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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1907/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rapp. e dif. dagli avv.ti G. Gaeloto ed A. Costabile, elett.te domiciliati come in atti,
[...]
giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_1
dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato 11/4/2024, i ricorrente di cui in epigrafe hanno adito questo giudice,
esponendo di essere dipendenti dell'Azienda convenuta, di aver lavorato per quest'ultima con i profili professionali di cui al ricorso (i primi sei con profilo professionale – CPS –
Infermiere; gli ultimi tre con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario – ex categorie
B e D del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21/5/2018), di aver espletato la loro attività lavorativa nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2022 in giorni festivi infrasettimanali nella misura indicata nel ricorso e di non aver goduto mai del riposo compensativo né della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno della pretesa, hanno concluso come da pagine 8 e 9 del ricorso.
L' , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio regolarmente. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Le domande sono fondate.
In primo luogo, va evidenziato che l è stata ritualmente evocata in giudizio CP_1
ma non si è mai regolarmente costituita nello stesso, avendo prodotto il 3/12/2024, quindi oltre i termini di legge, solo le note di trattazione scritta per l'udienza del 4/12/2024 (che era in presenza) e comparendo al verbale di detta udienza.
Quindi, non può tenersi conto della documentazione irritualmente e tardivamente depositata dall'ente.
Peraltro, quest'ultimo non ha quantificato gli importi spettanti ai ricorrenti, come era stato richiesto dall'istruttore all'esito dell'udienza del 24/4/2025.
Perciò, è da rilevare che non vi è regolare contestazione in questo giudizio della prospettazione in fatto ed in diritto dei ricorrenti
E' da porre in evidenza che una fattispecie analoga è stata decisa dalla Cassazione
nell'ordinanza n. 1505/2021 (confermata da Cass. n. 20743/2023), condivisa da questo giudice.
Secondo la Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro
prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada
in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La stessa Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità
per il personale turnista, aggiornata negli importi.
La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività
lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Il termine previsto dal
CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva che spetta già in base alla legge.
Le considerazioni svolte portano all'accoglimento delle domande.
Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi degli istanti, in virtù della non regolare contestazione dell'ente.
Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento CP_1
in favore dei ricorrenti delle somme di cui al dispositivo. I predetti importi vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La metà delle spese di lite è compensata, in ragione del carattere seriale della controversia;
la residua metà delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento delle seguenti somme:
€ 4.507,89 in favore di;
Parte_1
€ 3.350,46 in favore di;
Parte_2
€ 490,84 in favore di;
Parte_3
€ 876,50 in favore di;
Parte_4 € 4.424,70 in favore di Parte_5
€ 2.857,96 in favore di;
Parte_6
€ 3.300,42 in favore di;
Parte_7
€ 2.310,80 in favore di;
Parte_8
€ 1.851,51 in favore di;
Parte_9
b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento sulle seguenti CP_1
somme degli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
c) compensa la metà delle spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento in favore delle controparti della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 1.049,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rapp. e dif. dagli avv.ti G. Gaeloto ed A. Costabile, elett.te domiciliati come in atti,
[...]
giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_1
dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato 11/4/2024, i ricorrente di cui in epigrafe hanno adito questo giudice,
esponendo di essere dipendenti dell'Azienda convenuta, di aver lavorato per quest'ultima con i profili professionali di cui al ricorso (i primi sei con profilo professionale – CPS –
Infermiere; gli ultimi tre con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario – ex categorie
B e D del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21/5/2018), di aver espletato la loro attività lavorativa nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2022 in giorni festivi infrasettimanali nella misura indicata nel ricorso e di non aver goduto mai del riposo compensativo né della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno della pretesa, hanno concluso come da pagine 8 e 9 del ricorso.
L' , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio regolarmente. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Le domande sono fondate.
In primo luogo, va evidenziato che l è stata ritualmente evocata in giudizio CP_1
ma non si è mai regolarmente costituita nello stesso, avendo prodotto il 3/12/2024, quindi oltre i termini di legge, solo le note di trattazione scritta per l'udienza del 4/12/2024 (che era in presenza) e comparendo al verbale di detta udienza.
Quindi, non può tenersi conto della documentazione irritualmente e tardivamente depositata dall'ente.
Peraltro, quest'ultimo non ha quantificato gli importi spettanti ai ricorrenti, come era stato richiesto dall'istruttore all'esito dell'udienza del 24/4/2025.
Perciò, è da rilevare che non vi è regolare contestazione in questo giudizio della prospettazione in fatto ed in diritto dei ricorrenti
E' da porre in evidenza che una fattispecie analoga è stata decisa dalla Cassazione
nell'ordinanza n. 1505/2021 (confermata da Cass. n. 20743/2023), condivisa da questo giudice.
Secondo la Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro
prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada
in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La stessa Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità
per il personale turnista, aggiornata negli importi.
La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività
lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Il termine previsto dal
CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva che spetta già in base alla legge.
Le considerazioni svolte portano all'accoglimento delle domande.
Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi degli istanti, in virtù della non regolare contestazione dell'ente.
Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento CP_1
in favore dei ricorrenti delle somme di cui al dispositivo. I predetti importi vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La metà delle spese di lite è compensata, in ragione del carattere seriale della controversia;
la residua metà delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento delle seguenti somme:
€ 4.507,89 in favore di;
Parte_1
€ 3.350,46 in favore di;
Parte_2
€ 490,84 in favore di;
Parte_3
€ 876,50 in favore di;
Parte_4 € 4.424,70 in favore di Parte_5
€ 2.857,96 in favore di;
Parte_6
€ 3.300,42 in favore di;
Parte_7
€ 2.310,80 in favore di;
Parte_8
€ 1.851,51 in favore di;
Parte_9
b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento sulle seguenti CP_1
somme degli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
c) compensa la metà delle spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento in favore delle controparti della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 1.049,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo