Articolo 1 della Legge 30 luglio 1950, n. 659
Articolo 2
Versione
6 settembre 1950
Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere fino alla concorrenza di lire due miliardi nuove azioni della Societa' per azioni nazionale "Cogne".
Entrata in vigore il 6 settembre 1950