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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026Sentenza n. 53/2026
Depositata il 08/01/2026Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3521/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400010842000 974 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170011195236000 203 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180018651387000 217 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230001123475000 199 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5348/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituito e domiciliato come in atti, impugnava il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe descritto, notificato in data 10.01.2025, per la sola parte riferita alle cartelle di pagamento emesse per tassa automobilistica dovuta alla Regione Puglia deducendo la omessa notifica degli atti presupposto e concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre al difensore costituito.
Si costituiva l'ente impositore Regione Puglia contestando le eccezioni proposte perché infondate e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va disatteso.
Dagli atti risulta provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica, i quali, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, costituiscono titolo esecutivo idoneo alla riscossione coattiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della resistente costituita Regione Puglia che si liquidano in complessivi euro 220,00 (importo già detratto del 20% ex art. 15 comma 2 sexies D.L.vo 546/92). Il GM dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 08/01/2026Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3521/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400010842000 974 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170011195236000 203 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180018651387000 217 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230001123475000 199 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5348/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituito e domiciliato come in atti, impugnava il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe descritto, notificato in data 10.01.2025, per la sola parte riferita alle cartelle di pagamento emesse per tassa automobilistica dovuta alla Regione Puglia deducendo la omessa notifica degli atti presupposto e concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre al difensore costituito.
Si costituiva l'ente impositore Regione Puglia contestando le eccezioni proposte perché infondate e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va disatteso.
Dagli atti risulta provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica, i quali, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, costituiscono titolo esecutivo idoneo alla riscossione coattiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della resistente costituita Regione Puglia che si liquidano in complessivi euro 220,00 (importo già detratto del 20% ex art. 15 comma 2 sexies D.L.vo 546/92). Il GM dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno