Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere fino alla concorrenza di lire due miliardi nuove azioni della Societa' per azioni nazionale "Cogne".
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere fino alla concorrenza di lire due miliardi nuove azioni della Societa' per azioni nazionale "Cogne".