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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17021 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30834/2024 cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. di RG 31593/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 04.12.2025 nella causa tra
[...]
e la parte ingiungente Parte_1 Controparte_1
- tempestivamente
[...] Controparte_2 costituita.
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 429 c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, emettendo dispositivo e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreti sanzionatori per violazione dell'articolo 49
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta dal notaio in entrambe le Parte_1 opposizioni a decreto sanzionatorio di cui ai due procedimenti riuniti non è fondata e dev'esser rigettata.
Nei due decreti sanzionatori oggetto dei due procedimenti oggi riuniti, al notaio
è stata contestata la violazione dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007, Parte_1 per aver omesso di comunicare al l'operazione Controparte_1 finanziaria effettuata. La disposizione sancisce “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti
pagina1 di 4 previsti dall'art. 14 Legge 24.11.1981 n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all' Controparte_3
L'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007 e s. i. e m., a sua volta, nel prescrivere specifiche misure preventive dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, dispone infatti che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La motivazione dell'elevazione dell'infrazione come emerge nel decreto si fonda effettivamente sulla seguente ragione: «…l'incolpato, nelle sue funzioni notarili, [avrebbe] visionato il già menzionato titolo di credito, utilizzato per il pagamento di una compravendita immobiliare, annotandolo sul relativo atto (registrato il 30/05/2023, al nr. 17126 Serie 1T) come
“non trasferibile”, nonostante la mancata apposizione della relativa clausola sullo stesso.
Contestualmente, quest'ultimo, ha omesso la dovuta segnalazione al Controparte_1
.
[...]
Si procede dal fatto che in data 23 maggio 2023 l'opponente ha stipulato l'atto di compravendita tra la sig.ra (parte venditrice) ed i coniugi Persona_1 sig.ri e (parte acquirente), avente ad oggetto degli Controparte_4 Controparte_5 immobili siti nel Comune di NG AZ. Alla compravendita in questione hanno, altresì, partecipato un'agenzia immobiliare di NG AZ, in qualità di mediatrice,
e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di NG AZ, che ha provveduto all'erogazione del mutuo.
Come sovente avviene, la stipula è stata preceduta dalla presentazione di una proposta di acquisto e dalla sottoscrizione di un preliminare di compravendita immobiliare, avvenuta nella precedente data del 24.04.2023 tra le sole parti, contestualmente alla quale sono stati consegnati dalla acquirente due diversi assegni. Era accaduto che nella successiva data del 213.05.2025, in occasione della stipula del rogito, le parti avevano dato notizia della consegna di un ulteriore assegno, di importo pari ad €
11.973,13 rendendo una dichiarazione sostitutiva del seguente tenore: “…..il prezzo della presente vendita sinora versato è stato corrisposto con le seguenti modalità: - n. 2 (due) assegni postali non trasferibili all'ordine di parte venditrice, e precisamente n. 5694607739-02 dell'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola Zero) tratto su il 24 aprile 2023 e n. CP_6
5694607721-10 dell'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola Zero), tratto su il CP_6
15 marzo 2023. - assegno postale non trasferibile all'ordine di parte venditrice dell'importo di euro
11.873,13 (undicimilaottocentosettantatre virgola tredici) n. 5694607747-10 tratto in data odierna».
Una volta posti all'incasso i detti assegni, quello di cui alla notizia e quello tratto nella data del rogito, risultavano privi della clausola di non trasferibilità, ed all'esito della messa all'incasso ne era originata la contestazione del 13.09.2023 di violazione dell'articolo
51 comma 1 del decreto legislativo 2007/231.
Si rammenta come ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs n. 231/2007 i soggetti obbligati (si veda l'articolo 3, e quindi anche il notaio) che nell'esercizio delle proprie funzioni ed attività, hanno notizia dell'infrazione alla prescrizione di cui all'articolo 49
pagina2 di 4 commi, 1,5,7,12, e dell'articolo 50, ne riferiscono al Controparte_1
[...]
Questa disposizione, nel prescrivere specifiche misure preventive dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo riciclaggio, dispone che gli assegni bancari o postali emessi per importi ad € 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, e la clausola di non trasferibilità. Sono emerse -all'esito della messa all'incasso
- le infrazioni con riferimento all'assegno postale nr. 5694607747-10 per complessivi euro
11.873,13, e l'assegno postale n 5694607739-02, utilizzati quali mezzi di pagamento per l'acquisto dell' immobile di NG AZ.
Va tralasciata l'inconsistente eccezione di tardività della contestazione, in quanto parametrata su di un dies a quo fallace: dovendosi questo, in realtà, individuare nella data del 18.07.2023 la contestazione del 12.09.2023 è tempestiva.
Quanto al merito: nella tesi del professionista posto che l'assegno sul quale si fonda la contestazione sarebbe stato consegnato in sede preliminare di compravendita (attività rispetto alla quale il ricorrente è rimasto estraneo in quanto antecedente al rogito) rispetto a tale titolo non sarebbe stato neppur astrattamente ipotizzabile alcun obbligo di segnalazione in capo al Parte_1
In realtà, la circolazione del titolo è stata finalizzata all'acquisto dell'immobile perfezionatosi con il rogito del 23.05.2024, rep. 2027 racc. 1368. E che il professionista abbia visionato i titoli dei quali adesso disconosce la visione emerge proprio dal fatto che nell'atto di compravendita viene menzionato ciascun assegno utilizzato per il pagamento riportandone gli estremi, e – soprattutto - qualificandolo come “non trasferibile” nonostante la mancata apposizione della relativa clausola.
Non è vero peraltro, che non essendosi verificato il pagamento e lo scambio degli effetti dinanzi a lui, non fosse tenuto a verifica circa i mezzi di pagamento usati. Il notaio – quale garante e pubblico ufficiale ed anche con riferimento alle dichiarazioni delle parti ai sensi del Dp.R. 2000/445 – ha in ogni caso un ruolo di vigilanza e controllo sulle modalità di circolazione del denaro. Né appare possibile esonerare il notaio – in relazione ad una operazione di compravendita perfezionata tramite i suoi uffici – da verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti.
Le finalità e le ragioni per cui si sia verificato questo inconveniente non rilevano ai fini dell'esonero da responsabilità del professionista.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata. Unico profilo su cui si condivide l'opposizione è la rideterminazione della sanzione per l'evidenza che si verte in ipotesi di cumulo giuridico per l'unitarietà dell'azione: l'importo della sanzione dev'esser quindi rideterminato nella misura di € 3150,00 ( ovvero la sanzione minima edittale prevista per la violazione più grave di cui all'articolo 63 comma 5 D.lgs 21.11.2007 n. 231) maggiorata del 5%.
E si procede di conseguenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai minimi, compensate nella misura di un terzo per la ragione di cui al capoverso che precede e si liquidano ai sensi del DM
147/2022 come in dispositivo.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa – riunita – in epigrafe, tra e : Parte_1 Controparte_1
a) Rigetta le opposizioni proposte da avverso i decreti Parte_1 sanzionatori n. 853831/A e n. 853858/A di cui in epigrafe. b) All'esito della riunione dei due procedimenti, in ragione dell'applicazione del principio del cumulo giuridico ridetermina la sanzione complessiva irrogata al
Notaio nella misura di € 3.150,00. c) Condanna parte opponente pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 852,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 04/12/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 04.12.2025 nella causa tra
[...]
e la parte ingiungente Parte_1 Controparte_1
- tempestivamente
[...] Controparte_2 costituita.
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 429 c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, emettendo dispositivo e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreti sanzionatori per violazione dell'articolo 49
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta dal notaio in entrambe le Parte_1 opposizioni a decreto sanzionatorio di cui ai due procedimenti riuniti non è fondata e dev'esser rigettata.
Nei due decreti sanzionatori oggetto dei due procedimenti oggi riuniti, al notaio
è stata contestata la violazione dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007, Parte_1 per aver omesso di comunicare al l'operazione Controparte_1 finanziaria effettuata. La disposizione sancisce “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti
pagina1 di 4 previsti dall'art. 14 Legge 24.11.1981 n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all' Controparte_3
L'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007 e s. i. e m., a sua volta, nel prescrivere specifiche misure preventive dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, dispone infatti che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La motivazione dell'elevazione dell'infrazione come emerge nel decreto si fonda effettivamente sulla seguente ragione: «…l'incolpato, nelle sue funzioni notarili, [avrebbe] visionato il già menzionato titolo di credito, utilizzato per il pagamento di una compravendita immobiliare, annotandolo sul relativo atto (registrato il 30/05/2023, al nr. 17126 Serie 1T) come
“non trasferibile”, nonostante la mancata apposizione della relativa clausola sullo stesso.
Contestualmente, quest'ultimo, ha omesso la dovuta segnalazione al Controparte_1
.
[...]
Si procede dal fatto che in data 23 maggio 2023 l'opponente ha stipulato l'atto di compravendita tra la sig.ra (parte venditrice) ed i coniugi Persona_1 sig.ri e (parte acquirente), avente ad oggetto degli Controparte_4 Controparte_5 immobili siti nel Comune di NG AZ. Alla compravendita in questione hanno, altresì, partecipato un'agenzia immobiliare di NG AZ, in qualità di mediatrice,
e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di NG AZ, che ha provveduto all'erogazione del mutuo.
Come sovente avviene, la stipula è stata preceduta dalla presentazione di una proposta di acquisto e dalla sottoscrizione di un preliminare di compravendita immobiliare, avvenuta nella precedente data del 24.04.2023 tra le sole parti, contestualmente alla quale sono stati consegnati dalla acquirente due diversi assegni. Era accaduto che nella successiva data del 213.05.2025, in occasione della stipula del rogito, le parti avevano dato notizia della consegna di un ulteriore assegno, di importo pari ad €
11.973,13 rendendo una dichiarazione sostitutiva del seguente tenore: “…..il prezzo della presente vendita sinora versato è stato corrisposto con le seguenti modalità: - n. 2 (due) assegni postali non trasferibili all'ordine di parte venditrice, e precisamente n. 5694607739-02 dell'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola Zero) tratto su il 24 aprile 2023 e n. CP_6
5694607721-10 dell'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola Zero), tratto su il CP_6
15 marzo 2023. - assegno postale non trasferibile all'ordine di parte venditrice dell'importo di euro
11.873,13 (undicimilaottocentosettantatre virgola tredici) n. 5694607747-10 tratto in data odierna».
Una volta posti all'incasso i detti assegni, quello di cui alla notizia e quello tratto nella data del rogito, risultavano privi della clausola di non trasferibilità, ed all'esito della messa all'incasso ne era originata la contestazione del 13.09.2023 di violazione dell'articolo
51 comma 1 del decreto legislativo 2007/231.
Si rammenta come ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs n. 231/2007 i soggetti obbligati (si veda l'articolo 3, e quindi anche il notaio) che nell'esercizio delle proprie funzioni ed attività, hanno notizia dell'infrazione alla prescrizione di cui all'articolo 49
pagina2 di 4 commi, 1,5,7,12, e dell'articolo 50, ne riferiscono al Controparte_1
[...]
Questa disposizione, nel prescrivere specifiche misure preventive dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo riciclaggio, dispone che gli assegni bancari o postali emessi per importi ad € 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, e la clausola di non trasferibilità. Sono emerse -all'esito della messa all'incasso
- le infrazioni con riferimento all'assegno postale nr. 5694607747-10 per complessivi euro
11.873,13, e l'assegno postale n 5694607739-02, utilizzati quali mezzi di pagamento per l'acquisto dell' immobile di NG AZ.
Va tralasciata l'inconsistente eccezione di tardività della contestazione, in quanto parametrata su di un dies a quo fallace: dovendosi questo, in realtà, individuare nella data del 18.07.2023 la contestazione del 12.09.2023 è tempestiva.
Quanto al merito: nella tesi del professionista posto che l'assegno sul quale si fonda la contestazione sarebbe stato consegnato in sede preliminare di compravendita (attività rispetto alla quale il ricorrente è rimasto estraneo in quanto antecedente al rogito) rispetto a tale titolo non sarebbe stato neppur astrattamente ipotizzabile alcun obbligo di segnalazione in capo al Parte_1
In realtà, la circolazione del titolo è stata finalizzata all'acquisto dell'immobile perfezionatosi con il rogito del 23.05.2024, rep. 2027 racc. 1368. E che il professionista abbia visionato i titoli dei quali adesso disconosce la visione emerge proprio dal fatto che nell'atto di compravendita viene menzionato ciascun assegno utilizzato per il pagamento riportandone gli estremi, e – soprattutto - qualificandolo come “non trasferibile” nonostante la mancata apposizione della relativa clausola.
Non è vero peraltro, che non essendosi verificato il pagamento e lo scambio degli effetti dinanzi a lui, non fosse tenuto a verifica circa i mezzi di pagamento usati. Il notaio – quale garante e pubblico ufficiale ed anche con riferimento alle dichiarazioni delle parti ai sensi del Dp.R. 2000/445 – ha in ogni caso un ruolo di vigilanza e controllo sulle modalità di circolazione del denaro. Né appare possibile esonerare il notaio – in relazione ad una operazione di compravendita perfezionata tramite i suoi uffici – da verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti.
Le finalità e le ragioni per cui si sia verificato questo inconveniente non rilevano ai fini dell'esonero da responsabilità del professionista.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata. Unico profilo su cui si condivide l'opposizione è la rideterminazione della sanzione per l'evidenza che si verte in ipotesi di cumulo giuridico per l'unitarietà dell'azione: l'importo della sanzione dev'esser quindi rideterminato nella misura di € 3150,00 ( ovvero la sanzione minima edittale prevista per la violazione più grave di cui all'articolo 63 comma 5 D.lgs 21.11.2007 n. 231) maggiorata del 5%.
E si procede di conseguenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai minimi, compensate nella misura di un terzo per la ragione di cui al capoverso che precede e si liquidano ai sensi del DM
147/2022 come in dispositivo.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa – riunita – in epigrafe, tra e : Parte_1 Controparte_1
a) Rigetta le opposizioni proposte da avverso i decreti Parte_1 sanzionatori n. 853831/A e n. 853858/A di cui in epigrafe. b) All'esito della riunione dei due procedimenti, in ragione dell'applicazione del principio del cumulo giuridico ridetermina la sanzione complessiva irrogata al
Notaio nella misura di € 3.150,00. c) Condanna parte opponente pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 852,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 04/12/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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