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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vasto, Parte_1 C.F._1
Corso Mazzini n. 192, presso lo studio dall'Avv. Antonella De Toma, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ). Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE E PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: per il ricorrente: voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Parte_1 Controparte_1 data 5 luglio 2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vasto al n. 57 P. 2^ anno 2001, revocando le statuizioni a carattere economico assunte nel corso del procedimento di separazione consensuale e dichiarando che nulla è dovuto reciprocamente tra essi coniugi a titolo di mantenimento e/o alimenti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.10.2024, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vasto il 5 luglio 2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 57, Parte 2, serie A, dell'anno 2001, con la sig.ra CP_1
[...]
Ha esposto che dall'unione sono nati, a Vasto, i figli , il 10.11.2001, Per_1
il 3.11.2005, e , il 22.3.2011. Per_2 Per_3
Ha dichiarato che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e della mancanza di comunione materiale e spirituale, che hanno reso la prosecuzione della convivenza intollerabile, sono addivenuti alla separazione consensuale, definita con omologa del Tribunale di Vasto dell' 8.10.2013. Ha rappresentato, inoltre, che, in seguito al citato provvedimento, i coniugi hanno tentato una riconciliazione, interrompendo la separazione e, rinstaurata la convivenza tra loro, è nato, a Vasto, il figlio il 20.10.2014. Per_4
Tuttavia, il tentativo di riconciliazione, successivamente alla nascita del figlio è definitivamente naufragato a causa di insormontabili difficoltà Per_4 economiche che hanno provocato violente liti tra i coniugi e la consequenziale assenza di qualsivoglia sostegno morale e materiale nei confronti dei figli. Circostanza quest'ultima dalla quale è scaturito il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila (proc. 200/2015 V.G.), conclusosi con la revoca della responsabilità genitoriale dei coniugi e la dichiarazione di adottabilità dei figli e Per_2 Per_3 Per_4
Ha dedotto, infine, di intrattenere, attualmente, una nuova relazione, dalla quale sono nati due figli. Ha, dunque, chiesto che nulla sia dovuto tanto ai figli a titolo di mantenimento, essendo stati posti in regime di adottabilità, quanto alla sig.ra CP_1 essendo economicamente indipendente. La sig.ra è rimasta contumace. Controparte_1
Ciò detto, osserva il Collegio quanto segue. Oggetto del presente giudizio attiene unicamente alla debenza ed eventualmente all'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore dei figli, dal momento che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere accolta, non essendo stata avversata dalla resistente, rimasta contumace, e ricorrendone i presupposti, non essendo più contestato che, dalla comparizione dinanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi e risultando poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Sul punto si rileva che in caso di adozione, ai sensi della l. n. 184 del 4.5.1983, l'obbligo di mantenimento del minore adottato spetta, in via primaria, al genitore adottivo. L'obbligo di mantenimento del genitore naturale permane, in via sussidiaria, e riprende vigore, nel caso in cui venga meno la responsabilità genitoriale in capo all'adottante, ovvero nel caso di insufficienza dei mezzi economici dell'adottante stesso. Ne deriva che solo con la pronuncia di adozione dei figli cessa l'obbligo del padre biologico di provvedere al mantenimento dei figli, permanendo, sino a quel momento, detto obbligo in capo al genitore decaduto dalla responsabilità. Pertanto, non essendo ancora intervenuta l'adozione dei figli (posto in Per_2 stato di adottabilità e divenuto nelle more del procedimento maggiorenne), Per_3
e il sig. è tenuto a provvedere tanto al loro mantenimento, Per_4 Parte_1 quanto al mantenimento della figlia maggiorenne , poiché nulla è stato Per_1 dedotto, né provato, in ordine alla di lei indipendenza economica. Va ora, quindi, determinato il quantum di tale mantenimento. Alla luce delle condizioni reddituali del ricorrente, il quale ha dichiarato di aver reperito un'occupazione lavorativa, con mansioni di operaio presso la ditta S.A.P.I. srl, con sede in Vasto, il Collegio ritiene congruo stabilire l'importo mensile di € 200,00 a figlio. In ragione dell'interesse comune alla pronuncia sullo status, la sig.ra CP_1 va condannata alla rifusione del 50% delle spese di lite.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vasto il 5 luglio 2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 57, Parte 2, serie A, dell'anno 2001 tra i sig.ri (C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) alle condizioni di cui alla Controparte_1 C.F._2 separazione salvo l'obbligo del sig. (C.F.: Parte_1
di versare la somma mensile di € 800,00 a titolo di C.F._1 mantenimento dei figli , e di cui € 200,00 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 per ciascuno, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Vasto;
3. condanna la sig.ra (C.F.: Controparte_1
) alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore C.F._2 dello Stato che si liquidano per il totale, su cui operare il calcolo, in € 122,81 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vasto, Parte_1 C.F._1
Corso Mazzini n. 192, presso lo studio dall'Avv. Antonella De Toma, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ). Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE E PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: per il ricorrente: voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Parte_1 Controparte_1 data 5 luglio 2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vasto al n. 57 P. 2^ anno 2001, revocando le statuizioni a carattere economico assunte nel corso del procedimento di separazione consensuale e dichiarando che nulla è dovuto reciprocamente tra essi coniugi a titolo di mantenimento e/o alimenti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.10.2024, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vasto il 5 luglio 2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 57, Parte 2, serie A, dell'anno 2001, con la sig.ra CP_1
[...]
Ha esposto che dall'unione sono nati, a Vasto, i figli , il 10.11.2001, Per_1
il 3.11.2005, e , il 22.3.2011. Per_2 Per_3
Ha dichiarato che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e della mancanza di comunione materiale e spirituale, che hanno reso la prosecuzione della convivenza intollerabile, sono addivenuti alla separazione consensuale, definita con omologa del Tribunale di Vasto dell' 8.10.2013. Ha rappresentato, inoltre, che, in seguito al citato provvedimento, i coniugi hanno tentato una riconciliazione, interrompendo la separazione e, rinstaurata la convivenza tra loro, è nato, a Vasto, il figlio il 20.10.2014. Per_4
Tuttavia, il tentativo di riconciliazione, successivamente alla nascita del figlio è definitivamente naufragato a causa di insormontabili difficoltà Per_4 economiche che hanno provocato violente liti tra i coniugi e la consequenziale assenza di qualsivoglia sostegno morale e materiale nei confronti dei figli. Circostanza quest'ultima dalla quale è scaturito il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila (proc. 200/2015 V.G.), conclusosi con la revoca della responsabilità genitoriale dei coniugi e la dichiarazione di adottabilità dei figli e Per_2 Per_3 Per_4
Ha dedotto, infine, di intrattenere, attualmente, una nuova relazione, dalla quale sono nati due figli. Ha, dunque, chiesto che nulla sia dovuto tanto ai figli a titolo di mantenimento, essendo stati posti in regime di adottabilità, quanto alla sig.ra CP_1 essendo economicamente indipendente. La sig.ra è rimasta contumace. Controparte_1
Ciò detto, osserva il Collegio quanto segue. Oggetto del presente giudizio attiene unicamente alla debenza ed eventualmente all'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore dei figli, dal momento che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere accolta, non essendo stata avversata dalla resistente, rimasta contumace, e ricorrendone i presupposti, non essendo più contestato che, dalla comparizione dinanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi e risultando poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Sul punto si rileva che in caso di adozione, ai sensi della l. n. 184 del 4.5.1983, l'obbligo di mantenimento del minore adottato spetta, in via primaria, al genitore adottivo. L'obbligo di mantenimento del genitore naturale permane, in via sussidiaria, e riprende vigore, nel caso in cui venga meno la responsabilità genitoriale in capo all'adottante, ovvero nel caso di insufficienza dei mezzi economici dell'adottante stesso. Ne deriva che solo con la pronuncia di adozione dei figli cessa l'obbligo del padre biologico di provvedere al mantenimento dei figli, permanendo, sino a quel momento, detto obbligo in capo al genitore decaduto dalla responsabilità. Pertanto, non essendo ancora intervenuta l'adozione dei figli (posto in Per_2 stato di adottabilità e divenuto nelle more del procedimento maggiorenne), Per_3
e il sig. è tenuto a provvedere tanto al loro mantenimento, Per_4 Parte_1 quanto al mantenimento della figlia maggiorenne , poiché nulla è stato Per_1 dedotto, né provato, in ordine alla di lei indipendenza economica. Va ora, quindi, determinato il quantum di tale mantenimento. Alla luce delle condizioni reddituali del ricorrente, il quale ha dichiarato di aver reperito un'occupazione lavorativa, con mansioni di operaio presso la ditta S.A.P.I. srl, con sede in Vasto, il Collegio ritiene congruo stabilire l'importo mensile di € 200,00 a figlio. In ragione dell'interesse comune alla pronuncia sullo status, la sig.ra CP_1 va condannata alla rifusione del 50% delle spese di lite.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vasto il 5 luglio 2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 57, Parte 2, serie A, dell'anno 2001 tra i sig.ri (C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) alle condizioni di cui alla Controparte_1 C.F._2 separazione salvo l'obbligo del sig. (C.F.: Parte_1
di versare la somma mensile di € 800,00 a titolo di C.F._1 mantenimento dei figli , e di cui € 200,00 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 per ciascuno, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Vasto;
3. condanna la sig.ra (C.F.: Controparte_1
) alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore C.F._2 dello Stato che si liquidano per il totale, su cui operare il calcolo, in € 122,81 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI