Art. 2.
I mutui di cui al precedente articolo sono di diritto garantiti dallo Stato. Per la quota parte dei mutui stessi che, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo, risulti gia' concessa alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia dello Stato sostituisce quella prestata dal comune di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
I mutui di cui al precedente articolo sono di diritto garantiti dallo Stato. Per la quota parte dei mutui stessi che, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo, risulti gia' concessa alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia dello Stato sostituisce quella prestata dal comune di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA