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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa MONICA d'AGOSTINO, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza , la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 2587\2024 R.G. promossa
DA
, rapp. e dif. dall' avv.to CAPOBIANCO LUIGI giusta procura in atti, Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avvocatura interna, giusta CP_1 procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.8.2024, parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore del trattamento precisato in sede di CP_1 conclusioni nella misura invocata (16% o altra percentuale in subordine).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza della CP_1 pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta ed espletata C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronuncita in udienza .
La domanda attorea è parzialmente fondata.
1 Il nominato CTU ha infatti riconosciuto che la lesione diagnosticata ha infatti determinato una lesione dell'integrità psicofisica del periziando nella misura del 12% cod 36 delle tabelle di cui all'art.13 DL 38\2000,
a decorrere dalla data della cessazione della ITA relativa all'infornunio occorso il 17.1.2023 (v. rel CTU in atti).
La consulenza tecnica d' ufficio ha posto in rilievo la illegittimità dell' operato dell' e la parziale CP_1 fondatezza della pretesa attorea.
Questo giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U. in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico - legale ed esente da errori logico - giuridici.
CP_ Le spese di lite seguono la soccombeza parziale dell' e sono liquidate come in dispositivo .
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto, accertato che parte istante ha subìto a seguito della malattia professionale accertata dal CTU un danno complessivo all' integrità psico-fisica pari al 12% adecorrere dalla data della cessazione della ITA relativa ll'infortunio occorso il 17.1.2023 , condanna l' in persona del CP_1 legale rapp. p.t., al pagamento della relativa prestazione di legge, oltre accessori dalla maturazione all' effettivo soddisfo;
b) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1500,00 per compensi, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario;
c) le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
Avellino, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr MONICA d'AGOSTINO
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