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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/11/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
IC RE presidente rel.
NO LA giudice
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1771/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Modarelli Giuseppe con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
25/9/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 2/10/2025, contenente le condizioni del divorzio;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale, ed hanno altresì fornito chiarimenti relativamente al godimento della casa coniugale, che resta nella disponibilità della;
Pt_1 ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre
1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 68/2024 depositata in data 3/7/2024;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 2/10/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 14/10/1991 in Scanzano CO, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte Parte_2
e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 25/9/2025, depositato il 2/10/2025, così come integrate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, con le quali i coniugi hanno chiarito che la casa coniugale resta nella disponibilità della;
Pt_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scanzano CO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, Parte
II, serie A, numero 22;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
26/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NO LA IC RE