periodo dalla domanda e quindi a decorrere dal mese di dicembre 2023 ad aprile 2025, con revoca anche dell'obbligo di contributo alle spese straordinarie a decorrere da maggio 2025, con compensazione delle spese di lite”. Le parti aderivano alla proposta transattiva e concordavano anche le modalità di restituzione di quanto dovuto dalla resistente al ricorrente in virtù della revoca e della riduzione dell'assegno, concordando che siffatte somme “dovute da dicembre 2023 ad aprile 2025 per un totale di euro 3740,00” sarebbero state “corrisposte ratealmente in 15 mensilità di euro 250,00 al mese;
mentre la somma da restituire per la revoca da maggio 2025” sarebbe stata “corrisposta dalla resistente entro 10 giorni”.
Il Giudice delegato, pertanto, in via temporanea e urgente, ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c. ha revocato l'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza da maggio 2025 Persona_3
e diminuito l'entità del suddetto assegno di mantenimento per il periodo decorrente da dicembre 2023 ad aprile 2025, in modo tale che lo stesso ammonti ad euro 200,00; con decorrenza da maggio 2025 ha revocato anche l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio e ha Persona_3 preso atto dell'accordo delle parti sulle modalità di restituzione di quanto dovuto dalla resistente al ricorrente in virtù della revoca e della riduzione dell'assegno. Ha invitato le parti a discutere la causa e le suddette hanno precisato congiuntamente come indicato in epigrafe, sicché la causa è stata rimessa al Collegio.
***
Il Collegio ritiene che nulla osti a modificare le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da proposta transattiva del Giudice delegato e a prendere atto dell'accordo delle parti sulla modalità della restituzione di quanto dovuto, alla luce delle sopravvenienze intervenute dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che hanno riguardato il figlio delle parti.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 49464 del 2023, così provvede:
“Modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da provvedimenti temporanei e urgenti e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento per il figlio Persona_3 con decorrenza da maggio 2025 e diminuisce l'entità del suddetto assegno di mantenimento per il periodo decorrente da dicembre 2023 ad aprile 2025, in modo tale che lo stesso ammonti ad euro
200,00; con decorrenza da maggio 2025 revoca anche l'obbligo di contribuire alle spese
3 straordinarie per il figlio e prende atto dell'accordo delle parti sulle modalità di Persona_3 restituzione di quanto dovuto dalla resistente al ricorrente in virtù della revoca e della riduzione dell'assegno
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49464/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Gloria Mancini Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Sirte n. 43, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Selene Di Marco CP_1 C.F._2 ed LE BA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Selene Di Marco in
Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 13.10.1025 in adesione della proposta transattiva formulata dal Giudice: “le parti chiedono che sia ratifica la proposta transattiva e quanto concordato dalle medesime, con compensazione delle spese di lite.”
Proposta transattiva: “revoca” dell'”assegno di mantenimento a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza da maggio 2025 e riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 200,00 per il periodo dalla domanda e quindi a decorrere dal mese di dicembre 2023 ad
1 aprile 2025, con revoca anche dell'obbligo di contributo alle spese straordinarie a decorrere da maggio 2025, con compensazione delle spese di lite”.
Ulteriore accordo integrativo delle parti intervenuto all'udienza del 13.10.2025: “Entrambe le parti dichiarano ad integrazione della proposta transattiva” di aver “concordato le modalità di restituzione delle somme dovute da dicembre 2023 ad aprile 2025 per un totale di euro 3.740,00 che verranno corrisposte ratealmente in 15 mensilità di euro 250,00 al mese;
mentre la somma da restituire per la revoca da maggio 2025 verrà corrisposta dalla resistente entro 10 giorni”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Roma in data 20.06.1998 con , che dal matrimonio sono nati i figli CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), che il Tribunale di Roma Per_1 Per_2 con decreto dell'11.06.2018 aveva omologato la separazione consensuale delle parti e con successiva sentenza n. 5801/2022 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta delle parti, prevedendo che sul padre gravasse un contributo mensile per il mantenimento dei figli di euro 420,00 per ciascuno, oltre al 60% delle spese straordinarie;
tenuto altresì conto del fatto che dal 12.05.2022 il figlio svolge attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a Per_1 tempo indeterminato, seppure a tempo parziale orizzontale;
ha chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in particolare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio dal 22.5.2022 o dalla data della domanda giudiziale. Per_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 avversa, deducendo che il figlio ha un contratto di lavoro part-time, con una retribuzione mensile netta di euro 700,00 che non gli consente di raggiungere alcuna autonomia economica.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Le parti venivano sentite una prima volta all'udienza del 20 maggio 2024 dal precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento, che disponeva l'audizione del figlio . CP_2
Dopo alcuni rinvii di ufficio, all'udienza del 13.10.2025, il nuovo Giudice delegato alla trattazione della causa, sentiva nuovamente le parti, la resistente dichiarava: “Da maggio 2025 non vive più con me, sta facendo il concorso quale militare che non si è concluso e potrebbe durare tre anni, ed è retribuito. Nel 2022 faceva l'università e alcuni lavoretti, ma non era economicamente indipendente.
Sta fuori ed è retribuito da maggio 2025 e guadagna 1200,00 euro al mese. Prima faceva il cameriere part time e guadagnava 700 euro al mese. L'assegno era di 420 euro al mese e mai rivalutato”, e il ricorrente dichiarava di aver scoperto che il figlio “era contrattualizzato nel marzo 2023; io saltuariamente mi sento con i miei figli;
io vivo ad Ardea e ho lasciato la casa coniugale”. Il Giudice delegato all'esito dell'audizione formulava la proposta transattiva del seguente tenore: “revoca”
2 dell'”assegno di mantenimento a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza da maggio 2025 e riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 200,00 per il periodo dalla domanda e quindi a decorrere dal mese di dicembre 2023 ad aprile 2025, con revoca anche dell'obbligo di contributo alle spese straordinarie a decorrere da maggio 2025, con compensazione delle spese di lite”. Le parti aderivano alla proposta transattiva e concordavano anche le modalità di restituzione di quanto dovuto dalla resistente al ricorrente in virtù della revoca e della riduzione dell'assegno, concordando che siffatte somme “dovute da dicembre 2023 ad aprile 2025 per un totale di euro 3740,00” sarebbero state “corrisposte ratealmente in 15 mensilità di euro 250,00 al mese;
mentre la somma da restituire per la revoca da maggio 2025” sarebbe stata “corrisposta dalla resistente entro 10 giorni”.
Il Giudice delegato, pertanto, in via temporanea e urgente, ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c. ha revocato l'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza da maggio 2025 Persona_3
e diminuito l'entità del suddetto assegno di mantenimento per il periodo decorrente da dicembre 2023 ad aprile 2025, in modo tale che lo stesso ammonti ad euro 200,00; con decorrenza da maggio 2025 ha revocato anche l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio e ha Persona_3 preso atto dell'accordo delle parti sulle modalità di restituzione di quanto dovuto dalla resistente al ricorrente in virtù della revoca e della riduzione dell'assegno. Ha invitato le parti a discutere la causa e le suddette hanno precisato congiuntamente come indicato in epigrafe, sicché la causa è stata rimessa al Collegio.
***
Il Collegio ritiene che nulla osti a modificare le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da proposta transattiva del Giudice delegato e a prendere atto dell'accordo delle parti sulla modalità della restituzione di quanto dovuto, alla luce delle sopravvenienze intervenute dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che hanno riguardato il figlio delle parti.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 49464 del 2023, così provvede:
“Modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da provvedimenti temporanei e urgenti e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento per il figlio Persona_3 con decorrenza da maggio 2025 e diminuisce l'entità del suddetto assegno di mantenimento per il periodo decorrente da dicembre 2023 ad aprile 2025, in modo tale che lo stesso ammonti ad euro
200,00; con decorrenza da maggio 2025 revoca anche l'obbligo di contribuire alle spese
3 straordinarie per il figlio e prende atto dell'accordo delle parti sulle modalità di Persona_3 restituzione di quanto dovuto dalla resistente al ricorrente in virtù della revoca e della riduzione dell'assegno
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4