TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3816/2024
Il Tribunale di NA NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3816 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata a [...], il [...] C.F: Parte_1
residente in [...]di NA (NA) ,alla CodiceFiscale_1
Via Giuseppe Garibaldi, 2, elettivamente domiciliata in NA alla piazza degli artisti, 27 presso lo studio dell'Avv. Mirko
Capuano, , che la rappresenta e difende giusta procura agli atti; E
, nato a [...], il 5 /2/1984, C.F.: Parte_2
e residente in [...]
Florard de Lauzieres, P.co dei Girasoli, elett ivamente dom.to in
Portici (NA), al Viale Rossini, 18, presso lo studio dell'avv.
Mariarosaria Giarritiello che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 9 ottobre 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso , del matrimonio celebratosi a NA l'8/7/2017 dal quale non sono nati figli .
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale del Tribunale di NA NO conclusasi con sentenza n.
Pag. 2 di 5 678/2024 del 5/2/2024, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
24/2/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con provvedimento del 25/2/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 3/3/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa delle parti dinanzi al Presidente
(avvenuta il 3/1/2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusasi con sentenza del Tribunale di NA
NO n. 3490/2022 del il 7/10/2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni d i cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1. Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto, con mutuo
Pag. 3 di 5 rispetto;
2. Nulla stabilirsi a titolo di assegno divorzile, l'uno in favor dell'altro, non ricorrendone i presupposti per legge;
3. la sig. continuerà a risiedere nell'ex casa Parte_1
coniugale sita in Melito di NA (NA), alla via Giuseppe
Garibaldi, 2 mentre il sig. risiede a Portici Parte_2
(NA), alla Via Florard de Lauzieres, P.co Dei Girasoli;
4. I coniugi dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
5. I ricorrenti si scambiano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
6. Le spese della presente procedura sono sostenute in compensazione da entrambi i ricorrenti .
Ritiene il Collegio che i patti suindicati possano essere posti a base della pronuncia da assumersi, precisando che, non essendovi prole né richieste economiche accessorie, le clausole pattuite assumono valenza negoziale ed in ordine ad esse il
Tribunale si limita ad una presa d'atto.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NA, in data 8/7/2017, tra (nato a Parte_2
NA, il 5.2.1984) e (nata a Parte_1
NA, il 28.10.1986) (Atto 48, P. II, s. A, anno 2017 );
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
NA le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3816/2024
Il Tribunale di NA NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3816 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata a [...], il [...] C.F: Parte_1
residente in [...]di NA (NA) ,alla CodiceFiscale_1
Via Giuseppe Garibaldi, 2, elettivamente domiciliata in NA alla piazza degli artisti, 27 presso lo studio dell'Avv. Mirko
Capuano, , che la rappresenta e difende giusta procura agli atti; E
, nato a [...], il 5 /2/1984, C.F.: Parte_2
e residente in [...]
Florard de Lauzieres, P.co dei Girasoli, elett ivamente dom.to in
Portici (NA), al Viale Rossini, 18, presso lo studio dell'avv.
Mariarosaria Giarritiello che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 9 ottobre 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso , del matrimonio celebratosi a NA l'8/7/2017 dal quale non sono nati figli .
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale del Tribunale di NA NO conclusasi con sentenza n.
Pag. 2 di 5 678/2024 del 5/2/2024, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
24/2/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con provvedimento del 25/2/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 3/3/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa delle parti dinanzi al Presidente
(avvenuta il 3/1/2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusasi con sentenza del Tribunale di NA
NO n. 3490/2022 del il 7/10/2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni d i cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1. Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto, con mutuo
Pag. 3 di 5 rispetto;
2. Nulla stabilirsi a titolo di assegno divorzile, l'uno in favor dell'altro, non ricorrendone i presupposti per legge;
3. la sig. continuerà a risiedere nell'ex casa Parte_1
coniugale sita in Melito di NA (NA), alla via Giuseppe
Garibaldi, 2 mentre il sig. risiede a Portici Parte_2
(NA), alla Via Florard de Lauzieres, P.co Dei Girasoli;
4. I coniugi dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
5. I ricorrenti si scambiano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
6. Le spese della presente procedura sono sostenute in compensazione da entrambi i ricorrenti .
Ritiene il Collegio che i patti suindicati possano essere posti a base della pronuncia da assumersi, precisando che, non essendovi prole né richieste economiche accessorie, le clausole pattuite assumono valenza negoziale ed in ordine ad esse il
Tribunale si limita ad una presa d'atto.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NA, in data 8/7/2017, tra (nato a Parte_2
NA, il 5.2.1984) e (nata a Parte_1
NA, il 28.10.1986) (Atto 48, P. II, s. A, anno 2017 );
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
NA le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5