Art. 7.
Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate con decreto Reale di concerto tra il Ministro per la pubblica istruzione e quello per la marina. E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, la quale entrera' in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1929.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data. a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate con decreto Reale di concerto tra il Ministro per la pubblica istruzione e quello per la marina. E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, la quale entrera' in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1929.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data. a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.