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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21939/2024
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 21939/2024 promossa da:
Avv. LABIS EMANUELE, C.F. , con l'Avv. LABIS EMANUELE in proprio C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera professionale – pagamento onorari
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex artt. 127 ter c.p.c. entro il termine del 14 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011, l'avv. Emanuele LABIS ha evocato in giudizio CP_1
per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 36.889,61 oneri di legge
[...] compresi, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l'attività professionale svolta in suo favore.
In particolare, ha esposto che:
- a seguito dell'arresto del 19.8.2022 lo nominava quale proprio difensore di Controparte_1 fiducia e da allora il rapporto professionale perdurava fino al settembre 2024, allorquando si concludeva l'ultimo incarico conferito nell'ambito di un giudizio di affidamento minori;
- nel suddetto periodo conferiva all'avv. LABIS n. 7 incarichi in relazione a Controparte_1 ciascuno dei quali sottoscriveva per accettazione i singoli preventivi predisposti con determinazione del compenso dovuto a titolo di onorari;
più precisamente:
1) incarico relativo all'assistenza prestata nell'ambito del procedimento penale n° R.G. N.R.
16845/2022 originatosi a seguito dell'arresto dei in data 19.08.2022, per i reati di CP_1 maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni, in esecuzione del quale l'avv. Labis presenziava all'udienza di convalida dell'arresto; - in data 31.08.2022 proponeva richiesta di riesame ex art.309 c.p.p. della misura cautelare (accolta dal Tribunale del Riesame); - in data 27.10.2022 chiedeva al G.I.P. la revoca della misura cautelare ancora in essere;
- in data 03.11.2022 presentava al Tribunale del Riesame appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza emessa dal GIP;
- in data 27.04.2023 depositava presso la cancelleria della 1° sezione penale del Tribunale di Torino la lista testimoniale;
- assisteva la parte nel corso dell'intero processo che si concludeva con la lettura del dispositivo all'udienza dell'28.11.2023, con il quale il Tribunale di Torino 1° sez. penale dichiarava il sig. CP_1 colpevole dei reati a lui ascritti;
2) incarico relativo alla redazione dell'atto di impugnazione avverso la sentenza n°5199/2023 emessa dal Tribunale di Torino 1° sez. penale mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza dell'28.11.2023;
3) incarico relativo alla costituzione nell'ambito del giudizio n° R.G. 30405/2022 pendente avanti al Tribunale di Torino Sez. 7° civile avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti in relazione alla prole minore che si concludeva con l'emissione in data 24.10.2023 di un decreto che regolamentava i rapporti in relazione alla figlia minore;
pagina 2 di 6 4) incarico relativo alla costituzione nell'ambito del giudizio n° R.G. 2055/2022 pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino, in esecuzione del quale si costituiva con comparsa di costituzione in data 12.12.2022 e assisteva la parte fino alla fase conclusiva con l'emissione del decreto del 19.01.2023;
5) incarico relativo al deposito di un ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento della prole minore previste dal decreto emesso in data 24.10.2023 da parte del Tribunale di
Torino all'esito del giudizio n° R.G. V.G. 30405/2022;
6) incarico relativo alla redazione e deposito di n° 2 denunce - querele in data 2.2.2023, in esecuzione del quale in data 9.2.2023 predisponeva e depositava presso gli uffici della
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torino gli atti di querela nei confronti di Pt_1
ed ;
[...] Parte_2
7) incarico relativo all'assistenza prestata nell'ambito del procedimento penale n°R.G. N.R.
5261/2023, in esecuzione del quale assisteva la parte all'interrogatorio; tanto premesso, ha dedotto che, una volta conclusi tutti gli incarichi ricevuti, le plurime richieste di pagamento inoltrate a mezzo raccomandata sono rimaste senza esito, benchè gli incarichi professionali ricevuti siano stati eseguiti con diligenza e professionalità e per ciascuno di essi sia stato redatto un accordo scritto sulla determinazione del compenso.
, benchè ritualmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione di pagamento, costituita dal contratto di prestazione d'opera professionale, attraverso la produzione delle “scritture private aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale”, sottoscritte dalle parti per ciascuno degli incarichi conferiti con pattuizione del relativo compenso, previo espresso richiamo dei parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, e precisamente:
1) scrittura del 12.12.2022 avente ad oggetto l'incarico di “assistenza penale in relazione al procedimento penale n. R.G. N.R. 16845/2022”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 1.5000 per l'assistenza all'interrogatorio di garanzia successivo all'arresto, impugnazione ordinanza cautelare e assistenza all'udienza dinanzi al Tribunale della
Libertà; € 5.500,00 per la fase dibattimentale, per un totale di € 7.000,00, oltre oneri accessori
(doc. n. 34);
pagina 3 di 6 2) scrittura del 28.2.2024 avente ad oggetto l'incarico di “assistenza penale in relazione all'impugnazione avverso la sentenza n. 5199/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino 1° sez. penale”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 1400,00, oltre oneri accessori (doc. n. 39);
3) scrittura del 10.3.2023 avente ad oggetto l'incarico di “costituzione in giudizio nella causa n.
R.G. 3045/2022 pendente avanti al Tribunale di Torino sez. 7° civile”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1,680,00 per la fase di trattazione ed € 1701,00 per la fase decisionale), oltre oneri accessori (doc. n. 36);
4) scrittura del 6.12.2022 avente ad oggetto l'incarico di “costituzione in giudizio nella causa n°
R.G. 2055/2022 pendente avanti al Tribunale per i Minori”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 5.077,00, oltre oneri accessori (doc. n. 33);
5) scrittura del 18.12.2023 avente ad oggetto l'incarico di “iscrizione a ruolo presso il Tribunale di
Torino di un giudizio di modifica delle condizioni e delle tempistiche di affidamento di figli minori …all'esito del giudizio n. R.G. 30405/2022”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso per la fase giudiziale l'importo di € 5.104,00, oltre oneri accessori (doc. n. 38);
6) scrittura del 2.2.2023 avente ad oggetto l'incarico di “assistenza legale in relazione alla redazione e al deposito di n° 2 atti di querela”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 1000,00, oltre oneri accessori (doc. n. 35);
7) scrittura del 22.5.2023 avente ad oggetto l'incarico di “assistenza penale in relazione al procedimento penale n° R.G. N.R. 5261/2023 pendente avanti alla procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Torino”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di €
500,00, oltre oneri accessori (doc. n. 37).
La fattispecie in esame va, pertanto, inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dagli artt. 2230 e seguenti cod. civ. in materia di prestazioni d'opera intellettuale.
Tanto premesso, essendo stato provato il titolo del diritto di credito ossia la fonte negoziale delle prestazioni professionali eseguite e avendo il ricorrente allegato il fatto dell'inadempimento, devono ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 1218 c.c. ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio;
di contro parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha allegato, né (ovviamente) provato alcun fatto estintivo o modificativo del credito vantato, né tanto è emerso dalla documentazione versata in atti.
La giurisprudenza di legittimità, in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, è assolutamente univoca nel ritenere che “il creditore che agisca in giudizio per pagina 4 di 6 l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n. 20073/2004; S.U. n. 13533/2001).
Parte ricorrente ha, altresì, provato di aver effettivamente eseguito le prestazioni per le quali chiede la liquidazione, avendo prodotto in giudizio:
- in relazione al primo incarico: avviso dell'udienza di convalida di arresto (doc. n. 1); ordinanza di misura cautelare (doc. n. 2); richiesta di riesame (doc. n. 3); istanza di revoca della misura cautelare
(doc. n. 5); appello ex art. 310c.p.p. avverso l'ordinanza del 29.10.2022 (doc. n. 7); decreto di giudizio immediato (doc. n. 8); lista testimoniale depositata il 27.4.2023 (doc. n. 11); verbale di udienza del
14.7.2023 e del 24.10.2023 (doc. n. 12, 13); verbale di lettura del dispositivo e sentenza di condanna
(doc. n. 29);
- in relazione al secondo incarico: copia della predisposizione dell'atto di appello (doc. n. 32);
- in relazione al terzo incarico: ricorso per affidamento dei minori;
comparsa di costituzione (doc. n.
24); decreto di regolamentazione dei rapporti in relazione alla figlia minore (doc. n. 22);
- in relazione al quarto incarico: comparsa di costituzione e risposta (doc. n. 14);; decreto del
19.1.2023 (doc. n. 18);
- in relazione al quinto incarico: ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei minori
(doc. n. 28; sentenza n. 4829/2024 (doc. n. 43);
- in relazione al sesto incarico: atti di querela depositati il 9.2.2023 (doc. n. 16 e 31);
- in relazione al settimo incarico: convocazione di tardio a rendere interrogatorio (doc. n. 10) e verbale di interrogatorio (doc. n. 17).
Dalla documentazione prodotta risulta all'esecuzione da parte del professionista di tutte le prestazioni oggetto degli incarichi ricevuti nonché la conformità degli importi richiesti in liquidazione alle pattuizioni intercorse tra le parti.
Non risultando emessa alcuna fattura né parcella, le somme dovute vanno liquidate al netto degli oneri accessori che dovranno essere aggiunte successivamente all'emissione delle relative ricevute fiscali.
Ne consegue che va condannato al pagamento in favore dell'avv. Emanuele LABIS Controparte_1 per l'attività da quest'ultimo svolta della somma complessiva di € 25.158,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla messa in mora (10.10.2024, doc. n. 41, atteso che la precedente raccomandata non è pervenuta al destinatario poiché “sconosciuto”, doc. n. 40) – sino al giorno prima del deposito del ricorso (4.12.2024) e quello di pagina 5 di 6 cui al quarto comma (sul punto di recente, Cass. civ. Sez. III, Ord., 3 gennaio 2023, n. 61), dal giorno del deposito del ricorso 5.2.2024 (sul punto Cass. n. 13145 del 14/05/2021) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, stante la semplicità fattuale e giuridica delle questioni trattate e la contumacia della parte resistente, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. Emanuele LABIS della somma di euro € 25.158,00, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 10.10.2024 al
4.12.2024, e di cui al quarto comma dal 5.12.2024 al saldo.
• Condanna al pagamento in favore dell'Avv. Emanuele LABIS delle spese Controparte_1 processuali del presente giudizio che liquida in € 3.809,00,00, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca, € 30,14 per spese di notifica, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa e successive occorrende.
Così deciso in Torino, il 16 ottobre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 6 di 6
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 21939/2024 promossa da:
Avv. LABIS EMANUELE, C.F. , con l'Avv. LABIS EMANUELE in proprio C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera professionale – pagamento onorari
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex artt. 127 ter c.p.c. entro il termine del 14 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011, l'avv. Emanuele LABIS ha evocato in giudizio CP_1
per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 36.889,61 oneri di legge
[...] compresi, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l'attività professionale svolta in suo favore.
In particolare, ha esposto che:
- a seguito dell'arresto del 19.8.2022 lo nominava quale proprio difensore di Controparte_1 fiducia e da allora il rapporto professionale perdurava fino al settembre 2024, allorquando si concludeva l'ultimo incarico conferito nell'ambito di un giudizio di affidamento minori;
- nel suddetto periodo conferiva all'avv. LABIS n. 7 incarichi in relazione a Controparte_1 ciascuno dei quali sottoscriveva per accettazione i singoli preventivi predisposti con determinazione del compenso dovuto a titolo di onorari;
più precisamente:
1) incarico relativo all'assistenza prestata nell'ambito del procedimento penale n° R.G. N.R.
16845/2022 originatosi a seguito dell'arresto dei in data 19.08.2022, per i reati di CP_1 maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni, in esecuzione del quale l'avv. Labis presenziava all'udienza di convalida dell'arresto; - in data 31.08.2022 proponeva richiesta di riesame ex art.309 c.p.p. della misura cautelare (accolta dal Tribunale del Riesame); - in data 27.10.2022 chiedeva al G.I.P. la revoca della misura cautelare ancora in essere;
- in data 03.11.2022 presentava al Tribunale del Riesame appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza emessa dal GIP;
- in data 27.04.2023 depositava presso la cancelleria della 1° sezione penale del Tribunale di Torino la lista testimoniale;
- assisteva la parte nel corso dell'intero processo che si concludeva con la lettura del dispositivo all'udienza dell'28.11.2023, con il quale il Tribunale di Torino 1° sez. penale dichiarava il sig. CP_1 colpevole dei reati a lui ascritti;
2) incarico relativo alla redazione dell'atto di impugnazione avverso la sentenza n°5199/2023 emessa dal Tribunale di Torino 1° sez. penale mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza dell'28.11.2023;
3) incarico relativo alla costituzione nell'ambito del giudizio n° R.G. 30405/2022 pendente avanti al Tribunale di Torino Sez. 7° civile avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti in relazione alla prole minore che si concludeva con l'emissione in data 24.10.2023 di un decreto che regolamentava i rapporti in relazione alla figlia minore;
pagina 2 di 6 4) incarico relativo alla costituzione nell'ambito del giudizio n° R.G. 2055/2022 pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino, in esecuzione del quale si costituiva con comparsa di costituzione in data 12.12.2022 e assisteva la parte fino alla fase conclusiva con l'emissione del decreto del 19.01.2023;
5) incarico relativo al deposito di un ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento della prole minore previste dal decreto emesso in data 24.10.2023 da parte del Tribunale di
Torino all'esito del giudizio n° R.G. V.G. 30405/2022;
6) incarico relativo alla redazione e deposito di n° 2 denunce - querele in data 2.2.2023, in esecuzione del quale in data 9.2.2023 predisponeva e depositava presso gli uffici della
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torino gli atti di querela nei confronti di Pt_1
ed ;
[...] Parte_2
7) incarico relativo all'assistenza prestata nell'ambito del procedimento penale n°R.G. N.R.
5261/2023, in esecuzione del quale assisteva la parte all'interrogatorio; tanto premesso, ha dedotto che, una volta conclusi tutti gli incarichi ricevuti, le plurime richieste di pagamento inoltrate a mezzo raccomandata sono rimaste senza esito, benchè gli incarichi professionali ricevuti siano stati eseguiti con diligenza e professionalità e per ciascuno di essi sia stato redatto un accordo scritto sulla determinazione del compenso.
, benchè ritualmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione di pagamento, costituita dal contratto di prestazione d'opera professionale, attraverso la produzione delle “scritture private aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale”, sottoscritte dalle parti per ciascuno degli incarichi conferiti con pattuizione del relativo compenso, previo espresso richiamo dei parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, e precisamente:
1) scrittura del 12.12.2022 avente ad oggetto l'incarico di “assistenza penale in relazione al procedimento penale n. R.G. N.R. 16845/2022”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 1.5000 per l'assistenza all'interrogatorio di garanzia successivo all'arresto, impugnazione ordinanza cautelare e assistenza all'udienza dinanzi al Tribunale della
Libertà; € 5.500,00 per la fase dibattimentale, per un totale di € 7.000,00, oltre oneri accessori
(doc. n. 34);
pagina 3 di 6 2) scrittura del 28.2.2024 avente ad oggetto l'incarico di “assistenza penale in relazione all'impugnazione avverso la sentenza n. 5199/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino 1° sez. penale”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 1400,00, oltre oneri accessori (doc. n. 39);
3) scrittura del 10.3.2023 avente ad oggetto l'incarico di “costituzione in giudizio nella causa n.
R.G. 3045/2022 pendente avanti al Tribunale di Torino sez. 7° civile”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1,680,00 per la fase di trattazione ed € 1701,00 per la fase decisionale), oltre oneri accessori (doc. n. 36);
4) scrittura del 6.12.2022 avente ad oggetto l'incarico di “costituzione in giudizio nella causa n°
R.G. 2055/2022 pendente avanti al Tribunale per i Minori”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 5.077,00, oltre oneri accessori (doc. n. 33);
5) scrittura del 18.12.2023 avente ad oggetto l'incarico di “iscrizione a ruolo presso il Tribunale di
Torino di un giudizio di modifica delle condizioni e delle tempistiche di affidamento di figli minori …all'esito del giudizio n. R.G. 30405/2022”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso per la fase giudiziale l'importo di € 5.104,00, oltre oneri accessori (doc. n. 38);
6) scrittura del 2.2.2023 avente ad oggetto l'incarico di “assistenza legale in relazione alla redazione e al deposito di n° 2 atti di querela”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di € 1000,00, oltre oneri accessori (doc. n. 35);
7) scrittura del 22.5.2023 avente ad oggetto l'incarico di “assistenza penale in relazione al procedimento penale n° R.G. N.R. 5261/2023 pendente avanti alla procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Torino”, con cui le parti concordavano a titolo di compenso l'importo di €
500,00, oltre oneri accessori (doc. n. 37).
La fattispecie in esame va, pertanto, inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dagli artt. 2230 e seguenti cod. civ. in materia di prestazioni d'opera intellettuale.
Tanto premesso, essendo stato provato il titolo del diritto di credito ossia la fonte negoziale delle prestazioni professionali eseguite e avendo il ricorrente allegato il fatto dell'inadempimento, devono ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 1218 c.c. ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio;
di contro parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha allegato, né (ovviamente) provato alcun fatto estintivo o modificativo del credito vantato, né tanto è emerso dalla documentazione versata in atti.
La giurisprudenza di legittimità, in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, è assolutamente univoca nel ritenere che “il creditore che agisca in giudizio per pagina 4 di 6 l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n. 20073/2004; S.U. n. 13533/2001).
Parte ricorrente ha, altresì, provato di aver effettivamente eseguito le prestazioni per le quali chiede la liquidazione, avendo prodotto in giudizio:
- in relazione al primo incarico: avviso dell'udienza di convalida di arresto (doc. n. 1); ordinanza di misura cautelare (doc. n. 2); richiesta di riesame (doc. n. 3); istanza di revoca della misura cautelare
(doc. n. 5); appello ex art. 310c.p.p. avverso l'ordinanza del 29.10.2022 (doc. n. 7); decreto di giudizio immediato (doc. n. 8); lista testimoniale depositata il 27.4.2023 (doc. n. 11); verbale di udienza del
14.7.2023 e del 24.10.2023 (doc. n. 12, 13); verbale di lettura del dispositivo e sentenza di condanna
(doc. n. 29);
- in relazione al secondo incarico: copia della predisposizione dell'atto di appello (doc. n. 32);
- in relazione al terzo incarico: ricorso per affidamento dei minori;
comparsa di costituzione (doc. n.
24); decreto di regolamentazione dei rapporti in relazione alla figlia minore (doc. n. 22);
- in relazione al quarto incarico: comparsa di costituzione e risposta (doc. n. 14);; decreto del
19.1.2023 (doc. n. 18);
- in relazione al quinto incarico: ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei minori
(doc. n. 28; sentenza n. 4829/2024 (doc. n. 43);
- in relazione al sesto incarico: atti di querela depositati il 9.2.2023 (doc. n. 16 e 31);
- in relazione al settimo incarico: convocazione di tardio a rendere interrogatorio (doc. n. 10) e verbale di interrogatorio (doc. n. 17).
Dalla documentazione prodotta risulta all'esecuzione da parte del professionista di tutte le prestazioni oggetto degli incarichi ricevuti nonché la conformità degli importi richiesti in liquidazione alle pattuizioni intercorse tra le parti.
Non risultando emessa alcuna fattura né parcella, le somme dovute vanno liquidate al netto degli oneri accessori che dovranno essere aggiunte successivamente all'emissione delle relative ricevute fiscali.
Ne consegue che va condannato al pagamento in favore dell'avv. Emanuele LABIS Controparte_1 per l'attività da quest'ultimo svolta della somma complessiva di € 25.158,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla messa in mora (10.10.2024, doc. n. 41, atteso che la precedente raccomandata non è pervenuta al destinatario poiché “sconosciuto”, doc. n. 40) – sino al giorno prima del deposito del ricorso (4.12.2024) e quello di pagina 5 di 6 cui al quarto comma (sul punto di recente, Cass. civ. Sez. III, Ord., 3 gennaio 2023, n. 61), dal giorno del deposito del ricorso 5.2.2024 (sul punto Cass. n. 13145 del 14/05/2021) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, stante la semplicità fattuale e giuridica delle questioni trattate e la contumacia della parte resistente, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. Emanuele LABIS della somma di euro € 25.158,00, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 10.10.2024 al
4.12.2024, e di cui al quarto comma dal 5.12.2024 al saldo.
• Condanna al pagamento in favore dell'Avv. Emanuele LABIS delle spese Controparte_1 processuali del presente giudizio che liquida in € 3.809,00,00, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca, € 30,14 per spese di notifica, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa e successive occorrende.
Così deciso in Torino, il 16 ottobre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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