CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, TO
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Del Sacro Cuore N. 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001105079000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrentee: dichiararsi la nullità dell'intimazione, la dichiarazione di prescrizione, la riduzione delle sanzioni, la condanna dell'A.dE.R. per responsabilità aggravata e la discussione in pubblica udienza da remoto.
Resistente: per l'inammissibilità/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09920259001105079000, notificata il 21 maggio 2025, per un importo complessivo di € 27.517,28, di cui € 22.181,65 relativi a tributi di competenza del giudice tributario. L'atto è stato contestato per vizi propri e per vizi degli atti presupposti, in particolare una cartella di pagamento e un avviso di addebito INPS.
La contribuente ha articolato un ricorso fondato su 16 motivi, di seguito specificati:
1. Illegittimità dell'intimazione per mancanza di motivazione, mancata allegazione degli atti presupposti e assenza del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, con riferimento alla cartella n.
09920230001570632000.
3. Violazione dello Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000), per carenza di motivazione e mancata trasparenza.
4. Responsabilità aggravata dell'A.dE.R. e del funzionario firmatario per aver richiesto somme prescritte.
5. Vizi formali e sostanziali che, anche se parziali, travolgerebbero l'intero atto.
6. Violazione del principio di autotutela, con richiesta di annullamento dell'atto.
7. Abuso del diritto, mancata buona fede e collaborazione da parte dell'Amministrazione.
8. Mancata indicazione del tasso di interesse applicato, dei periodi di riferimento e dei criteri di calcolo.
9. Difetto di legittimazione del firmatario dell'atto, per assenza di prova dei requisiti e dell'autorizzazione.
10. Violazione dell'art. 25 DPR 602/1973, per reiterazione di intimazioni su debiti già notificati.
11. Eccezione di incostituzionalità del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) e dell'organizzazione giudiziaria tributaria.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando integralmente le doglianze della contribuente e chiedendo il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:
1. Inammissibilità per violazione del principio del “ne bis in idem”
L'Agenzia evidenzia che le stesse doglianze erano già state oggetto di due precedenti ricorsi (nrg 76/2024
e nrg 173/2024), entrambi respinti dalla Corte di Rovigo, con condanna alle spese. Pertanto, il nuovo ricorso sarebbe improcedibile e abusivo, con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
2. Regolarità della notifica e legittimità dell'intimazione
La cartella sottostante è stata regolarmente notificata il 11/07/2023. L'intimazione, quale atto esecutivo ex art. 50 DPR 602/1973, non necessita di motivazione dettagliata, essendo sufficiente il riferimento agli atti presupposti. La giurisprudenza di Cassazione (sent. 21065/2022, 22711/2020) conferma la validità della motivazione per relationem.
3. Prescrizione non maturata
La prescrizione è stata interrotta dalle sentenze del 12/11/2024 e 28/02/2025. Inoltre, la cartella è stata notificata nel 2023, quindi entro i termini.
4. Legittimità del firmatario dell'atto
Il funzionario Nominativo_1 è il responsabile della Direzione Regionale Veneto, legittimamente designato e digitalmente firmatario dell'intimazione. Non è richiesta la prova dell'autorizzazione, né la funzione apicale.
5. Assenza di responsabilità aggravata
L'Agenzia respinge la richiesta di risarcimento, ritenendo il ricorso temerario e abusivo, con richiesta di condanna della contribuente per lite temeraria e abuso del diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità per violazione del “ne bis in idem”
La Corte rileva che le doglianze formulate dalla contribuente coincidono, per contenuto e oggetto, con quelle già esaminate nei precedenti giudizi nrg 76/2024 e nrg 173/2024, definiti con sentenze rispettivamente del
12/11/2024 e del 28/02/2025. In tali pronunce è stata accertata la regolare notifica della cartella n.
09920230001570632000 e la definitività della pretesa tributaria.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, un atto successivo può essere impugnato solo per vizi propri, non potendosi contestare vizi derivati da atti presupposti ormai definitivi. Ne consegue l'inammissibilità delle censure relative alla cartella, alla sua notificazione, alla prescrizione e alla legittimità della pretesa.
2. Vizi propri dell'intimazione di pagamento
La Corte esamina ora i vizi propri dell'intimazione, unico profilo ancora scrutinabile.
a) Motivazione dell'atto
L'intimazione di pagamento, quale atto esecutivo ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973, non ha natura impositiva e non richiede una motivazione analitica. È sufficiente il riferimento agli atti presupposti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21065/2022; Cass. 22711/2020). Nel caso di specie,
l'atto impugnato riporta gli estremi della cartella, la natura dei tributi, l'anno di riferimento, l'ente impositore e il dettaglio del debito, risultando conforme ai modelli ministeriali.
b) Indicazione del responsabile del procedimento
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullità dell'intimazione, in quanto tale obbligo è previsto solo per le cartelle di pagamento (art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007). L'intimazione è atto vincolato e non soggetto a tale requisito. La firma digitale del dirigente Nominativo_1 è valida e conforme alla normativa.
c) Prescrizione
La pretesa tributaria non risulta prescritta. La cartella è stata notificata nel luglio 2023 e successivamente sono intervenuti atti interruttivi, tra cui le sentenze del 2024 e 2025. La prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi non si è maturata.
d) Responsabilità aggravata dell'Agenzia
La Corte non ravvisa alcuna condotta temeraria da parte dell'Agenzia. Al contrario, la reiterazione del contenzioso da parte della contribuente, su questioni già decise, integrerebe un abuso del diritto di azione, suscettibile di sanzione ex art. 96 c.p.c.
Consegue il rigetto integrale del ricorso, con addebito delle spese a carico del ricorrente in aderenza al principio della soccombenza, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, TO
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Del Sacro Cuore N. 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001105079000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrentee: dichiararsi la nullità dell'intimazione, la dichiarazione di prescrizione, la riduzione delle sanzioni, la condanna dell'A.dE.R. per responsabilità aggravata e la discussione in pubblica udienza da remoto.
Resistente: per l'inammissibilità/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09920259001105079000, notificata il 21 maggio 2025, per un importo complessivo di € 27.517,28, di cui € 22.181,65 relativi a tributi di competenza del giudice tributario. L'atto è stato contestato per vizi propri e per vizi degli atti presupposti, in particolare una cartella di pagamento e un avviso di addebito INPS.
La contribuente ha articolato un ricorso fondato su 16 motivi, di seguito specificati:
1. Illegittimità dell'intimazione per mancanza di motivazione, mancata allegazione degli atti presupposti e assenza del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, con riferimento alla cartella n.
09920230001570632000.
3. Violazione dello Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000), per carenza di motivazione e mancata trasparenza.
4. Responsabilità aggravata dell'A.dE.R. e del funzionario firmatario per aver richiesto somme prescritte.
5. Vizi formali e sostanziali che, anche se parziali, travolgerebbero l'intero atto.
6. Violazione del principio di autotutela, con richiesta di annullamento dell'atto.
7. Abuso del diritto, mancata buona fede e collaborazione da parte dell'Amministrazione.
8. Mancata indicazione del tasso di interesse applicato, dei periodi di riferimento e dei criteri di calcolo.
9. Difetto di legittimazione del firmatario dell'atto, per assenza di prova dei requisiti e dell'autorizzazione.
10. Violazione dell'art. 25 DPR 602/1973, per reiterazione di intimazioni su debiti già notificati.
11. Eccezione di incostituzionalità del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) e dell'organizzazione giudiziaria tributaria.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando integralmente le doglianze della contribuente e chiedendo il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:
1. Inammissibilità per violazione del principio del “ne bis in idem”
L'Agenzia evidenzia che le stesse doglianze erano già state oggetto di due precedenti ricorsi (nrg 76/2024
e nrg 173/2024), entrambi respinti dalla Corte di Rovigo, con condanna alle spese. Pertanto, il nuovo ricorso sarebbe improcedibile e abusivo, con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
2. Regolarità della notifica e legittimità dell'intimazione
La cartella sottostante è stata regolarmente notificata il 11/07/2023. L'intimazione, quale atto esecutivo ex art. 50 DPR 602/1973, non necessita di motivazione dettagliata, essendo sufficiente il riferimento agli atti presupposti. La giurisprudenza di Cassazione (sent. 21065/2022, 22711/2020) conferma la validità della motivazione per relationem.
3. Prescrizione non maturata
La prescrizione è stata interrotta dalle sentenze del 12/11/2024 e 28/02/2025. Inoltre, la cartella è stata notificata nel 2023, quindi entro i termini.
4. Legittimità del firmatario dell'atto
Il funzionario Nominativo_1 è il responsabile della Direzione Regionale Veneto, legittimamente designato e digitalmente firmatario dell'intimazione. Non è richiesta la prova dell'autorizzazione, né la funzione apicale.
5. Assenza di responsabilità aggravata
L'Agenzia respinge la richiesta di risarcimento, ritenendo il ricorso temerario e abusivo, con richiesta di condanna della contribuente per lite temeraria e abuso del diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità per violazione del “ne bis in idem”
La Corte rileva che le doglianze formulate dalla contribuente coincidono, per contenuto e oggetto, con quelle già esaminate nei precedenti giudizi nrg 76/2024 e nrg 173/2024, definiti con sentenze rispettivamente del
12/11/2024 e del 28/02/2025. In tali pronunce è stata accertata la regolare notifica della cartella n.
09920230001570632000 e la definitività della pretesa tributaria.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, un atto successivo può essere impugnato solo per vizi propri, non potendosi contestare vizi derivati da atti presupposti ormai definitivi. Ne consegue l'inammissibilità delle censure relative alla cartella, alla sua notificazione, alla prescrizione e alla legittimità della pretesa.
2. Vizi propri dell'intimazione di pagamento
La Corte esamina ora i vizi propri dell'intimazione, unico profilo ancora scrutinabile.
a) Motivazione dell'atto
L'intimazione di pagamento, quale atto esecutivo ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973, non ha natura impositiva e non richiede una motivazione analitica. È sufficiente il riferimento agli atti presupposti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21065/2022; Cass. 22711/2020). Nel caso di specie,
l'atto impugnato riporta gli estremi della cartella, la natura dei tributi, l'anno di riferimento, l'ente impositore e il dettaglio del debito, risultando conforme ai modelli ministeriali.
b) Indicazione del responsabile del procedimento
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullità dell'intimazione, in quanto tale obbligo è previsto solo per le cartelle di pagamento (art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007). L'intimazione è atto vincolato e non soggetto a tale requisito. La firma digitale del dirigente Nominativo_1 è valida e conforme alla normativa.
c) Prescrizione
La pretesa tributaria non risulta prescritta. La cartella è stata notificata nel luglio 2023 e successivamente sono intervenuti atti interruttivi, tra cui le sentenze del 2024 e 2025. La prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi non si è maturata.
d) Responsabilità aggravata dell'Agenzia
La Corte non ravvisa alcuna condotta temeraria da parte dell'Agenzia. Al contrario, la reiterazione del contenzioso da parte della contribuente, su questioni già decise, integrerebe un abuso del diritto di azione, suscettibile di sanzione ex art. 96 c.p.c.
Consegue il rigetto integrale del ricorso, con addebito delle spese a carico del ricorrente in aderenza al principio della soccombenza, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).