Articolo 24 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 23Articolo 25
Versione
27 febbraio 1986
Art. 24. Disposizioni varie 1. Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 10 gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all' articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 , ed all' articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 , a prescindere dal concorso per esami previsto dall' articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
2. I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi ed Universita' dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente. L'assegnazione dell'alloggio di servizio e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'istituto di istruzione universitaria, su proposta del rettore o del direttore, per comprovate necessita'.
3. I quattro membri della commissione di cui all' articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 , designati dalle organizzazioni sindacali, vengono rinnovati in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione di ciascuna Universita' ed istituto di istruzione universitaria.
4. Il disposto di cui all' articolo 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , si applica, con la stessa decorrenza, anche nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 .
Note all'art. 24:
I primi sette commi dell' art. 16 della legge n. 808/1977 , recante norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonche' disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle universita', cosi' dispongono:
"Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendente delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, e' assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108 .
Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 .
Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria, nonche' presso gli osservatori astronomici e vesuviano, e' riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della meta' se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della meta' e comunque per non piu' di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.
Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianita' riconosciuta per effetto del precedente comma. E' consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica gia' conseguita, se piu' favorevole.
Per il personale appartenente a carriere articolate in due o piu' qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianita' maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo e' disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.
Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1 gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1 maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1 maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.
I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalita' indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 10 gennaio 1977, nonche' del personale appartenente a carriere articolate in due o piu' qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianita' ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge".
- L' art. 1, primo comma, della legge n. 38/1980 , concernente "Disposizioni transitorie per il personale non docente delle Universita', prevede che: "I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici gia' riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 , ai sensi dell' articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 , ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ".
- L' art. 79, secondo comma, del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) stabilisce che: "La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso, per esami, al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera".
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 808/1977 e' il seguente:
"Art. 5. - Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle universita' ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni universita' od istituto di istruzione universitaria.
Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, e' cosi' composta:
a) dal rettore o direttore, che la presiede;
b) dal direttore amministrativo;
c) da due rappresentanti del personale docente;
d) da due rappresentanti del personale non docente.
I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.
Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle universita' ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio".
- Il testo dell' art. 75 della legge n. 270/1982 , concernente "Revisione della disciplina del reclutamento di personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozioni di misure idonee ad evitare la formazione di precarieta' e sistemazione del personale precario esistenti", e' il seguente:
"Art. 75. - Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 , non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale e' stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo, i criteri di cui all'articolo 16, commi terzo, quarto, quinto e settimo della legge 25 ottobre 1.977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.
Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il D.P.R. n. 283/1971 concerne "Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986
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