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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
in persona del giudice dott. Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1703/2021, promossa
DA
, C.F. con l'avv. Federico Stricca (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
- ATTORE -
CONTRO
C.F. CP_1 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Appalto: azione di garanzia ex art. 1167 c.c.
Conclusioni dell'attore (precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12/3/2025)
In via principale: accertare la sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere realizzate dal sig. in CP_1
spregio all'accordo dd. 13/01/2020 nonché accertato l'inadempimento alle
1 obbligazioni contrattuali assunte e la mancata esecuzione delle opere, per i motivi di cui in narrativa. accertare la sussistenza di danni quantificabili in euro 7.000,00 per quanto riguarda i ripristini ed euro € 2.000,00 per i ritardi accumulati, nella misura indicata in narrativa. accertare il diritto alla ripetizione della somma di euro 3.050,00, in favore dell'attore, quale corrispettivo percepito dal convenuto per opere non eseguite.
Per l'effetto: condannare la parte convenuta a rimborsare all'attore la somma di € 3.050,00 nonché condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore quantificati nella complessiva somma di euro 9.000,00 o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, tenuto conto delle somme corrisposte, delle spese per nuove opere e del ritardo nella realizzazione delle stesse.
Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio.
PREMESSE PROCESSUALI
L'attore ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 CP_2
quanto segue con riferimento all'esecuzione, in parte difettosa e in parte omessa, delle opere di ristrutturazione appaltate al convenuto, relative a una porzione di capannone di sua proprietà.
L'attore ha esposto di avere affidato al convenuto, in qualità di appaltatore,
l'esecuzione di una serie di opere edili per un corrispettivo di 8.500 euro, anticipando 3.660 euro a titolo di acconto, mediante bonifico bancario (doc. 1). Il contratto, per quanto allegato, risulta concluso oralmente.
Secondo quanto riferito dall'attore, eseguita una parte delle lavorazioni – e in particolare dopo l'erezione dei muri perimetrali – il direttore dei lavori geom.
2 riscontrò dei difetti nella realizzazione delle strutture murarie, CP_3
segnalando che le pareti risultavano fuori piombo. Tale difformità, sempre secondo quanto dedotto dall'attore, impediva ad altra ditta, incaricata della posa della copertura, di eseguire le opere di sua competenza.
In tale contesto, le parti raggiungevano un secondo accordo, a forma scritta
(doc. 2), per l'esecuzione di ulteriori opere edili a fronte di un corrispettivo di 5.500 euro. A seguito della conclusione di tale nuovo accordo, l'attore versava al convenuto un ulteriore acconto di 3.050 euro (doc. 3), ma il convenuto non dava corso a quanto pattuito.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha sostenuto in questo giudizio che il convenuto ha realizzato opere affette dai vizi riscontrati dal direttore dei lavori geom. descritti nella relazione a sua firma dell'11 febbraio 2020 (doc. CP_3
4).
In particolare, per quanto qui rileva, in tale documento il geom. afferma CP_3
che:
– la muratura perimetrale in elevazione è stata eseguita fuori piombo;
– le spallette della porta d'ingresso sono state realizzate in modo errato;
– i vani finestra sono difformi rispetto alle indicazioni fornite dai serramentisti.
Invocando la garanzia dell'appaltatore per i vizi, ex art. 1667 c.c., l'attore ha affermato che le opere erano inservibili e, comunque, incompatibili con la prosecuzione dei lavori. Pertanto, ha lamentato un danno patrimoniale pari ai costi di demolizione e ricostruzione delle opere difettose, quantificato in euro 7.000.
Inoltre, l'attore ha sostenuto di aver subito un ulteriore pregiudizio derivante “dalla lungaggine dei tempi, dai ritardi e dai maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle opere edilizie”, quantificato in 2.000 euro.
3 Quanto alla seconda pattuizione, l'attore ha domandato la restituzione dell'acconto di 3.050 euro, in quanto oggettivamente indebito, non avendo il convenuto realizzato alcuna ulteriore opera.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
In sede istruttoria, è stato escusso, quale testimone, direttore dei lavori geom.
CP_3
Il teste ha confermato integralmente le circostanze già rappresentate nella relazione tecnica allegata sub doc. 4 all'atto di citazione, ribadendo che le opere eseguite dal convenuto presentavano i seguenti vizi: la realizzazione fuori piombo della muratura perimetrale;
l'errata costruzione delle spallette della porta d'ingresso; l'esecuzione difforme dei vani finestra rispetto alle prescrizioni tecniche della ditta incaricata della fornitura dei serramenti.
Il teste ha altresì dichiarato che il convenuto non aveva dato esecuzione ad alcuna delle ulteriori opere previste nel secondo accordo.
Il geom. ha riferito inoltre che, a seguito del mancato completamento CP_3
dell'opera da parte del convenuto e dei vizi riscontrati nei lavori eseguiti, l'attore ha provveduto ad affidare l'esecuzione dell'appalto a una diversa impresa.
Quanto alle conseguenze dei vizi da lui rilevati, il teste ha dichiarato di non ricordare se i costi di ripristino ammontassero esattamente a 7.000 euro, come indicato dall'attore nell'atto di citazione, ma ha affermato che tale importo poteva ritenersi congruo. Aggiungeva inoltre che il ritardo causato dal mancato adempimento del convenuto aveva determinato la sospensione del cantiere per alcune settimane, prima che l'incarico venisse conferito alla nuova impresa appaltatrice.
4 Sulle medesime circostanze è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto il quale, ritualmente citato a comparire per rendere CP_2
l'interrogatorio, non si è presentato all'udienza.
Il giudice istruttore ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al geom. UC Tedeschi, con il compito di descrivere le opere eseguite dal convenuto e la loro consistenza, nonché di accertare la sussistenza o meno dei vizi lamentati dall'attore, determinando i costi di ripristino per l'eliminazione degli eventuali vizi accertati.
Nella relazione depositata, il consulente tecnico d'ufficio ha dato atto che, all'epoca del sopralluogo, le opere erano state ultimate da un'altra impresa e che, di conseguenza, le lavorazioni originariamente eseguite da quest'ultimo non erano più riconoscibili in natura.
Ha altresì evidenziato che la documentazione prodotta in giudizio dall'attore era priva di elementi esplicativi – quali planimetrie, disegni tecnici, fotografie o altri rilievi documentali – dai quali poter desumere, in modo attendibile, quale fosse lo stato dei luoghi all'esito dell'intervento dell'originario appaltatore. Alla luce di ciò, il
CTU ha concluso per l'impossibilità di accertare in concreto la sussistenza o meno dei vizi denunciati dall'attore, di determinare il valore delle opere eventualmente compiute dal convenuto e di quantificare i costi necessari per la loro emenda.
Il consulente di parte attrice nulla ha osservato in ordine alle conclusioni del c.t.u.
Nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12/3/2025, l'attore ha quindi precisato le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice ha rimesso la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
L'attore ha depositato la comparsa conclusionale.
5 LA DECISIONE
L'attore ha domandato il risarcimento dei danni provocati dai vizi delle opere realizzate in esecuzione del primo contratto di appalto, per un importo complessivo di euro 9.000, così suddiviso: euro 7.000 a titolo di costi di demolizione e ricostruzione delle opere viziate, ed euro 2.000 per danni ulteriori derivanti da ritardi e maggiori oneri connessi alla sospensione del cantiere.
A tal proposito, sebbene non sia stata fornita alcuna prova scritta, non vi sono dubbi che un contratto di appalto sia stato effettivamente concluso tra le parti in forma orale. Risulta infatti documentalmente provato il versamento da parte dell'attore di un primo acconto di euro 3.660, pagamento che presuppone logicamente l'esistenza di un accordo negoziale posto che, come affermato dal direttore dei lavori in sede testimoniale e come desumibile dalla mancata comparizione del convenuto, ritualmente citato, a rendere l'interrogatorio, talune opere sono state effettivamente eseguite. Deve quindi ritenersi provata l'esistenza di un primo contratto d'appalto concluso tra le parti.
Tuttavia, la domanda attorea di risarcimento del danno va integralmente rigettata.
Infatti, anche a voler ritenere - sulla base della testimonianza del direttore dei lavori e della mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale - che le opere realizzate presentassero i vizi riferiti dall'attore, quest'ultimo non ha assolto l'onere probatorio, a lui spettante, in ordine all'esistenza e all'entità dei danni che da tali vizi sarebbero derivati.
In particolare, l'attore ha quantificato il danno subito in 7.000 euro, somma corrispondente, secondo quanto allegato, ai costi di demolizione e ricostruzione delle opere viziate. Tuttavia, non è stata prodotta agli atti alcuna documentazione attestante l'effettivo sostenimento di tali costi, non avendo alcun valore la valutazione di congruità resa dal geometra escusso nella sua qualità di teste. CP_3
6 Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio ha espressamente concluso per l'impossibilità di procedere a una valutazione tecnica dei vizi lamentati e delle loro conseguenze, atteso che le opere originariamente eseguite dall'appaltatore non erano più riconoscibili in natura al momento del sopralluogo, essendo state completate da altra impresa. La documentazione prodotta dall'attore, inoltre, era priva di supporti grafici o fotografici utili a ricostruirne lo stato originario.
La prova del danno patito dall'attore, peraltro, non è un fatto nella disponibilità del convenuto. Pertanto, dalla sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale non si può inferire alcunché circa l'effettiva sussistenza o entità del medesimo.
Ne consegue che la somma indicata dall'attore quale danno per la demolizione e ricostruzione delle opere viziate non è stata provata.
Neppure merita accoglimento la domanda risarcitoria relativa al preteso danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, quantificato in 2.000 euro. Anche tale voce di danno è rimasta del tutto priva di prova e si connota, altresì, per un'assoluta genericità, non essendo stati allegati né il concreto pregiudizio subito, né i criteri utilizzati per la sua quantificazione.
Diversamente, è fondata la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore in relazione alla somma di 3.050 euro, versata a titolo di acconto per le opere oggetto del secondo accordo scritto intervenuto tra le parti.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto non ha eseguito alcuna delle opere previste in esecuzione del suddetto accordo integrativo, e il pagamento effettuato a titolo di anticipo sul corrispettivo è rimasto privo di causa.
In tema di contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al compenso — e, conseguentemente, il diritto a trattenere somme ricevute a titolo di acconto — sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente. Ne consegue che, in presenza di una deduzione di inadempimento (e, nella specie, di totale mancata
7 esecuzione), grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione della prestazione pattuita, al fine di giustificare la ritenzione delle somme ricevute a titolo di acconto.
Nel caso di specie, l'attore ha allegato la mancata esecuzione di qualunque lavorazione riferibile al secondo accordo e tale circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal direttore dei lavori, geom. CP_3
Lo stesso teste ha riferito, in modo puntuale, che il convenuto non ha dato inizio ad alcuna delle attività previste dalla nuova intesa contrattuale. Sulle medesime circostanze era stato altresì ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, il quale, ritualmente citato, non si è presentato a rendere la prova. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale condotta omissiva costituisce prova in senso contrario al convenuto, avvalorando la tesi attorea secondo cui alcuna prestazione è stata resa.
In assenza di prova dell'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore ed essendo stata, anzi, fornita la piena prova che nulla è stato realizzato in esecuzione del secondo accordo, il documentato pagamento di 3.050 euro a titolo di acconto risulta oggi privo di giustificazione causale e deve essere qualificato come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., suscettibile di ripetizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto sulla base dello scaglione di valore da 1.101 euro a 5.200 euro. I costi del c.t.u. restano invece a carico dell'attore in quanto riferibili alla domanda di risarcimento del danno integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE
8 definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 1703/2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. condanna a pagare a 3.050 euro indebitamente CP_1 Parte_1
percepiti;
2. rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
3. condanna a rifondere a le spese processuali che CP_1 Parte_1
liquida in 2.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. pone definitivamente a carico dell'attore i costi del c.t.u. liquidati con decreto del 20/6/2023.
Così deciso a Trieste, il 14/7/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
9
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
in persona del giudice dott. Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1703/2021, promossa
DA
, C.F. con l'avv. Federico Stricca (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
- ATTORE -
CONTRO
C.F. CP_1 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Appalto: azione di garanzia ex art. 1167 c.c.
Conclusioni dell'attore (precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12/3/2025)
In via principale: accertare la sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere realizzate dal sig. in CP_1
spregio all'accordo dd. 13/01/2020 nonché accertato l'inadempimento alle
1 obbligazioni contrattuali assunte e la mancata esecuzione delle opere, per i motivi di cui in narrativa. accertare la sussistenza di danni quantificabili in euro 7.000,00 per quanto riguarda i ripristini ed euro € 2.000,00 per i ritardi accumulati, nella misura indicata in narrativa. accertare il diritto alla ripetizione della somma di euro 3.050,00, in favore dell'attore, quale corrispettivo percepito dal convenuto per opere non eseguite.
Per l'effetto: condannare la parte convenuta a rimborsare all'attore la somma di € 3.050,00 nonché condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore quantificati nella complessiva somma di euro 9.000,00 o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, tenuto conto delle somme corrisposte, delle spese per nuove opere e del ritardo nella realizzazione delle stesse.
Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio.
PREMESSE PROCESSUALI
L'attore ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 CP_2
quanto segue con riferimento all'esecuzione, in parte difettosa e in parte omessa, delle opere di ristrutturazione appaltate al convenuto, relative a una porzione di capannone di sua proprietà.
L'attore ha esposto di avere affidato al convenuto, in qualità di appaltatore,
l'esecuzione di una serie di opere edili per un corrispettivo di 8.500 euro, anticipando 3.660 euro a titolo di acconto, mediante bonifico bancario (doc. 1). Il contratto, per quanto allegato, risulta concluso oralmente.
Secondo quanto riferito dall'attore, eseguita una parte delle lavorazioni – e in particolare dopo l'erezione dei muri perimetrali – il direttore dei lavori geom.
2 riscontrò dei difetti nella realizzazione delle strutture murarie, CP_3
segnalando che le pareti risultavano fuori piombo. Tale difformità, sempre secondo quanto dedotto dall'attore, impediva ad altra ditta, incaricata della posa della copertura, di eseguire le opere di sua competenza.
In tale contesto, le parti raggiungevano un secondo accordo, a forma scritta
(doc. 2), per l'esecuzione di ulteriori opere edili a fronte di un corrispettivo di 5.500 euro. A seguito della conclusione di tale nuovo accordo, l'attore versava al convenuto un ulteriore acconto di 3.050 euro (doc. 3), ma il convenuto non dava corso a quanto pattuito.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha sostenuto in questo giudizio che il convenuto ha realizzato opere affette dai vizi riscontrati dal direttore dei lavori geom. descritti nella relazione a sua firma dell'11 febbraio 2020 (doc. CP_3
4).
In particolare, per quanto qui rileva, in tale documento il geom. afferma CP_3
che:
– la muratura perimetrale in elevazione è stata eseguita fuori piombo;
– le spallette della porta d'ingresso sono state realizzate in modo errato;
– i vani finestra sono difformi rispetto alle indicazioni fornite dai serramentisti.
Invocando la garanzia dell'appaltatore per i vizi, ex art. 1667 c.c., l'attore ha affermato che le opere erano inservibili e, comunque, incompatibili con la prosecuzione dei lavori. Pertanto, ha lamentato un danno patrimoniale pari ai costi di demolizione e ricostruzione delle opere difettose, quantificato in euro 7.000.
Inoltre, l'attore ha sostenuto di aver subito un ulteriore pregiudizio derivante “dalla lungaggine dei tempi, dai ritardi e dai maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle opere edilizie”, quantificato in 2.000 euro.
3 Quanto alla seconda pattuizione, l'attore ha domandato la restituzione dell'acconto di 3.050 euro, in quanto oggettivamente indebito, non avendo il convenuto realizzato alcuna ulteriore opera.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
In sede istruttoria, è stato escusso, quale testimone, direttore dei lavori geom.
CP_3
Il teste ha confermato integralmente le circostanze già rappresentate nella relazione tecnica allegata sub doc. 4 all'atto di citazione, ribadendo che le opere eseguite dal convenuto presentavano i seguenti vizi: la realizzazione fuori piombo della muratura perimetrale;
l'errata costruzione delle spallette della porta d'ingresso; l'esecuzione difforme dei vani finestra rispetto alle prescrizioni tecniche della ditta incaricata della fornitura dei serramenti.
Il teste ha altresì dichiarato che il convenuto non aveva dato esecuzione ad alcuna delle ulteriori opere previste nel secondo accordo.
Il geom. ha riferito inoltre che, a seguito del mancato completamento CP_3
dell'opera da parte del convenuto e dei vizi riscontrati nei lavori eseguiti, l'attore ha provveduto ad affidare l'esecuzione dell'appalto a una diversa impresa.
Quanto alle conseguenze dei vizi da lui rilevati, il teste ha dichiarato di non ricordare se i costi di ripristino ammontassero esattamente a 7.000 euro, come indicato dall'attore nell'atto di citazione, ma ha affermato che tale importo poteva ritenersi congruo. Aggiungeva inoltre che il ritardo causato dal mancato adempimento del convenuto aveva determinato la sospensione del cantiere per alcune settimane, prima che l'incarico venisse conferito alla nuova impresa appaltatrice.
4 Sulle medesime circostanze è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto il quale, ritualmente citato a comparire per rendere CP_2
l'interrogatorio, non si è presentato all'udienza.
Il giudice istruttore ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al geom. UC Tedeschi, con il compito di descrivere le opere eseguite dal convenuto e la loro consistenza, nonché di accertare la sussistenza o meno dei vizi lamentati dall'attore, determinando i costi di ripristino per l'eliminazione degli eventuali vizi accertati.
Nella relazione depositata, il consulente tecnico d'ufficio ha dato atto che, all'epoca del sopralluogo, le opere erano state ultimate da un'altra impresa e che, di conseguenza, le lavorazioni originariamente eseguite da quest'ultimo non erano più riconoscibili in natura.
Ha altresì evidenziato che la documentazione prodotta in giudizio dall'attore era priva di elementi esplicativi – quali planimetrie, disegni tecnici, fotografie o altri rilievi documentali – dai quali poter desumere, in modo attendibile, quale fosse lo stato dei luoghi all'esito dell'intervento dell'originario appaltatore. Alla luce di ciò, il
CTU ha concluso per l'impossibilità di accertare in concreto la sussistenza o meno dei vizi denunciati dall'attore, di determinare il valore delle opere eventualmente compiute dal convenuto e di quantificare i costi necessari per la loro emenda.
Il consulente di parte attrice nulla ha osservato in ordine alle conclusioni del c.t.u.
Nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12/3/2025, l'attore ha quindi precisato le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice ha rimesso la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
L'attore ha depositato la comparsa conclusionale.
5 LA DECISIONE
L'attore ha domandato il risarcimento dei danni provocati dai vizi delle opere realizzate in esecuzione del primo contratto di appalto, per un importo complessivo di euro 9.000, così suddiviso: euro 7.000 a titolo di costi di demolizione e ricostruzione delle opere viziate, ed euro 2.000 per danni ulteriori derivanti da ritardi e maggiori oneri connessi alla sospensione del cantiere.
A tal proposito, sebbene non sia stata fornita alcuna prova scritta, non vi sono dubbi che un contratto di appalto sia stato effettivamente concluso tra le parti in forma orale. Risulta infatti documentalmente provato il versamento da parte dell'attore di un primo acconto di euro 3.660, pagamento che presuppone logicamente l'esistenza di un accordo negoziale posto che, come affermato dal direttore dei lavori in sede testimoniale e come desumibile dalla mancata comparizione del convenuto, ritualmente citato, a rendere l'interrogatorio, talune opere sono state effettivamente eseguite. Deve quindi ritenersi provata l'esistenza di un primo contratto d'appalto concluso tra le parti.
Tuttavia, la domanda attorea di risarcimento del danno va integralmente rigettata.
Infatti, anche a voler ritenere - sulla base della testimonianza del direttore dei lavori e della mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale - che le opere realizzate presentassero i vizi riferiti dall'attore, quest'ultimo non ha assolto l'onere probatorio, a lui spettante, in ordine all'esistenza e all'entità dei danni che da tali vizi sarebbero derivati.
In particolare, l'attore ha quantificato il danno subito in 7.000 euro, somma corrispondente, secondo quanto allegato, ai costi di demolizione e ricostruzione delle opere viziate. Tuttavia, non è stata prodotta agli atti alcuna documentazione attestante l'effettivo sostenimento di tali costi, non avendo alcun valore la valutazione di congruità resa dal geometra escusso nella sua qualità di teste. CP_3
6 Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio ha espressamente concluso per l'impossibilità di procedere a una valutazione tecnica dei vizi lamentati e delle loro conseguenze, atteso che le opere originariamente eseguite dall'appaltatore non erano più riconoscibili in natura al momento del sopralluogo, essendo state completate da altra impresa. La documentazione prodotta dall'attore, inoltre, era priva di supporti grafici o fotografici utili a ricostruirne lo stato originario.
La prova del danno patito dall'attore, peraltro, non è un fatto nella disponibilità del convenuto. Pertanto, dalla sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale non si può inferire alcunché circa l'effettiva sussistenza o entità del medesimo.
Ne consegue che la somma indicata dall'attore quale danno per la demolizione e ricostruzione delle opere viziate non è stata provata.
Neppure merita accoglimento la domanda risarcitoria relativa al preteso danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, quantificato in 2.000 euro. Anche tale voce di danno è rimasta del tutto priva di prova e si connota, altresì, per un'assoluta genericità, non essendo stati allegati né il concreto pregiudizio subito, né i criteri utilizzati per la sua quantificazione.
Diversamente, è fondata la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore in relazione alla somma di 3.050 euro, versata a titolo di acconto per le opere oggetto del secondo accordo scritto intervenuto tra le parti.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto non ha eseguito alcuna delle opere previste in esecuzione del suddetto accordo integrativo, e il pagamento effettuato a titolo di anticipo sul corrispettivo è rimasto privo di causa.
In tema di contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al compenso — e, conseguentemente, il diritto a trattenere somme ricevute a titolo di acconto — sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente. Ne consegue che, in presenza di una deduzione di inadempimento (e, nella specie, di totale mancata
7 esecuzione), grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione della prestazione pattuita, al fine di giustificare la ritenzione delle somme ricevute a titolo di acconto.
Nel caso di specie, l'attore ha allegato la mancata esecuzione di qualunque lavorazione riferibile al secondo accordo e tale circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal direttore dei lavori, geom. CP_3
Lo stesso teste ha riferito, in modo puntuale, che il convenuto non ha dato inizio ad alcuna delle attività previste dalla nuova intesa contrattuale. Sulle medesime circostanze era stato altresì ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, il quale, ritualmente citato, non si è presentato a rendere la prova. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale condotta omissiva costituisce prova in senso contrario al convenuto, avvalorando la tesi attorea secondo cui alcuna prestazione è stata resa.
In assenza di prova dell'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore ed essendo stata, anzi, fornita la piena prova che nulla è stato realizzato in esecuzione del secondo accordo, il documentato pagamento di 3.050 euro a titolo di acconto risulta oggi privo di giustificazione causale e deve essere qualificato come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., suscettibile di ripetizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto sulla base dello scaglione di valore da 1.101 euro a 5.200 euro. I costi del c.t.u. restano invece a carico dell'attore in quanto riferibili alla domanda di risarcimento del danno integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE
8 definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 1703/2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. condanna a pagare a 3.050 euro indebitamente CP_1 Parte_1
percepiti;
2. rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
3. condanna a rifondere a le spese processuali che CP_1 Parte_1
liquida in 2.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. pone definitivamente a carico dell'attore i costi del c.t.u. liquidati con decreto del 20/6/2023.
Così deciso a Trieste, il 14/7/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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