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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14669/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. IEMBO GIANLUIGI C.F._2
Contro
(C.F. Controparte_1
, con l'avv. SOLINAS GIANNI P.IVA_1
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al precetto notificato loro da
[...] [...]
, unitamente al titolo esecutivo costituito dal mutuo Controparte_2
1 fondiario a stato avanzamento lavori (c.d. SAL) e dall'accordo integrativo del predetto contratto di mutuo, lamentando l'erroneità dell'importo precettato, a fronte del minor importo dovuto di euro 37.877,22, in ragione dei pagamenti medio tempore effettuati, e chiedendo di accertare e dichiarare improcedibile / nullo / annullabile / inefficace il precetto stesso o, in subordine, di accertare il minor ammontare dovuto a controparte.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione avversaria, evidenziando la correttezza dell'importo precettato, in ragione delle regole sull'imputazione dei pagamenti previste ex lege, dando atto dell'avvenuto versamento ad opera di della somma di euro 10.000,00 successivamente Parte_1
alla notifica del precetto ed escludendo di aver violato l'obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c..
Con l'ordinanza datata 23.09.2024, da un lato, sono state rigettate le istanze di chiamata in causa della signora e di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in quanto Parte_3
superflue ai fini della decisione;
dall'altro, preso atto della pacifica corresponsione da parte del della somma di euro 10.000,00 a seguito della notifica del precetto, è stata Pt_1
disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per la somma eccedente l'importo di euro 37.135,37.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025.
L'opposizione è fondata nei limiti di cui si dirà.
Premesso che “ha natura di opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte
sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il
pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere in sede
2 di esecuzione forzata” (Cass. 27032/20149), la domanda di accertamento della improcedibilità, nullità, annullabilità o inefficacia del precetto, come proposta dagli opponenti in via principale, è infondata, perché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero
ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la
conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui
determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a
seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ. 27032/2014 con richiamo a Cass. Civ. 27032/2014).
Né può giungersi ad una conclusione diversa in ragione della violazione dell'obbligo di buona fede lamentata dagli opponenti, doglianza generica oltre che, in concreto, infondata.
In subordine, tuttavia, gli opponenti hanno chiesto di accertarsi il parziale adempimento dell'obbligazione per effetto dell'intervenuto versamento della somma di euro 17.040,68.
Con l'atto introduttivo del giudizio, infatti, la ed il hanno lamentato Parte_2 Pt_1
l'erroneità della somma portata dall'atto di precetto, in quanto non decurtata del credito vantato da per un saldo attivo di conto corrente e portato in compensazione, Parte_3
pari ad euro 2404,68, nonché di tre pagamenti spontanei per complessivi euro 15.000,00,
eseguiti da rispettivamente il 20.10.2022, il 15.09.2023 ed il 10.10.2023. Parte_1
L'Istituto di credito, invece, ha sostenuto di aver tenuto conto nel precetto sia del credito di oggetto di compensazione, sia dei versamenti eseguiti da Parte_3 Parte_1
in data 20.10.2022 e 15.09.2023 ed ha contestato il conteggio operato da parte opponente,
3 poiché effettuato in violazione dei criteri indicati dall'art. 1194 c.c. e senza tener conto degli interessi maturati a decorrere dalla revoca del rapporto.
A dimostrazione della correttezza dell'importo indicato nell'atto di precetto, la ha CP_1
prodotto i prospetti analitici del credito alla data del passaggio a sofferenza (doc. 6 fasc.
opposta) ed all'epoca della stesura del precetto (doc. 7 fasc. opposta).
Ha, poi, dato atto dell'avvenuto versamento delle ulteriori somme di euro 5.000,00 in data
10.10.2023 ed euro 5.000,00 in data 5.12.2023, sottolineando tuttavia l'irrilevanza di tali pagamenti ai fini della valutazione della fondatezza dell'opposizione, poiché sopravvenuti alla notifica del precetto.
La lettura combinata degli atti e dei documenti prodotti dalle parti è ex se sufficiente a decidere la questione, senza che sia necessario ammettere la CTU chiesta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc di parte opponente, o disporre l'acquisizione di ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 210 cpc.
Nel dettaglio, quanto alle doglianze sollevate in citazione da parte opponente, si osserva che: la compensazione con il credito vantato da risulta effettivamente Parte_3
attuata in data 11.11.2022 (cfr. docc. 6, 7 e 11 di parte opposta); la decurtazione dal debito complessivo dell'importo di euro 5.000,00, che afferma di aver Parte_1
corrisposto il 20.10.2022 e che non contesta, risulta dall'incrocio tra il doc. 6 di CP_1
parte opponente, ossia la missiva datata 12.10.2022 di revoca del finanziamento e di messa in mora, ed il doc. 6 di parte opposta, contenente la determinazione del credito residuo al momento del passaggio a sofferenza (il 7.11.2022).
4 Da tali documenti, infatti, si evince che il debito - ammontante ad euro 55.281,90 al momento della revoca del finanziamento - alla data di passaggio in sofferenza era diminuito, al lordo degli interessi e delle spese, ad euro 50.519,31.
La differenza tra i due importi non pare potersi attribuire ad altro se non all'accredito dell'importo corrisposto dal nel periodo intermedio. Pt_1
L'ulteriore versamento di euro 5.000,00 asseritamente eseguito dal in data Pt_1
15.09.2023, oltre ad essere annoverato nell'atto di precetto, si trova effettivamente registrato nel doc. 7 di parte opposta alla medesima data.
Erroneamente, dunque, gli opponenti non hanno tenuto conto che nelle more sono maturati interessi e che la banca ha imputato i pagamenti medio tempore effettuati, dapprima, a spese ed interessi e, poi, a capitale.
Quanto alle somme che il ha corrisposto dopo la notifica dell'atto di precetto, si Pt_1
rileva che l'Istituto di credito, nel termine assegnato con l'ordinanza del 23.09.2024, ha depositato una specifica del suo credito residuo al 27.11.2024.
Il predetto prospetto, nel quale figurano, tra l'altro, tutte le somme che parte opponente sostiene di aver corrisposto dopo la notifica del precetto (Euro 5.000,00 con valuta
10.10.2023, Euro 5.000,00 con valuta 5.12.2023 e Euro 5.000,00 con valuta 20.02.2024),
così come le “schede” contenenti il calcolo degli interessi addebitati (docc. 15-18 parte convenuta) non sono stati contestati dagli opponenti.
Conclusivamente, dunque, poiché rispetto all'importo originariamente indicato in precetto,
il credito residuo vantato dall'odierna opposta alla data della decisione ammonta ad euro
5 35.151,31, è nei limiti di tale ultima somma che deve ritenersi sussistente il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata.
In proposito, infatti, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui "Poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte
le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di
notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il
quale è tenuto a procedere a una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto
ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione”
(cfr. Cass. n. 14705/2022).
Nulla può, invece, essere in questa sede riconosciuto alla a titolo di rimborso spese e CP_1
competenze dell'esecuzione immobiliare intrapresa, trattandosi di voci di costo che esulano dalla presente procedura, la quale ha ad oggetto solo la rideterminazione del quantum
dell'atto di precetto.
La fondatezza della domanda proposta in via subordinata dagli opponenti in ragione dei pagamenti da costoro effettuati solo dopo la notifica del precetto giustifica la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accerta e dichiara il diritto di di procedere Controparte_2
ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti limitatamente alla somma di euro
35.151,31, oltre interessi sul capitale, come da domanda, dal 27.11.2024 al saldo;
6 condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Venezia, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. IEMBO GIANLUIGI C.F._2
Contro
(C.F. Controparte_1
, con l'avv. SOLINAS GIANNI P.IVA_1
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al precetto notificato loro da
[...] [...]
, unitamente al titolo esecutivo costituito dal mutuo Controparte_2
1 fondiario a stato avanzamento lavori (c.d. SAL) e dall'accordo integrativo del predetto contratto di mutuo, lamentando l'erroneità dell'importo precettato, a fronte del minor importo dovuto di euro 37.877,22, in ragione dei pagamenti medio tempore effettuati, e chiedendo di accertare e dichiarare improcedibile / nullo / annullabile / inefficace il precetto stesso o, in subordine, di accertare il minor ammontare dovuto a controparte.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione avversaria, evidenziando la correttezza dell'importo precettato, in ragione delle regole sull'imputazione dei pagamenti previste ex lege, dando atto dell'avvenuto versamento ad opera di della somma di euro 10.000,00 successivamente Parte_1
alla notifica del precetto ed escludendo di aver violato l'obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c..
Con l'ordinanza datata 23.09.2024, da un lato, sono state rigettate le istanze di chiamata in causa della signora e di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in quanto Parte_3
superflue ai fini della decisione;
dall'altro, preso atto della pacifica corresponsione da parte del della somma di euro 10.000,00 a seguito della notifica del precetto, è stata Pt_1
disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per la somma eccedente l'importo di euro 37.135,37.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025.
L'opposizione è fondata nei limiti di cui si dirà.
Premesso che “ha natura di opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte
sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il
pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere in sede
2 di esecuzione forzata” (Cass. 27032/20149), la domanda di accertamento della improcedibilità, nullità, annullabilità o inefficacia del precetto, come proposta dagli opponenti in via principale, è infondata, perché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero
ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la
conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui
determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a
seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ. 27032/2014 con richiamo a Cass. Civ. 27032/2014).
Né può giungersi ad una conclusione diversa in ragione della violazione dell'obbligo di buona fede lamentata dagli opponenti, doglianza generica oltre che, in concreto, infondata.
In subordine, tuttavia, gli opponenti hanno chiesto di accertarsi il parziale adempimento dell'obbligazione per effetto dell'intervenuto versamento della somma di euro 17.040,68.
Con l'atto introduttivo del giudizio, infatti, la ed il hanno lamentato Parte_2 Pt_1
l'erroneità della somma portata dall'atto di precetto, in quanto non decurtata del credito vantato da per un saldo attivo di conto corrente e portato in compensazione, Parte_3
pari ad euro 2404,68, nonché di tre pagamenti spontanei per complessivi euro 15.000,00,
eseguiti da rispettivamente il 20.10.2022, il 15.09.2023 ed il 10.10.2023. Parte_1
L'Istituto di credito, invece, ha sostenuto di aver tenuto conto nel precetto sia del credito di oggetto di compensazione, sia dei versamenti eseguiti da Parte_3 Parte_1
in data 20.10.2022 e 15.09.2023 ed ha contestato il conteggio operato da parte opponente,
3 poiché effettuato in violazione dei criteri indicati dall'art. 1194 c.c. e senza tener conto degli interessi maturati a decorrere dalla revoca del rapporto.
A dimostrazione della correttezza dell'importo indicato nell'atto di precetto, la ha CP_1
prodotto i prospetti analitici del credito alla data del passaggio a sofferenza (doc. 6 fasc.
opposta) ed all'epoca della stesura del precetto (doc. 7 fasc. opposta).
Ha, poi, dato atto dell'avvenuto versamento delle ulteriori somme di euro 5.000,00 in data
10.10.2023 ed euro 5.000,00 in data 5.12.2023, sottolineando tuttavia l'irrilevanza di tali pagamenti ai fini della valutazione della fondatezza dell'opposizione, poiché sopravvenuti alla notifica del precetto.
La lettura combinata degli atti e dei documenti prodotti dalle parti è ex se sufficiente a decidere la questione, senza che sia necessario ammettere la CTU chiesta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc di parte opponente, o disporre l'acquisizione di ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 210 cpc.
Nel dettaglio, quanto alle doglianze sollevate in citazione da parte opponente, si osserva che: la compensazione con il credito vantato da risulta effettivamente Parte_3
attuata in data 11.11.2022 (cfr. docc. 6, 7 e 11 di parte opposta); la decurtazione dal debito complessivo dell'importo di euro 5.000,00, che afferma di aver Parte_1
corrisposto il 20.10.2022 e che non contesta, risulta dall'incrocio tra il doc. 6 di CP_1
parte opponente, ossia la missiva datata 12.10.2022 di revoca del finanziamento e di messa in mora, ed il doc. 6 di parte opposta, contenente la determinazione del credito residuo al momento del passaggio a sofferenza (il 7.11.2022).
4 Da tali documenti, infatti, si evince che il debito - ammontante ad euro 55.281,90 al momento della revoca del finanziamento - alla data di passaggio in sofferenza era diminuito, al lordo degli interessi e delle spese, ad euro 50.519,31.
La differenza tra i due importi non pare potersi attribuire ad altro se non all'accredito dell'importo corrisposto dal nel periodo intermedio. Pt_1
L'ulteriore versamento di euro 5.000,00 asseritamente eseguito dal in data Pt_1
15.09.2023, oltre ad essere annoverato nell'atto di precetto, si trova effettivamente registrato nel doc. 7 di parte opposta alla medesima data.
Erroneamente, dunque, gli opponenti non hanno tenuto conto che nelle more sono maturati interessi e che la banca ha imputato i pagamenti medio tempore effettuati, dapprima, a spese ed interessi e, poi, a capitale.
Quanto alle somme che il ha corrisposto dopo la notifica dell'atto di precetto, si Pt_1
rileva che l'Istituto di credito, nel termine assegnato con l'ordinanza del 23.09.2024, ha depositato una specifica del suo credito residuo al 27.11.2024.
Il predetto prospetto, nel quale figurano, tra l'altro, tutte le somme che parte opponente sostiene di aver corrisposto dopo la notifica del precetto (Euro 5.000,00 con valuta
10.10.2023, Euro 5.000,00 con valuta 5.12.2023 e Euro 5.000,00 con valuta 20.02.2024),
così come le “schede” contenenti il calcolo degli interessi addebitati (docc. 15-18 parte convenuta) non sono stati contestati dagli opponenti.
Conclusivamente, dunque, poiché rispetto all'importo originariamente indicato in precetto,
il credito residuo vantato dall'odierna opposta alla data della decisione ammonta ad euro
5 35.151,31, è nei limiti di tale ultima somma che deve ritenersi sussistente il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata.
In proposito, infatti, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui "Poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte
le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di
notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il
quale è tenuto a procedere a una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto
ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione”
(cfr. Cass. n. 14705/2022).
Nulla può, invece, essere in questa sede riconosciuto alla a titolo di rimborso spese e CP_1
competenze dell'esecuzione immobiliare intrapresa, trattandosi di voci di costo che esulano dalla presente procedura, la quale ha ad oggetto solo la rideterminazione del quantum
dell'atto di precetto.
La fondatezza della domanda proposta in via subordinata dagli opponenti in ragione dei pagamenti da costoro effettuati solo dopo la notifica del precetto giustifica la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accerta e dichiara il diritto di di procedere Controparte_2
ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti limitatamente alla somma di euro
35.151,31, oltre interessi sul capitale, come da domanda, dal 27.11.2024 al saldo;
6 condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Venezia, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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