Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 23/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Consigliere GI di TR ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 13/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 70011 del registro di segreteria, proposto da:
A. G., nato OMISSIS e residente OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Claudio Buccoleri Mangiaracina, presso il cui studio, sito a Palermo in via Principe di Belmonte n. 94 (c/o studio legale Sparti), è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: claudio.buccoleri@pec.it;
ricorrente
CONTRO
il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro – tempore, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato presso l’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio del Capo Servizio Trattamento Economico pro – tempore col. Amm- Lorenzo Graticola, sito a Chieti in viale Benedetto Croce n. 154, resistente
All’udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, A. G. ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro – tempore, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 1092/73, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con la conseguente condanna del resistente a procedere all’emissione del decreto di riliquidazione ed a trasmetterlo all’INPS, quale ordinatore secondario di spesa; con vittoria di spese e compensi e con l’ulteriore condanna del Ministero al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del c.g.c., essendo la decisione basata “su ragioni manifeste ed orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati”.
A sostegno della domanda, ha riferito d’aver prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri, di essere stato posto in quiescenza con il sistema misto (avendo al 31.12.1995 un’anzianità di anni 14, mesi 11 e giorni 6) e di avere diritto, in virtù delle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021 QM e n. 21/2021 QM, all’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto.
Per queste ragioni, egli aveva inviato diverse diffide sia all’INPS che all’Amministrazione, anche dopo l’ultimo intervento delle Sezioni riunite.
L’INPS aveva riscontrato la richiesta del 17.9.2021, sostenendo di essere un ordinatore secondario di spesa e, quindi, di dover attendere il ricalcolo da parte del Ministero, mentre l’Ufficio del CNS (il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri) aveva risposto di dover aspettare le opportune disposizioni da parte del Ministero della Difesa.
Dopo due anni, nel silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente inviava una terza diffida, in data 10.2.2023; il Comando Carabinieri rispondeva riferendo d’aver richiesto all’INPS di fornire la prova della data di notifica all’interessato dell’originario decreto di pensione.
Pertanto, il difensore procedeva ad una quarta diffida, il 28.2.2024; il CNS rispondeva di essere ancora in attesa della prova della notifica richiesta all’INPS.
Analoga la PEC ricevuta dall’Amministrazione a seguito dell’ulteriore diffida del 13.3.2025, alla quale però l’INPS rispondeva riferendo di non avere rinvenuto la notifica dell’originario decreto di pensione e d’aver provveduto a richiedere il fascicolo cartaceo in archivio, per verificare l’esistenza della documentazione (PEC in data 11.4.2025), per poi confermare di non averla rinvenuta nemmeno nel cartaceo (PEC del 28.4.2025) e ribadire di non poter procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico in difetto del provvedimento dell’Amministrazione, essendo esso soltanto un ordinatore secondario di spesa (PEC in data 8.5.2025).
A seguito della risposta dell’INPS, il difensore inviava un’ultima diffida all’Amministrazione, con l’avvertimento che, decorso il termine di venti giorni, avrebbe proceduto per le vie giudiziali.
Non essendo pervenuto alcun riscontro, proponeva la domanda a questa Sezione, insistendo per la condanna del Ministero all’emissione del decreto di riliquidazione ed alla sua trasmissione all’INPS per il pagamento; con vittoria di spese e compensi e con l’ulteriore condanna del Ministero al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del c.g.c., essendo la decisione basata “su ragioni manifeste ed orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati”.
Il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro – tempore, costituendosi in proprio ex art. 158 c.g.c., ha dedotto d’aver adottato in data 5.12.2025 il decreto di riliquidazione nel senso auspicato dal ricorrente, tenendo conto dell’aliquota ex art. 5 del DPR n. 1092/73, nel ricalcolo della quota maturata secondo il previgente sistema retributivo. Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese di lite in quanto l’acquisizione della data di notifica dell’originario decreto di pensione era indispensabile al fine di procedere al riesame del trattamento pensionistico e, per altro verso, di essere stato reso edotto dall’INPS solo in data 28.4.2025 che il decreto non era stato rinvenuto nel fascicolo cartaceo del ricorrente; non appena ricevuta copia del provvedimento, avrebbe proceduto ad emettere il nuovo decreto tempestivamente.
Con memoria del 18 gennaio 2026, la difesa del ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna del Ministero sia al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, sia al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del c.g.c.
All’udienza di discussione, il procuratore del ricorrente ha ribadito la richiesta di condanna dell’Ente al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, avuto riguardo al ritardo nel riconoscimento del dovuto, avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso; ha insistito, altresì, per la condanna del resistente ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del c.g.c.
Nessun altro è comparso.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
A seguito dell’intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, id est l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto
(ex multis, v. Cass., sent. n. 6676/2015).
Nel caso in esame, come dedotto e documentato dal Ministero e come confermato dal difensore del ricorrente, non sussiste più l’interesse ad agire, in quanto il trattamento pensionistico è stato correttamente riliquidato ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 1092/73, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto.
Ne consegue l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Come richiesto dal difensore del ricorrente, il Ministero dev’essere condannato al pagamento delle spese di lite, in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale, in quanto il provvedimento di riliquidazione è stato effettivamente assunto non solo in ritardo, ma anche dopo aver ingiustificatamente costretto il ricorrente ad intraprendere la via giudiziale. Tuttavia, poiché il ritardo è ascrivibile anche all’INPS, non convenuto in giudizio dal ricorrente, si ritiene di dover disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della metà.
In considerazione della modesta entità delle questioni affrontate e della limitata durata del procedimento, le spese devono essere liquidate in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) e ridotte ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) in virtù della compensazione parziale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Da ultimo, si ritiene che non sussistano i presupposti per l’applicazione del comma 4 dell’art. 31 del c.g.c., in quanto il Ministero non ha mai contestato nel merito la fondatezza della domanda, tanto da aver proceduto a riliquidare il trattamento pensionistico nel senso auspicato dal ricorrente, anche se con colpevole ritardo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da A. G. contro il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro – tempore;
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro – tempore, al pagamento della metà delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa per il resto le spese di lite, in ragione della metà.
Rigetta la domanda ex art. 31, comma 4, c.g.c.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
IL GIUDICE
GI di TR
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo 22 gennaio 2026 Pubblicata il 23 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(firmato digitalmente)