CA
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA Caterina Chiulli Presidente dott.ssa MA Elena Catalano Consigliere dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1367/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Cesare Saldini n. 38, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Guido Luigi Battagliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via Archimede n. 56;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Macedonio Melloni n. 8 ed (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
residente in [...]°, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura, dagli avv.ti Marco Bernardi e Roberta Vigezzi ed elettivamente domiciliare presso il loro studio sito in Milano, Via Gallarate n. 39;
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per Parte_1
“Richiamate espressamente le eccezioni e domande svolte in primo grado, da intendersi per quanto di ragione qui riproposte, anche ai sensi dell'art 346 cpc, attesa la impugnazione avanti alla Corte di
Cassazione (RG. 16486/2024) della sentenza non definitiva n. 908/2024, pubblicata da questa Corte
d'Appello di Milano, seconda sezione civile, in data 26/03/2024, se ne rinnovano le domande ed eccezioni già svolte in questa sede e non accolte.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, rigettate comunque, per tutti i motivi esposti, tutte le domande avanzate dalle
Sigg.re e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Parte_1
perché improcedibili ed infondate in fatto e in diritto:
[...]
(i) Assegnare ad essa coerede, , ex art. 718 c.c. e/o ex art. 720 c.c., le Parte_1
seguenti porzioni immobiliari in NE (BI – VB) meglio descritte nella Consulenza Tecnica definitiva del 4.01.2021, ed ivi inserite nei:
- Lotto A2 (Val. € 230.066,67)
- Lotto A3 (Val. € 227.266,67)
- 1/3 Residuo Parcheggio (Val. € 7.500,00)
- 1/3 residuo di (Val. € 233,33) Parte_3
Con i seguenti valori di conguaglio:
Valore Totale Avere Matilde € 465.066,67
A detrarre Valore Quota Matilde € 232.600,00
Residuo Parziale Dare Matilde € 232.466,67
(ii) Assegnare alle attrici e/o cedere ad esse in compensazione, la quota di spettanza di essa coerede,
, degli Immobili in: Parte_1
- Milano, via Napo Torriani 10 (Val. quota € 255.000,00) Pt_1
- SO DO, via I Maggio 10 (Val. quota € 13.739,00) Pt_1
Con i seguenti valori di conguaglio:
Valore Totale Avere Matilde € 268.739,00
E per l'effetto
(iii) Disporre il conguaglio delle reciproche partite di dare ed avere, e
(iv) Ordinare e condannare le attrici al pagamento del conguaglio a favore di essa coerede,
[...]
, nell'importo di € 36.272,33, od in quell'altra maggiore o minore somma che si Parte_1
riterrà dovuta. pagina 2 di 11 In subordine
Assegnare ad essa coerede, , ex art. 720 c.c., le seguenti porzioni Parte_1
immobiliari in NE (BI – VB) inserite nella Consulenza Tecnica definitiva del 4.01.2021, nei:
- Lotto A2 (Val. € 230.066,67)
(di cui fa parte la porzione identificata “Corpo B” già occupata dalla Signora Parte_1
, nel rispetto delle originali occupazioni da parte delle coeredi delle porzioni del predetto
[...]
complesso immobiliare),
- 2/3 Residuo Parcheggio (Val. € 15.000,00)
- 2/3 residuo di (Val. € 466,66) Parte_3
Con i seguenti valori di conguaglio:
Valore Totale Avere Matilde € 245.533,33
A detrarre Valore Quota Matilde € 232.600,00
Residuo Parziale Dare Matilde € 12.933,33
(ii) Assegnare alle attrici e/o cedere ad esse in compensazione, la quota di spettanza di essa coerede,
, degli Immobili in: Parte_1
- Milano, via Napo Torriani 10 (Val. quota € 255.000,00) Pt_1
- SO DO, via I Maggio 10 (Val. quota € 13.739,00) Pt_1
Con i seguenti valori di conguaglio:
Valore Totale Avere Matilde € 268.739,00
E per l'effetto
(iii) Disporre il conguaglio delle reciproche partite di dare ed avere, e
(iv) Ordinare e condannare le attrici al pagamento del conguaglio a favore di essa coerede,
[...]
, nell'importo di € 255.805,67, od in quell'altra maggiore o minore somma che si Parte_1
riterrà dovuta.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Per MA ed Controparte_1 Controparte_2
“confermata la sentenza non definitiva N.908/24 pubblicata in data 26/03/2024, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita:
1) Quanto all'area sita in BI, frazione NE (VB) identificata nel catasto terreni al foglio
63, particella 560, cat , sup.35 ca, disporre frazionamento e assegnazione dei relativi Persona_1
pagina 3 di 11 lotti A1, A2, A3, come individuati in sede di CTU con elaborato datato 08/08/2024 secondo il seguente schema:
a. assegnazione a del lotto n.1 estratto all'udienza del giorno 17/12/2024; Pt_1 Parte_1
b. assegnazione a del lotto n.2 estratto all'udienza del giorno Controparte_1
17/12/2024;
c. assegnazione a del lotto n.3 estratto all'udienza del giorno Controparte_2
17/12/2024;
2) In attuazione delle assegnazioni già disposte dalla Corte con Sentenza non definitiva N.908/2024 pubblicata in data 26/03/2024, e di quelle ulteriori che verranno disposte con l'emananda sentenza, disporsi tra le condividenti l'imposizione dei conguagli economici di dare e avere nelle misure indicate dal CTU Arch. con elaborato peritale datato 12/03/2021, all'interno della sezione n.13 di esso Per_2
elaborato, alle pagine nn.108, 109 e 110, recanti:
- per il lotto A1 assegnato a una differenza a dare rispetto al valore pro Controparte_2
quota di Euro 7.866,67;
- per il lotto A2 assegnato a una differenza a ricevere rispetto al valore Controparte_1
pro quota di Euro 2.533,33;
- per il lotto A3 assegnato a una differenza a ricevere rispetto al valore Parte_1
pro quota di Euro 5.333,33;
e/o per i diversi valori maggiori o minori che saranno ritenuti di giustizia;
3) Con vittoria di spese e competenze di causa di doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le sorelle ed convenivano in giudizio la Controparte_1 Controparte_2
loro terza sorella , al fine conseguire l'accertamento dell'esistenza di un Parte_1
regime di comunione pro indiviso tra le parti - per successione dalla nonna paterna Persona_3
dalla madre RL AI e dal padre - e al fine di provvedere allo scioglimento Controparte_3
delle plurime masse ereditarie descritte come in seguito:
A. per successione della nonna (deceduta il 4.9.1992), a seguito della rinuncia di Persona_3
(padre delle parti), le attrici e la convenuta - che, chiamate per Controparte_3
rappresentazione, hanno accettato la nomina a erede - acquistavano, tra loro in comunione, la quota di
1/6 ciascuna (1/3 della metà) della piena proprietà dei beni immobili in BI (VB) così censiti:
a. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 1, piano s1, categoria A/3, classe 2, 3,5 vani;
pagina 4 di 11 b. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 2, piano t-1, categoria A/3, classe 1, 2 vani;
c. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 3, piano s1-t, categoria A/3, classe 1, 5,5 vani;
d. appartamento sito in BI, in via NE n. 13, così identificata: catasto U., foglio 64, mappale
9, sub. 4, piano t, categoria A/3, classe 2, 4,5 vani;
e. deposito sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto u., foglio 64, mappale 9, sub.
6, piano 1, categoria C/2, classe 5;
f. terreno sito in BI, così identificato: Catasto terreni;
foglio 64, particella 8, Cat. Bosco ceduo,
Classe 1, Superficie 10 are 35 ca;
B. per successione della madre RL AI (deceduta l 11.1.2006), regolata ex lege, in virtù della quale sono stati acquistati dalle figlie, tra loro in comunione, i 2/3 della proprietà sui seguenti beni:
a. appartamento sito in Milano, via Napo Torriani n. 10, così identificato: catasto U., foglio 270, mappale 262, sub. 16, piano 4-s2, categoria A/2, classe 6, 9 vani;
b. appartamento sito in SO DO (VA), viale I Maggio n. 10, così identificato: catasto U., foglio 10, mappale 12878, sub. 10, piano 3 - S2, categoria A/3;
c. i 2/3 della metà del diritto di proprietà sull'ulteriore immobile, area destinata a parcheggio veicolare così identificata catasto T;
foglio 63, numero 560, cat. semin. arbor., classe 2, superficie ettari
00.00.353;
C. per successione del padre (deceduto l 1.12.2011), le figlie acquistavano in Controparte_3
comunione e ciascuna per 1/3, le quote di proprietà residue di tutti gli immobili sopra indicati e, precisamente:
a. appartamento sito in Milano, via Napo Torriani n. 10, così identificato: catasto U., foglio 270, mappale 262, sub. 16, piano 4-s2, categoria A/2, classe 6, 9 vani;
b. appartamento sito in SO DO (VA), viale I Maggio n. 10, così identificato: catasto U., foglio 10, mappale 12878, sub. 10, piano 3 - s2, categoria A/3;
c. area destinata a parcheggio veicolare così identificata: catasto t;
foglio 63, numero 560, cat. semin. arbor., classe 2, superficie ettari 00.00.353;
d. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 1, piano s1, categoria A/3, classe 2, 3,5 vani;
e. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 2, piano t-1, categoria A/3, classe 1, 2 vani;
pagina 5 di 11 f. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 3, piano s1-t, categoria A/3 classe 1, 5,5 vani;
g. appartamento sito in BI, in via NE n. 13, così identificata: catasto U., foglio 64, mappale
9, sub. 4, piano t, categoria A/3 classe 2, 4,5 vani;
h. deposito sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub.
6, piano 1, categoria C/2, classe 5;
i. terreno sito in BI, così identificato: catasto terreni;
foglio 64, particella 8, cat. bosco ceduo, classe 1, superficie 10 are 35 ca.
Pertanto, le tre sorelle risultavano comproprietarie del compendio immobiliare ciascuna per 1/3.
Nell'atto introduttivo le attrici prospettavano la sussistenza di due masse distinte: una prima composta dagli appartamenti in Milano e SO DO, oltre all'area parcheggio in BI;
una seconda costituita dall'intero compendio immobiliare di BI. Inoltre, allegavano che, mentre i due appartamenti di Milano e SO DO non erano di interesse per alcuno dei comunisti, il complesso di BI era frequentemente utilizzato da tutte le sorelle come luogo di vacanza. Le attrici chiedevano quindi di accertare e sciogliere le due comunioni ritenute sussistenti, ovvero, in subordine, le diverse masse ritenute esistenti o, ancora, di procedere all'accertamento e allo scioglimento della massa dei beni ereditati nell'unitaria considerazione degli stessi.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, pur non contestando né la Parte_1
titolarità né le quote in capo alle parti, chiedeva lo scioglimento della comunione esistente sui vari beni immobili, ritenendo sussistere non masse plurime, ma un'unica massa, con l'intento di conseguire l'assegnazione per sé dell'intero complesso immobiliare di BI e vedere assegnati alle parti attrici gli appartamenti siti in Milano e in SO DO;
prospettava così la facile divisibilità dell'intero compendio immobiliare.
Nel corso di causa veniva espletata una prima CTU, depositata il 14.3.2017, dalla quale emergevano difformità tecnico urbanistiche dei vari cespiti immobiliari, che rendevano necessaria la relativa sanatoria.
Eseguite le procedure di sanatoria, veniva espletata una seconda consulenza tecnica d'ufficio, da parte dell'architetto depositata il 12.3.2021. Persona_4
Entrambe le relazioni peritali confermavano l'indivisibilità dei due appartamenti siti in Milano e in
SO DO, e la comoda divisibilità in tre lotti del complesso immobiliare sito in BI.
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici domandavano, pertanto, l'assegnazione a ciascuna di uno dei tre lotti del complesso di BI, come da progetto di divisione elaborato dal
CTU.
pagina 6 di 11 Non essendo intervenuto un accordo tra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva n.
5825/2022 pubblicata il 4.7.2022, così decideva:
“- considerate in modo unitario le tre masse ereditarie formatesi, tra le parti, dall'apertura delle successioni di di RL AI e di dichiara lo Persona_3 Controparte_3
scioglimento della comunione ereditaria tra Controparte_1 Controparte_2
e;
[...] Parte_1
- respinge le domande di assegnazione come avanzate dalle parti;
- spese al definitivo”.
Rimessa la causa sul ruolo, per provvedere alla formazione del progetto di divisione o alla vendita degli immobili, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 19.10.2022, il primo Giudice, con ordinanza ex art. 788 c.p.c. del 2.11.2022, disponeva di procedersi alla vendita di tutti gli immobili, con le modalità ivi indicate, nominando il notaio quale professionista delegato alla vendita. Per_5
All'udienza del 15.6.2023, il Tribunale sospendeva il giudizio di primo grado fino all'esito del presente giudizio di appello.
ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 5825/2022 e Parte_1
l'ordinanza ex art. 788 c.p.c., chiedendone la parziale riforma.
Con il primo motivo l'appellante principale ha impugnato l'ordinanza del 2.11.2022, con la quale il giudice di primo grado ha disposto la vendita di tutti i beni in comunione tra le parti, affermando che il provvedimento avrebbe dovuto rivestire la forma della sentenza e non dell'ordinanza, e deducendo, quindi, la nullità del predetto provvedimento per violazione di legge, per violazione dell'art. 788, comma 2, c.p.c. e carenza di motivazione.
Ha poi evidenziato la carenza di motivazione, per aver il Giudice disatteso le richieste di assegnazione in natura dei compendi immobiliari, senza nulla aver argomentato in merito.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha contestato la statuizione, con cui il giudice di primo grado ha rigettato le richieste di assegnazione, ex artt. 718 o 720 c.c., in natura, delle porzioni immobiliari site in BI, rilevando che, una volta affermata in sentenza l'unicità della massa ereditaria, non vi fosse nessuna difficoltà per accogliere la domanda di assegnazione proposta da
, anche a seguito della suddivisione operata dal CTU. Parte_1
Costituitesi in giudizio, ed hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2
il rigetto dell'appello principale, e hanno formulato un unico motivo di appello incidentale, con cui hanno censurato l'ordinanza del 2.11.2022 per violazione dell'art. 720 c.c., per non avere il giudice proceduto alla divisione del compendio immobiliare, sito in BI, nonostante che il CTU avesse pagina 7 di 11 riconosciuto come comodamente frazionabile in tre lotti il dedotto complesso, senza motivare alcunché sulla decisione in esame, e senza che alcuna delle parti avesse svolto opposizione sul punto.
All'udienza del 17.10.2023, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
5.3.2024.
Con sentenza non definitiva n. 908/2024 pubblicata il 26.3.2024, questa Corte, in accoglimento dei motivi di appello principale e di quello incidentale, formulati dalle parti, ha annullato l'ordinanza del
2.11.2022, nella parte in cui ha disposto la vendita del complesso immobiliare sito in BI e, in parziale riforma della sentenza non definitiva, ha disposto l'assegnazione in natura di tale complesso immobiliare, rimettendo la causa sul ruolo per l'individuazione e l'assegnazione delle porzioni di area a parcheggio e la determinazione dei conguagli.
A fondamento della propria decisione, la Corte ha rilevato la fondatezza sia dell'appello principale che di quello incidentale. La sentenza non definitiva della Corte, che si richiama integralmente sul punto, ha condiviso le censure al provvedimento impugnato, formulate delle appellanti (principale e incidentali), evidenziando che i consulenti tecnici in primo grado avevano accertato la comoda divisibilità, ex art. 720 c.c., del complesso immobiliare sito in BI, predisponendo il relativo progetto di divisione. Inoltre, sia nell'ordinanza quanto nella sentenza definitiva, non si rileva alcuna argomentazione in merito alla decisione di rigetto delle richieste di assegnazione in natura dei beni siti in BI.
La Corte dunque ha effettuato le assegnazioni del suddetto compendio come segue: “Nel caso in esame, le odierne parti appellate non hanno mai richiesto l'assegnazione in natura degli appartamenti siti in Milano e in SO DO, di cui il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la non comoda divisibilità ai sensi dell'art. 720 c.c., con la conseguenza che è escluso che il giudice possa disporre
d'ufficio l'assegnazione in natura di tali beni alle parti che non ne hanno fatto richiesta e, a fortiori, va esclusa l'assegnazione congiunta degli stessi a più condividenti in assenza del loro consenso.
Considerato che ha chiesto l'assegnazione, via principale, dei lotti A2 e Parte_1
A3 e, in via subordinata, del lotto A2; che ha chiesto l'assegnazione del Controparte_2
lotto A1 e ha chiesto l'assegnazione del lotto A2, è possibile accogliere Controparte_1
le domande delle odierne appellate e, così, assegnare a il lotto A1, a Controparte_2
il lotto A2 e a il lotto A3, facendo Controparte_1 Parte_1
riferimento ai lotti individuati dal consulente tecnico d'ufficio architetto a pagina Persona_4
110 della relazione e allo schema di divisione dei fabbricati, delle aree a giardino e a bosco indicato alle pagine 114 e 119 della medesima relazione.
pagina 8 di 11 Tale modalità di assegnazione è conforme all'utilizzo che le parti già fanno del complesso immobiliare di BI (come è stato, peraltro, riconosciuto dallo stesso ausiliare del giudice, architetto Per_2
nella propria relazione: cfr. p. 114) sicché appare opportuno derogare al principio dell'estrazione a sorte di cui all'art. 729 c.c.
Va, tuttavia, precisato che, sebbene il consulente tecnico architetto abbia incluso in ciascuno Per_2 dei lotti anche la quota di un terzo dell'area a parcheggio (identificata nel catasto terreni al foglio 63, particella 560, cat. Sem. arboreo, sup. 35 ca), allo stato non si può, tuttavia, procedere all'assegnazione in natura di tali porzioni, perché il consulente tecnico d'ufficio non le ha individuate, neppure a mezzo di schema planimetrico. (cfr. pag. 16 della sentenza non definitiva n. 908/2024).
Con ordinanza pubblicata il 25.3.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, al fine di conferire incarico a
CTU per l'individuazione, a mezzo di rilievi fotografici e planimetrici, delle singole porzioni dell'area a parcheggio da assegnare a ciascuno dei tre coeredi;
procedere all'estrazione a sorte dei lotti, ex art. 729 c.c.; infine, determinare i conguagli.
Dalla relazione peritale redatta dal CTU, arch. depositata il 23.9.2024, svolti i Persona_4 relativi rilievi fotografici dello stato dei luoghi e le misurazioni strumentali dell'area adibita a parcheggio, è emerso che il lotto può essere diviso, rispettando le quote delle comproprietarie, senza spese eccessive, rilevanti opere di modifiche o servitù incidenti sensibilmente sul valore dei beni. E' stato predisposto lo schema grafico di suddivisione del lotto (pagg. 12 e 14), che qui si riporta:
pagina 9 di 11 Questa Corte ritiene di dover pienamente aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio, che risultano congrue e condivisibili, in quanto basate su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione, oltre che risultato dei sopralluoghi e dei rilievi svolti nell'espletamento dell'incarico.
In tal senso, a nulla rilevano le osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte in quanto, come puntualmente evidenziato dal consulente d'ufficio (cfr. pag. 15 della relazione peritale), le dimensioni proposte per i singoli lotti rispettano le norme funzionali e geometriche prescritte dal D.M. n.
6792/2001.
A norma dell'art. 729 c.c., all'udienza del 17.12.2024, si sono estratti a sorte i rispettivi lotti da assegnare, come segue:
− il lotto 1 veniva assegnato a;
Parte_1
− il lotto 2 veniva assegnato a;
Controparte_1
− il lotto 3 veniva assegnato a . Controparte_2
Quanto alla determinazione dei conguagli, sulla base dei valori dei beni in natura complessivamente assegnati, e relativamente all'area parcheggio, avendo il consulente effettuato una suddivisione paritaria dei tre lotti, non è necessario procedere alla determinazione di alcun conguaglio. Quanto alla suddivisione del complesso di appartamenti, invece, stante il valore differente dei lotti assegnati con la sentenza non definitiva n. 908/2024, i conguagli devono essere determinati in conformità alle previsioni delineate dal progetto elaborato dal CTU arch. nel primo grado di giudizio, che, a Per_2
pag. 9 della relazione, ha determinato i conguagli come segue:
− totale valore quota lotto A1 (poi assegnato a ): € 240.466,67 Controparte_2
(differenza che l'assegnataria deve versare, rispetto al valore della quota: € 7.866,67);
− totale valore quota lotto A2 (poi assegnato a ): € 230.099,67 Controparte_1
(differenza che l'assegnataria deve ricevere, rispetto al valore della quota: € 2.533,33);
− totale valore quota lotto A3 (poi assegnato a ): € 227.266,67 Parte_1
(differenza che l'assegnataria deve ricevere, rispetto al valore della quota: € 5.333,33).
Pertanto, deve versare a € 2.533,33, e a Controparte_2 Controparte_1
€ 5.333,33. Parte_1
Si precisa che la presente sentenza costituisce titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817
n. 2) c.c., salvo che si verifichino le circostanze previste dall'art. 2834 c.c. La presente statuizione costituisce inoltre titolo per ottenere la trascrizione ex art. 2646 c.c.
Tenuto conto dell'interesse comune delle parti, trattandosi di giudizio di divisione, le spese di lite sono liquidate secondo i principi generali della soccombenza soltanto se rese necessarie da eccessive pretese o inutili resistenze, ovvero da una condotta ingiustificata di alcune delle parti (cfr. cfr. Cass. pagina 10 di 11 22903/2013), tutte circostanze nel caso di specie non rilevate;
si può, pertanto, procedere alla compensazione delle stesse.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone: accerta e dichiara che il compendio ereditario riferito all'area parcheggio identificata al catasto terreni al: Foglio 63, Particella 560 ubicata nel comune di BI (VB) via NE 13 Frazione NE
Inferiore Categoria seminativo arboreo Classe 2 Superficie 35 ca Rendita € 0,10 è comodamente divisibile in tre lotti così composti e dettagliatamente identificati nella loro consistenza e nei loro confini nella cartina inserita a pagina 13 della relazione depositata dal c.t.u. architetto Per_4
e riprodotta nella parte motiva:
[...]
assegna il lotto 1 in proprietà esclusiva a;
Parte_1
assegna il lotto 2 in proprietà esclusiva a;
Controparte_1
assegna il lotto 3 in proprietà esclusiva a;
Controparte_2
Dispone che versi a € 2.533,33, e a Controparte_2 Controparte_1
€ 5.333,33, a titolo di conguagli. Parte_1
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitivamente a carico solidale delle parti, in ragione di 1/3 ciascuno, le spese di CTU, relative al presente grado di giudizio, come già liquidate in corso di causa;
richiama nel resto la sentenza non definitiva n. 908/2024 emessa da questa Corte e pubblicata in data
26.3.2024.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Antonella Caterina Attardo MA Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA Caterina Chiulli Presidente dott.ssa MA Elena Catalano Consigliere dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1367/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Cesare Saldini n. 38, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Guido Luigi Battagliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via Archimede n. 56;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Macedonio Melloni n. 8 ed (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
residente in [...]°, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura, dagli avv.ti Marco Bernardi e Roberta Vigezzi ed elettivamente domiciliare presso il loro studio sito in Milano, Via Gallarate n. 39;
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per Parte_1
“Richiamate espressamente le eccezioni e domande svolte in primo grado, da intendersi per quanto di ragione qui riproposte, anche ai sensi dell'art 346 cpc, attesa la impugnazione avanti alla Corte di
Cassazione (RG. 16486/2024) della sentenza non definitiva n. 908/2024, pubblicata da questa Corte
d'Appello di Milano, seconda sezione civile, in data 26/03/2024, se ne rinnovano le domande ed eccezioni già svolte in questa sede e non accolte.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, rigettate comunque, per tutti i motivi esposti, tutte le domande avanzate dalle
Sigg.re e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Parte_1
perché improcedibili ed infondate in fatto e in diritto:
[...]
(i) Assegnare ad essa coerede, , ex art. 718 c.c. e/o ex art. 720 c.c., le Parte_1
seguenti porzioni immobiliari in NE (BI – VB) meglio descritte nella Consulenza Tecnica definitiva del 4.01.2021, ed ivi inserite nei:
- Lotto A2 (Val. € 230.066,67)
- Lotto A3 (Val. € 227.266,67)
- 1/3 Residuo Parcheggio (Val. € 7.500,00)
- 1/3 residuo di (Val. € 233,33) Parte_3
Con i seguenti valori di conguaglio:
Valore Totale Avere Matilde € 465.066,67
A detrarre Valore Quota Matilde € 232.600,00
Residuo Parziale Dare Matilde € 232.466,67
(ii) Assegnare alle attrici e/o cedere ad esse in compensazione, la quota di spettanza di essa coerede,
, degli Immobili in: Parte_1
- Milano, via Napo Torriani 10 (Val. quota € 255.000,00) Pt_1
- SO DO, via I Maggio 10 (Val. quota € 13.739,00) Pt_1
Con i seguenti valori di conguaglio:
Valore Totale Avere Matilde € 268.739,00
E per l'effetto
(iii) Disporre il conguaglio delle reciproche partite di dare ed avere, e
(iv) Ordinare e condannare le attrici al pagamento del conguaglio a favore di essa coerede,
[...]
, nell'importo di € 36.272,33, od in quell'altra maggiore o minore somma che si Parte_1
riterrà dovuta. pagina 2 di 11 In subordine
Assegnare ad essa coerede, , ex art. 720 c.c., le seguenti porzioni Parte_1
immobiliari in NE (BI – VB) inserite nella Consulenza Tecnica definitiva del 4.01.2021, nei:
- Lotto A2 (Val. € 230.066,67)
(di cui fa parte la porzione identificata “Corpo B” già occupata dalla Signora Parte_1
, nel rispetto delle originali occupazioni da parte delle coeredi delle porzioni del predetto
[...]
complesso immobiliare),
- 2/3 Residuo Parcheggio (Val. € 15.000,00)
- 2/3 residuo di (Val. € 466,66) Parte_3
Con i seguenti valori di conguaglio:
Valore Totale Avere Matilde € 245.533,33
A detrarre Valore Quota Matilde € 232.600,00
Residuo Parziale Dare Matilde € 12.933,33
(ii) Assegnare alle attrici e/o cedere ad esse in compensazione, la quota di spettanza di essa coerede,
, degli Immobili in: Parte_1
- Milano, via Napo Torriani 10 (Val. quota € 255.000,00) Pt_1
- SO DO, via I Maggio 10 (Val. quota € 13.739,00) Pt_1
Con i seguenti valori di conguaglio:
Valore Totale Avere Matilde € 268.739,00
E per l'effetto
(iii) Disporre il conguaglio delle reciproche partite di dare ed avere, e
(iv) Ordinare e condannare le attrici al pagamento del conguaglio a favore di essa coerede,
[...]
, nell'importo di € 255.805,67, od in quell'altra maggiore o minore somma che si Parte_1
riterrà dovuta.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Per MA ed Controparte_1 Controparte_2
“confermata la sentenza non definitiva N.908/24 pubblicata in data 26/03/2024, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita:
1) Quanto all'area sita in BI, frazione NE (VB) identificata nel catasto terreni al foglio
63, particella 560, cat , sup.35 ca, disporre frazionamento e assegnazione dei relativi Persona_1
pagina 3 di 11 lotti A1, A2, A3, come individuati in sede di CTU con elaborato datato 08/08/2024 secondo il seguente schema:
a. assegnazione a del lotto n.1 estratto all'udienza del giorno 17/12/2024; Pt_1 Parte_1
b. assegnazione a del lotto n.2 estratto all'udienza del giorno Controparte_1
17/12/2024;
c. assegnazione a del lotto n.3 estratto all'udienza del giorno Controparte_2
17/12/2024;
2) In attuazione delle assegnazioni già disposte dalla Corte con Sentenza non definitiva N.908/2024 pubblicata in data 26/03/2024, e di quelle ulteriori che verranno disposte con l'emananda sentenza, disporsi tra le condividenti l'imposizione dei conguagli economici di dare e avere nelle misure indicate dal CTU Arch. con elaborato peritale datato 12/03/2021, all'interno della sezione n.13 di esso Per_2
elaborato, alle pagine nn.108, 109 e 110, recanti:
- per il lotto A1 assegnato a una differenza a dare rispetto al valore pro Controparte_2
quota di Euro 7.866,67;
- per il lotto A2 assegnato a una differenza a ricevere rispetto al valore Controparte_1
pro quota di Euro 2.533,33;
- per il lotto A3 assegnato a una differenza a ricevere rispetto al valore Parte_1
pro quota di Euro 5.333,33;
e/o per i diversi valori maggiori o minori che saranno ritenuti di giustizia;
3) Con vittoria di spese e competenze di causa di doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le sorelle ed convenivano in giudizio la Controparte_1 Controparte_2
loro terza sorella , al fine conseguire l'accertamento dell'esistenza di un Parte_1
regime di comunione pro indiviso tra le parti - per successione dalla nonna paterna Persona_3
dalla madre RL AI e dal padre - e al fine di provvedere allo scioglimento Controparte_3
delle plurime masse ereditarie descritte come in seguito:
A. per successione della nonna (deceduta il 4.9.1992), a seguito della rinuncia di Persona_3
(padre delle parti), le attrici e la convenuta - che, chiamate per Controparte_3
rappresentazione, hanno accettato la nomina a erede - acquistavano, tra loro in comunione, la quota di
1/6 ciascuna (1/3 della metà) della piena proprietà dei beni immobili in BI (VB) così censiti:
a. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 1, piano s1, categoria A/3, classe 2, 3,5 vani;
pagina 4 di 11 b. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 2, piano t-1, categoria A/3, classe 1, 2 vani;
c. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 3, piano s1-t, categoria A/3, classe 1, 5,5 vani;
d. appartamento sito in BI, in via NE n. 13, così identificata: catasto U., foglio 64, mappale
9, sub. 4, piano t, categoria A/3, classe 2, 4,5 vani;
e. deposito sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto u., foglio 64, mappale 9, sub.
6, piano 1, categoria C/2, classe 5;
f. terreno sito in BI, così identificato: Catasto terreni;
foglio 64, particella 8, Cat. Bosco ceduo,
Classe 1, Superficie 10 are 35 ca;
B. per successione della madre RL AI (deceduta l 11.1.2006), regolata ex lege, in virtù della quale sono stati acquistati dalle figlie, tra loro in comunione, i 2/3 della proprietà sui seguenti beni:
a. appartamento sito in Milano, via Napo Torriani n. 10, così identificato: catasto U., foglio 270, mappale 262, sub. 16, piano 4-s2, categoria A/2, classe 6, 9 vani;
b. appartamento sito in SO DO (VA), viale I Maggio n. 10, così identificato: catasto U., foglio 10, mappale 12878, sub. 10, piano 3 - S2, categoria A/3;
c. i 2/3 della metà del diritto di proprietà sull'ulteriore immobile, area destinata a parcheggio veicolare così identificata catasto T;
foglio 63, numero 560, cat. semin. arbor., classe 2, superficie ettari
00.00.353;
C. per successione del padre (deceduto l 1.12.2011), le figlie acquistavano in Controparte_3
comunione e ciascuna per 1/3, le quote di proprietà residue di tutti gli immobili sopra indicati e, precisamente:
a. appartamento sito in Milano, via Napo Torriani n. 10, così identificato: catasto U., foglio 270, mappale 262, sub. 16, piano 4-s2, categoria A/2, classe 6, 9 vani;
b. appartamento sito in SO DO (VA), viale I Maggio n. 10, così identificato: catasto U., foglio 10, mappale 12878, sub. 10, piano 3 - s2, categoria A/3;
c. area destinata a parcheggio veicolare così identificata: catasto t;
foglio 63, numero 560, cat. semin. arbor., classe 2, superficie ettari 00.00.353;
d. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 1, piano s1, categoria A/3, classe 2, 3,5 vani;
e. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 2, piano t-1, categoria A/3, classe 1, 2 vani;
pagina 5 di 11 f. appartamento sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub. 3, piano s1-t, categoria A/3 classe 1, 5,5 vani;
g. appartamento sito in BI, in via NE n. 13, così identificata: catasto U., foglio 64, mappale
9, sub. 4, piano t, categoria A/3 classe 2, 4,5 vani;
h. deposito sito in BI, via NE n. 13, così identificato: catasto U., foglio 64, mappale 9, sub.
6, piano 1, categoria C/2, classe 5;
i. terreno sito in BI, così identificato: catasto terreni;
foglio 64, particella 8, cat. bosco ceduo, classe 1, superficie 10 are 35 ca.
Pertanto, le tre sorelle risultavano comproprietarie del compendio immobiliare ciascuna per 1/3.
Nell'atto introduttivo le attrici prospettavano la sussistenza di due masse distinte: una prima composta dagli appartamenti in Milano e SO DO, oltre all'area parcheggio in BI;
una seconda costituita dall'intero compendio immobiliare di BI. Inoltre, allegavano che, mentre i due appartamenti di Milano e SO DO non erano di interesse per alcuno dei comunisti, il complesso di BI era frequentemente utilizzato da tutte le sorelle come luogo di vacanza. Le attrici chiedevano quindi di accertare e sciogliere le due comunioni ritenute sussistenti, ovvero, in subordine, le diverse masse ritenute esistenti o, ancora, di procedere all'accertamento e allo scioglimento della massa dei beni ereditati nell'unitaria considerazione degli stessi.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, pur non contestando né la Parte_1
titolarità né le quote in capo alle parti, chiedeva lo scioglimento della comunione esistente sui vari beni immobili, ritenendo sussistere non masse plurime, ma un'unica massa, con l'intento di conseguire l'assegnazione per sé dell'intero complesso immobiliare di BI e vedere assegnati alle parti attrici gli appartamenti siti in Milano e in SO DO;
prospettava così la facile divisibilità dell'intero compendio immobiliare.
Nel corso di causa veniva espletata una prima CTU, depositata il 14.3.2017, dalla quale emergevano difformità tecnico urbanistiche dei vari cespiti immobiliari, che rendevano necessaria la relativa sanatoria.
Eseguite le procedure di sanatoria, veniva espletata una seconda consulenza tecnica d'ufficio, da parte dell'architetto depositata il 12.3.2021. Persona_4
Entrambe le relazioni peritali confermavano l'indivisibilità dei due appartamenti siti in Milano e in
SO DO, e la comoda divisibilità in tre lotti del complesso immobiliare sito in BI.
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici domandavano, pertanto, l'assegnazione a ciascuna di uno dei tre lotti del complesso di BI, come da progetto di divisione elaborato dal
CTU.
pagina 6 di 11 Non essendo intervenuto un accordo tra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva n.
5825/2022 pubblicata il 4.7.2022, così decideva:
“- considerate in modo unitario le tre masse ereditarie formatesi, tra le parti, dall'apertura delle successioni di di RL AI e di dichiara lo Persona_3 Controparte_3
scioglimento della comunione ereditaria tra Controparte_1 Controparte_2
e;
[...] Parte_1
- respinge le domande di assegnazione come avanzate dalle parti;
- spese al definitivo”.
Rimessa la causa sul ruolo, per provvedere alla formazione del progetto di divisione o alla vendita degli immobili, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 19.10.2022, il primo Giudice, con ordinanza ex art. 788 c.p.c. del 2.11.2022, disponeva di procedersi alla vendita di tutti gli immobili, con le modalità ivi indicate, nominando il notaio quale professionista delegato alla vendita. Per_5
All'udienza del 15.6.2023, il Tribunale sospendeva il giudizio di primo grado fino all'esito del presente giudizio di appello.
ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 5825/2022 e Parte_1
l'ordinanza ex art. 788 c.p.c., chiedendone la parziale riforma.
Con il primo motivo l'appellante principale ha impugnato l'ordinanza del 2.11.2022, con la quale il giudice di primo grado ha disposto la vendita di tutti i beni in comunione tra le parti, affermando che il provvedimento avrebbe dovuto rivestire la forma della sentenza e non dell'ordinanza, e deducendo, quindi, la nullità del predetto provvedimento per violazione di legge, per violazione dell'art. 788, comma 2, c.p.c. e carenza di motivazione.
Ha poi evidenziato la carenza di motivazione, per aver il Giudice disatteso le richieste di assegnazione in natura dei compendi immobiliari, senza nulla aver argomentato in merito.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha contestato la statuizione, con cui il giudice di primo grado ha rigettato le richieste di assegnazione, ex artt. 718 o 720 c.c., in natura, delle porzioni immobiliari site in BI, rilevando che, una volta affermata in sentenza l'unicità della massa ereditaria, non vi fosse nessuna difficoltà per accogliere la domanda di assegnazione proposta da
, anche a seguito della suddivisione operata dal CTU. Parte_1
Costituitesi in giudizio, ed hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2
il rigetto dell'appello principale, e hanno formulato un unico motivo di appello incidentale, con cui hanno censurato l'ordinanza del 2.11.2022 per violazione dell'art. 720 c.c., per non avere il giudice proceduto alla divisione del compendio immobiliare, sito in BI, nonostante che il CTU avesse pagina 7 di 11 riconosciuto come comodamente frazionabile in tre lotti il dedotto complesso, senza motivare alcunché sulla decisione in esame, e senza che alcuna delle parti avesse svolto opposizione sul punto.
All'udienza del 17.10.2023, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
5.3.2024.
Con sentenza non definitiva n. 908/2024 pubblicata il 26.3.2024, questa Corte, in accoglimento dei motivi di appello principale e di quello incidentale, formulati dalle parti, ha annullato l'ordinanza del
2.11.2022, nella parte in cui ha disposto la vendita del complesso immobiliare sito in BI e, in parziale riforma della sentenza non definitiva, ha disposto l'assegnazione in natura di tale complesso immobiliare, rimettendo la causa sul ruolo per l'individuazione e l'assegnazione delle porzioni di area a parcheggio e la determinazione dei conguagli.
A fondamento della propria decisione, la Corte ha rilevato la fondatezza sia dell'appello principale che di quello incidentale. La sentenza non definitiva della Corte, che si richiama integralmente sul punto, ha condiviso le censure al provvedimento impugnato, formulate delle appellanti (principale e incidentali), evidenziando che i consulenti tecnici in primo grado avevano accertato la comoda divisibilità, ex art. 720 c.c., del complesso immobiliare sito in BI, predisponendo il relativo progetto di divisione. Inoltre, sia nell'ordinanza quanto nella sentenza definitiva, non si rileva alcuna argomentazione in merito alla decisione di rigetto delle richieste di assegnazione in natura dei beni siti in BI.
La Corte dunque ha effettuato le assegnazioni del suddetto compendio come segue: “Nel caso in esame, le odierne parti appellate non hanno mai richiesto l'assegnazione in natura degli appartamenti siti in Milano e in SO DO, di cui il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la non comoda divisibilità ai sensi dell'art. 720 c.c., con la conseguenza che è escluso che il giudice possa disporre
d'ufficio l'assegnazione in natura di tali beni alle parti che non ne hanno fatto richiesta e, a fortiori, va esclusa l'assegnazione congiunta degli stessi a più condividenti in assenza del loro consenso.
Considerato che ha chiesto l'assegnazione, via principale, dei lotti A2 e Parte_1
A3 e, in via subordinata, del lotto A2; che ha chiesto l'assegnazione del Controparte_2
lotto A1 e ha chiesto l'assegnazione del lotto A2, è possibile accogliere Controparte_1
le domande delle odierne appellate e, così, assegnare a il lotto A1, a Controparte_2
il lotto A2 e a il lotto A3, facendo Controparte_1 Parte_1
riferimento ai lotti individuati dal consulente tecnico d'ufficio architetto a pagina Persona_4
110 della relazione e allo schema di divisione dei fabbricati, delle aree a giardino e a bosco indicato alle pagine 114 e 119 della medesima relazione.
pagina 8 di 11 Tale modalità di assegnazione è conforme all'utilizzo che le parti già fanno del complesso immobiliare di BI (come è stato, peraltro, riconosciuto dallo stesso ausiliare del giudice, architetto Per_2
nella propria relazione: cfr. p. 114) sicché appare opportuno derogare al principio dell'estrazione a sorte di cui all'art. 729 c.c.
Va, tuttavia, precisato che, sebbene il consulente tecnico architetto abbia incluso in ciascuno Per_2 dei lotti anche la quota di un terzo dell'area a parcheggio (identificata nel catasto terreni al foglio 63, particella 560, cat. Sem. arboreo, sup. 35 ca), allo stato non si può, tuttavia, procedere all'assegnazione in natura di tali porzioni, perché il consulente tecnico d'ufficio non le ha individuate, neppure a mezzo di schema planimetrico. (cfr. pag. 16 della sentenza non definitiva n. 908/2024).
Con ordinanza pubblicata il 25.3.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, al fine di conferire incarico a
CTU per l'individuazione, a mezzo di rilievi fotografici e planimetrici, delle singole porzioni dell'area a parcheggio da assegnare a ciascuno dei tre coeredi;
procedere all'estrazione a sorte dei lotti, ex art. 729 c.c.; infine, determinare i conguagli.
Dalla relazione peritale redatta dal CTU, arch. depositata il 23.9.2024, svolti i Persona_4 relativi rilievi fotografici dello stato dei luoghi e le misurazioni strumentali dell'area adibita a parcheggio, è emerso che il lotto può essere diviso, rispettando le quote delle comproprietarie, senza spese eccessive, rilevanti opere di modifiche o servitù incidenti sensibilmente sul valore dei beni. E' stato predisposto lo schema grafico di suddivisione del lotto (pagg. 12 e 14), che qui si riporta:
pagina 9 di 11 Questa Corte ritiene di dover pienamente aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio, che risultano congrue e condivisibili, in quanto basate su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione, oltre che risultato dei sopralluoghi e dei rilievi svolti nell'espletamento dell'incarico.
In tal senso, a nulla rilevano le osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte in quanto, come puntualmente evidenziato dal consulente d'ufficio (cfr. pag. 15 della relazione peritale), le dimensioni proposte per i singoli lotti rispettano le norme funzionali e geometriche prescritte dal D.M. n.
6792/2001.
A norma dell'art. 729 c.c., all'udienza del 17.12.2024, si sono estratti a sorte i rispettivi lotti da assegnare, come segue:
− il lotto 1 veniva assegnato a;
Parte_1
− il lotto 2 veniva assegnato a;
Controparte_1
− il lotto 3 veniva assegnato a . Controparte_2
Quanto alla determinazione dei conguagli, sulla base dei valori dei beni in natura complessivamente assegnati, e relativamente all'area parcheggio, avendo il consulente effettuato una suddivisione paritaria dei tre lotti, non è necessario procedere alla determinazione di alcun conguaglio. Quanto alla suddivisione del complesso di appartamenti, invece, stante il valore differente dei lotti assegnati con la sentenza non definitiva n. 908/2024, i conguagli devono essere determinati in conformità alle previsioni delineate dal progetto elaborato dal CTU arch. nel primo grado di giudizio, che, a Per_2
pag. 9 della relazione, ha determinato i conguagli come segue:
− totale valore quota lotto A1 (poi assegnato a ): € 240.466,67 Controparte_2
(differenza che l'assegnataria deve versare, rispetto al valore della quota: € 7.866,67);
− totale valore quota lotto A2 (poi assegnato a ): € 230.099,67 Controparte_1
(differenza che l'assegnataria deve ricevere, rispetto al valore della quota: € 2.533,33);
− totale valore quota lotto A3 (poi assegnato a ): € 227.266,67 Parte_1
(differenza che l'assegnataria deve ricevere, rispetto al valore della quota: € 5.333,33).
Pertanto, deve versare a € 2.533,33, e a Controparte_2 Controparte_1
€ 5.333,33. Parte_1
Si precisa che la presente sentenza costituisce titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817
n. 2) c.c., salvo che si verifichino le circostanze previste dall'art. 2834 c.c. La presente statuizione costituisce inoltre titolo per ottenere la trascrizione ex art. 2646 c.c.
Tenuto conto dell'interesse comune delle parti, trattandosi di giudizio di divisione, le spese di lite sono liquidate secondo i principi generali della soccombenza soltanto se rese necessarie da eccessive pretese o inutili resistenze, ovvero da una condotta ingiustificata di alcune delle parti (cfr. cfr. Cass. pagina 10 di 11 22903/2013), tutte circostanze nel caso di specie non rilevate;
si può, pertanto, procedere alla compensazione delle stesse.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone: accerta e dichiara che il compendio ereditario riferito all'area parcheggio identificata al catasto terreni al: Foglio 63, Particella 560 ubicata nel comune di BI (VB) via NE 13 Frazione NE
Inferiore Categoria seminativo arboreo Classe 2 Superficie 35 ca Rendita € 0,10 è comodamente divisibile in tre lotti così composti e dettagliatamente identificati nella loro consistenza e nei loro confini nella cartina inserita a pagina 13 della relazione depositata dal c.t.u. architetto Per_4
e riprodotta nella parte motiva:
[...]
assegna il lotto 1 in proprietà esclusiva a;
Parte_1
assegna il lotto 2 in proprietà esclusiva a;
Controparte_1
assegna il lotto 3 in proprietà esclusiva a;
Controparte_2
Dispone che versi a € 2.533,33, e a Controparte_2 Controparte_1
€ 5.333,33, a titolo di conguagli. Parte_1
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitivamente a carico solidale delle parti, in ragione di 1/3 ciascuno, le spese di CTU, relative al presente grado di giudizio, come già liquidate in corso di causa;
richiama nel resto la sentenza non definitiva n. 908/2024 emessa da questa Corte e pubblicata in data
26.3.2024.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Antonella Caterina Attardo MA Caterina Chiulli
pagina 11 di 11