Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6726 del 2025, proposto da
NA IK, rappresentata e difesa dagli avvocati Ginevra Borghi, Filip Maksymilian Walis, con domicilio eletto presso lo studio Filip Maksymilian Walis in Roma, largo della Gancia 5;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Caturani, Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione automatica della candidata dalla procedura selettiva per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia A.A 2025/2026 in assenza di valida notificazione, motivazione e/o verbalizzazione individuale;
- della graduatoria UE per l’ammissione al corso di laurea in “Medicine and Surgery” per l’A.A. 2025/2026, pubblicata in data 4 aprile 2025, nella parte in cui non include la ricorrente, e dei successivi avvisi di scorrimento (avvisi nn. 1,2,3,4,5,6 e 7);
- del verbale della Commissione del 27 marzo 2025, non notificato, recante le asserite irregolarità pena l’esclusione;
- del diniego implicito all’accesso agli atti (log, video, verbali, punteggio) richiesti con istanze del 2 e 13 maggio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali della commissione esaminatrice e le comunicazioni di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università Cattolica del Sacro Cuore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EL ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 19 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame essendo venuto meno l’interesse allo stesso sotteso, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Considerato che la rinuncia non è stata notificata alle controparti e che tuttavia la resistente Università Cattolica del Sacro Cuore, con atto depositato in data 20 marzo 2026, ha preso atto di tale rinuncia senza m manifestare opposizione alla stessa, dovendo quindi tale rinuncia ritenersi rituale;
Considerato, infatti, che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte del deposito in giudizio dell’atto di rinuncia, parte resistente ne ha preso atto attestandone l’avvenuta conoscenza, senza manifestare opposizione alla stessa;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite di cui parte ricorrente chiede la compensazione, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in deroga alla regola tendenziale stabilita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione a tale richiesta formalizzata dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL ZZ |
IL SEGRETARIO