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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 354/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti ConSIliere
Dott. Michele Stagno ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 354/22 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/03/2025
d a
con il patrocinio dell'avv. .ZENOGLIO Parte_1
OGGETTO: PA Mandato APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv.LOMBARDI Controparte_1
MONICA
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 422/2022, pubblicata il 21.2.22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, previo accertamento per i motivi esposti in premessa, ritenuta fondata la richiesta di pagamento di compensi professionali così come esposta e motivata, accogliere la domanda della parte appellante Rag. , e per Parte_1
l'effetto voglia, ritenere e dichiarare il Sig. (C.F. Controparte_1
) res. in Via XX Settembre n. 43, 12 Isorella (BS) C.F._1
25010 in proprio ed in qualità di legale rappresentante della ditta individuale
(P.I.V.A. Controparte_3
, con sede in Via I Maggio n. 67/69, Isorella (BS) 25010, P.IVA_1
tenuto al pagamento nei confronti del Rag. , della somma Parte_1
di € 13.710,00 oltre iva, per attività professionale svolta in suo favore, e, per l'effetto condannarlo al pagamento della suddetta somma;
IN VIA
SUBORDINATA: accertato il diritto del ricorrente Rag. Parte_1
a vedersi riconoscere le proprie competenze professionali, liquidarsi la diversa somma, maggiore o minore anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e condannare la parte appellata al pagamento della suddetta somma. IN VIA
ISTRUTTORIA: ogni diritto riservato;
Si chiede che la Corte d'Appello di Brescia voglia ammettere e deferire giuramento decisorio in ordine al documento stesso nei confronti del Sig.
sui seguenti capitoli di prova:
1. Giuro e giurando affermo Controparte_1
che in data 06.03.2014 ho sottoscritto al Rag. l'incarico Parte_1
di richiedere la mediazione creditizia per conto della ditta Idrotermosanitaria
CO;
2. Giuro e giurando affermo che in data 06.03.2014 ho sottoscritto al Rag. l'incarico con lo scopo e la natura relativi a: - Parte_1
Attivare una iniziativa presso il sistema bancario volta ad ottenere il reperimento di mezzo finanziari;
- Presentazione di modulistica ed allegati agli enti competenti;
- Monitoraggio dell'istruttoria della domanda. (con riferimento al documento del 06.03.2014) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio di I grado.
Dell'appellato Controparte_1
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e/o comunque dichiarare la sua inammissibilità ex art. 348 bis cpc, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di prime cure, con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge;
nel merito: respingere l'impugnazione svolta da in quanto infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di prime cure. Sulle spese: Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia rigettava le domande proposte da nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1
titolare della Parte_2
, volte ad ottenere la loro condanna al pagamento di euro 10.500,00
[...]
a titolo di restituzione di un precedente prestito e di euro 13.710,00, oltre
IVA, quale compenso per l'attività di consulenza finanziaria e bancaria nei confronti di . Controparte_1
Il Tribunale, con riguardo alla domanda relativa al prestito asseritamente concesso ai convenuti, rilevava che il documento n. 1 conteneva un loro riconoscimento di debito per la somma di euro 10.500,00. Il Tribunale riteneva, in particolare, che, seppure non datato, il documento fosse stato redatto dopo l'erogazione del prestito, atteso che vi erano riportate analiticamente le modalità della relativa corresponsione. Il Tribunale rilevava, altresì, che i resistenti avevano confermato di aver ricevuto la somma erogata a loro favore (doc 1A e 1B - due bonifici Creval da 4000 e
1500 euro e un assegno da 5000 euro), ma avevano provato di averla restituita mediante la restituzione a mezzo assegno bancario intestato a Parte_1
.
[...]
Secondo il Tribunale, quindi, la pretesa di di essere Parte_1
creditore della residua somma di euro 10.500,00, quale asserito saldo del maggior credito derivante dall'importo mutuato di euro 21.000,00, non era provata sia in relazione alla causa che alle modalità di corresponsione.
In conclusione, secondo il Tribunale, la domanda andava rigettata.
Con riguardo alla domanda relativa al pagamento di competenze professionali, il Tribunale rilevava che aveva sostenuto Parte_1 di aver svolto attività di consulenza bancaria e finanziaria in favore di e della sua ditta individuale negli anni 2014/2015 e che Controparte_1 quest'ultimo aveva negato di aver conferito qualsivoglia incarico di consulenza, fatta eccezione per un incarico di assistenza presso UBI Banca di Remedello regolata da un incarico di mediazione creditizia scritto (doc.
12) sottoscritto e non contestato, nel quale non era prevista la corresponsione di alcun compenso (art. 8).
Il Tribunale rilevava che aveva sostenuto che i mandati Parte_1
ricevuti, per la loro natura di consulenza aziendale, non necessitavano di incarico scritto ma soltanto di deleghe orali che sarebbero state di volta in volta rilasciate dal CP_1
Secondo il Tribunale, però, la domanda non era fondata, mancando la duplice prova degli incarichi e dell'attività svolta.
Il Tribunale premetteva, innanzitutto, che le attività che il avrebbe Pt_1
asseritamente svolto per il verso gli Istituti di credito CP_1
successivamente meglio indicati, sarebbero rientrate, se svolte, nell'alveo della mediazione creditizia ove il ruolo del mediatore è quello di mettere in relazione gli istituti finanziari con la clientela (art. 2 del DPR 287/2000), e, che, quindi, il diritto alla provvigione sarebbe stato subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione e alla conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Secondo il Tribunale non aveva provato di aver svolto le Parte_1
attività dedotte né l'esistenza di un accordo che contenesse la previsione di una provvigione sulla conclusione degli affari, oltre a non aver provato la propria iscrizione al relativo albo.
Il Tribunale osservava che l'unica eccezione era rappresentata dall'attività
Cornali/Ubi Banca dove vi era l'accordo scritto sull'attività da svolgere, per l'appunto di mediazione creditizia, e sulla provvigione pattuita allo 0%
Il Tribunale passava, quindi, in rassegna le singole posizioni per le quali chiedeva il compenso, motivando, come segue, le ragioni Parte_1
del rigetto della domanda.
. Controparte_4 Il Tribunale rilevava che aveva sostenuto di aver svolto Parte_1
presso la seguente attività: “Proposta e deliberato Controparte_4
sospensione mutuo e ripartenza dello stesso dilazionata. Successivamente per dare respiro alla liquidità aziendale inglobando rate scadute. Importo euro 40.000”. Rilevava, però, che l'attore non aveva provato né si era offerto di provare l'esistenza della proposta e della relativa delibera a sostegno dell'attività asseritamente svolta. Il Tribunale rilevava, altresì, che la deposizione del teste non aveva aggiunto nulla rispetto alla prova Tes_1
documentale, in quanto emergeva che la posizione era stata gestita dalla SInora e che, all'attore, il teste aveva solo riferito le condizioni della Pt_1
predetta su indicazione della Il Tribunale valorizzava anche la Pt_1
deposizione del teste , all'epoca dipendente dalla stessa banca, Testimone_2 il quale aveva riferito che “Ogni rapporto con ” era Controparte_4
“stato gestito dalla SInora in nome e per conto della Controparte_2
azienda che mi sembra si chiamasse Termoidraulica Sanitaria di CO
Gabriele”.
Pratiche MICRO CREDITO BNL, Fineco Leasing
Il Tribunale riteneva che il non avesse provato né l'incarico ricevuto Pt_1
né lo svolgimento dell'attività.
Pratica FIS FACTOR.
Il Tribunale rilevava che il ricorrente non aveva prodotto nessun documento che attestasse concretamente quale sarebbe stata l'attività dallo stesso posta in essere in favore di il quale, al contrario, secondo il Controparte_1
Tribunale, aveva condotto autonomamente i contatti con l'Istituto di credito.
Posizione BANCA CREDITO Parte_3
Il Tribunale rilevava che il SI. aveva tempestivamente Controparte_1
contestato di aver incaricato il ricorrente a svolgere attività di Pt_1
consulenza o assistenza presso la Banca in questione. Il Tribunale osservava, quindi, che non aveva prodotto alcun incarico né aveva Parte_1
dimostrato di aver svolto l'attività dedotta. Il Tribunale dava atto, in particolare, i) che il ricorrente aveva sostenuto di aver svolto la seguente attività professionale: “ Proposta affidamenti e delibera gestione e aumento. Importo euro 65.000. Rinegoziazione mutuo provato. Valutazione forfettaria estinzione/nuova erogazione. Importo euro 100.000”; ii) il SI. aveva CP_1
confermato di essere stato titolare di un affidamento presso la predetta banca;
iii) non vi era prova che avesse richiesto una rinegoziazione, successivamente deliberata;
iv) le deposizioni dei testi e di Testimone_3 Tes_4
avevano confermato che le richieste di tutte le operazioni venivano sottoscritte dal SI. che aveva potere di firma e che della gestione CP_1
burocratica dei rapporti bancari si occupava la SI.ra ; v) il Controparte_2
SI. aveva, altresì, riferito di aver parlato con di una Tes_4 Parte_1
o più operazioni relative ai propri parenti ma di non ricordare che fosse mai stato formalizzato nessun tipo di mandato a suo favore.
Posizione BANCA CRE.BERG.
Il Tribunale rilevava che il ricorrente aveva descritto l'attività asseritamente svolta presso Berg. come segue: “ Proposta e richiesta CP_5 affidamenti non erogati Importo euro 60.000”, ma non aveva prodotto alcun contratto e/o mandato o alcun documento comprovante l'attività svolta.
Posizione BANCA CARIPARMA
Il Tribunale rilevava che il ricorrente aveva descritto l'attività asseritamente come segue: “Proposta e richiesta affidamenti non erogati Importo euro
60.000”. Osservava, però, il Tribunale che il dott. Vitale con il quale il l'attore avrebbe intrattenuto i rapporti per conto dei convenuti non era stato chiamato a deporre, né vi era in atti una proposta/delibera a conforto delle deduzioni svolte.
Il Tribunale osservava, infine, che solo per la Parte_4
aveva conferito a , quale collaboratore del
[...] Parte_1
mediatore creditizio BFS Partner spa, formale incarico di mediazione creditizia e al fine di consentirgli di svolgere tale attività, fornendogli informazioni e rilasciando liberatoria al trattamento dei dati personali unicamente per detto fine.
Il Tribunale, rilevava la totale estraneità al rapporto di consulenza bancaria e finanziaria e la totale estraneità ai rapporti bancari dedotti di c/c o finanziamenti della SInora . Controparte_2 Il Tribunale rigettava, quindi, la domanda e condannava Parte_1
al pagamento delle spese processuali.
proponeva appello, affidandosi a un unico motivo, Parte_1
articolato in numerose censure, ciascuna delle quali relativa alle singole pratiche asseritamente svolte.
Si costituiva , chiedendo in primo luogo la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva avanzata da parte appellante, rilevava che la sentenza di primo grado era stata emessa anche nei confronti di nei cui confronti, quindi, andava integrato Controparte_2 il contraddittorio e rinviava, pertanto, la causa all'udienza dell'8 febbraio
2023.
A tale udienza, la Corte, dichiarata la contumacia di , Controparte_2
rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12 marzo
2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte.
La Corte, considerato che, nelle conclusioni, l'appellante aveva deferito giuramento decisorio all'appellato, riservava al merito la decisione su tale istanza e, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è visto l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Giova, al riguardo, ricordare che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01).
Come si è visto l'appello, pur essendo costituito da un unico motivo, in realtà si articola in numerose censure, ciascuna riferita agli incarichi asseritamente adempiuti nell'interesse dell'appellato . Controparte_1
Si analizzerà, quindi, singolarmente, ciascuna.
Va ulteriormente rilevato che l'appellante, dopo aver premesso che, quanto al mutuo, la prova del credito emergeva chiaramente dal riconoscimento di debito allegato e che, quanto all'attività di consulenza, solo per alcune attività era richiesto il conferimento dell'incarico per iscritto, nel paragrafo denominato “motivi” sosteneva che il Tribunale avesse errato “sul punto relativo alla domanda di riconoscimento dell'attività di consulenza e sulla relativa condanna alle spese”.
Le censure sono quindi esclusivamente riferite al mancato riconoscimento del credito per l'attività professionale, asseritamente svolta. Nessuna censura specifica è stata, invece, mossa con riguardo al capo della sentenza che ha ritenuto infondata la domanda relativa al mutuo. Ed infatti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, l'appellante chiede la condanna del solo Parte_5 al pagamento dell'importo dovuto a titolo di competenze per attività
[...]
professionale.
E' ora possibile esaminare le singole censure sollevate dall'appellante.
L'appellante, con riguardo alla posizione , dopo Controparte_4
aver sintetizzato le conclusioni del Tribunale e aver trascritto la deposizione del teste specificando tra parentesi la seguente frase Testimone_2
“Palesemente in contrasto con quanto sostenuto dal teste e comunque Tes_1 poco compatibile”, deduce che il Tribunale abbia errato. A tal fine trascrive la deposizione del teste appuntando al termine della trascrizione Tes_1
quanto segue: “Confermando di fatto quanto sostenuto dal Rag. . Pt_1
La Corte ritiene che, nel complesso, si riesca a desumere la critica svolta nei confronti della sentenza impugnata, atteso che, secondo l'appellante, la testimonianza del teste sarebbe “poco compatibile” e la deposizione Tes_2
del teste confermerebbe la sua tesi. Tes_1
La censura non è, quindi, inammissibile.
Ciò posto, va, a questo punto, osservato che l'incarico, come dedotto dall'appellante, appartiene senz'altro all'istituto della mediazione creditizia disciplinato dall'art. 128 sexies TUB.
Ebbene l'appellante non ha in alcun modo provato né l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 128 sexies secondo comma TUB, né l'incarico, né, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'attività svolta.
Ed infatti il teste è pienamente attendibile, trattandosi del dipendente Tes_2
della Banca che ha seguito la pratica relativa a . Il teste, Controparte_1
come osservato dal Tribunale, ha confermato di avere interloquito con
Controparte_2
La testimonianza del teste non aggiunge nulla, essendo irrilevante Tes_1
che lo stesso sia stato autorizzato da a riferire Controparte_2
all'appellante questioni relative alla proposta di finanziamento in corso con la banca.
La censura è, quindi, infondata.
Con riguardo alla posizione , l'appellante ritiene Controparte_6
che la valutazione del Tribunale sia errata. A tal fine valorizza il fatto che all'udienza del 26.11.2020 il “Sig. ( ) ha Tes_4 Controparte_6
riferito: “Sia io che il Dott. abbiamo parlato con il Rag. di una Tes_3 Pt_1
o più operazioni riguardanti la sorella , il SI. Controparte_2 CP_1
e la Idrotermosanitaria…”). L'appellante pone, quindi, tra parentesi
[...]
la seguente dicitura(€ 65.000 affidamenti oltre ad € 100.000,00 PER
MUTUO PERSONALE DEL SIG. ) non ricompresa Controparte_1
nelle dichiarazioni del teste..
Aggiunge, infine, che “a dimostrazione di quanto sopra anche una mail
Creval allegata come DOC. 5 memoria ex art 183 VI c cpc N.2”.
La censura è inammissibile, in quanto non spiega per quale motivo il capo della sentenza impugnata sarebbe errato e non illustra in alcun modo il documento indicato.
La censura è, comunque, infondata.
Ed infatti, a fronte della non contestazione del mancato conferimento dell'incarico e della mancata prova dell'attività svolta, le dichiarazioni del teste sono del tutto irrilevanti, in quanto non provano né l'incarico né Tes_4
l'attività svolta.
Con riguardo alla posizione , l'appellante testualmente deduce: CP_7
“per quanto riguarda veniva approvato un contratto di CP_7
Factoring (anticipo fatture per € 30.000,00). A dimostrazione di quanto sopra anche la documentazione allegata come DOC. 4 alla memoria ex art 183 VI
c cpc N.2”.
La censura è inammissibile perché non illustra in alcun modo il contenuto del documento 4 né indica, per quale motivo, tale documento dimostrerebbe l'attività svolta dall'appellante.
Il motivo è, in ogni caso, infondato, in quanto il documento in questione contiene alcune fatture indirizzate da a Idrosanitaria di Gabriele CP_7
Cornali e un estratto conto scalare. Da questi documenti non è possibile inferire una qualsiasi attività svolta dall'appellante.
Con riguardo alla posizione , l'appellante, dopo aver CP_5 CP_8
sintetizzato la valutazione del Tribunale testualmente scriveva “A dimostrazione di quanto sostenuto dal Rag. vi è però una mail Pt_1 allegata come DOC. 7 memoria ex art 183 VI c n.2”.
La censura è inammissibile per gli stessi motivi di quella relativa alla posizione CP_7
La censura è, comunque, infondata, in quanto il documento 7 contiene una mail indirizzata dallo stesso appellante a due dipendenti di Creberg per chiedere informazioni sulla pratica del “cliente” E' evidente che CP_1
provenendo la mail dall'appellante, non prova nulla quanto al conferimento incarico e all'attività svolta.
Con riguardo alla posizione , l'appellante ritiene Parte_4
che la valutazione del Tribunale sia errata.
L'appellante trascrive la deposizione del teste di Ubi Banca e, Tes_5 quindi, rappresenta che “inizialmente al Rag. veniva conferito un Pt_1
incarico per iscritto, come consulente di BFS SPA, la quale società però in data 10.03.2014 comunicava il proprio diniego e la mancata approvazione
(DOC.2 della Memoria ex Art. 186 VI c. c.p.c.)”. L'appellante sostiene, però, che “all'esito di tale comunicazione il Rag. proseguiva a titolo Pt_1 personale e professionale, e non gratuito”.
L'appellante cita, quindi “le numerose mail allegate come DOC. 6 memoria ex art 183 VI c n.2”. e rappresenta che “i rapporti venivano, comunque, intrattenuti sia con il Sig. che con la Sig.ra CP_1 Pt_1
indifferentemente, come provato dalle prove per testi, trattandosi peraltro di rapporti anche familiari”.
Il motivo è ammissibile ma è infondato.
Ed infatti, , costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva Controparte_1
prodotto, con il documento 12, il contratto di mediazione creditizia stipulato tra quale titolare della Controparte_1 Controparte_3
, e BFS Partner S.p.A., di cui l'appellante era dipendente, per lo
[...]
stesso incarico che, successivamente al diniego di BFS Partner S.p.A., sarebbe stato svolto dall'appellante personalmente.
Ebbene tale contratto, all'art. 8, prevedeva una provvigione pari allo 0%.
L'appellante, che si ricorda non ha documentato l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 128 sexies/2 TUB, non ha comunque provato né il conferimento incarico né la provvigione pattuita.
Con riguardo alla posizione CARIPARMA, l'appellante rappresenta che “la particolarità di questa posizione consiste nel fatto che in data 15.10.2013
(DOC. 8 allegato alla memoria ex art 183 Vi c cpc n.2) la ditta
Idrotermosanitaria CO ( ) inviava a mezzo Email_1
mail al Rag. una comunicazione con allegati i documenti “ … Pt_1
richiesti a . Cordiali saluti. ” CP_2 Controparte_3 per l'istruttoria della pratica”.
L'appellante concludeva, sul punto, che questo documento appariva “in evidente contrasto con quanto sempre sostenuto da controparte”.
La censura è inammissibile, in quanto non contiene alcuna critica alla sentenza impugnata.
In ogni caso gli argomenti svolti dal Tribunale, secondo cui da un lato non era stato chiamato a deporre il teste che avrebbe intrattenuto i rapporti per conto degli appellati e dall'altro che “agli atti non vi erano proposte o delibere a conforto delle deduzioni svolte”, non sono stati contestati, onde comunque l'infondatezza della censura.
Va, a questo punto, esaminata l'istanza con cui l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha deferito il giuramento decisorio sui seguenti capitoli:
1. Giuro e giurando affermo che in data 06.03.2014 ho sottoscritto al Rag.
l'incarico di richiedere la mediazione creditizia per conto Parte_1
della ditta Idrotermosanitaria CO;
2. Giuro e giurando affermo che in data 06.03.2014 ho sottoscritto al Rag.
l'incarico con lo scopo e la natura relativi a: - Attivare Parte_1
una iniziativa presso il sistema bancario volta ad ottenere il reperimento di mezzo finanziari;
- Presentazione di modulistica ed allegati agli enti competenti;
- Monitoraggio dell'istruttoria della domanda. (con riferimento al documento del 06.03.2014).
Va a questo punto ricordato che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).
Nel nostro caso la Corte rileva che i capitoli sono formulati in modo tale che, ove gli stessi avessero valenza decisiva ai fini della presente lite, l'appellato, giurando, soccomberebbe.
Sotto questo profilo, quindi, il giuramento decisorio deferito dall'appellante
è inammissibile. A ciò va aggiunto che se le circostanze dedotte in giudizio fossero comunque provate, non muterebbe l'esito della causa posto che, dai capitoli sopra formulati, non è possibile inferire il contenuto del supposto contratto di mediazione creditizia né la relativa provvigione e comunque, per i motivi già illustrati, l'appellante non ha provato l'attività svolta.
L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 422/2022, pubblicata il 21.2.22.
Condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € Controparte_1
1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la fase di trattazione istruttoria ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del 16 luglio 2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 354/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti ConSIliere
Dott. Michele Stagno ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 354/22 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/03/2025
d a
con il patrocinio dell'avv. .ZENOGLIO Parte_1
OGGETTO: PA Mandato APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv.LOMBARDI Controparte_1
MONICA
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 422/2022, pubblicata il 21.2.22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, previo accertamento per i motivi esposti in premessa, ritenuta fondata la richiesta di pagamento di compensi professionali così come esposta e motivata, accogliere la domanda della parte appellante Rag. , e per Parte_1
l'effetto voglia, ritenere e dichiarare il Sig. (C.F. Controparte_1
) res. in Via XX Settembre n. 43, 12 Isorella (BS) C.F._1
25010 in proprio ed in qualità di legale rappresentante della ditta individuale
(P.I.V.A. Controparte_3
, con sede in Via I Maggio n. 67/69, Isorella (BS) 25010, P.IVA_1
tenuto al pagamento nei confronti del Rag. , della somma Parte_1
di € 13.710,00 oltre iva, per attività professionale svolta in suo favore, e, per l'effetto condannarlo al pagamento della suddetta somma;
IN VIA
SUBORDINATA: accertato il diritto del ricorrente Rag. Parte_1
a vedersi riconoscere le proprie competenze professionali, liquidarsi la diversa somma, maggiore o minore anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e condannare la parte appellata al pagamento della suddetta somma. IN VIA
ISTRUTTORIA: ogni diritto riservato;
Si chiede che la Corte d'Appello di Brescia voglia ammettere e deferire giuramento decisorio in ordine al documento stesso nei confronti del Sig.
sui seguenti capitoli di prova:
1. Giuro e giurando affermo Controparte_1
che in data 06.03.2014 ho sottoscritto al Rag. l'incarico Parte_1
di richiedere la mediazione creditizia per conto della ditta Idrotermosanitaria
CO;
2. Giuro e giurando affermo che in data 06.03.2014 ho sottoscritto al Rag. l'incarico con lo scopo e la natura relativi a: - Parte_1
Attivare una iniziativa presso il sistema bancario volta ad ottenere il reperimento di mezzo finanziari;
- Presentazione di modulistica ed allegati agli enti competenti;
- Monitoraggio dell'istruttoria della domanda. (con riferimento al documento del 06.03.2014) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio di I grado.
Dell'appellato Controparte_1
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e/o comunque dichiarare la sua inammissibilità ex art. 348 bis cpc, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di prime cure, con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge;
nel merito: respingere l'impugnazione svolta da in quanto infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di prime cure. Sulle spese: Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia rigettava le domande proposte da nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1
titolare della Parte_2
, volte ad ottenere la loro condanna al pagamento di euro 10.500,00
[...]
a titolo di restituzione di un precedente prestito e di euro 13.710,00, oltre
IVA, quale compenso per l'attività di consulenza finanziaria e bancaria nei confronti di . Controparte_1
Il Tribunale, con riguardo alla domanda relativa al prestito asseritamente concesso ai convenuti, rilevava che il documento n. 1 conteneva un loro riconoscimento di debito per la somma di euro 10.500,00. Il Tribunale riteneva, in particolare, che, seppure non datato, il documento fosse stato redatto dopo l'erogazione del prestito, atteso che vi erano riportate analiticamente le modalità della relativa corresponsione. Il Tribunale rilevava, altresì, che i resistenti avevano confermato di aver ricevuto la somma erogata a loro favore (doc 1A e 1B - due bonifici Creval da 4000 e
1500 euro e un assegno da 5000 euro), ma avevano provato di averla restituita mediante la restituzione a mezzo assegno bancario intestato a Parte_1
.
[...]
Secondo il Tribunale, quindi, la pretesa di di essere Parte_1
creditore della residua somma di euro 10.500,00, quale asserito saldo del maggior credito derivante dall'importo mutuato di euro 21.000,00, non era provata sia in relazione alla causa che alle modalità di corresponsione.
In conclusione, secondo il Tribunale, la domanda andava rigettata.
Con riguardo alla domanda relativa al pagamento di competenze professionali, il Tribunale rilevava che aveva sostenuto Parte_1 di aver svolto attività di consulenza bancaria e finanziaria in favore di e della sua ditta individuale negli anni 2014/2015 e che Controparte_1 quest'ultimo aveva negato di aver conferito qualsivoglia incarico di consulenza, fatta eccezione per un incarico di assistenza presso UBI Banca di Remedello regolata da un incarico di mediazione creditizia scritto (doc.
12) sottoscritto e non contestato, nel quale non era prevista la corresponsione di alcun compenso (art. 8).
Il Tribunale rilevava che aveva sostenuto che i mandati Parte_1
ricevuti, per la loro natura di consulenza aziendale, non necessitavano di incarico scritto ma soltanto di deleghe orali che sarebbero state di volta in volta rilasciate dal CP_1
Secondo il Tribunale, però, la domanda non era fondata, mancando la duplice prova degli incarichi e dell'attività svolta.
Il Tribunale premetteva, innanzitutto, che le attività che il avrebbe Pt_1
asseritamente svolto per il verso gli Istituti di credito CP_1
successivamente meglio indicati, sarebbero rientrate, se svolte, nell'alveo della mediazione creditizia ove il ruolo del mediatore è quello di mettere in relazione gli istituti finanziari con la clientela (art. 2 del DPR 287/2000), e, che, quindi, il diritto alla provvigione sarebbe stato subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione e alla conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Secondo il Tribunale non aveva provato di aver svolto le Parte_1
attività dedotte né l'esistenza di un accordo che contenesse la previsione di una provvigione sulla conclusione degli affari, oltre a non aver provato la propria iscrizione al relativo albo.
Il Tribunale osservava che l'unica eccezione era rappresentata dall'attività
Cornali/Ubi Banca dove vi era l'accordo scritto sull'attività da svolgere, per l'appunto di mediazione creditizia, e sulla provvigione pattuita allo 0%
Il Tribunale passava, quindi, in rassegna le singole posizioni per le quali chiedeva il compenso, motivando, come segue, le ragioni Parte_1
del rigetto della domanda.
. Controparte_4 Il Tribunale rilevava che aveva sostenuto di aver svolto Parte_1
presso la seguente attività: “Proposta e deliberato Controparte_4
sospensione mutuo e ripartenza dello stesso dilazionata. Successivamente per dare respiro alla liquidità aziendale inglobando rate scadute. Importo euro 40.000”. Rilevava, però, che l'attore non aveva provato né si era offerto di provare l'esistenza della proposta e della relativa delibera a sostegno dell'attività asseritamente svolta. Il Tribunale rilevava, altresì, che la deposizione del teste non aveva aggiunto nulla rispetto alla prova Tes_1
documentale, in quanto emergeva che la posizione era stata gestita dalla SInora e che, all'attore, il teste aveva solo riferito le condizioni della Pt_1
predetta su indicazione della Il Tribunale valorizzava anche la Pt_1
deposizione del teste , all'epoca dipendente dalla stessa banca, Testimone_2 il quale aveva riferito che “Ogni rapporto con ” era Controparte_4
“stato gestito dalla SInora in nome e per conto della Controparte_2
azienda che mi sembra si chiamasse Termoidraulica Sanitaria di CO
Gabriele”.
Pratiche MICRO CREDITO BNL, Fineco Leasing
Il Tribunale riteneva che il non avesse provato né l'incarico ricevuto Pt_1
né lo svolgimento dell'attività.
Pratica FIS FACTOR.
Il Tribunale rilevava che il ricorrente non aveva prodotto nessun documento che attestasse concretamente quale sarebbe stata l'attività dallo stesso posta in essere in favore di il quale, al contrario, secondo il Controparte_1
Tribunale, aveva condotto autonomamente i contatti con l'Istituto di credito.
Posizione BANCA CREDITO Parte_3
Il Tribunale rilevava che il SI. aveva tempestivamente Controparte_1
contestato di aver incaricato il ricorrente a svolgere attività di Pt_1
consulenza o assistenza presso la Banca in questione. Il Tribunale osservava, quindi, che non aveva prodotto alcun incarico né aveva Parte_1
dimostrato di aver svolto l'attività dedotta. Il Tribunale dava atto, in particolare, i) che il ricorrente aveva sostenuto di aver svolto la seguente attività professionale: “ Proposta affidamenti e delibera gestione e aumento. Importo euro 65.000. Rinegoziazione mutuo provato. Valutazione forfettaria estinzione/nuova erogazione. Importo euro 100.000”; ii) il SI. aveva CP_1
confermato di essere stato titolare di un affidamento presso la predetta banca;
iii) non vi era prova che avesse richiesto una rinegoziazione, successivamente deliberata;
iv) le deposizioni dei testi e di Testimone_3 Tes_4
avevano confermato che le richieste di tutte le operazioni venivano sottoscritte dal SI. che aveva potere di firma e che della gestione CP_1
burocratica dei rapporti bancari si occupava la SI.ra ; v) il Controparte_2
SI. aveva, altresì, riferito di aver parlato con di una Tes_4 Parte_1
o più operazioni relative ai propri parenti ma di non ricordare che fosse mai stato formalizzato nessun tipo di mandato a suo favore.
Posizione BANCA CRE.BERG.
Il Tribunale rilevava che il ricorrente aveva descritto l'attività asseritamente svolta presso Berg. come segue: “ Proposta e richiesta CP_5 affidamenti non erogati Importo euro 60.000”, ma non aveva prodotto alcun contratto e/o mandato o alcun documento comprovante l'attività svolta.
Posizione BANCA CARIPARMA
Il Tribunale rilevava che il ricorrente aveva descritto l'attività asseritamente come segue: “Proposta e richiesta affidamenti non erogati Importo euro
60.000”. Osservava, però, il Tribunale che il dott. Vitale con il quale il l'attore avrebbe intrattenuto i rapporti per conto dei convenuti non era stato chiamato a deporre, né vi era in atti una proposta/delibera a conforto delle deduzioni svolte.
Il Tribunale osservava, infine, che solo per la Parte_4
aveva conferito a , quale collaboratore del
[...] Parte_1
mediatore creditizio BFS Partner spa, formale incarico di mediazione creditizia e al fine di consentirgli di svolgere tale attività, fornendogli informazioni e rilasciando liberatoria al trattamento dei dati personali unicamente per detto fine.
Il Tribunale, rilevava la totale estraneità al rapporto di consulenza bancaria e finanziaria e la totale estraneità ai rapporti bancari dedotti di c/c o finanziamenti della SInora . Controparte_2 Il Tribunale rigettava, quindi, la domanda e condannava Parte_1
al pagamento delle spese processuali.
proponeva appello, affidandosi a un unico motivo, Parte_1
articolato in numerose censure, ciascuna delle quali relativa alle singole pratiche asseritamente svolte.
Si costituiva , chiedendo in primo luogo la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva avanzata da parte appellante, rilevava che la sentenza di primo grado era stata emessa anche nei confronti di nei cui confronti, quindi, andava integrato Controparte_2 il contraddittorio e rinviava, pertanto, la causa all'udienza dell'8 febbraio
2023.
A tale udienza, la Corte, dichiarata la contumacia di , Controparte_2
rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12 marzo
2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte.
La Corte, considerato che, nelle conclusioni, l'appellante aveva deferito giuramento decisorio all'appellato, riservava al merito la decisione su tale istanza e, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è visto l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Giova, al riguardo, ricordare che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01).
Come si è visto l'appello, pur essendo costituito da un unico motivo, in realtà si articola in numerose censure, ciascuna riferita agli incarichi asseritamente adempiuti nell'interesse dell'appellato . Controparte_1
Si analizzerà, quindi, singolarmente, ciascuna.
Va ulteriormente rilevato che l'appellante, dopo aver premesso che, quanto al mutuo, la prova del credito emergeva chiaramente dal riconoscimento di debito allegato e che, quanto all'attività di consulenza, solo per alcune attività era richiesto il conferimento dell'incarico per iscritto, nel paragrafo denominato “motivi” sosteneva che il Tribunale avesse errato “sul punto relativo alla domanda di riconoscimento dell'attività di consulenza e sulla relativa condanna alle spese”.
Le censure sono quindi esclusivamente riferite al mancato riconoscimento del credito per l'attività professionale, asseritamente svolta. Nessuna censura specifica è stata, invece, mossa con riguardo al capo della sentenza che ha ritenuto infondata la domanda relativa al mutuo. Ed infatti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, l'appellante chiede la condanna del solo Parte_5 al pagamento dell'importo dovuto a titolo di competenze per attività
[...]
professionale.
E' ora possibile esaminare le singole censure sollevate dall'appellante.
L'appellante, con riguardo alla posizione , dopo Controparte_4
aver sintetizzato le conclusioni del Tribunale e aver trascritto la deposizione del teste specificando tra parentesi la seguente frase Testimone_2
“Palesemente in contrasto con quanto sostenuto dal teste e comunque Tes_1 poco compatibile”, deduce che il Tribunale abbia errato. A tal fine trascrive la deposizione del teste appuntando al termine della trascrizione Tes_1
quanto segue: “Confermando di fatto quanto sostenuto dal Rag. . Pt_1
La Corte ritiene che, nel complesso, si riesca a desumere la critica svolta nei confronti della sentenza impugnata, atteso che, secondo l'appellante, la testimonianza del teste sarebbe “poco compatibile” e la deposizione Tes_2
del teste confermerebbe la sua tesi. Tes_1
La censura non è, quindi, inammissibile.
Ciò posto, va, a questo punto, osservato che l'incarico, come dedotto dall'appellante, appartiene senz'altro all'istituto della mediazione creditizia disciplinato dall'art. 128 sexies TUB.
Ebbene l'appellante non ha in alcun modo provato né l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 128 sexies secondo comma TUB, né l'incarico, né, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'attività svolta.
Ed infatti il teste è pienamente attendibile, trattandosi del dipendente Tes_2
della Banca che ha seguito la pratica relativa a . Il teste, Controparte_1
come osservato dal Tribunale, ha confermato di avere interloquito con
Controparte_2
La testimonianza del teste non aggiunge nulla, essendo irrilevante Tes_1
che lo stesso sia stato autorizzato da a riferire Controparte_2
all'appellante questioni relative alla proposta di finanziamento in corso con la banca.
La censura è, quindi, infondata.
Con riguardo alla posizione , l'appellante ritiene Controparte_6
che la valutazione del Tribunale sia errata. A tal fine valorizza il fatto che all'udienza del 26.11.2020 il “Sig. ( ) ha Tes_4 Controparte_6
riferito: “Sia io che il Dott. abbiamo parlato con il Rag. di una Tes_3 Pt_1
o più operazioni riguardanti la sorella , il SI. Controparte_2 CP_1
e la Idrotermosanitaria…”). L'appellante pone, quindi, tra parentesi
[...]
la seguente dicitura(€ 65.000 affidamenti oltre ad € 100.000,00 PER
MUTUO PERSONALE DEL SIG. ) non ricompresa Controparte_1
nelle dichiarazioni del teste..
Aggiunge, infine, che “a dimostrazione di quanto sopra anche una mail
Creval allegata come DOC. 5 memoria ex art 183 VI c cpc N.2”.
La censura è inammissibile, in quanto non spiega per quale motivo il capo della sentenza impugnata sarebbe errato e non illustra in alcun modo il documento indicato.
La censura è, comunque, infondata.
Ed infatti, a fronte della non contestazione del mancato conferimento dell'incarico e della mancata prova dell'attività svolta, le dichiarazioni del teste sono del tutto irrilevanti, in quanto non provano né l'incarico né Tes_4
l'attività svolta.
Con riguardo alla posizione , l'appellante testualmente deduce: CP_7
“per quanto riguarda veniva approvato un contratto di CP_7
Factoring (anticipo fatture per € 30.000,00). A dimostrazione di quanto sopra anche la documentazione allegata come DOC. 4 alla memoria ex art 183 VI
c cpc N.2”.
La censura è inammissibile perché non illustra in alcun modo il contenuto del documento 4 né indica, per quale motivo, tale documento dimostrerebbe l'attività svolta dall'appellante.
Il motivo è, in ogni caso, infondato, in quanto il documento in questione contiene alcune fatture indirizzate da a Idrosanitaria di Gabriele CP_7
Cornali e un estratto conto scalare. Da questi documenti non è possibile inferire una qualsiasi attività svolta dall'appellante.
Con riguardo alla posizione , l'appellante, dopo aver CP_5 CP_8
sintetizzato la valutazione del Tribunale testualmente scriveva “A dimostrazione di quanto sostenuto dal Rag. vi è però una mail Pt_1 allegata come DOC. 7 memoria ex art 183 VI c n.2”.
La censura è inammissibile per gli stessi motivi di quella relativa alla posizione CP_7
La censura è, comunque, infondata, in quanto il documento 7 contiene una mail indirizzata dallo stesso appellante a due dipendenti di Creberg per chiedere informazioni sulla pratica del “cliente” E' evidente che CP_1
provenendo la mail dall'appellante, non prova nulla quanto al conferimento incarico e all'attività svolta.
Con riguardo alla posizione , l'appellante ritiene Parte_4
che la valutazione del Tribunale sia errata.
L'appellante trascrive la deposizione del teste di Ubi Banca e, Tes_5 quindi, rappresenta che “inizialmente al Rag. veniva conferito un Pt_1
incarico per iscritto, come consulente di BFS SPA, la quale società però in data 10.03.2014 comunicava il proprio diniego e la mancata approvazione
(DOC.2 della Memoria ex Art. 186 VI c. c.p.c.)”. L'appellante sostiene, però, che “all'esito di tale comunicazione il Rag. proseguiva a titolo Pt_1 personale e professionale, e non gratuito”.
L'appellante cita, quindi “le numerose mail allegate come DOC. 6 memoria ex art 183 VI c n.2”. e rappresenta che “i rapporti venivano, comunque, intrattenuti sia con il Sig. che con la Sig.ra CP_1 Pt_1
indifferentemente, come provato dalle prove per testi, trattandosi peraltro di rapporti anche familiari”.
Il motivo è ammissibile ma è infondato.
Ed infatti, , costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva Controparte_1
prodotto, con il documento 12, il contratto di mediazione creditizia stipulato tra quale titolare della Controparte_1 Controparte_3
, e BFS Partner S.p.A., di cui l'appellante era dipendente, per lo
[...]
stesso incarico che, successivamente al diniego di BFS Partner S.p.A., sarebbe stato svolto dall'appellante personalmente.
Ebbene tale contratto, all'art. 8, prevedeva una provvigione pari allo 0%.
L'appellante, che si ricorda non ha documentato l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 128 sexies/2 TUB, non ha comunque provato né il conferimento incarico né la provvigione pattuita.
Con riguardo alla posizione CARIPARMA, l'appellante rappresenta che “la particolarità di questa posizione consiste nel fatto che in data 15.10.2013
(DOC. 8 allegato alla memoria ex art 183 Vi c cpc n.2) la ditta
Idrotermosanitaria CO ( ) inviava a mezzo Email_1
mail al Rag. una comunicazione con allegati i documenti “ … Pt_1
richiesti a . Cordiali saluti. ” CP_2 Controparte_3 per l'istruttoria della pratica”.
L'appellante concludeva, sul punto, che questo documento appariva “in evidente contrasto con quanto sempre sostenuto da controparte”.
La censura è inammissibile, in quanto non contiene alcuna critica alla sentenza impugnata.
In ogni caso gli argomenti svolti dal Tribunale, secondo cui da un lato non era stato chiamato a deporre il teste che avrebbe intrattenuto i rapporti per conto degli appellati e dall'altro che “agli atti non vi erano proposte o delibere a conforto delle deduzioni svolte”, non sono stati contestati, onde comunque l'infondatezza della censura.
Va, a questo punto, esaminata l'istanza con cui l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha deferito il giuramento decisorio sui seguenti capitoli:
1. Giuro e giurando affermo che in data 06.03.2014 ho sottoscritto al Rag.
l'incarico di richiedere la mediazione creditizia per conto Parte_1
della ditta Idrotermosanitaria CO;
2. Giuro e giurando affermo che in data 06.03.2014 ho sottoscritto al Rag.
l'incarico con lo scopo e la natura relativi a: - Attivare Parte_1
una iniziativa presso il sistema bancario volta ad ottenere il reperimento di mezzo finanziari;
- Presentazione di modulistica ed allegati agli enti competenti;
- Monitoraggio dell'istruttoria della domanda. (con riferimento al documento del 06.03.2014).
Va a questo punto ricordato che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).
Nel nostro caso la Corte rileva che i capitoli sono formulati in modo tale che, ove gli stessi avessero valenza decisiva ai fini della presente lite, l'appellato, giurando, soccomberebbe.
Sotto questo profilo, quindi, il giuramento decisorio deferito dall'appellante
è inammissibile. A ciò va aggiunto che se le circostanze dedotte in giudizio fossero comunque provate, non muterebbe l'esito della causa posto che, dai capitoli sopra formulati, non è possibile inferire il contenuto del supposto contratto di mediazione creditizia né la relativa provvigione e comunque, per i motivi già illustrati, l'appellante non ha provato l'attività svolta.
L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 422/2022, pubblicata il 21.2.22.
Condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € Controparte_1
1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la fase di trattazione istruttoria ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del 16 luglio 2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli