TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/11/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3427/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3427/2024
All'udienza del giorno 26 novembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte appellante : avv. LA GUARDIA PAOLA;
Parte_1 per la parte appellata N PERSONA DEL LEGALE RAPP. Controparte_1
P.T.: l'avv. IULIANA MADALINA NITU, in sostituzione degli avv. BLASI BENEDETTO e
GIORGIO ALTIERI;
per la parte appellata Controparte_2
: nessuno;
[...]
per la parte appellata P.T.: nessuno; Controparte_3
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: Controparte_4 nessuno;
per la parte appellata P.T.: Controparte_5 nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno;
Controparte_6
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno;
Controparte_7
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno;
Controparte_8
per la parte appellata IN PERSONA DEL PREFETTO P.T. Controparte_9
RAPP.: nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL PREFETTO LEGALE Controparte_10
RAPP. P.T.: nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno Controparte_11
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno;
Controparte_12
per la parte appellata IN PERSONA DEL PREFETTO P.T.: Controparte_13 nessuno;
per la parte appellata P.T.: nessuno; Controparte_14
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_15
P.T.: nessuno;
pagina 1 di 16 per la parte appellata N DEL SINDACO P.T.: nessuno; CP_16 CP_3
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: Controparte_17 nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: Controparte_18 nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno; Controparte_19
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno; CP_20
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_21
P.T.: nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: Controparte_22 nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.: Controparte_23 nessuno;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Ivan Rauzi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 3427/2024 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
NT AN, CO GA, VI PR e FE TO, della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di pagina 2 di 16 quest'ultima, giusta procura in atti;
appellante; contro
(c.f. ), in forma estesa e in forma Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 abbreviata in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Benedetto Blasi e Giorgio Altieri del Foro di e domiciliata digitalmente presso CP_22
l'indirizzo PEC dei suddetti avvocati, giusta procura in atti;
appellata;
e nei confronti di
(c.f. ), in persona Controparte_24 P.IVA_2 del Prefetto pro tempore, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura dello Stato di , con CP_2 domicilio eletto in , Largo Porta Nuova n. 9; CP_2
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_16 P.IVA_3 dall'avv. Paola de Cillis dell'Avvocatura Comunale, giusta determinazione dirigenziale della Segreteria
Generale n. 209 del 25.02.25, elettivamente domiciliato in Via Tenente Luigi Morrico n. 2, CP_16 giusta procura in atti;
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_22 P.IVA_4 dall'avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Di Meo dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Via del Tempio di Giove n. 21, giusta procura in atti;
CP_22 appellati;
e nei confronti di
(c.f. ) Controparte_25 P.IVA_5
c.f. ) Controparte_3 P.IVA_6
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_7
(c.f. ) Controparte_5 P.IVA_8
(c.f. ) Controparte_6 P.IVA_9
(c.f. ) Controparte_7 P.IVA_10
(c.f. ) Controparte_8 P.IVA_11
(c.f. ) Controparte_9 P.IVA_12
(c.f. ) Controparte_10 P.IVA_13
(c.f. ) Controparte_11 P.IVA_14
(c.f. ) Controparte_14 P.IVA_15
(c.f. ) Controparte_12 P.IVA_16
pagina 3 di 16 (c.f. ) Controparte_15 P.IVA_17
(c.f. ) Controparte_17 P.IVA_18
(c.f. ) Controparte_18 P.IVA_19
(c.f. ) Controparte_19 P.IVA_20
(c.f. ) CP_20 P.IVA_21
(c.f. Controparte_26 P.IVA_22
(c.f. ) Controparte_23 P.IVA_23
Appellati contumaci;
Oggetto: giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 158/2024
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore dell'appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano
n. 158/2024, depositata in data 04.06.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società (P. IVA ), ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di Controparte_1 P.IVA_24 pagamento n. 02120200008852247000, la n. 02120210000113058000, la n. 02120210000704117000 e la
n. 02120200008492577000 emesse dall' per la provincia di Bolzano e Controparte_25 relative a crediti vantati dal;
Parte_1
- per l'effetto, confermare le suddette cartelle di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del (doc. 1-2-3-4 Parte_1 fascicolo I grado).”
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”. del procuratore dell'appellata Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa e nei precedenti scritti difensivi respingere integralmente l'appello proposto dal , nonché Parte_1
l'appello incidentale della , perché del tutto infondati in fatto e in diritto, nonché Controparte_13 per l'effetto le domande spiegate da e confermare la sentenza di primo grado. CP_22
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del giudizio”. del procuratore dell'appellato Controparte_24
:
[...]
pagina 4 di 16 “In accoglimento dell'appello incidentale, ovvero dell'appello principale per quanto di interesse delle
Amministrazioni statali, riformare l'impugnata sentenza, dichiarando il ricorso di primo grado inammissibile e/o infondato per i motivi esposti.
In ogni caso, col favore delle spese processuali”. del procuratore dell'appellato CP_16
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento ai capi della cartella esattoriale del . CP_16 del procuratore dell'appellata : CP_22
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, poiché pronunciata in violazione del contraddittorio;
accogliere l'appello del Parte_1
con il quale si è richiesta l'integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.
[...]
158/2024, e in considerazione di quanto argomentato da dichiarare inammissibile il CP_22 ricorso di primo grado della . In via subordinata, tenere, comunque, indenne Controparte_1 [...]
da ogni responsabilità/condanna per quanto precisato in atti. CP_22
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Cenni sul giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. la società di autonoleggio Controparte_1 impugnava n. 6 cartelle esattoriali di pagamento, aventi ad oggetto ruoli iscritti dal Parte_1
(e da numerosi altri Comuni), a fronte di violazioni al Codice della Strada, commesse dai clienti utilizzatori degli autoveicoli. (in forma estesa e in forma Controparte_1 Controparte_1 abbreviata deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva nella pretesa Controparte_1 creditoria, l'illegittimità delle cartelle esattoriali e l'assenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.
In particolare, la società argomentava l'avvenuta presentazione di tempestiva opposizione al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 del codice della strada, avverso i verbali di contestazione relativi alle cartelle di pagamento impugnate. Deduceva inoltre che, decorsi i termini di legge senza alcuna emissione di un provvedimento da parte del Prefetto, il ricorso deve ritenersi accolto e il verbale annullato ai sensi dell'art. 204 del codice della strada.
Inoltre, la società argomentava l'insussistenza della propria responsabilità solidale, per le violazioni commesse al Codice della Strada, in virtù dell'avvenuta comunicazione dei dati dei locatari dei veicoli, ed effettivi trasgressori del C.d.S., agli enti irroganti la sanzione.
pagina 5 di 16 Il si costituiva in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per Parte_1 valore del giudice di primo grado, nonché, nel merito, l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta formazione del titolo esecutivo, senza che fosse avvenuto il pagamento degli importi iscritti a ruolo. In particolare, allegava che la comunicazione dei dati del locatario alla Polizia Locale non costituisce ricorso al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., non avendone i requisiti: tale comunicazione non può portare alla formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 204 C.d.S.
Il Comune affermava, inoltre, la sussistenza della responsabilità solidale del proprietario del veicolo, nelle locazioni senza conducente, per le violazioni al C.d.S. commesse dal locatario;
rilevava, inoltre, che la nuova formulazione dell'art. 196 C.d.S., che esclude la responsabilità solidale del proprietario e locatore dei veicoli, non ha effetto retroattivo e non si applica, pertanto, ai verbali oggetto delle cartelle opposte.
Si costituivano in giudizio altri enti irrogatori dei verbali di contestazione che chiedevano, in linea di massima, il rigetto dell'opposizione; talune parti, fra cui il chiedevano di dichiarare CP_16 la cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 158/2024 il Giudice di pace di Bolzano ha accolto l'opposizione, annullando le n. 6 cartelle di pagamento opposte, emesse da , di cui n. 4 relative a Controparte_27 verbali di contestazione emessi dal Come punto decisivo della sentenza il Giudice Parte_1 di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato i dati dei locatari, ed effettivi trasgressori, all'ente irrogante la sanzione.
2. I motivi di appello
Il proponeva appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
I) Incompetenza per valore del Giudice di primo grado (testualmente “Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81”).
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere, il Giudice di primo grado, ritenuto ammissibile l'opposizione alle cartelle di pagamento, volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della società di autonoleggio, a seguito della comunicazione dei dati dei trasgressori effettivi delle violazioni (testualmente “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta”).
III) Violazione del vecchio art. 196 C.d.S. per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicoli senza conducente, il proprietario del veicolo potesse beneficiare dell'esclusione da responsabilità solidale con il conduttore delle violazioni punibili, a seguito della pagina 6 di 16 semplice comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori agli enti procedenti (testualmente “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione”).
Il chiedeva il rigetto dell'opposizione, con riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 in relazione alle cartelle di pagamento di proprio interesse (n. 02120200008852247000, n.
02120210000113058000, n. 02120210000704117000 e n. 02120200008492577000).
La si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello principale, Controparte_13 presentato dal e presentando appello incidentale, rinviando alle stesse motivazioni Parte_1 dell'appello principale, con richiesta di riforma della sentenza nella parte relativa alle cartelle di pagamento di proprio interesse (e ai relativi verbali). si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado CP_22 per omessa integrazione del contraddittorio, nei confronti della;
chiedeva inoltre Controparte_28
l'accoglimento dell'appello proposto dal nonché l'integrale riforma della sentenza Parte_1 impugnata e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado.
Il si costituiva in giudizio, allegando di aver già proceduto all'annullamento delle CP_16 cartelle esattoriali e dei ruoli impugnati, e chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
3. L'inammissibilità dell'appello incidentale della Controparte_13
Va in primo luogo rilevato come l'appello incidentale avanzato dalla , mediante Controparte_13 costituzione in appello in data 27.02.2025 (quindi oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 cpc), non può essere considerato come appello incidentale tardivo ammissibile, “dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c., "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione", come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli" (cfr. Cass. n. 25285/2020), per cui l'appello incidentale ex art. 334 cpc. risulta ammissibile, solo ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza.
Ciò non è il presente caso, in quanto l'interesse all'impugnazione della sentenza da parte dell'amministrazione statale costituita in questa sede, prescinde dall'appello dell'appellante (principale)
e preesiste ad esso, e sorge dunque immediatamente per effetto della decisione Parte_1
(“L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine
pagina 7 di 16 scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione, così Cass. Sez. 1, 28/02/2025, n. 5290, Rv. 674143 – 01, cfr. anche, tra le altre, nello stesso senso: Cassazione civile sez. III, 30/10/2024, n.28008).
4. L'appello principale del l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza Parte_1 per valore del G.d.P.
L'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., Parte_1 nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza per valore del G.d.P. a decidere la vertenza in primo grado. Il giudizio riguarderebbe infatti un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in cui la competenza per valore sarebbe determinata dall'art. 17 c.p.c.: poiché il valore della causa è pari complessivamente ad € 47.699,00, la competenza spetterebbe al Tribunale e non al Giudice di pace. Inoltre, in relazione alla competenza per materia, non si applicherebbe l'art. 22 bis L. 689/81 in combinato disposto con l'art. 205, comma 3, C.d.S, che attribuirebbero al G.d.P. la competenza per materia senza limiti di valore, in relazione alle opposizioni a sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S. Infatti, poiché il presente giudizio riguarderebbe un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., in cui non si contesta né la correttezza delle sanzioni o violazioni, né la mancata notifica dei verbali, la competenza sarebbe determinabile secondo i criteri generali.
L'appellata deduce la corretta applicazione dei criteri di competenza, delineati nel caso Controparte_1 di specie dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, sulla scia di quanto statuito dalla Corte suprema
(Cassazione SU n. 10261/2018, n. 10262/2018, n. 10263/2018).
Il Giudice rileva che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del
D.Lgs. n. 689/81). Nel primo caso è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e
Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della
pagina 8 di 16 competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord.
n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
La sentenza richiama l'ora abrogato art. 22 bis della L. 689/1981, ma le stesse considerazioni possono estendersi alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00.
Nel caso di specie l'opposizione ha ad oggetto un credito complessivo di € 47.699,00, composto da n. 6 cartelle esattoriali, ciascuna riferibile a decine di verbali di contestazione che individualmente non superano l'importo di € 15.493,00. Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
Il motivo di appello è pertanto infondato.
4.1. Violazione di legge (artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204-bis C.d.S.), violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. L'appello è parzialmente infondato.
Con il secondo motivo di appello il impugna il capo di sentenza in cui il Giudice di Parte_1 pace ha implicitamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, ritenendo sufficiente la mera comunicazione dei nominativi dei locatari da parte della società.
In particolare, il formulava, in primo grado, l'eccezione di inammissibilità Parte_1 rilevando come tutti i verbali di contestazione fossero stati correttamente notificati alla società di autonoleggio e da questa non impugnati nei termini di legge. I predetti verbali avrebbero pertanto acquisito efficacia di titolo esecutivo e risulterebbero non più contestabili né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
L'appellata rileva invece la correttezza della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha CP_1 rigettato la predetta eccezione di inammissibilità. In particolare, l'appellata ha dedotto che i verbali di contestazione, sottesi alle cartelle impugnate, sarebbero stati tempestivamente impugnati davanti al
Prefetto competente, nei termini e con le modalità prescritti dalla legge. Pertanto, gli stessi verbali, decorsi i termini di legge e in mancanza di nuovo provvedimento del Prefetto, dovrebbero intendersi come annullati. L'appellata contesta pertanto che i verbali di accertamento siano diventati definitivi per difetto di tempestiva impugnazione.
Il Giudice rileva che, dai documenti prodotti (doc. 2 di parte appellata ), emerge che CP_1
l'appellata ha proposto ricorso dinnanzi al Prefetto competente, avverso ciascuno dei CP_1
pagina 9 di 16 verbali sottesi alle cartelle impugnate, nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Tale circostanza si desume anche dai documenti prodotti dallo stesso appellante principale (doc. 3 di parte appellante
. Nell'atto di costituzione dell'appellata è inserito un prospetto riepilogativo, da Parte_1 cui emergono le date di notifica di tutti i verbali, con relativa data di presentazione del ricorso al
Prefetto (cfr. pagine da 8 a 12 della comparsa di risposta, in appello, di data 28/02/2025 di CP_1
.
[...]
Si precisa, sin da ora che, solamente in relazione ai verbali n. V/90560783X del 11/05/2017, n.
V/90565736X del 14/05/2017, n. V/90562090X del 11/05/2017, relativi alla cartella esattoriale n. 021
2020 0008 8522 47 000, non è stata dimostrata in giudizio la tempestiva proposizione del ricorso e, pertanto, gli stessi saranno oggetto di specifica e separata argomentazione in seguito.
Le comunicazioni trasmesse da al Corpo di Polizia Municipale di rivolte anche CP_1 Pt_1 al Prefetto, presentano esattamente tutti i requisiti, indicati dal in primo grado (cfr. Parte_1 pagine 8 e 9, della memoria costituzione di data 30/09/2022 del relativa al Parte_1 fascicolo di primo grado), necessari per integrare un ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. In particolare: la qualificazione come ricorso da indirizzarsi al Prefetto ex art. 203 C.d.S, l'indicazione dell'autorità prefettizia competente a cui indirizzarlo, la sottoscrizione autografa del ricorrente, l'indicazione del legale rappresentante della società ricorrente (cfr. doc. 2 di parte appellata ). Inoltre, il CP_1 ricorso è stato presentato secondo le modalità descritte nei verbali di contestazione impugnati.
Le prove documentali consentono anche di rilevare la data del protocollo di ricezione del ricorso, con timbro apposto da parte dell'ente competente, ovvero nel caso specifico il (cfr. Parte_1 doc. 2 di parte appellata ), a conferma della tempestività dell'impugnazione. CP_1
Nel corso del giudizio è anche emerso che, a fronte dei ricorsi presentanti dalla società di autonoleggio
, il Prefetto non ha provveduto nei termini e con le modalità previsti dagli art. 203 e 204 CP_1
CdS.
L'art. 203, comma 1, C.d.S. dispone che “1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale”.
pagina 10 di 16 L'art. 204, commi 1 e 1 -bis, C.d.S. dispone che “
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”.
Pertanto, in applicazione degli artt. 203 e 204 C.d.S, il decorso dei termini di legge, senza l'adozione di un'ordinanza ingiunzione da parte del , ha determinato l'accoglimento del ricorso e il CP_29 conseguente annullamento dei verbali di contestazione impugnati.
Tali circostanze, dedotte dall'appellata nel presente grado di giudizio, sono state allegate già nel giudizio di primo grado.
Ne deriva, sul piano processuale, la piena ammissibilità dell'opposizione presentata dalla società
in primo grado e, di conseguenza, la correttezza della decisione del giudice di Pace di CP_1 rigettare la relativa eccezione di inammissibilità (con la sola eccezione dei tre verbali relativi alla cartella esattoriale n. 021 2020 0008 8522 47 000, che verranno trattati separatamente).
4.2. Le circostanze sopra esposte consentono di ritenere l'opposizione non solo ammissibile, ma anche fondata nel merito.
Infatti, i verbali di contestazione, tempestivamente impugnati con ricorso al Prefetto, sono stati annullati in conseguenza del decorso dei termini di legge e a fronte della mancata adozione di apposita ordinanza-ingiunzione da parte del . CP_29
Ne deriva che le cartelle esattoriali impugnate sono state emesse sulla base di un titolo annullato ex lege, con il meccanismo del silenzio assenso.
Pertanto, anche il terzo motivo di appello del è infondato e viene rigettato. Parte_1
pagina 11 di 16 La sentenza di primo grado risulta pertanto corretta - nel risultato - nella parte in cui ha annullato le cartelle esattoriali impugnate, anche se, per quanto riguarda il con motivazione Parte_1 errata e che viene quindi corretta in questa sede.
Pertanto, il motivo di appello è infondato e viene rigettato, ad eccezione di quanto verrà esposto in riferimento ai tre verbali relativi alla cartella esattoriale n. 021 2020 0008 8522 47 000.
4.3. La parziale fondatezza dell'appello, con conseguente inammissibilità dell'opposizione in primo grado (in relazione alla sola cartella di pagamento n. 021 2020 0008 8522 47 000, con specifico riferimento ai verbali n. V/90560783X del 11/05/2017, n. V/90565736X del 14/05/2017, n.
V/90562090X del 11/05/2017).
Questo giudice ha rilevato che, in relazione alla cartella di pagamento n. 021 2020 0008 8522 47 000, sussistono tre verbali di contestazione per cui non è stata dimostrata la tempestiva impugnazione (con ricorso al prefetto) nei termini di legge:
- verbale n. V/90560783X del 11/05/2017 (cfr. verbale prodotto come all. 6 del doc. 3 del fascicolo di primo grado, prodotto nel presente giudizio sub doc. 3 di parte appellante
[...]
) impugnato con ricorso del 02/11/2017, a fronte di una notifica di data 30/05/2017; Parte_1
- verbale n. V/90565736X del 14/05/2017 (cfr. verbale prodotto come all. 17 del doc. 3 del fascicolo di primo grado, prodotto nel presente giudizio sub doc. 3 di parte appellante
[...]
) impugnato con ricorso del 02/11/2017, a fronte di una notifica di data 14/06/2017; Parte_1
- verbale n. V/90562090X del 11/05/2017 (cfr. verbale prodotto come all. 52 del doc. 3 del fascicolo di primo grado, prodotto nel presente giudizio sub doc. 3 di parte appellante
[...]
) impugnato con ricorso del 02/11/2017, a fronte di una notifica di data 30/05/2017. Parte_1
In relazione a tale cartella di pagamento, e ai citati verbali di contestazione, l'impugnazione dinanzi al
Prefetto risulta tardiva (presentata oltre i sessanta giorni dalla notifica) e, pertanto, inammissibile.
Ne deriva che, in relazione a tali verbali, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione alla relativa cartella esattoriale, presentata in primo grado da rispetto Controparte_1 alla quale l'appellante contesta il rigetto implicito da parte del Giudice di prime Parte_1 cure.
Il Tribunale rileva che il Giudice di prime cure ha rigettato implicitamente l'eccezione di inammissibilità, esponendo che “ ha comunicato ai rispettivi enti comunali i Controparte_1 nominativi dei locatori dei veicoli concessi a noleggio senza conducente … A seguito della segnalazione al competente ente del nominativo dei locatari da parte del soggetto estraneo alla violazione, al quale veniva eseguita la notifica, gli enti avrebbero dovuto notificare la contravvenzione all'effettivo trasgressore, o ai sensi dell'art. 386 del Regolamento del C.d.S. procedere di ufficio
pagina 12 di 16 all'archiviazione della pratica o negare l'archiviazione con provvedimento da notificare” (p. 11 della sentenza impugnata).
Le conclusioni del Giudice di prime cure si ricollegano ad un più risalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione. In particolare “il ricorso all'opposizione prevista dalla l. n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017,
Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018)” e “in tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo” (Cass.n. 10833 del 05.06.2020).
Siffatta lettura è da ritenere superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del 22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità. Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale.
Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del
(mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva".
E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una
pagina 13 di 16 "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle
Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 - bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi”. In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213, 27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento (opposizione che nel caso di specie
è stata presentata tardivamente da . La mera comunicazione dei dati dei locatari non può Controparte_1 essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Si osserva, infine, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione dei verbali agli effettivi trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale (salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede). È evidente che la necessità, da parte della società di autonoleggio senza conducente, di impugnare il verbale di contestazione al fine di impedire che diventi esecutivo, nonostante abbia comunicato i dati del trasgressore, non rispecchia una disciplina caratterizzata da particolare ragionevolezza ed efficienza. Tuttavia, tale disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e non sembra presentare dubbi di costituzionalità.
In conclusione, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, con conseguente assorbimento del terzo motivo, e in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità parziale dell'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento Controparte_1
n. 021 2020 0008 8522 47 000, emessa dall' per la Provincia di CP_2 Controparte_25
Bolzano, limitatamente ai soli importi relativi ai verbali, emessi dal n. Parte_1
V/90560783X del 11/05/2017, n. V/90565736X del 14/05/2017, n. V/90562090X del 11/05/2017.
pagina 14 di 16 In relazione a tale cartella di pagamento, e limitatamente ai verbali citati, il motivo di appello è fondato e viene accolto in parte qua.
5. La posizione di e del CP_22 CP_16
Per quanto riguarda la domanda di e del i quali sembrano voler trarre CP_22 CP_16 beneficio dall'appello del si osserva che gli stessi non hanno proposto appello, Parte_1 neppure incidentale, avverso la sentenza.
Pertanto, la sentenza è passata in giudicato con riferimento alla posizione di del CP_22
e degli altri enti impositori, salvo quanto disposto sopra. CP_16
Per mero scrupolo si affronta la questione di nullità della sentenza di primo grado, sollevata da
[...]
, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della . CP_22 Controparte_28
L'appellata ha dedotto che, poiché il presente giudizio avrebbe ad oggetto un'ordinanza CP_22 ingiunzione del Prefetto (seppur non emessa), il legittimato passivo nel presente giudizio sarebbe la e non che si è limitata ad emettere il verbale di contestazione. Ne Controparte_28 CP_22 deriva che la sarebbe un litisconsorte necessario, pretermesso nel giudizio di primo Controparte_28 grado.
Si rileva che l'opposizione, presentata in primo grado dalla società , ha ad oggetto CP_1 numerose cartelle esattoriali, emesse sulla base di verbali di contestazione a loro volta emessi dai vari
Comuni che sono parti del presente giudizio. Pertanto, il presente processo ha ad oggetto esclusivamente la legittimità delle cartelle di pagamento (emesse in forza dei verbali di contestazione), mentre nessuna censura è stata formulata nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia, formatasi per silenzio assenso con decorso del termine di legge. La sussistenza del provvedimento, di cui non viene mai contestata la legittimità, costituisce solamente argomento a sostegno dei motivi di appello formulati.
La stessa sentenza di Cassazione (Cass.n. 18493/2020) citata da conferma che “la CP_22 legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato”, che nel presente giudizio è appunto la cartella di pagamento, emessa sulla base dei verbali di contestazione dei Comuni.
La questione sollevata da risulta quindi, in ogni caso, del tutto infondata e viene CP_22 rigettata.
6. Le spese di lite
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio al momento della proposizione del ricorso giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Bolzano n. 158/2024 del 05/07/2023, pubblicata il 04/06/2024, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della predetta sentenza, che per il resto rimane confermata,
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da ex art. 615 Controparte_1
c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 021 2020 0008 8522 47 000, emessa dall' Controparte_25
per la Provincia di Bolzano, nella sola parte in cui ha per oggetto crediti per violazioni al
[...] codice della strada vantati dal relativi ai verbali n. V/90560783X del 11/05/2017, Parte_1
n. V/90565736X del 14/05/2017, n. V/90562090X del 11/05/2017;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato dal Controparte_24
, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei
[...] suoi confronti;
3) conferma, per tutto il resto, la sentenza impugnata;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 26/11/2025.
Il Giudice dott. Ivan Rauzi
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3427/2024
All'udienza del giorno 26 novembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte appellante : avv. LA GUARDIA PAOLA;
Parte_1 per la parte appellata N PERSONA DEL LEGALE RAPP. Controparte_1
P.T.: l'avv. IULIANA MADALINA NITU, in sostituzione degli avv. BLASI BENEDETTO e
GIORGIO ALTIERI;
per la parte appellata Controparte_2
: nessuno;
[...]
per la parte appellata P.T.: nessuno; Controparte_3
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: Controparte_4 nessuno;
per la parte appellata P.T.: Controparte_5 nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno;
Controparte_6
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno;
Controparte_7
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno;
Controparte_8
per la parte appellata IN PERSONA DEL PREFETTO P.T. Controparte_9
RAPP.: nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL PREFETTO LEGALE Controparte_10
RAPP. P.T.: nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno Controparte_11
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno;
Controparte_12
per la parte appellata IN PERSONA DEL PREFETTO P.T.: Controparte_13 nessuno;
per la parte appellata P.T.: nessuno; Controparte_14
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_15
P.T.: nessuno;
pagina 1 di 16 per la parte appellata N DEL SINDACO P.T.: nessuno; CP_16 CP_3
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: Controparte_17 nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: Controparte_18 nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno; Controparte_19
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: nessuno; CP_20
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_21
P.T.: nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL SINDACO P.T.: Controparte_22 nessuno;
per la parte appellata IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.: Controparte_23 nessuno;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Ivan Rauzi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 3427/2024 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
NT AN, CO GA, VI PR e FE TO, della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di pagina 2 di 16 quest'ultima, giusta procura in atti;
appellante; contro
(c.f. ), in forma estesa e in forma Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 abbreviata in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Benedetto Blasi e Giorgio Altieri del Foro di e domiciliata digitalmente presso CP_22
l'indirizzo PEC dei suddetti avvocati, giusta procura in atti;
appellata;
e nei confronti di
(c.f. ), in persona Controparte_24 P.IVA_2 del Prefetto pro tempore, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura dello Stato di , con CP_2 domicilio eletto in , Largo Porta Nuova n. 9; CP_2
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_16 P.IVA_3 dall'avv. Paola de Cillis dell'Avvocatura Comunale, giusta determinazione dirigenziale della Segreteria
Generale n. 209 del 25.02.25, elettivamente domiciliato in Via Tenente Luigi Morrico n. 2, CP_16 giusta procura in atti;
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_22 P.IVA_4 dall'avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Di Meo dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Via del Tempio di Giove n. 21, giusta procura in atti;
CP_22 appellati;
e nei confronti di
(c.f. ) Controparte_25 P.IVA_5
c.f. ) Controparte_3 P.IVA_6
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_7
(c.f. ) Controparte_5 P.IVA_8
(c.f. ) Controparte_6 P.IVA_9
(c.f. ) Controparte_7 P.IVA_10
(c.f. ) Controparte_8 P.IVA_11
(c.f. ) Controparte_9 P.IVA_12
(c.f. ) Controparte_10 P.IVA_13
(c.f. ) Controparte_11 P.IVA_14
(c.f. ) Controparte_14 P.IVA_15
(c.f. ) Controparte_12 P.IVA_16
pagina 3 di 16 (c.f. ) Controparte_15 P.IVA_17
(c.f. ) Controparte_17 P.IVA_18
(c.f. ) Controparte_18 P.IVA_19
(c.f. ) Controparte_19 P.IVA_20
(c.f. ) CP_20 P.IVA_21
(c.f. Controparte_26 P.IVA_22
(c.f. ) Controparte_23 P.IVA_23
Appellati contumaci;
Oggetto: giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 158/2024
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore dell'appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano
n. 158/2024, depositata in data 04.06.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società (P. IVA ), ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di Controparte_1 P.IVA_24 pagamento n. 02120200008852247000, la n. 02120210000113058000, la n. 02120210000704117000 e la
n. 02120200008492577000 emesse dall' per la provincia di Bolzano e Controparte_25 relative a crediti vantati dal;
Parte_1
- per l'effetto, confermare le suddette cartelle di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del (doc. 1-2-3-4 Parte_1 fascicolo I grado).”
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”. del procuratore dell'appellata Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa e nei precedenti scritti difensivi respingere integralmente l'appello proposto dal , nonché Parte_1
l'appello incidentale della , perché del tutto infondati in fatto e in diritto, nonché Controparte_13 per l'effetto le domande spiegate da e confermare la sentenza di primo grado. CP_22
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del giudizio”. del procuratore dell'appellato Controparte_24
:
[...]
pagina 4 di 16 “In accoglimento dell'appello incidentale, ovvero dell'appello principale per quanto di interesse delle
Amministrazioni statali, riformare l'impugnata sentenza, dichiarando il ricorso di primo grado inammissibile e/o infondato per i motivi esposti.
In ogni caso, col favore delle spese processuali”. del procuratore dell'appellato CP_16
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento ai capi della cartella esattoriale del . CP_16 del procuratore dell'appellata : CP_22
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, poiché pronunciata in violazione del contraddittorio;
accogliere l'appello del Parte_1
con il quale si è richiesta l'integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.
[...]
158/2024, e in considerazione di quanto argomentato da dichiarare inammissibile il CP_22 ricorso di primo grado della . In via subordinata, tenere, comunque, indenne Controparte_1 [...]
da ogni responsabilità/condanna per quanto precisato in atti. CP_22
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Cenni sul giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. la società di autonoleggio Controparte_1 impugnava n. 6 cartelle esattoriali di pagamento, aventi ad oggetto ruoli iscritti dal Parte_1
(e da numerosi altri Comuni), a fronte di violazioni al Codice della Strada, commesse dai clienti utilizzatori degli autoveicoli. (in forma estesa e in forma Controparte_1 Controparte_1 abbreviata deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva nella pretesa Controparte_1 creditoria, l'illegittimità delle cartelle esattoriali e l'assenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.
In particolare, la società argomentava l'avvenuta presentazione di tempestiva opposizione al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 del codice della strada, avverso i verbali di contestazione relativi alle cartelle di pagamento impugnate. Deduceva inoltre che, decorsi i termini di legge senza alcuna emissione di un provvedimento da parte del Prefetto, il ricorso deve ritenersi accolto e il verbale annullato ai sensi dell'art. 204 del codice della strada.
Inoltre, la società argomentava l'insussistenza della propria responsabilità solidale, per le violazioni commesse al Codice della Strada, in virtù dell'avvenuta comunicazione dei dati dei locatari dei veicoli, ed effettivi trasgressori del C.d.S., agli enti irroganti la sanzione.
pagina 5 di 16 Il si costituiva in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per Parte_1 valore del giudice di primo grado, nonché, nel merito, l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta formazione del titolo esecutivo, senza che fosse avvenuto il pagamento degli importi iscritti a ruolo. In particolare, allegava che la comunicazione dei dati del locatario alla Polizia Locale non costituisce ricorso al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., non avendone i requisiti: tale comunicazione non può portare alla formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 204 C.d.S.
Il Comune affermava, inoltre, la sussistenza della responsabilità solidale del proprietario del veicolo, nelle locazioni senza conducente, per le violazioni al C.d.S. commesse dal locatario;
rilevava, inoltre, che la nuova formulazione dell'art. 196 C.d.S., che esclude la responsabilità solidale del proprietario e locatore dei veicoli, non ha effetto retroattivo e non si applica, pertanto, ai verbali oggetto delle cartelle opposte.
Si costituivano in giudizio altri enti irrogatori dei verbali di contestazione che chiedevano, in linea di massima, il rigetto dell'opposizione; talune parti, fra cui il chiedevano di dichiarare CP_16 la cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 158/2024 il Giudice di pace di Bolzano ha accolto l'opposizione, annullando le n. 6 cartelle di pagamento opposte, emesse da , di cui n. 4 relative a Controparte_27 verbali di contestazione emessi dal Come punto decisivo della sentenza il Giudice Parte_1 di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato i dati dei locatari, ed effettivi trasgressori, all'ente irrogante la sanzione.
2. I motivi di appello
Il proponeva appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
I) Incompetenza per valore del Giudice di primo grado (testualmente “Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81”).
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere, il Giudice di primo grado, ritenuto ammissibile l'opposizione alle cartelle di pagamento, volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della società di autonoleggio, a seguito della comunicazione dei dati dei trasgressori effettivi delle violazioni (testualmente “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta”).
III) Violazione del vecchio art. 196 C.d.S. per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicoli senza conducente, il proprietario del veicolo potesse beneficiare dell'esclusione da responsabilità solidale con il conduttore delle violazioni punibili, a seguito della pagina 6 di 16 semplice comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori agli enti procedenti (testualmente “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione”).
Il chiedeva il rigetto dell'opposizione, con riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 in relazione alle cartelle di pagamento di proprio interesse (n. 02120200008852247000, n.
02120210000113058000, n. 02120210000704117000 e n. 02120200008492577000).
La si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello principale, Controparte_13 presentato dal e presentando appello incidentale, rinviando alle stesse motivazioni Parte_1 dell'appello principale, con richiesta di riforma della sentenza nella parte relativa alle cartelle di pagamento di proprio interesse (e ai relativi verbali). si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado CP_22 per omessa integrazione del contraddittorio, nei confronti della;
chiedeva inoltre Controparte_28
l'accoglimento dell'appello proposto dal nonché l'integrale riforma della sentenza Parte_1 impugnata e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado.
Il si costituiva in giudizio, allegando di aver già proceduto all'annullamento delle CP_16 cartelle esattoriali e dei ruoli impugnati, e chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
3. L'inammissibilità dell'appello incidentale della Controparte_13
Va in primo luogo rilevato come l'appello incidentale avanzato dalla , mediante Controparte_13 costituzione in appello in data 27.02.2025 (quindi oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 cpc), non può essere considerato come appello incidentale tardivo ammissibile, “dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c., "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione", come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli" (cfr. Cass. n. 25285/2020), per cui l'appello incidentale ex art. 334 cpc. risulta ammissibile, solo ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza.
Ciò non è il presente caso, in quanto l'interesse all'impugnazione della sentenza da parte dell'amministrazione statale costituita in questa sede, prescinde dall'appello dell'appellante (principale)
e preesiste ad esso, e sorge dunque immediatamente per effetto della decisione Parte_1
(“L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine
pagina 7 di 16 scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione, così Cass. Sez. 1, 28/02/2025, n. 5290, Rv. 674143 – 01, cfr. anche, tra le altre, nello stesso senso: Cassazione civile sez. III, 30/10/2024, n.28008).
4. L'appello principale del l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza Parte_1 per valore del G.d.P.
L'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., Parte_1 nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza per valore del G.d.P. a decidere la vertenza in primo grado. Il giudizio riguarderebbe infatti un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in cui la competenza per valore sarebbe determinata dall'art. 17 c.p.c.: poiché il valore della causa è pari complessivamente ad € 47.699,00, la competenza spetterebbe al Tribunale e non al Giudice di pace. Inoltre, in relazione alla competenza per materia, non si applicherebbe l'art. 22 bis L. 689/81 in combinato disposto con l'art. 205, comma 3, C.d.S, che attribuirebbero al G.d.P. la competenza per materia senza limiti di valore, in relazione alle opposizioni a sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S. Infatti, poiché il presente giudizio riguarderebbe un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., in cui non si contesta né la correttezza delle sanzioni o violazioni, né la mancata notifica dei verbali, la competenza sarebbe determinabile secondo i criteri generali.
L'appellata deduce la corretta applicazione dei criteri di competenza, delineati nel caso Controparte_1 di specie dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, sulla scia di quanto statuito dalla Corte suprema
(Cassazione SU n. 10261/2018, n. 10262/2018, n. 10263/2018).
Il Giudice rileva che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del
D.Lgs. n. 689/81). Nel primo caso è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e
Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della
pagina 8 di 16 competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord.
n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
La sentenza richiama l'ora abrogato art. 22 bis della L. 689/1981, ma le stesse considerazioni possono estendersi alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00.
Nel caso di specie l'opposizione ha ad oggetto un credito complessivo di € 47.699,00, composto da n. 6 cartelle esattoriali, ciascuna riferibile a decine di verbali di contestazione che individualmente non superano l'importo di € 15.493,00. Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
Il motivo di appello è pertanto infondato.
4.1. Violazione di legge (artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204-bis C.d.S.), violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. L'appello è parzialmente infondato.
Con il secondo motivo di appello il impugna il capo di sentenza in cui il Giudice di Parte_1 pace ha implicitamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, ritenendo sufficiente la mera comunicazione dei nominativi dei locatari da parte della società.
In particolare, il formulava, in primo grado, l'eccezione di inammissibilità Parte_1 rilevando come tutti i verbali di contestazione fossero stati correttamente notificati alla società di autonoleggio e da questa non impugnati nei termini di legge. I predetti verbali avrebbero pertanto acquisito efficacia di titolo esecutivo e risulterebbero non più contestabili né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
L'appellata rileva invece la correttezza della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha CP_1 rigettato la predetta eccezione di inammissibilità. In particolare, l'appellata ha dedotto che i verbali di contestazione, sottesi alle cartelle impugnate, sarebbero stati tempestivamente impugnati davanti al
Prefetto competente, nei termini e con le modalità prescritti dalla legge. Pertanto, gli stessi verbali, decorsi i termini di legge e in mancanza di nuovo provvedimento del Prefetto, dovrebbero intendersi come annullati. L'appellata contesta pertanto che i verbali di accertamento siano diventati definitivi per difetto di tempestiva impugnazione.
Il Giudice rileva che, dai documenti prodotti (doc. 2 di parte appellata ), emerge che CP_1
l'appellata ha proposto ricorso dinnanzi al Prefetto competente, avverso ciascuno dei CP_1
pagina 9 di 16 verbali sottesi alle cartelle impugnate, nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Tale circostanza si desume anche dai documenti prodotti dallo stesso appellante principale (doc. 3 di parte appellante
. Nell'atto di costituzione dell'appellata è inserito un prospetto riepilogativo, da Parte_1 cui emergono le date di notifica di tutti i verbali, con relativa data di presentazione del ricorso al
Prefetto (cfr. pagine da 8 a 12 della comparsa di risposta, in appello, di data 28/02/2025 di CP_1
.
[...]
Si precisa, sin da ora che, solamente in relazione ai verbali n. V/90560783X del 11/05/2017, n.
V/90565736X del 14/05/2017, n. V/90562090X del 11/05/2017, relativi alla cartella esattoriale n. 021
2020 0008 8522 47 000, non è stata dimostrata in giudizio la tempestiva proposizione del ricorso e, pertanto, gli stessi saranno oggetto di specifica e separata argomentazione in seguito.
Le comunicazioni trasmesse da al Corpo di Polizia Municipale di rivolte anche CP_1 Pt_1 al Prefetto, presentano esattamente tutti i requisiti, indicati dal in primo grado (cfr. Parte_1 pagine 8 e 9, della memoria costituzione di data 30/09/2022 del relativa al Parte_1 fascicolo di primo grado), necessari per integrare un ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. In particolare: la qualificazione come ricorso da indirizzarsi al Prefetto ex art. 203 C.d.S, l'indicazione dell'autorità prefettizia competente a cui indirizzarlo, la sottoscrizione autografa del ricorrente, l'indicazione del legale rappresentante della società ricorrente (cfr. doc. 2 di parte appellata ). Inoltre, il CP_1 ricorso è stato presentato secondo le modalità descritte nei verbali di contestazione impugnati.
Le prove documentali consentono anche di rilevare la data del protocollo di ricezione del ricorso, con timbro apposto da parte dell'ente competente, ovvero nel caso specifico il (cfr. Parte_1 doc. 2 di parte appellata ), a conferma della tempestività dell'impugnazione. CP_1
Nel corso del giudizio è anche emerso che, a fronte dei ricorsi presentanti dalla società di autonoleggio
, il Prefetto non ha provveduto nei termini e con le modalità previsti dagli art. 203 e 204 CP_1
CdS.
L'art. 203, comma 1, C.d.S. dispone che “1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale”.
pagina 10 di 16 L'art. 204, commi 1 e 1 -bis, C.d.S. dispone che “
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”.
Pertanto, in applicazione degli artt. 203 e 204 C.d.S, il decorso dei termini di legge, senza l'adozione di un'ordinanza ingiunzione da parte del , ha determinato l'accoglimento del ricorso e il CP_29 conseguente annullamento dei verbali di contestazione impugnati.
Tali circostanze, dedotte dall'appellata nel presente grado di giudizio, sono state allegate già nel giudizio di primo grado.
Ne deriva, sul piano processuale, la piena ammissibilità dell'opposizione presentata dalla società
in primo grado e, di conseguenza, la correttezza della decisione del giudice di Pace di CP_1 rigettare la relativa eccezione di inammissibilità (con la sola eccezione dei tre verbali relativi alla cartella esattoriale n. 021 2020 0008 8522 47 000, che verranno trattati separatamente).
4.2. Le circostanze sopra esposte consentono di ritenere l'opposizione non solo ammissibile, ma anche fondata nel merito.
Infatti, i verbali di contestazione, tempestivamente impugnati con ricorso al Prefetto, sono stati annullati in conseguenza del decorso dei termini di legge e a fronte della mancata adozione di apposita ordinanza-ingiunzione da parte del . CP_29
Ne deriva che le cartelle esattoriali impugnate sono state emesse sulla base di un titolo annullato ex lege, con il meccanismo del silenzio assenso.
Pertanto, anche il terzo motivo di appello del è infondato e viene rigettato. Parte_1
pagina 11 di 16 La sentenza di primo grado risulta pertanto corretta - nel risultato - nella parte in cui ha annullato le cartelle esattoriali impugnate, anche se, per quanto riguarda il con motivazione Parte_1 errata e che viene quindi corretta in questa sede.
Pertanto, il motivo di appello è infondato e viene rigettato, ad eccezione di quanto verrà esposto in riferimento ai tre verbali relativi alla cartella esattoriale n. 021 2020 0008 8522 47 000.
4.3. La parziale fondatezza dell'appello, con conseguente inammissibilità dell'opposizione in primo grado (in relazione alla sola cartella di pagamento n. 021 2020 0008 8522 47 000, con specifico riferimento ai verbali n. V/90560783X del 11/05/2017, n. V/90565736X del 14/05/2017, n.
V/90562090X del 11/05/2017).
Questo giudice ha rilevato che, in relazione alla cartella di pagamento n. 021 2020 0008 8522 47 000, sussistono tre verbali di contestazione per cui non è stata dimostrata la tempestiva impugnazione (con ricorso al prefetto) nei termini di legge:
- verbale n. V/90560783X del 11/05/2017 (cfr. verbale prodotto come all. 6 del doc. 3 del fascicolo di primo grado, prodotto nel presente giudizio sub doc. 3 di parte appellante
[...]
) impugnato con ricorso del 02/11/2017, a fronte di una notifica di data 30/05/2017; Parte_1
- verbale n. V/90565736X del 14/05/2017 (cfr. verbale prodotto come all. 17 del doc. 3 del fascicolo di primo grado, prodotto nel presente giudizio sub doc. 3 di parte appellante
[...]
) impugnato con ricorso del 02/11/2017, a fronte di una notifica di data 14/06/2017; Parte_1
- verbale n. V/90562090X del 11/05/2017 (cfr. verbale prodotto come all. 52 del doc. 3 del fascicolo di primo grado, prodotto nel presente giudizio sub doc. 3 di parte appellante
[...]
) impugnato con ricorso del 02/11/2017, a fronte di una notifica di data 30/05/2017. Parte_1
In relazione a tale cartella di pagamento, e ai citati verbali di contestazione, l'impugnazione dinanzi al
Prefetto risulta tardiva (presentata oltre i sessanta giorni dalla notifica) e, pertanto, inammissibile.
Ne deriva che, in relazione a tali verbali, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione alla relativa cartella esattoriale, presentata in primo grado da rispetto Controparte_1 alla quale l'appellante contesta il rigetto implicito da parte del Giudice di prime Parte_1 cure.
Il Tribunale rileva che il Giudice di prime cure ha rigettato implicitamente l'eccezione di inammissibilità, esponendo che “ ha comunicato ai rispettivi enti comunali i Controparte_1 nominativi dei locatori dei veicoli concessi a noleggio senza conducente … A seguito della segnalazione al competente ente del nominativo dei locatari da parte del soggetto estraneo alla violazione, al quale veniva eseguita la notifica, gli enti avrebbero dovuto notificare la contravvenzione all'effettivo trasgressore, o ai sensi dell'art. 386 del Regolamento del C.d.S. procedere di ufficio
pagina 12 di 16 all'archiviazione della pratica o negare l'archiviazione con provvedimento da notificare” (p. 11 della sentenza impugnata).
Le conclusioni del Giudice di prime cure si ricollegano ad un più risalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione. In particolare “il ricorso all'opposizione prevista dalla l. n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017,
Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018)” e “in tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo” (Cass.n. 10833 del 05.06.2020).
Siffatta lettura è da ritenere superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del 22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità. Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale.
Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del
(mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva".
E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una
pagina 13 di 16 "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle
Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 - bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi”. In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213, 27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento (opposizione che nel caso di specie
è stata presentata tardivamente da . La mera comunicazione dei dati dei locatari non può Controparte_1 essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Si osserva, infine, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione dei verbali agli effettivi trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale (salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede). È evidente che la necessità, da parte della società di autonoleggio senza conducente, di impugnare il verbale di contestazione al fine di impedire che diventi esecutivo, nonostante abbia comunicato i dati del trasgressore, non rispecchia una disciplina caratterizzata da particolare ragionevolezza ed efficienza. Tuttavia, tale disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e non sembra presentare dubbi di costituzionalità.
In conclusione, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, con conseguente assorbimento del terzo motivo, e in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità parziale dell'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento Controparte_1
n. 021 2020 0008 8522 47 000, emessa dall' per la Provincia di CP_2 Controparte_25
Bolzano, limitatamente ai soli importi relativi ai verbali, emessi dal n. Parte_1
V/90560783X del 11/05/2017, n. V/90565736X del 14/05/2017, n. V/90562090X del 11/05/2017.
pagina 14 di 16 In relazione a tale cartella di pagamento, e limitatamente ai verbali citati, il motivo di appello è fondato e viene accolto in parte qua.
5. La posizione di e del CP_22 CP_16
Per quanto riguarda la domanda di e del i quali sembrano voler trarre CP_22 CP_16 beneficio dall'appello del si osserva che gli stessi non hanno proposto appello, Parte_1 neppure incidentale, avverso la sentenza.
Pertanto, la sentenza è passata in giudicato con riferimento alla posizione di del CP_22
e degli altri enti impositori, salvo quanto disposto sopra. CP_16
Per mero scrupolo si affronta la questione di nullità della sentenza di primo grado, sollevata da
[...]
, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della . CP_22 Controparte_28
L'appellata ha dedotto che, poiché il presente giudizio avrebbe ad oggetto un'ordinanza CP_22 ingiunzione del Prefetto (seppur non emessa), il legittimato passivo nel presente giudizio sarebbe la e non che si è limitata ad emettere il verbale di contestazione. Ne Controparte_28 CP_22 deriva che la sarebbe un litisconsorte necessario, pretermesso nel giudizio di primo Controparte_28 grado.
Si rileva che l'opposizione, presentata in primo grado dalla società , ha ad oggetto CP_1 numerose cartelle esattoriali, emesse sulla base di verbali di contestazione a loro volta emessi dai vari
Comuni che sono parti del presente giudizio. Pertanto, il presente processo ha ad oggetto esclusivamente la legittimità delle cartelle di pagamento (emesse in forza dei verbali di contestazione), mentre nessuna censura è stata formulata nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia, formatasi per silenzio assenso con decorso del termine di legge. La sussistenza del provvedimento, di cui non viene mai contestata la legittimità, costituisce solamente argomento a sostegno dei motivi di appello formulati.
La stessa sentenza di Cassazione (Cass.n. 18493/2020) citata da conferma che “la CP_22 legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato”, che nel presente giudizio è appunto la cartella di pagamento, emessa sulla base dei verbali di contestazione dei Comuni.
La questione sollevata da risulta quindi, in ogni caso, del tutto infondata e viene CP_22 rigettata.
6. Le spese di lite
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio al momento della proposizione del ricorso giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Bolzano n. 158/2024 del 05/07/2023, pubblicata il 04/06/2024, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della predetta sentenza, che per il resto rimane confermata,
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da ex art. 615 Controparte_1
c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 021 2020 0008 8522 47 000, emessa dall' Controparte_25
per la Provincia di Bolzano, nella sola parte in cui ha per oggetto crediti per violazioni al
[...] codice della strada vantati dal relativi ai verbali n. V/90560783X del 11/05/2017, Parte_1
n. V/90565736X del 14/05/2017, n. V/90562090X del 11/05/2017;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato dal Controparte_24
, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei
[...] suoi confronti;
3) conferma, per tutto il resto, la sentenza impugnata;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 26/11/2025.
Il Giudice dott. Ivan Rauzi
pagina 16 di 16