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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 11 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5679 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2047/2019 del 26 settembre 2019 e depositata il successivo 27 settembre 2019, vertente
TRA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Soverato, alla Via San Martino
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Corapi e rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabio Debellis, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso nel giudizio Controparte_1 C.F._1
di primo grado dagli Avv.ti Alessandra Tucci e Carlofernando Parisi;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025,
l'appellante discuteva la causa e precisava le conclusioni, insistendo nell'accoglimento dell'appello, con condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione in appello, la concessionaria per l'accertamento e Parte_1
la riscossione dei tributi del , in persona del legale rappresentante Controparte_2
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 1 di 8 p.t., impugnava la sentenza n. 2047/2019 del 26 settembre 2019 e depositata il successivo 27 settembre 2019 con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da avverso l'ingiunzione fiscale n. 018/11476/2019 del 29 novembre Controparte_1
2018 (limitatamente alle somme portate dagli avvisi di accertamento n. 1468 e n. 1469 del 09 dicembre 2015 per il mancato pagamento del canone idrico relativo all'anno
2011), accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, annullava parzialmente l'atto impugnato, condannando il e la C&C. in persona dei Controparte_2 Pt_1
rispettivi rappresentanti legali p.t., al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con il primo motivo di appello , la Società concessionaria deduceva “la
totale erroneità e ingiustizia” della decisione impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto le copie fotostatiche riversate in atti prova non valida della notifica dell'atto prodromico al debitore, in quanto “completamente scollegate e non riconducibili all'atto principale asseritamente notificato”.
Con il secondo motivo di appello eccepiva l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di Pace aveva conseguentemente ritenuto la pretesa creditoria prescritta per decorrenza del termine quinquennale, stante l'assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Asseriva, dunque, a fondamento dell'atto di impugnazione che, essendo stato l'avviso di accertamento relativo al canone idrico dell'anno 2011 validamente e tempestivamente notificato al il credito non si era prescritto;
di talché CP_1
l'opposizione da quest'ultima proposta doveva essere dichiarata inammissibile.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “1- in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza
numero 2047/2019, in virtù delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento
dell'appello;
2- nel merito, respinta ogni contraria istanza e in riforma della sentenza gravata,
accogliere l'appello per tutti i motivi rappresentati e specificati in premessa e, per
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 2 di 8 l'effetto, confermare l'ingiunzione fiscale numero , relativamente PartitaIVA_2
all'annualità 2011;
3- condannare il signor alla rifusione delle spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio”.
1.1. All'udienza del 20 febbraio 2020, dichiarata la nullità della notifica nei confronti del , ne veniva disposta la rinnovazione e la causa era differita Controparte_2
all'udienza del 6 luglio 2020, rinviata con provvedimento pronunciato fuori udienza a causa dell'emergenza epidemiologica da diffusione del virus Convid-19 in atti al 21
dicembre 2020.
1.2. Dopo alcuni rinvii, la causa era assegnata il 18 gennaio 2022 allo scrivente
Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 7 novembre 2023.
1.3. Con ordinanza del 29 febbraio 2024 la causa era rimessa sul ruolo al fine di acquisire la sentenza oggetto di gravame, non riversata in atti dall'appellante quantunque quest'ultimo avesse dichiarato di averla esibita e depositata in copia con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza cartolare del 9 aprile 2024 fissata per la produzione medesima e per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era differita per il medesimo incombente all'udienza del 15 ottobre 2024, non avendo l'appellante provveduto al depositato richiesto.
Disposta alla predetta udienza l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la procedura era rinviata all'udienza a trattazione scritta dell'11 febbraio 2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, la scrivente pronuncia la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 3 di 8 2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del e di Controparte_2
, atteso che gli odierni appellati non hanno inteso costituirsi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica.
Parte_ 3. Ritiene il Tribunale che l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Giudice
[...]
di Pace di Catanzaro n. 2047/2029 debba essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 339 e 113 c.p.c.
3.1. Non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113,
secondo comma, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. In esse vi rientrano, dunque, tutte quelle controversie rimesse alla cognizione del giudice di pace che, eccezion fatta per quelle derivanti da rapport i giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.,
non eccedono per valore la soglia di euro 1.100,00.
In altri termini, la citata norma, nell'introdurre il c.d. appello a motivi limitati, circoscrive l'appellabilità delle suddette pronunce ai soli casi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che devono essere oggetto di specifici motivi di gravame, dovendo essere indicati in maniera chiara e specifica i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto.
Ed invero, per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito“Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i
millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti
conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare
sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue
che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 4 di 8 in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base
all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzion ali e
comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”(cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 769 del
19/01/2021).
Ed ancora, “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto
scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova
disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge
che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della
sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo
comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria amme ssa, anche
in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla
competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza
18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le
ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017,
n. 31152).
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace
pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità (…) è tenuta ad indicare
quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzional i
comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod.
proc. civ.) imputabile alla sentenza di primo grado” (Cass. Ordinanza 11 febbraio
2014, n. 3005).
Giova, altresì, rammentare che in base all'art. 14 c.p.c. il valore delle cause relative a somme di danaro o a beni mobili si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
3.2. Orbene, venendo al caso di specie, il Tribunale rileva che l'appellato CP_1
incardinava il giudizio di primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro
[...]
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 5 di 8 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. all'ingiunzione fiscale n. 018/11476/2018
del 29 novembre 2018, notificata il 29 gennaio 2019 limitatamente agli avvisi di accertamento n. 1468 e 1469 del 9 dicembre 2015, inerenti al mancato pagamento del canone idrico dell'anno 2011 per un importo complessivo di € 168,22.
Orbene, quantunque la Suprema Corte abbia affermato che “Per stabilire se una
sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi
appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo
non già al contenuto della decisione, ma al valore della caus a, da determinarsi
secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore
indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove
l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al
pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di
equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però
con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di
giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi
dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile
senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3290
del 12/02/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012) – ribadendo il medesimo principio anche nella più recente pronuncia della Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
33219 del 2021 - nel caso in esame deve escludersi l'operatività dello stesso poiché
l'opponente in primo grado indica in maniera puntuale l'importo di € 168,22 oggetto dell'opposizione all'ingiunzione fiscale.
Trattandosi, pertanto, di controversia di valore inferiore alla soglia di € 1.100,00,
consegue che la pronuncia del Giudice di Pace di Catanzaro deve intendersi necessariamente resa secondo equità e che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., l'appello deve essere circoscritto alle sole ipotesi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 6 di 8 o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che, nel caso di specie, non si riscontrano nei motivi di gravame proposti dall'odierna società appellante.
Ed invero, dall'esame dell'atto di citazione in appello si evince chiaramente ch e la nell'impugnare la sentenza resa dal Giudice di Pace di Catanzaro non Parte_1
lamenta la violazione di alcuna delle categorie di norme elencate specificatamente dal citato art. 339, comma 3, c.p.c., non avendo indicato, neppure genericamente, da quale violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia sia affetta la sentenza resa dal giudice di prime cure.
L'odierna appellante, infatti, nel censurare la pronuncia di primo grado non assolve all'onere di indicare in maniera chiara e specifica i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contras to.
Questa, invero si limitata a contestare la decisone assunta dal Giudice di Prime cure per aver erroneamente ritenuto invalida la notifica al debitore degli atti prodromici all'atto impugnato e per aver, conseguentemente, ritenuto la pretesa creditoria estinta per intervenuta prescrizione.
Non essendo, invece, proposto alcun motivo rientrante tra quelli a critica vincolata,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
4. Poiché nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio, nulla deve disporsi in merito alle spese di lite.
5. In considerazione, invece, dell'inammissibilità del gravame, il Tribunale dà invece atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico
sulle Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 de 1
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, n. 2947/2019 del 26 settembre 2019,
depositata il 27 settembre 2019, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e del , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Sindaco e legale rappresentante p.t.;
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3) nulla sulle spese di lite;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo
Unico sulle Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n.
228 de1 24 dicembre 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa rte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 dicembre 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 11 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5679 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2047/2019 del 26 settembre 2019 e depositata il successivo 27 settembre 2019, vertente
TRA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Soverato, alla Via San Martino
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Corapi e rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabio Debellis, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso nel giudizio Controparte_1 C.F._1
di primo grado dagli Avv.ti Alessandra Tucci e Carlofernando Parisi;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025,
l'appellante discuteva la causa e precisava le conclusioni, insistendo nell'accoglimento dell'appello, con condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione in appello, la concessionaria per l'accertamento e Parte_1
la riscossione dei tributi del , in persona del legale rappresentante Controparte_2
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 1 di 8 p.t., impugnava la sentenza n. 2047/2019 del 26 settembre 2019 e depositata il successivo 27 settembre 2019 con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da avverso l'ingiunzione fiscale n. 018/11476/2019 del 29 novembre Controparte_1
2018 (limitatamente alle somme portate dagli avvisi di accertamento n. 1468 e n. 1469 del 09 dicembre 2015 per il mancato pagamento del canone idrico relativo all'anno
2011), accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, annullava parzialmente l'atto impugnato, condannando il e la C&C. in persona dei Controparte_2 Pt_1
rispettivi rappresentanti legali p.t., al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con il primo motivo di appello , la Società concessionaria deduceva “la
totale erroneità e ingiustizia” della decisione impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto le copie fotostatiche riversate in atti prova non valida della notifica dell'atto prodromico al debitore, in quanto “completamente scollegate e non riconducibili all'atto principale asseritamente notificato”.
Con il secondo motivo di appello eccepiva l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di Pace aveva conseguentemente ritenuto la pretesa creditoria prescritta per decorrenza del termine quinquennale, stante l'assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Asseriva, dunque, a fondamento dell'atto di impugnazione che, essendo stato l'avviso di accertamento relativo al canone idrico dell'anno 2011 validamente e tempestivamente notificato al il credito non si era prescritto;
di talché CP_1
l'opposizione da quest'ultima proposta doveva essere dichiarata inammissibile.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “1- in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza
numero 2047/2019, in virtù delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento
dell'appello;
2- nel merito, respinta ogni contraria istanza e in riforma della sentenza gravata,
accogliere l'appello per tutti i motivi rappresentati e specificati in premessa e, per
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 2 di 8 l'effetto, confermare l'ingiunzione fiscale numero , relativamente PartitaIVA_2
all'annualità 2011;
3- condannare il signor alla rifusione delle spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio”.
1.1. All'udienza del 20 febbraio 2020, dichiarata la nullità della notifica nei confronti del , ne veniva disposta la rinnovazione e la causa era differita Controparte_2
all'udienza del 6 luglio 2020, rinviata con provvedimento pronunciato fuori udienza a causa dell'emergenza epidemiologica da diffusione del virus Convid-19 in atti al 21
dicembre 2020.
1.2. Dopo alcuni rinvii, la causa era assegnata il 18 gennaio 2022 allo scrivente
Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 7 novembre 2023.
1.3. Con ordinanza del 29 febbraio 2024 la causa era rimessa sul ruolo al fine di acquisire la sentenza oggetto di gravame, non riversata in atti dall'appellante quantunque quest'ultimo avesse dichiarato di averla esibita e depositata in copia con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza cartolare del 9 aprile 2024 fissata per la produzione medesima e per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era differita per il medesimo incombente all'udienza del 15 ottobre 2024, non avendo l'appellante provveduto al depositato richiesto.
Disposta alla predetta udienza l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la procedura era rinviata all'udienza a trattazione scritta dell'11 febbraio 2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, la scrivente pronuncia la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 3 di 8 2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del e di Controparte_2
, atteso che gli odierni appellati non hanno inteso costituirsi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica.
Parte_ 3. Ritiene il Tribunale che l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Giudice
[...]
di Pace di Catanzaro n. 2047/2029 debba essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 339 e 113 c.p.c.
3.1. Non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113,
secondo comma, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. In esse vi rientrano, dunque, tutte quelle controversie rimesse alla cognizione del giudice di pace che, eccezion fatta per quelle derivanti da rapport i giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.,
non eccedono per valore la soglia di euro 1.100,00.
In altri termini, la citata norma, nell'introdurre il c.d. appello a motivi limitati, circoscrive l'appellabilità delle suddette pronunce ai soli casi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che devono essere oggetto di specifici motivi di gravame, dovendo essere indicati in maniera chiara e specifica i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto.
Ed invero, per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito“Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i
millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti
conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare
sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue
che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 4 di 8 in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base
all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzion ali e
comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”(cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 769 del
19/01/2021).
Ed ancora, “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto
scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova
disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge
che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della
sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo
comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria amme ssa, anche
in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla
competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza
18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le
ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017,
n. 31152).
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace
pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità (…) è tenuta ad indicare
quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzional i
comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod.
proc. civ.) imputabile alla sentenza di primo grado” (Cass. Ordinanza 11 febbraio
2014, n. 3005).
Giova, altresì, rammentare che in base all'art. 14 c.p.c. il valore delle cause relative a somme di danaro o a beni mobili si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
3.2. Orbene, venendo al caso di specie, il Tribunale rileva che l'appellato CP_1
incardinava il giudizio di primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro
[...]
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 5 di 8 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. all'ingiunzione fiscale n. 018/11476/2018
del 29 novembre 2018, notificata il 29 gennaio 2019 limitatamente agli avvisi di accertamento n. 1468 e 1469 del 9 dicembre 2015, inerenti al mancato pagamento del canone idrico dell'anno 2011 per un importo complessivo di € 168,22.
Orbene, quantunque la Suprema Corte abbia affermato che “Per stabilire se una
sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi
appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo
non già al contenuto della decisione, ma al valore della caus a, da determinarsi
secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore
indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove
l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al
pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di
equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però
con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di
giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi
dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile
senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3290
del 12/02/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012) – ribadendo il medesimo principio anche nella più recente pronuncia della Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
33219 del 2021 - nel caso in esame deve escludersi l'operatività dello stesso poiché
l'opponente in primo grado indica in maniera puntuale l'importo di € 168,22 oggetto dell'opposizione all'ingiunzione fiscale.
Trattandosi, pertanto, di controversia di valore inferiore alla soglia di € 1.100,00,
consegue che la pronuncia del Giudice di Pace di Catanzaro deve intendersi necessariamente resa secondo equità e che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., l'appello deve essere circoscritto alle sole ipotesi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 6 di 8 o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che, nel caso di specie, non si riscontrano nei motivi di gravame proposti dall'odierna società appellante.
Ed invero, dall'esame dell'atto di citazione in appello si evince chiaramente ch e la nell'impugnare la sentenza resa dal Giudice di Pace di Catanzaro non Parte_1
lamenta la violazione di alcuna delle categorie di norme elencate specificatamente dal citato art. 339, comma 3, c.p.c., non avendo indicato, neppure genericamente, da quale violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia sia affetta la sentenza resa dal giudice di prime cure.
L'odierna appellante, infatti, nel censurare la pronuncia di primo grado non assolve all'onere di indicare in maniera chiara e specifica i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contras to.
Questa, invero si limitata a contestare la decisone assunta dal Giudice di Prime cure per aver erroneamente ritenuto invalida la notifica al debitore degli atti prodromici all'atto impugnato e per aver, conseguentemente, ritenuto la pretesa creditoria estinta per intervenuta prescrizione.
Non essendo, invece, proposto alcun motivo rientrante tra quelli a critica vincolata,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
4. Poiché nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio, nulla deve disporsi in merito alle spese di lite.
5. In considerazione, invece, dell'inammissibilità del gravame, il Tribunale dà invece atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico
sulle Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 de 1
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, n. 2947/2019 del 26 settembre 2019,
depositata il 27 settembre 2019, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e del , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Sindaco e legale rappresentante p.t.;
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3) nulla sulle spese di lite;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo
Unico sulle Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n.
228 de1 24 dicembre 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa rte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 5679/2019 - Pagina 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 dicembre 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.