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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1496/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
5.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13.06.2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. D'ELISEO Parte_2
LUIGI, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ARIENZO in data 24.05.2007; rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie e (l'1.02.2008); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 27.01.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la Parte_1 sig.ra , con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di Parte_2 procedere, senza alcuna sua responsabilità, alla annotazione della emananda sentenza;
b) Dichiarare che la casa familiare, sita in Santa Maria a Vico (CE) al Viale Tenente Alberto
Puoti n. 73, resti nella disponibilità della sig.ra , mentre il sig. Parte_2 Pt_1
, come da accordo separativo, continuerà a risiedere in Santa Maria a Vico (CE)
[...] alla Via Caudio n. 25, in un'abitazione condotta in locazione unitamente alla nuova compagna;
c) Dichiarare che le figlie minori siano affidati ad entrambi i genitori in ossequio e in condivisione delle finalità di cui alla Legge 8 febbraio 2006 n.54; in considerazione di mere ragioni di opportunità pratica, continueranno a coabitare con la madre sig.ra
. Gli stessi coniugi, congiuntamente ed unitamente eserciteranno la Parte_2 responsabilità genitoriale, provvederanno all'educazione, alla cura, al mantenimento ed allo sviluppo biopsichico della prole, in concordanza tra loro;
d) I ricorrenti, concordemente hanno stabilito, come di seguito, il tempo che i figli trascorreranno con il padre;
in considerazione dei relativi impegni scolastici e delle necessità lavorative di quest'ultimo, previo accordo con la sig.ra , il sig. Parte_2
avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le minori il martedì pomeriggio Parte_1 dalle 18.00 alle 21.00, il giovedì pomeriggio dalle 18.00 alle 21.00, e, a weekend alterni, il sabato dalle ore 15.00 sino alle ore 21.00 della domenica con pernottamento presso il padre;
altresì, i genitori concordano che durante le festività Natalizie le minori e stiano il giorno del 24 o del 25 dicembre, e, il 31 dicembre o del Per_1 Per_2
1° gennaio ad anni alterni con i genitori;
così l'Epifania, e, il giorno di Pasqua ed il
Lunedì in Albis, nelle medesime modalità, con facoltà e diritto per entrambi, previo accordo, di recarsi dai minori per gli auguri;
in ogni caso, i ricorrenti si danno ampia disponibilità ad eventuali cambiamenti di orario e di giorni, previo accordo telefonico;
e) I genitori prevedono, inoltre, la possibilità che le minori e possano Per_1 Per_2 trascorrere nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi con il padre, nelle seguenti modalità: una settimana nel mese di Luglio e/o una nel mese di Agosto, oppure, qualora, non fosse possibile, entrambe le settimane nel mese di Agosto, con preavviso da comunicarsi entro il 15 Giugno di ogni anno;
f) I sigg.ri si danno ampia disponibilità affinché i compleanni e gli Pt_1 Pt_2 onomastici delle minori siano trascorsi in maniera alternata con i genitori;
oltre a
2 prevedersi per un corretto sviluppo biopsichico che gli stessi possano avere rapporti significativi con entrambi i rami parentali;
g) Che, i ricorrenti si accordano affinché la festa del papà, sia trascorsa con il papà, il quale preleverà i minori all'uscita di scuola e li riaccompagnerà alle ore 20:00, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi;
h) Che, i ricorrenti si accordano affinché la festa della mamma sia trascorsa con la signora senza che il padre possa esercitare il diritto di visita eventualmente a lui Parte_2 spettante in quel giorno;
i) I sig.rri e , in ordine al mantenimento delle figlie minori Parte_1 Parte_2
e , ed in ossequio alla legge 54/2006, si obbligano a provvedere, in Per_1 Per_2 misura proporzionale alle loro risorse economiche, al mantenimento delle stesse;
j) In virtù di quanto stabilito dal precedente punto, il sig. , si obbliga a Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento per le figlie e , entro il Per_1 Per_2
15 di ogni mese, pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlia, per la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indice Istat;
ed ancora, le parti concordano che il previsto assegno unico in favore dei minori, in deroga alla disciplina di cui in previsione, sia da intendersi nella fruibilità e richiesta della sig.ra nell'interesse delle minori e;
Parte_2 Per_1 Per_2 inoltre non sia disposto alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno e dell'altro dei ricorrenti poiché gli stessi hanno identica capacità economica;
k) Si precisa, inoltre, che le spese sanitarie e scolastiche (tasse di frequenza, libri e materiale didattico), saranno di competenza dei genitori nella misura del 50%, prevedendosi ora per allora che gli stessi compiano tutti i percorsi scolastici, obbligatori e non, fino al conseguimento d'una laurea e/o titolo equipollente, senza esclusione di eventuali titoli di specializzazione. Il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi degli Istituti Statali, sia della scuola dell'obbligo che superiori. L'eventuale ricorso a deroghe, istruttori privati, viaggi a scopo di studio e simili, libri extra programma scolastico e/o materiale didattico e/o cancelleria c.d.
“griffato” e di particolare valore economico, sarà preventivamente concordato tra i coniugi;
l) I genitori, inoltre, si obbligano a corrispondere nella misura specificata, tutte le spese sanitarie (ticket, visite mediche specialistiche e non, farmaci in senso lato, interventi chirurgici e/o protesi e simili, ecc.) nonché di quelle strettamente connesse (trasferte,
3 soggiorni e simili) eventualmente sostenute a tutela della salute delle figlie Per_1
e . I coniugi concordano che il parametro di riferimento è rappresentato dal Per_2
Servizio Sanitario Nazionale. Il ricorso a specialisti, terapie, interventi e degenze che deroghino quanto previsto e concesso dal detto SSN, sarà preventivamente concordato tra i coniugi;
m) Inoltre, i Sig.ri e concordano che in relazione alle spese Parte_1 Parte_2 ludiche ed a quelle sportive, necessarie ai fini di un corretto sviluppo e crescita delle minori, saranno di volta in volta concordate tra gli stessi, con assolvimento dei costi da sostenersi da parte dei genitori in ragione del 50% e, di più, i ricorrenti si accordano affinché sia effettuato un cambio stagione annuo da prevedersi per il periodo estivo o invernale, a seconda delle esigenze, in favore dei minori nelle modalità predette, ovvero in ragione del 50%;
n) I coniugi, si prestano sin da ora, reciproco consenso per il rilascio del passaporto, precisando che, qualora uno dei due coniugi vorrà portare con sé le figlie minori all'estero, dovrà avere il consenso dell'altro;
o) I coniugi, inoltre, si rilasciano ampia e finale liberatoria, riguardo gli aspetti economici e patrimoniali, e per tutto quanto non previsto nel presente ricorso. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ARIENZO (CE) il
24.05.2007 da , nato a [...] A CANCELLO (CE) il 12.12.1983, e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARIENZO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, anno
2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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