Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’interno - Direzione centrale per gli affari generali e per le politiche della Polizia di Stato-OMISSIS-notificato il 12 marzo 2022, con il quale è stata comunicata la nomina ad agente effettivo della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27 novembre 2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica sicurezza, datato 24 novembre 2021, vistato dall'ufficio centrale del bilancio il-OMISSIS-, citato nel decreto di conferimento della qualifica di agente ma mai notificato né effettivamente conosciuto dal ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Capo della polizia – direttore generale della p.s. del 1° febbraio 2022, vistato dall'ufficio centrale del bilancio -OMISSIS-itato nel decreto di conferimento della qualifica di agente ma mai notificato né effettivamente conosciuto dal ricorrente;
- di ogni atto presupposto connesso o consequenziale anche potenzialmente lesivo della sfera giuridica del ricorrente;
per l’accertamento e la declaratoria
- della responsabilità dell'Amministrazione intimata per i danni patiti e patiendi dal ricorrente derivanti dall'ingiustificato ritardo nell'avvio al corso formativo per 1851 posti banditi con decreto del Capo della Polizia -OMISSIS- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019 nonché nel ritardo nell'immissione nel ruolo effettivo di Agente di Polizia di Stato;
nonché per la condanna ex art 30 c.p.a.
dell’Amministrazione intimata alla retrodatazione economica e giuridica della qualifica e del grado di Agente effettivo della Polizia di Stato a far data da quando sono stati immessi nel ruolo effettivo i frequentatori del 208° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato o dalla diversa data di inquadramento nel ruolo che codesto Giudice riterrà di giustizia, nonché del risarcimento del danno per equivalente connesso al ritardo nell'assunzione con rivalutazione monetaria e interessi e, comunque, al pagamento delle ulteriori somme per perdita di chances.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno e di Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, il Consigliere RO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
TT e IT
1. Con ricorso, notificato il 10 maggio 2022 e depositato il giorno 16 successivo, il signor SA LO esponeva di avere partecipato alla selezione per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato indetta con decreto del Ministero dell’interno -OMISSIS-.
Il Direttore centrale delle risorse umane, con decreto -OMISSIS- aveva approvato la graduatoria della prescritta prova scritta nella quale non si era collocato in posizione utile.
Successivamente, con d.l. n. 135 del 2018, convertito nella l. n. 135 del 2018, i posti erano stati elevati a 1.851; era stato, altresì, abbassato il requisito anagrafico da 30 a 26 anni.
Il ricorrente, pur rientrando nella fascia di punteggio utile ai fini della convocazione, era stato escluso dalla procedura di scorrimento a causa del superamento del sopraggiunto nuovo limite di età.
Aveva, allora, impugnato le graduatorie approvate con i decreti del Capo della Polizia -OMISSIS- innanzi al TAR Lazio sede di RO (ricorso RG-OMISSIS-) che aveva accolto l’istanza cautelare e lo aveva ammesso, con riserva, allo svolgimento delle ulteriori prove concorsuali.
Frattanto era stato approvato l’art. 260 bis della l. n. 77 del 2020 che, al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione, aveva autorizzato l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti, che erano già stati ammessi, con riserva, alla fase successiva della procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che avevano tempestivamente impugnato le mancate ammissioni con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, a condizione che i giudizi fossero ancora pendenti.
Era stato, pertanto, ammesso, a partire dal 27 gennaio 2021, alla frequenza del 212° corso di formazione, conclusosi il 27 luglio 2021.
Concluso il corso, svoltosi dal 27 luglio 2021 al 27 novembre 2022, era stato chiamato a prestare servizio presso la Questura di Genova.
Sennonché, la Direzione centrale per gli affari generali e per le politiche della Polizia di Stato del Ministero dell’interno, con provvedimento -OMISSIS- notificato il 12 marzo 2022, aveva comunicato il formale conferimento della qualifica di agente effettivo e la relativa decorrenza, a tutti gli effetti (economici e giuridici), dal 27 novembre 2021, ovverosia 17 mesi dopo rispetto ai colleghi del medesimo corso.
Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale provvedimento, nonché, occorrendo, dei decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza del 24 novembre 2021 e del 1° febbraio 2022; ha chiesto anche la condanna dell’Amministrazione alla retrodatazione economica e giuridica della qualifica e al risarcimento del danno.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Illegittimità dei provvedimenti che fissano la decorrenza della qualifica di agente effettivo al 27 novembre 2021 per violazione e falsa applicazione dell’art. 260 bis della l. n. 77 del 2020. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento ex artt. 3 e 97 cost.
2) Illegittimità del ritardo nell’assunzione del ricorrente e risarcibilità del conseguente danno patito e patiendo ex art. 30 c.p.a e 2043 c.c.. Illiceità del comportamento dell’amministrazione per violazione dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 3 e 97 cost..
2. Per il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale di questo TAR.
3. Il ricorrente ha depositato memoria di replica.
4. All’udienza del 22 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
5. Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura dello Stato che il Collegio ritiene infondata.
Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente trova applicazione, nella presente fattispecie, quanto previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui “ Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ”.
L’atto impugnato è il provvedimento di fissazione della decorrenza dell’immissione in servizio il quale incide unicamente sulla sfera soggettiva del ricorrente, con conseguente radicamento della competenza territoriale nel Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del ricorrente al momento dell’instaurazione della causa (Genova).
6. Ciò posto, il Collegio intende dare continuità alla sentenza del TAR Lazio, sede di RO, n-OMISSIS-relativa a identica fattispecie, cosicchè il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Occorre, in primo luogo, rilevare che l’art. 11, comma 2 bis, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 12 del 2019, ha autorizzato l’assunzione straordinaria di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito con decreto del 18 maggio 2017, limitatamente ai candidati che risultassero in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95 del 2017.
In tale contesto, l’Amministrazione ha legittimamente ritenuto di dover applicare i nuovi limiti anagrafici, escludendo quanti, come il ricorrente, risultavano fuori età al momento indicato.
La preclusione posta dal legislatore, per quanto oggetto di contestazione anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, non lasciava margini di discrezionalità all’Amministrazione, la quale ha pertanto dato pedissequa attuazione al dettato normativo.
Successivamente, con l’art. 260-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020, il legislatore è intervenuto per superare il contenzioso derivante dall’applicazione dei nuovi limiti anagrafici, autorizzando un ulteriore scorrimento straordinario della medesima graduatoria, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili, in favore dei candidati che, pur esclusi per motivi anagrafici, avessero riportato un punteggio pari o superiore a 8,250/10 e risultassero idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
La disposizione citata ha così consentito di definire la posizione del ricorrente, già coinvolti in contenziosi giurisdizionali, disponendone l’assunzione straordinaria e l’avvio al corso di formazione.
All’esito del corso, gli stessi sono stati inquadrati nella qualifica di agenti della Polizia di Stato, con decorrenza giuridica fissata al 27 novembre 2021, data di completamento della necessaria formazione.
Va tuttavia osservato che la normativa sopravvenuta non ha introdotto alcuna deroga espressa al principio generale, previsto dall’art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982, secondo cui la decorrenza giuridica della qualifica di agente coincide con la conclusione del corso di formazione effettivamente svolto.
L’art. 260-bis non ha, dunque, previsto la possibilità di retrodatare la nomina né sotto il profilo giuridico né sotto quello economico.
Deve ritenersi, pertanto, che la diversa decorrenza riconosciuta al ricorrente rispetto ai frequentatori del 208° corso si fondi su una distinzione normativa legittima, derivante da un intervento legislativo sopravvenuto volto a risolvere un contenzioso in atto, senza disporre effetti retroattivi in senso proprio.
La pretesa parificazione tra situazioni che, per quanto originate dallo stesso concorso, si sono sviluppate su binari diversi a seguito di norme speciali e successivi eventi processuali, non può trovare fondamento in assenza di una chiara previsione legislativa.
Non va poi trascurato che il ricorrente non ha mai frequentato il 208° corso né risultava tra i destinatari dei relativi provvedimenti di avvio.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito (cfr. TAR Lazio, sez. I-quater, sent. n. 13591/2022) che l’anzianità di servizio, in assenza di esplicite deroghe, decorre dal completamento del corso effettivamente seguito, principio che costituisce regola ordinamentale del comparto sicurezza.
Ne consegue che la disparità lamentata dal ricorrente non integra una violazione del principio di eguaglianza, ma si colloca nell’ambito della discrezionalità legislativa in materia di reclutamento straordinario.
La scelta del legislatore, tesa a favorire una composizione del contenzioso in atto con l’assunzione dei soggetti che avevano impugnato la loro esclusione, ma senza attribuire effetti retroattivi, appare non irragionevole e non si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Va, peraltro, rilevato che l’eventuale attribuzione di una decorrenza anticipata avrebbe comportato un intervento retroattivo in senso proprio, potenzialmente lesivo dell’interesse di altri soggetti già in servizio, che si sarebbero visti superati in anzianità da colleghi immessi successivamente.
Anche sotto questo profilo, dunque, la scelta del legislatore si rivela coerente con l’esigenza di tutelare l’affidamento dei terzi e garantire la certezza dei rapporti giuridici.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta neppure configurabile, in capo all’Amministrazione, una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., atteso che non è ravvisabile un comportamento colposo né un esercizio illegittimo del potere, essendosi l’Amministrazione limitata ad applicare le disposizioni vigenti.
In assenza di un obbligo giuridico chiaro, specifico e attuale, non può configurarsi una responsabilità dell’Amministrazione ex articolo 2043 c.c.., né può sostenersi che l’operato amministrativo abbia generato un danno ingiusto in capo ai ricorrenti.
Deve concludersi che il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7. In considerazione della peculiarità della controversia e della complessità del quadro normativo di riferimento, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO LE |
IL SEGRETARIO