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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/06/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 107 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI N. 154 40014
CREVALCORE, presso lo studio dell'avv. PETTAZZONI VERONICA,
rappresentato e difeso dall'avv. PETTAZZONI VERONICA
RICORRENTE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in , presso lo studio dell'avv. BIGRETTI MARCO,
rappresentato e difeso dall'avv. BIGRETTI MARCO
RESISTENTE
in punto a: Alimenti
Conclusioni delle parti
1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice, RO TA, premesso che con sentenza di questo
Tribunale n. 2184/2017, era stato disposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 443 cod. civ., che , nonna della ricorrente, accolgliesse CP_2
nella propria casa la nipote che la ricorrente si era Parte_1
dunque stabilita in tale abitazione e vi era rimasta anche dopo la morte della nonna, sino all'autunno del 2020; che da tale data, per contrasti con la madre e con i fratelli – ed –, CP_1 Per_1 Controparte_3
non aveva più fatto rientro nella casa familiare;
che da allora versava in gravissime condizioni economiche e fisiche, non avendo un posto dove dormire né da mangiare (vivendo di fatto in strada); che non poteva lavorare a causa delle condizioni precarie di salute;
che era affetta da numerose patologie che le impedivano di espletare una attività lavorativa, chiedeva dunque dichiararsi l'obbligo della madre, signora ai sensi CP_1
dell'art. 433 c.c. di corrispondere gli alimenti in proprio favore, nella misura complessiva di Euro 700,00 mensili o in quella ritenuta di giustizia.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per CP_1
insussistenza dei presupposti.
L'art. 438 c.c. stabilisce poi che "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio
2 mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale....".
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della migliore giurisprudenza di merito, pienamente condiviso da questo Tribunale, "il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, di guisa che il giudice, nell'accertare la sussistenza dello stato di bisogno, dopo aver valutato la sussistenza delle risorse economiche del donante, deve accertare l'idoneità delle stesse a soddisfare le sue esigenze di vita" (Cassazione civile sez. II, 08/11/2013 n.
25248); "il riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di un duplice presupposto, costituito, da una parte, dallo stato di bisogno, dall'altra, dalla impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali" (Cassazione civile, sez. I, 14/02/2007 , n.
3334); "il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al
3 proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa. Ove,
pertanto, l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata" (Cassazione
civile sez. I, 06/10/2006, n. 21572); "affinché sorga in capo ai soggetti di cui all' art. 433 c.c. l'obbligo alimentare occorre che l'alimentando, oltre che in stato di bisogno, si trovi nella impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, precisandosi che il richiedente deve, sotto quest'aspetto, fornire la prova della sua impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa. Ne discende che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata" (Tribunale Cosenza, sez. II, 08/03/2020, n. 523).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere che la madre sia condannata a corrisponderle un importo mensile a titolo di alimenti debba considerarsi infondata per le ragioni di seguito precisate.
Invero l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari non può prescindere
4 dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza, che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno.
In tale prospettiva, si dovrà tenere conto, ad esempio di entrate pensionistiche oppure del reddito di cittadinanza, come introdotto dal D.L.
28.1.2019, n. 4 (in questi termini, v. Cassaz. 40882/2021).
Dai verbali INPS prodotti dalla ricorrente risulta una invalidità del 60 % in capo alla signora ed una riduzione della capacità lavorativa tra il Parte_1
34 e il 73% (cfr. verbali 2020 e 2023 prodotti dalla ricorrente).
Anche a prescindere dal fatto che la documentazione depositata attesta una parziale e non totale inabilità al lavoro, nessun elemento di valutazione in ordine all'eventuale percepimento di indennità e/o pensioni di invalidità o redditi di cittadinanza o altri emolumenti è stato introdotto da parte della sig.ra la quale non ha adempiuto all'ordine di esibizione del Parte_1
giudice del 21.06.2024 e, a seguito della revoca del mandato al proprio procuratore, non ha provveduto alla sua sostituzione, con la conseguenza che non sono state depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione fissata per il 18.06.2025.
Tanto basti per escludere la sussistenza dell'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c., non essendo stata fornita la prova dello stato di bisogno.
Si aggiunga che ulteriore presupposto è costituito dalla capacità economica dell'obbligato, che nella fattispecie non pare sussistere, versando la sig.ra ottantenne, a propria volta in condizioni economiche ai limiti CP_1
5 dell'indigenza.
Ella infatti risulta percepire mensilmente una pensione che ammonta a circa euro 720,00 (cfr. documenti INPS relativi alla pensione del mese di Maggio
2024, doc. 4 e della certificazione unica 2024 relativa all'anno 2023, doc. 5,
dalla quale emerge un reddito di appena euro 7.855,75 annui).
Per le ragioni sopra esposte la domanda proposta deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario,
stante l'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Eleonora Ramacciotti, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Condanna RO TA a rifondere in favore dell'Erario le spese del giudizio, liquidate in €. 3000,00 oltre accessori di legge.
Modena, 20.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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