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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10331 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico dott. Anto-
nio TT pronuncia la seguente
SENTENZA
(ex artt. 436bis-350terzo comma-350bis-281sexies ultimo comma cpc)
nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 10405/23, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in deci-
sione all'udienza del 03.11.2025, vert senza idonea motivazioneente
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1
difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Alessandro Borriello e dall'avv. Giuseppe
LI, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via R. Falvo n. 30.;
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1
ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n.
Prot. M_IT PR_NAUTG 00420399 Area III, emessa dalla Prefettura di Napoli in data
11/12/2020, notificata in data 26.01.2021, con cui veniva ingiunto all'attrice il paga-
mento della somma € 171,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 CdS.
Non si era costituita la Controparte_1 Con la sentenza n. 37987/2022 pubblicata in data 09/11/2022 , il Giudice di Pace di Na-
poli ha accolto il ricorso, in quanto il verbale di accertamento di violazione del CdS è
stato notificato oltre i termini previsti dalla legge, ma ha compensato le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non costitui- Controparte_1
tasi.
L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi
è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione.
La sentenza è stata pubblicata in data 09/11/2022, per cui, ai fini della compensazione,
trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162,
secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reci-
proca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza ri-
spetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che
il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qua-
lora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del
19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un so-
pravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità
della questione trattata”).
La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato perché il verbale è stato noti-
ficato oltre il termine di legge, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presup-
posti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorro-
no le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio senza idonea motivazione.
In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo Parte_1
all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, te-
nuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i mo-
tivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istrutto-
ria.
Quanto infine alla ammessa compatibilità tra rito ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU 17603/25.
Viste anche le disposizioni in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 37987/2022 pubblicata in data
09/11/2022 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la a rimborsare Controparte_1
a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 Parte_1
per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nel-
la misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compen-
so del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Alessandro Borriello e all'avv.
Giuseppe LI dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 10.11.2025.
Il giudice unico
IO TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico dott. Anto-
nio TT pronuncia la seguente
SENTENZA
(ex artt. 436bis-350terzo comma-350bis-281sexies ultimo comma cpc)
nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 10405/23, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in deci-
sione all'udienza del 03.11.2025, vert senza idonea motivazioneente
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1
difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Alessandro Borriello e dall'avv. Giuseppe
LI, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via R. Falvo n. 30.;
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1
ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n.
Prot. M_IT PR_NAUTG 00420399 Area III, emessa dalla Prefettura di Napoli in data
11/12/2020, notificata in data 26.01.2021, con cui veniva ingiunto all'attrice il paga-
mento della somma € 171,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 CdS.
Non si era costituita la Controparte_1 Con la sentenza n. 37987/2022 pubblicata in data 09/11/2022 , il Giudice di Pace di Na-
poli ha accolto il ricorso, in quanto il verbale di accertamento di violazione del CdS è
stato notificato oltre i termini previsti dalla legge, ma ha compensato le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non costitui- Controparte_1
tasi.
L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi
è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione.
La sentenza è stata pubblicata in data 09/11/2022, per cui, ai fini della compensazione,
trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162,
secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reci-
proca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza ri-
spetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che
il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qua-
lora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del
19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un so-
pravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità
della questione trattata”).
La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato perché il verbale è stato noti-
ficato oltre il termine di legge, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presup-
posti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorro-
no le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio senza idonea motivazione.
In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo Parte_1
all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, te-
nuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i mo-
tivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istrutto-
ria.
Quanto infine alla ammessa compatibilità tra rito ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU 17603/25.
Viste anche le disposizioni in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 37987/2022 pubblicata in data
09/11/2022 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la a rimborsare Controparte_1
a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 Parte_1
per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nel-
la misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compen-
so del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Alessandro Borriello e all'avv.
Giuseppe LI dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 10.11.2025.
Il giudice unico
IO TT