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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1113/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BALDASSARRI SIMONE e dall'avv. DOMENELLA LAURA, elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO 30 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. BORGIANI GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in Via Morbiducci 21 - Macerata, presso il difensore;
, C.F. Parte_2 C.F._1 non assistito né difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni – circolazione stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.1.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 8 1 - Fondata, ma per importi inferiori a quelli richiesti, la domanda risarcitoria proposta dalla
, in giudizio a mezzo della , nei confronti di Parte_3 Parte_1 Parte_2
(dichiarato contumace a verbale di udienza del 18.02.2021) e della , per i danni subiti CP_1 in seguito al sinistro occorso in Staffolo, in Via Cavalline, il 05.02.2019 alle ore 13.15 circa, allorquando , alla guida dalla Fiat Punto tg. DM842LD, di proprietà di Persona_1
, con assicurazione scaduta in data 31.12.2018, percorrendo la SP502 -a due Parte_2 corsie di macia- in direzione Jesi/Cingoli, giunto all'altezza del KM 11+550, invadeva con la propria vettura la corsia opposta al proprio senso di marcia, andando ad impattare frontalmente con l'autoarticolato OM-CO Magirus tg. DA159SP, con rimorchio Menci tg. AB13742, di proprietà della , condotto dal dipendente ed assicurato con la Parte_3 Controparte_2 [...]
che si trovava a transitare in direzione opposta e nella corsia di pertinenza;
il Controparte_3 conducente dell'autoarticolato “… per cercare di evitare l'impatto […] aveva provocato la rottura del guardrail presente a bordo strada, a seguito della sua fuoriuscita dalla sede stradale” (così in verbale di intervento dei Carabinieri); in conseguenza delle lesioni riportate (emorragia intracranica post traumatica) il conducente della Fiat Punto decedeva presso l'Ospedale Torrette di Ancona ove era stato condotto in seguito del sinistro.
1.1 – Deducendo la responsabilità di , demandata la Parte_2 CP_4 dal Fondo Vittime della Strada alla gestione e liquidazione del sinistro in esame,
[...]
l'attore chiede il risarcimento dei danni patrimoniali subiti all'autocarro ed al rimorchio in conseguenza del sinistro di complessivi euro 160.280,44 (pari ad euro 184.280,44 di cui euro
24.000,00 ricevuti a titolo di acconto) di cui: euro 4.786,00 per il soccorso stradale;
euro 2.352,00 per riparazione semirimorchio;
euro 44.985,55 per riparazione trattore stradale;
euro 127.710,00 per nolo del trattore e del semirimorchio durante i 239 giorni di sequestro e nei successivi 58 giorni necessari alle riparazioni;
euro 1.527,73 per il premio assicurazione inutilizzata -condizione necessaria per la rottamazione-; euro 2.919,16 per attività legale stragiudiziale.
2 – In conseguenza del sinistro, l' deducendo il concorso di colpa del CP_1 conducente dell'autoarticolato nella causazione del sinistro e sul presupposto dell'antieconomicità delle riparazioni effettuate al veicolo, liquidava all'attore in data 25.03.2020 la somma di euro 24.000,00.
3 – La ricostruzione dei fatti, operata attraverso il verbale dei Carabinieri di Staffolo intervenuti sul posto circa quindici minuti dopo la collisione (ore 13,25) quando i veicoli coinvolti si pagina 2 di 8 trovavano nella posizione statica assunta nella fase finale dell'evento, nonché attraverso le testimonianze in quello riportate e l'espletata CTU, rende la fondatezza della domanda attrice.
4 – In particolare dal verbale redatto dai militari emerge che:
4.1 – la SP502 percorsa dai conducenti convolti si trova in una careggiata asfaltata a due corsie di marcia, una per ciascun senso, con segnaletica orizzontale e verticale. Mentre lo specifico tratto di strada interessata dal sinistro si trova “… in curva sinistrorsa situata a fine di un rettilineo di strada in leggere salita…” senza libera visuale per chi la percorre in direzione Jesi-
Cingoli (quella tenuta da ) e con limite massimo di velocità di 60 km/h; Parte_2
4.2 – le tracce di frenata ben visibili sul manto stradale della corsia percorsa dall'autoarticolato “… della lunghezza di m. 34,90 per le ruote di sinistra e m. 21,20 per quelle di destra, entrambe di forma media, di intensità marcata, con andamento obliquo verso dx rispetto
l'asse della carreggiata” visibili dopo l'individuato punto d'urto rilevato dai Carabinieri intervenuti all'interno della corsia di pertinenza dell'autoarticolato sito quasi al termine della curva sinistrosa con visuale in direzione Jesi-Cingoli;
4.3 - non risultava alcuna traccia di frenata riconducibile al veicolo condotto da Parte_2
;
[...]
4.5 – venivano descritti i danni riportati dall'CO (mozzo ruota anteriore sinistra) e l'ubicazione del veicolo al momento dell'intervento dei Carabinieri- il cui conducente “… per cercare di evitare l'impatto con il veicolo “A” [ndr. veicolo di proprietà del convenuto contumace], aveva provocato la rottura del guardrail presente a bordo strada, a seguito della sua fuoriuscita dalla sede stradale” ed i danni riportati dal veicolo Fiat condotto da alla parte Parte_2 anteriore sinistra.
5 – Con le sommarie informazioni rilasciate da -conducente Persona_2 dell'autovettura che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte si trovava a percorre la SP501, in direzione di marcia Cingoli-Jesi, dietro all'autoarticolato coinvolto- ai Carabinieri intervenuti,
l'uomo dichiara di aver visto che “… l'autoarticolato procedeva regolarmente nella sua corsia di marcia, con direzione Cingoli-Staffolo su SP502, quando all'altezza con il passo privato dell'abitazione al civico nr. 4, una vettura fiat Punto proveniente in direzione opposta al senso di marcia del camion, tagliava la curva, invadendo la corsia di quest'ultimo e andando ad impattare con il camion…”. Aggiungeva inoltre che “… il conducente della vettura [ndr della Fiat Punto] andava ad una velocità abbastanza sostenuta…”.
pagina 3 di 8 6 – Dall'espletata CTU, eseguita dal dr. emerge che “… il reciproco avvistamento Per_3
[ndr. delle autovetture coinvolte nel sinistro] era parzialmente vincolato dalle specifiche caratteristiche del tratto d'interesse con presenza di vegetazione frapposta ad ostacolo delle linee di vista, in misura minore per l'autista dell'ata [ndr. dell'autoarticolato] favorito da seduta di guida elevata... “.
6.1 – Risulta in atti allegato il disco cronotachigrafo dell'autoarticolato raffigurante la velocità di guida del conducente al momento della collisione di circa 64 km/h, velocità poco superiore al limite massimo previsto per la strada teatro del sinistro di 60 km/h. Ciononostante, in parte giustificato il minimo sforamento di velocità dal tratto in discesa precedente a quello curvilineo percorso dall'autoarticolato, il CTU ha ritenuto che se quest'ultimo “avesse tenuto una velocità commisurata allo scenario invece del picco di 64 km/h registrati, per gli stretti spazi e tempistiche in essere la collisione sarebbe occorsa ugualmente con simili gravi effetti dannosi e lesivi”.
6.2 - In merito alla condotta di guida del , il CTU dopo aver dedotto la Parte_2 velocità del veicolo da quest'ultimo condotto essere di poco superiore ai 70 km/h, ritiene che “… il solo conducente dell'atv A [ndr. della Fiat Punto] avrebbe potuto evitare il sinistro se, seppur in eccesso di velocità e senza tenere la corretta posizione in corsia prescritta il più vicino possibile al margine c.d. “dx rigorosissima”, non avesse tagliato/rettificato la stretta curva sinistrosa […] – percorrendola completamente fuori mano”.
7 – Da quanto sopra emerge che per circostanze sconosciute, Parte_2 percorrendo a velocità sostenuta la curva sinistrosa a stretto raggio ed a visuale limitata, invadeva completamente la corsia opposta percorsa in quel momento dall'autoarticolato che stava sopraggiungendo in discesa, apprestandosi ad impegnare il tratto curvilineo, si scontrava con la parte anteriore sinistra dell'auto semi-frontalmente (parte anteriore sx) con l'autoarticolato; il conducente dell'autoarticolato reagiva tempestivamente al pericolo incombente tanto che, per evitare la collisione, tentava inutilmente di frenare spostandosi a destra della corsia percorsa sino a provocare la rottura del guardarail presente a bordo strada destro a seguito della fuoriuscita dalla sede stradale.
7.1 – Il sinistro era inevitabile da parte del conducente dell'autoarticolato e la velocità percorsa di poco superiore al limite massimo di velocità è del tutto irrilevante nel caso di specie per “… non aver avuto alcuna efficienza causale con la genesi dell'evento e con i gravi effetti
pagina 4 di 8 scaturiti.”, anzi, il CTU qualifica l'andatura di avanzamento del conducente dell'autoarticolato
“…lecita e commisurata allo scenario.”
7.2 – I documenti versati in atti consentono così di superare la dedotta presunzione di corresponsabilità dell'attore (responsabile per i fatti del proprio dipendente Controparte_5 conducente dell'autocarro) nella causazione del sinistro, come dedotta dal convenuto costituito.
In ogni caso, risultando che l'evento dannoso è dipeso esclusivamente dalla condotta
(invasione corsia di marcia opposta) tenuta da -per circostanze rimaste ignote- Parte_2
l'altro conducente è liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
infatti, “… la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto- e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente…” (Cass. Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9550).
7.3 - Per tali motivi la domanda risarcitoria dell'attore va accolta.
8 –Provato altresì il danno lamentato dall'attrice, da liquidarsi sulla base dell'espletata CTU alla quale si aderisce in quanto precisa, esaustiva, esente da contraddizioni e sufficientemente motivata. Non si procede tuttavia alla liquidazione delle spese per la riparazione del danno al trattore stradale (pari ad euro 44.985,55 al netto d'iva, come da allegata fattura), perché, pur ritenute congrue dal CTU, sono palesemente antieconomiche in virtù della manifesta ed esorbitante sproporzione con il riconosciuto valore commerciale del trattore stradale prima del sinistro di euro 15.000,00 (a fronte di euro 1.000,00 del valore relitto).
Parimenti non può procedersi alla liquidazione integrale delle spese per il noleggio del trattore stradale per 279 giorni (di cui 239 giorni di sequestro, 10 giorni di e 30 giorni per Pt_4 le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa) di complessivi euro 95.306,40
(come da allegata fattura, pari ad euro 78.120,00 al netto dell'iva corrispondente a circa 280,00 euro al giorno). La liquidazione di detta voce di costo verrà limitata all'importo di euro 8.400,00 al netto dell'iva (pari ad euro 10.248,00 considerando l'iva) corrispondente a circa 280,00 euro al giorno per 30 giorni, tempo ritenuto dal CTU congruamente necessario per la ricerca di un nuovo trattore stradale.
pagina 5 di 8 8.1- Infatti, quando la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale ha ad oggetto la somma necessaria per la riparazione dei danni, questa deve considerarsi come “… richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” Cass. civ. n. 10196/2022.
8.2 – Tuttavia, come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023, la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi ma occorre valutare anche se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno un arricchimento per il danneggiato “… tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
”.
8.3 – Nel caso di specie il costo asseritamente sostenuto per la riparazione del trattore danneggiato e per il noleggio di un altro durante il periodo di fermo del primo è pari ad euro
150.188,77 (cioè, euro 123.105,55 al netto d'iva) superiore di ben 10 volte il valore commerciale riconosciuto dal CTU alla data del sinistro in euro 15.000,00 determinato tenendo conto “degli interventi migliorativi significativi riferiti in atti, ed avendo sia interpellato diverse fonti competenti del settore (rivenditori e meccanici specializzati in veicoli industriali N.d.R.) che effettuato ulteriore riscontro sul mercuriale ufficiale TA giallo (da cui si estrapola il valore che è di € 14.600,00 e non quelle indicata dal C.T.p.)...” confermando, in risposta alle osservazione del CTP dell'attore,
“…la 'generosa' quotazione commerciale alla data evento di € 15.000,00…”
8.4 - Pertanto, il danno va liquidato in complessivi euro di euro 41.788,00 (al netto d'iva) di cui:
- euro 14.000,00 per il trattore (valore commerciale di euro 15.000,00 al netto del valore del relitto di euro 1.000,00);
- euro 5.838,92 (pari ad euro 4.786 al netto dell'iva) per il soccorso stradale del trattore e del semirimorchio (di cui all. 3 atto di citazione) ritenuto congruo dal CTU;
- euro 2.869,44 (pari ad euro 2.352,00 al netto dell'iva) per la riparazione del semirimorchio
(all. 4 citazione) ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso dal CTU in virtù del riconosciuto valore commerciale di euro 10.000,00;
pagina 6 di 8 - euro 10.248,00 (pari ad euro 8.400,00 al netto dell'iva corrispondente a circa 280,00 euro al giorno) per il noleggio del trattore stradale per 30 giorni (pari a 10 giorni di fermo più 20 giorni necessari per le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività) per il tempo ritenuto dal CTU congruamente necessario alla ricerca di un nuovo trattore stradale per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- euro 450,00 per bollo e premio assicurativo non goduto per circa una mensilità;
- euro 976,00 (pari ad euro 800,00 al netto d'iva) per trasporto e rottamazione, come da stima congrua del CTU;
- euro 1.220,00 (pari ad euro 1.000,00 al netto d'iva) per passaggio di proprietà di veicolo similare come stimato dal CTU;
- euro 10.000,00 per il mancato utilizzo del rimorchio, limitando il risarcimento al valore commerciale dello stesso, senza poter accogliere la domanda di parte attrice del risarcimento per euro 44.103,00 (pari ad euro 36.150,00 al netto dell'iva) corrispondente a circa 150,00 euro al giorno per 241 giorni di fermo (di cui 239 giorni di sequestro e 2 giorni di fermo tecnico), posta le evidente antieconomicità della scelta del danneggiato di provvedere al noleggio piuttosto che all'acquisto di analogo mezzo;
- l'attività legale stragiudiziale (di cui all. 9 fattura n. 89 del 08.05.2020 dell'Avv. Simone
Baldassarri) viene liquidata in uno con le spese e ne segue la regolamentazione in dispositivo.
9 - Così, va liquidato in favore l'importo di euro 41.788,00 (al netto d'iva da Parte_1 applicare sugli importi come sora individuati), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalle singole fatture di spesa al 25.03.2020. A tale somma (capitale più interessi) deve essere detratto -prima dagli interessi poi dal capitale- l'importo liquidato dall'assicurazione in data
25.03.2020 di euro 24.000,00. Sul residuo decorrono interessi sino al soddisfo.
10 – Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un terzo in ragione dell'importo odiernamente liquidato, inferiore ad un terzo di quanto richiesto;
la restante quota va posta in capo ai convenuti, in solido.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in contumacia di , Parte_2 in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla , in giudizio a Parte_3 mezzo del procuratore speciale , in relazione al sinistro stradale del 05.02.2019 in Parte_1
Staffolo, CONDANNA la spa e , in solido, al risarcimento in favore CP_6 Parte_2
pagina 7 di 8 della della somma di euro 41.788,00 oltre iva, interessi e rivalutazione come da Parte_3 punto 9 della motivazione;
COMPENSA le spese del giudizio nella misura di un terzo e
CONDANNA la e , in solido, al pagamento della residua quota Controparte_7 Parte_2
e liquida in favore della nella indicata quota di due terzi e incluse le spese della Parte_3 attività stragiudiziale, in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge. Le spese di CTU seguono il medesimo criterio.
Macerata, 12 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1113/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BALDASSARRI SIMONE e dall'avv. DOMENELLA LAURA, elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO 30 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. BORGIANI GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in Via Morbiducci 21 - Macerata, presso il difensore;
, C.F. Parte_2 C.F._1 non assistito né difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni – circolazione stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.1.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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pagina 1 di 8 1 - Fondata, ma per importi inferiori a quelli richiesti, la domanda risarcitoria proposta dalla
, in giudizio a mezzo della , nei confronti di Parte_3 Parte_1 Parte_2
(dichiarato contumace a verbale di udienza del 18.02.2021) e della , per i danni subiti CP_1 in seguito al sinistro occorso in Staffolo, in Via Cavalline, il 05.02.2019 alle ore 13.15 circa, allorquando , alla guida dalla Fiat Punto tg. DM842LD, di proprietà di Persona_1
, con assicurazione scaduta in data 31.12.2018, percorrendo la SP502 -a due Parte_2 corsie di macia- in direzione Jesi/Cingoli, giunto all'altezza del KM 11+550, invadeva con la propria vettura la corsia opposta al proprio senso di marcia, andando ad impattare frontalmente con l'autoarticolato OM-CO Magirus tg. DA159SP, con rimorchio Menci tg. AB13742, di proprietà della , condotto dal dipendente ed assicurato con la Parte_3 Controparte_2 [...]
che si trovava a transitare in direzione opposta e nella corsia di pertinenza;
il Controparte_3 conducente dell'autoarticolato “… per cercare di evitare l'impatto […] aveva provocato la rottura del guardrail presente a bordo strada, a seguito della sua fuoriuscita dalla sede stradale” (così in verbale di intervento dei Carabinieri); in conseguenza delle lesioni riportate (emorragia intracranica post traumatica) il conducente della Fiat Punto decedeva presso l'Ospedale Torrette di Ancona ove era stato condotto in seguito del sinistro.
1.1 – Deducendo la responsabilità di , demandata la Parte_2 CP_4 dal Fondo Vittime della Strada alla gestione e liquidazione del sinistro in esame,
[...]
l'attore chiede il risarcimento dei danni patrimoniali subiti all'autocarro ed al rimorchio in conseguenza del sinistro di complessivi euro 160.280,44 (pari ad euro 184.280,44 di cui euro
24.000,00 ricevuti a titolo di acconto) di cui: euro 4.786,00 per il soccorso stradale;
euro 2.352,00 per riparazione semirimorchio;
euro 44.985,55 per riparazione trattore stradale;
euro 127.710,00 per nolo del trattore e del semirimorchio durante i 239 giorni di sequestro e nei successivi 58 giorni necessari alle riparazioni;
euro 1.527,73 per il premio assicurazione inutilizzata -condizione necessaria per la rottamazione-; euro 2.919,16 per attività legale stragiudiziale.
2 – In conseguenza del sinistro, l' deducendo il concorso di colpa del CP_1 conducente dell'autoarticolato nella causazione del sinistro e sul presupposto dell'antieconomicità delle riparazioni effettuate al veicolo, liquidava all'attore in data 25.03.2020 la somma di euro 24.000,00.
3 – La ricostruzione dei fatti, operata attraverso il verbale dei Carabinieri di Staffolo intervenuti sul posto circa quindici minuti dopo la collisione (ore 13,25) quando i veicoli coinvolti si pagina 2 di 8 trovavano nella posizione statica assunta nella fase finale dell'evento, nonché attraverso le testimonianze in quello riportate e l'espletata CTU, rende la fondatezza della domanda attrice.
4 – In particolare dal verbale redatto dai militari emerge che:
4.1 – la SP502 percorsa dai conducenti convolti si trova in una careggiata asfaltata a due corsie di marcia, una per ciascun senso, con segnaletica orizzontale e verticale. Mentre lo specifico tratto di strada interessata dal sinistro si trova “… in curva sinistrorsa situata a fine di un rettilineo di strada in leggere salita…” senza libera visuale per chi la percorre in direzione Jesi-
Cingoli (quella tenuta da ) e con limite massimo di velocità di 60 km/h; Parte_2
4.2 – le tracce di frenata ben visibili sul manto stradale della corsia percorsa dall'autoarticolato “… della lunghezza di m. 34,90 per le ruote di sinistra e m. 21,20 per quelle di destra, entrambe di forma media, di intensità marcata, con andamento obliquo verso dx rispetto
l'asse della carreggiata” visibili dopo l'individuato punto d'urto rilevato dai Carabinieri intervenuti all'interno della corsia di pertinenza dell'autoarticolato sito quasi al termine della curva sinistrosa con visuale in direzione Jesi-Cingoli;
4.3 - non risultava alcuna traccia di frenata riconducibile al veicolo condotto da Parte_2
;
[...]
4.5 – venivano descritti i danni riportati dall'CO (mozzo ruota anteriore sinistra) e l'ubicazione del veicolo al momento dell'intervento dei Carabinieri- il cui conducente “… per cercare di evitare l'impatto con il veicolo “A” [ndr. veicolo di proprietà del convenuto contumace], aveva provocato la rottura del guardrail presente a bordo strada, a seguito della sua fuoriuscita dalla sede stradale” ed i danni riportati dal veicolo Fiat condotto da alla parte Parte_2 anteriore sinistra.
5 – Con le sommarie informazioni rilasciate da -conducente Persona_2 dell'autovettura che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte si trovava a percorre la SP501, in direzione di marcia Cingoli-Jesi, dietro all'autoarticolato coinvolto- ai Carabinieri intervenuti,
l'uomo dichiara di aver visto che “… l'autoarticolato procedeva regolarmente nella sua corsia di marcia, con direzione Cingoli-Staffolo su SP502, quando all'altezza con il passo privato dell'abitazione al civico nr. 4, una vettura fiat Punto proveniente in direzione opposta al senso di marcia del camion, tagliava la curva, invadendo la corsia di quest'ultimo e andando ad impattare con il camion…”. Aggiungeva inoltre che “… il conducente della vettura [ndr della Fiat Punto] andava ad una velocità abbastanza sostenuta…”.
pagina 3 di 8 6 – Dall'espletata CTU, eseguita dal dr. emerge che “… il reciproco avvistamento Per_3
[ndr. delle autovetture coinvolte nel sinistro] era parzialmente vincolato dalle specifiche caratteristiche del tratto d'interesse con presenza di vegetazione frapposta ad ostacolo delle linee di vista, in misura minore per l'autista dell'ata [ndr. dell'autoarticolato] favorito da seduta di guida elevata... “.
6.1 – Risulta in atti allegato il disco cronotachigrafo dell'autoarticolato raffigurante la velocità di guida del conducente al momento della collisione di circa 64 km/h, velocità poco superiore al limite massimo previsto per la strada teatro del sinistro di 60 km/h. Ciononostante, in parte giustificato il minimo sforamento di velocità dal tratto in discesa precedente a quello curvilineo percorso dall'autoarticolato, il CTU ha ritenuto che se quest'ultimo “avesse tenuto una velocità commisurata allo scenario invece del picco di 64 km/h registrati, per gli stretti spazi e tempistiche in essere la collisione sarebbe occorsa ugualmente con simili gravi effetti dannosi e lesivi”.
6.2 - In merito alla condotta di guida del , il CTU dopo aver dedotto la Parte_2 velocità del veicolo da quest'ultimo condotto essere di poco superiore ai 70 km/h, ritiene che “… il solo conducente dell'atv A [ndr. della Fiat Punto] avrebbe potuto evitare il sinistro se, seppur in eccesso di velocità e senza tenere la corretta posizione in corsia prescritta il più vicino possibile al margine c.d. “dx rigorosissima”, non avesse tagliato/rettificato la stretta curva sinistrosa […] – percorrendola completamente fuori mano”.
7 – Da quanto sopra emerge che per circostanze sconosciute, Parte_2 percorrendo a velocità sostenuta la curva sinistrosa a stretto raggio ed a visuale limitata, invadeva completamente la corsia opposta percorsa in quel momento dall'autoarticolato che stava sopraggiungendo in discesa, apprestandosi ad impegnare il tratto curvilineo, si scontrava con la parte anteriore sinistra dell'auto semi-frontalmente (parte anteriore sx) con l'autoarticolato; il conducente dell'autoarticolato reagiva tempestivamente al pericolo incombente tanto che, per evitare la collisione, tentava inutilmente di frenare spostandosi a destra della corsia percorsa sino a provocare la rottura del guardarail presente a bordo strada destro a seguito della fuoriuscita dalla sede stradale.
7.1 – Il sinistro era inevitabile da parte del conducente dell'autoarticolato e la velocità percorsa di poco superiore al limite massimo di velocità è del tutto irrilevante nel caso di specie per “… non aver avuto alcuna efficienza causale con la genesi dell'evento e con i gravi effetti
pagina 4 di 8 scaturiti.”, anzi, il CTU qualifica l'andatura di avanzamento del conducente dell'autoarticolato
“…lecita e commisurata allo scenario.”
7.2 – I documenti versati in atti consentono così di superare la dedotta presunzione di corresponsabilità dell'attore (responsabile per i fatti del proprio dipendente Controparte_5 conducente dell'autocarro) nella causazione del sinistro, come dedotta dal convenuto costituito.
In ogni caso, risultando che l'evento dannoso è dipeso esclusivamente dalla condotta
(invasione corsia di marcia opposta) tenuta da -per circostanze rimaste ignote- Parte_2
l'altro conducente è liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
infatti, “… la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto- e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente…” (Cass. Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9550).
7.3 - Per tali motivi la domanda risarcitoria dell'attore va accolta.
8 –Provato altresì il danno lamentato dall'attrice, da liquidarsi sulla base dell'espletata CTU alla quale si aderisce in quanto precisa, esaustiva, esente da contraddizioni e sufficientemente motivata. Non si procede tuttavia alla liquidazione delle spese per la riparazione del danno al trattore stradale (pari ad euro 44.985,55 al netto d'iva, come da allegata fattura), perché, pur ritenute congrue dal CTU, sono palesemente antieconomiche in virtù della manifesta ed esorbitante sproporzione con il riconosciuto valore commerciale del trattore stradale prima del sinistro di euro 15.000,00 (a fronte di euro 1.000,00 del valore relitto).
Parimenti non può procedersi alla liquidazione integrale delle spese per il noleggio del trattore stradale per 279 giorni (di cui 239 giorni di sequestro, 10 giorni di e 30 giorni per Pt_4 le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa) di complessivi euro 95.306,40
(come da allegata fattura, pari ad euro 78.120,00 al netto dell'iva corrispondente a circa 280,00 euro al giorno). La liquidazione di detta voce di costo verrà limitata all'importo di euro 8.400,00 al netto dell'iva (pari ad euro 10.248,00 considerando l'iva) corrispondente a circa 280,00 euro al giorno per 30 giorni, tempo ritenuto dal CTU congruamente necessario per la ricerca di un nuovo trattore stradale.
pagina 5 di 8 8.1- Infatti, quando la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale ha ad oggetto la somma necessaria per la riparazione dei danni, questa deve considerarsi come “… richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” Cass. civ. n. 10196/2022.
8.2 – Tuttavia, come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023, la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi ma occorre valutare anche se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno un arricchimento per il danneggiato “… tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
”.
8.3 – Nel caso di specie il costo asseritamente sostenuto per la riparazione del trattore danneggiato e per il noleggio di un altro durante il periodo di fermo del primo è pari ad euro
150.188,77 (cioè, euro 123.105,55 al netto d'iva) superiore di ben 10 volte il valore commerciale riconosciuto dal CTU alla data del sinistro in euro 15.000,00 determinato tenendo conto “degli interventi migliorativi significativi riferiti in atti, ed avendo sia interpellato diverse fonti competenti del settore (rivenditori e meccanici specializzati in veicoli industriali N.d.R.) che effettuato ulteriore riscontro sul mercuriale ufficiale TA giallo (da cui si estrapola il valore che è di € 14.600,00 e non quelle indicata dal C.T.p.)...” confermando, in risposta alle osservazione del CTP dell'attore,
“…la 'generosa' quotazione commerciale alla data evento di € 15.000,00…”
8.4 - Pertanto, il danno va liquidato in complessivi euro di euro 41.788,00 (al netto d'iva) di cui:
- euro 14.000,00 per il trattore (valore commerciale di euro 15.000,00 al netto del valore del relitto di euro 1.000,00);
- euro 5.838,92 (pari ad euro 4.786 al netto dell'iva) per il soccorso stradale del trattore e del semirimorchio (di cui all. 3 atto di citazione) ritenuto congruo dal CTU;
- euro 2.869,44 (pari ad euro 2.352,00 al netto dell'iva) per la riparazione del semirimorchio
(all. 4 citazione) ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso dal CTU in virtù del riconosciuto valore commerciale di euro 10.000,00;
pagina 6 di 8 - euro 10.248,00 (pari ad euro 8.400,00 al netto dell'iva corrispondente a circa 280,00 euro al giorno) per il noleggio del trattore stradale per 30 giorni (pari a 10 giorni di fermo più 20 giorni necessari per le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività) per il tempo ritenuto dal CTU congruamente necessario alla ricerca di un nuovo trattore stradale per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- euro 450,00 per bollo e premio assicurativo non goduto per circa una mensilità;
- euro 976,00 (pari ad euro 800,00 al netto d'iva) per trasporto e rottamazione, come da stima congrua del CTU;
- euro 1.220,00 (pari ad euro 1.000,00 al netto d'iva) per passaggio di proprietà di veicolo similare come stimato dal CTU;
- euro 10.000,00 per il mancato utilizzo del rimorchio, limitando il risarcimento al valore commerciale dello stesso, senza poter accogliere la domanda di parte attrice del risarcimento per euro 44.103,00 (pari ad euro 36.150,00 al netto dell'iva) corrispondente a circa 150,00 euro al giorno per 241 giorni di fermo (di cui 239 giorni di sequestro e 2 giorni di fermo tecnico), posta le evidente antieconomicità della scelta del danneggiato di provvedere al noleggio piuttosto che all'acquisto di analogo mezzo;
- l'attività legale stragiudiziale (di cui all. 9 fattura n. 89 del 08.05.2020 dell'Avv. Simone
Baldassarri) viene liquidata in uno con le spese e ne segue la regolamentazione in dispositivo.
9 - Così, va liquidato in favore l'importo di euro 41.788,00 (al netto d'iva da Parte_1 applicare sugli importi come sora individuati), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalle singole fatture di spesa al 25.03.2020. A tale somma (capitale più interessi) deve essere detratto -prima dagli interessi poi dal capitale- l'importo liquidato dall'assicurazione in data
25.03.2020 di euro 24.000,00. Sul residuo decorrono interessi sino al soddisfo.
10 – Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un terzo in ragione dell'importo odiernamente liquidato, inferiore ad un terzo di quanto richiesto;
la restante quota va posta in capo ai convenuti, in solido.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in contumacia di , Parte_2 in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla , in giudizio a Parte_3 mezzo del procuratore speciale , in relazione al sinistro stradale del 05.02.2019 in Parte_1
Staffolo, CONDANNA la spa e , in solido, al risarcimento in favore CP_6 Parte_2
pagina 7 di 8 della della somma di euro 41.788,00 oltre iva, interessi e rivalutazione come da Parte_3 punto 9 della motivazione;
COMPENSA le spese del giudizio nella misura di un terzo e
CONDANNA la e , in solido, al pagamento della residua quota Controparte_7 Parte_2
e liquida in favore della nella indicata quota di due terzi e incluse le spese della Parte_3 attività stragiudiziale, in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge. Le spese di CTU seguono il medesimo criterio.
Macerata, 12 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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