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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1041/2024 RG avente ad oggetto la sentenza n. 219/2024 del 17.06.2024, resa nella causa civile n. 1530/2020 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d il cui a via A. Manzoni n.61 è eletto domicilio
- appellante -
contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
press ighera alla via Roma n. 2 è eletto domicilio
- appellata–
Ragioni della decisione
(1) abstract. con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deducendo l'erronea ricostruzione dei fatti e l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 cc in caso di tamponamento, lamentando la mancata compensazione almeno parziale delle spese di lite, evocando in giudizio proponeva CP_1 appello avverso la sentenza n. 219/2024 del 17.06.2024, resa nella causa civile n. 1530/2020 RG, del Giudice di Pace di Sanremo, instando, in via principale, in totale riforma della stessa, per il rigetto della domanda proposta da in via CP_1 riconvenzionale nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, per la condanna dello stesso alla restituzione, in suo favore di quanto corrisposto in sede di esecuzione della sentenza gravata, in via subordinata, in parziale riforma della stessa, per la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello essendosi l'appellante limitato a riproporre le medesime difese spiegate dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dedotto che la bicicletta del non era stata tamponata dal motociclo condotto dall' essendosi Pt_1 CP_1 trattato di un scontro laterale, verificatosi in condizioni di semioscurità allorchè il procedeva a luci spente senza indossare il giubbino/bretelle retroriflettenti Pt_1 ad alta visibilità, tra i due mezzi, rilevato che non vi era stata soccombenza di OGGERO [...]
in relazione alla domanda attorea svolta in primo grado, instava, in via
[...] inare/pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nel merito, per la conferma della sentenza impugnata, in via subordinata, per la riduzione dell'importo dovuto in ragione di un concorso di colpa del con vittoria di Pt_1 spese e competenze professionali 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 14.02.2025 come da separato verbale.
(2) sul primo motivo di appello. Quanto all'esposizione dei motivi di appello, deve evidenziarsi che ne risulta assicurata l'osservanza da una narrazione idonea garantire, al giudice del gravame, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata, sicché quanto si richiede è, in definitiva, una esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, di modo che risulti il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ebbene, tale esigenza risulta soddisfatta nel caso di specie, risultando chiaro come il “thema decidendum” sia quello della corretta applicazione, o meno, della presunzione ex art. 2054, comma 2, cc, pur in presenza di una ricostruzione della dinamica del sinistro che ha permesso unicamente di acclarare che la bicicletta condotta da venne urtato da tergo, senza migliori Parte_1 accertamenti circa la sua condotta di guida, se non che egli non procedeva a luci spente senza indossare il giubbino/bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. 2.1) All'evidenza, l'appello è fondato su due motivi: l'errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di Pace e soprattutto il malgoverno della presunzione legale di corresponsabilità in un caso di tamponamento;
e, in subordine, la sproporzionata condanna alle spese, che è stata effettuata per l'intero allorché le parti erano state ritenute corresponsabili del sinistro metà per ciascuna. 2.2) Nessun dubbio che nel caso di specie alla guida del motociclo CP_1
Honda tg ED78972, tamponò che lo precedeva, nel mentre Parte_1 percorreva in bicicletta il corso Marconi di Sanremo, come si inferisce dalla relazione della Polizia Municipale intervenuta dopo il fatto (laddove testualmente si legge «il cond. veic. “A” motociclista transitava in corso Marconi direzione ponente-levante, CP_1 giunto in prossimità del civico 159, per cause imprecisate, addiveniva a collisione con il veic. “B” velocipede condotto da che lo precedeva nello stesso Parte_2 senso di marcia, rimanendo così coinvolti in un sinistro stradale … la collisione avvenne tra la parte anteriore destra del veic. “A” ed il fianco sinistro del cond. veic. “B” ed entrambi i conducenti cadevano a terra riportando lesioni») e dalla ricostruzione cinematica licenziata dal giudice di prime cure (laddove testualmente si legge: «Dalle dichiarazioni di entrambi i conducenti, appare evidente che prima del sinistro il velocipede percorreva il Corso Marconi precedendo lo scooter, che viaggiando ad una maggiore velocità lo raggiungeva urtandolo. La disquisizione se si tratta di un tamponamento o un urto laterale appare alquanto singolare. Un tamponamento fra due autoveicoli è comprensibile avendo le autovetture ampie superfici posteriori e anteriori, ma nel caso di un motoveicolo che tampona una bicicletta non si può pensare che la ruota anteriore del motoveicolo vada a centrare la ruota posteriore della bicicletta con precisione millimetrica. Lo scrivente ritiene che sia da considerarsi tamponamento il sopraggiungere del motoveicolo nella sagoma della bicicletta e del suo conducente (comprese le oscillazioni) a partire da una posizione posteriore», pag. 19). La lateralità del punto di scontro, che peraltro è la regola laddove il veicolo davanti è un mezzo
2 dott. Pasquale LONGARINI sottile come una bicicletta, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, non esclude affatto che sia trattato di un tamponamento. Il mero fatto di provenire da dietro, nella stessa corsia e senso di marcia, toglie rilevanza alla circostanza che la bicicletta fosse stata colpita lateralmente. 2.3) L'art. 149, co.1, codice della strada dispone che «durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con veicoli che precedono». Tale previsione fa sì che, in caso di tamponamento tra veicoli, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, che, contrariamente a quanto ritenuto il giudice di prime cure, deroga alla presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, co.2, cc. Il conducente resta dunque gravato dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del motociclo e la conseguente collisione erano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cass. n. 3282/2006; cass. n. 12108/2006; cass. n. 13703/2014; cass. n. 3398/2023). 2.4) Di conseguenza doveva (e deve) essere applicata la diversa regola probatoria prevista dall'art. 149 CdS: non la presunzione di corresponsabilità, ma la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del motociclo investitore, che si trova(va) nella presunzione di fatto di aver violato la distanza di sicurezza. Il diverso inquadramento normativo ha una ricaduta anche sulla regola probatoria da applicare, in quanto è il conducente del motociclo onerato della prova liberatoria, provando di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza, e quindi evitare l'investimento, per ragioni esulanti dalla sua volontà e dalla sua sfera di controllo (cass. n.21513/2020; cass. n. 8051/2016; cass. n. 6193/2014), che possono consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cass. n. 8051/2016, cass. n. 18884/2015; cass. n. 27134/2006). 2.5) Alla luce dei succitati principi, disattesi dal Giudice di Pace, resta da verificare se la mancata tempestiva frenata del motociclo condotta dall' sia stata determinata CP_1 da cause lui non imputabili, segnatamente dal malgove icicletta da parte del tamponato Parte_2
2.6) All'uopo, l'odierna appellata ha offerto la prova che il procedeva senza Pt_1 luci accese, circostanza peraltro non contestata anzi ammessa dall'appellato, mentre non ha provato che la bicicletta fosse priva di dispositivi catarinfrangenti e che il non indossasse il giubbotto o le bretelle riflettenti, tanto che i vigili Pt_1 intervenuti, se lo avessero rilevato, lo avrebbero sanzionato, come è avvenuto per le luci, verbale che, all'esito dell'impugnazione da parte del sanzionato, veniva poi archiviato con ordinanza prefettizia 17.7.2017. 2.7) In ragione della circostanza che il tamponamento è avvenuto tra le ore 19:30/19:40 (doc. 4 di parte appellante, ove si attesta il trasporto al pronto soccorso alle 19:50; dichiarazioni dalle quali si evince che i VVFF arrivano sui luoghi circa Tes_1
15/20 minuti dopo la chiamata, ed il verbale veniva aperto alle ore 20:00) del 21.9.2016, data in cui il sole in Sanremo tramonta(va) alle 19:28 (v. effemeridi prodotte da parte appellante), in condizioni di tempo sereno (come certificato dai VVFF nel rapporto di incidente), il normale incedere di una bicicletta senza luci (la cui accensione, peraltro, non era obbligatoria a quell'ora ex art. 337 reg. att. CdS e non consigliata dalle condizioni del tempo, che era sereno e non nuvoloso) , alle ore 19:30/19:40, di un giorno, in condizioni di tempo sereno, di settembre, non costituiva un evento eccezionale della circolazione stradale, che, quindi, doveva essere previsto e considerato dall'utente della strada per regolare la propria condotta di guida.
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.8) Come correttamente osservato dall'appellante, per le biciclette vi è una apposita norma (art. 337 reg. att. CdS) che prescrive l'obbligo di accensione delle luci solo mezz'ora dopo il tramonto, laddove per i ciclomotori e i motocicli vige l'obbligo di tenerli accesi tutto il giorno, giusto l'art. 152 CdS. La polizia municipale intervenuta verso le ore 20:00, in ragione delle condizioni di luce definite, alle ore 20:00,
“giorno:semioscurità”, sanzionava il per la mancata accensione dei fari, Pt_1 verbale che, all'esito dell'impugnazione da parte del sanzionato, veniva poi archiviato con ordinanza prefettizia del 17.7.2021, laddove si legge «Rilevato che le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento, per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto: non sussistono i presupposti sanzionatori, per le ragioni indicate nel ricorso e sostanzialmente condivise, con encomiabile oggettività, dall'organo accertatore, le cui conformi conclusioni non sfavorevoli all'accoglimento dell'impugnazione non possono, conseguentemente, che essere legittimamente condivise;
è infatti di tutta evidenza la carenza probatoria anche in relazione all'elemento oggettivo, a fronte della (necessaria) approssimazione nella ricostruzione della dinamica del sinistro, nel cui ambito residuano incertezze rilevanti anche sull'ora esatta in cui l'urto sarebbe avvenuto, forse addirittura in orario in cui l'obbligo di accendere le luci ancora non vige;
a maggior ragione non può ritenersi provata la preventiva e consapevole accettazione del rischio in capo al contenuto, quantomeno in misura tale da giustificare l'irrogazione della sanzione». 2.9) Non avendo il tamponatore/appellato offerto la prova liberatoria, in assenza di alcun concorso di colpa del velocipede, va accolto il primo motivo di appello, con effetto di assorbimento del secondo motivo.
(2) sulle spese di giudizio. La peculiarità della vicenda processuale, l'intervenuta transazione in primo grado tra il convenuto e la terza chiamata e tra l'attore e la terza chiamata, impone e giustifica la compensazione della spese di lite tra le parti dei due gradi di giudizio
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) in accoglimento del primo motivo di appello, riforma la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo il 17.6.2024 n.219 e, per l'effetto, respinge la domanda riconvenzionale svolta da nel giudizio di primo grado e lo condanna Parte_3 alla restituzione, in fav di quanto Parte_2 eventualmente corrisposto in esec
2) compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio
3) pone a carico delle parti nella misura del 50% cadauno ciascuna le spese di CCTTUU come già liquidate, in precedenti decreti.
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 14.02.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 dott. Controparte_2
[...]
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1041/2024 RG avente ad oggetto la sentenza n. 219/2024 del 17.06.2024, resa nella causa civile n. 1530/2020 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d il cui a via A. Manzoni n.61 è eletto domicilio
- appellante -
contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
press ighera alla via Roma n. 2 è eletto domicilio
- appellata–
Ragioni della decisione
(1) abstract. con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deducendo l'erronea ricostruzione dei fatti e l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 cc in caso di tamponamento, lamentando la mancata compensazione almeno parziale delle spese di lite, evocando in giudizio proponeva CP_1 appello avverso la sentenza n. 219/2024 del 17.06.2024, resa nella causa civile n. 1530/2020 RG, del Giudice di Pace di Sanremo, instando, in via principale, in totale riforma della stessa, per il rigetto della domanda proposta da in via CP_1 riconvenzionale nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, per la condanna dello stesso alla restituzione, in suo favore di quanto corrisposto in sede di esecuzione della sentenza gravata, in via subordinata, in parziale riforma della stessa, per la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello essendosi l'appellante limitato a riproporre le medesime difese spiegate dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dedotto che la bicicletta del non era stata tamponata dal motociclo condotto dall' essendosi Pt_1 CP_1 trattato di un scontro laterale, verificatosi in condizioni di semioscurità allorchè il procedeva a luci spente senza indossare il giubbino/bretelle retroriflettenti Pt_1 ad alta visibilità, tra i due mezzi, rilevato che non vi era stata soccombenza di OGGERO [...]
in relazione alla domanda attorea svolta in primo grado, instava, in via
[...] inare/pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nel merito, per la conferma della sentenza impugnata, in via subordinata, per la riduzione dell'importo dovuto in ragione di un concorso di colpa del con vittoria di Pt_1 spese e competenze professionali 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 14.02.2025 come da separato verbale.
(2) sul primo motivo di appello. Quanto all'esposizione dei motivi di appello, deve evidenziarsi che ne risulta assicurata l'osservanza da una narrazione idonea garantire, al giudice del gravame, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata, sicché quanto si richiede è, in definitiva, una esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, di modo che risulti il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ebbene, tale esigenza risulta soddisfatta nel caso di specie, risultando chiaro come il “thema decidendum” sia quello della corretta applicazione, o meno, della presunzione ex art. 2054, comma 2, cc, pur in presenza di una ricostruzione della dinamica del sinistro che ha permesso unicamente di acclarare che la bicicletta condotta da venne urtato da tergo, senza migliori Parte_1 accertamenti circa la sua condotta di guida, se non che egli non procedeva a luci spente senza indossare il giubbino/bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. 2.1) All'evidenza, l'appello è fondato su due motivi: l'errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di Pace e soprattutto il malgoverno della presunzione legale di corresponsabilità in un caso di tamponamento;
e, in subordine, la sproporzionata condanna alle spese, che è stata effettuata per l'intero allorché le parti erano state ritenute corresponsabili del sinistro metà per ciascuna. 2.2) Nessun dubbio che nel caso di specie alla guida del motociclo CP_1
Honda tg ED78972, tamponò che lo precedeva, nel mentre Parte_1 percorreva in bicicletta il corso Marconi di Sanremo, come si inferisce dalla relazione della Polizia Municipale intervenuta dopo il fatto (laddove testualmente si legge «il cond. veic. “A” motociclista transitava in corso Marconi direzione ponente-levante, CP_1 giunto in prossimità del civico 159, per cause imprecisate, addiveniva a collisione con il veic. “B” velocipede condotto da che lo precedeva nello stesso Parte_2 senso di marcia, rimanendo così coinvolti in un sinistro stradale … la collisione avvenne tra la parte anteriore destra del veic. “A” ed il fianco sinistro del cond. veic. “B” ed entrambi i conducenti cadevano a terra riportando lesioni») e dalla ricostruzione cinematica licenziata dal giudice di prime cure (laddove testualmente si legge: «Dalle dichiarazioni di entrambi i conducenti, appare evidente che prima del sinistro il velocipede percorreva il Corso Marconi precedendo lo scooter, che viaggiando ad una maggiore velocità lo raggiungeva urtandolo. La disquisizione se si tratta di un tamponamento o un urto laterale appare alquanto singolare. Un tamponamento fra due autoveicoli è comprensibile avendo le autovetture ampie superfici posteriori e anteriori, ma nel caso di un motoveicolo che tampona una bicicletta non si può pensare che la ruota anteriore del motoveicolo vada a centrare la ruota posteriore della bicicletta con precisione millimetrica. Lo scrivente ritiene che sia da considerarsi tamponamento il sopraggiungere del motoveicolo nella sagoma della bicicletta e del suo conducente (comprese le oscillazioni) a partire da una posizione posteriore», pag. 19). La lateralità del punto di scontro, che peraltro è la regola laddove il veicolo davanti è un mezzo
2 dott. Pasquale LONGARINI sottile come una bicicletta, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, non esclude affatto che sia trattato di un tamponamento. Il mero fatto di provenire da dietro, nella stessa corsia e senso di marcia, toglie rilevanza alla circostanza che la bicicletta fosse stata colpita lateralmente. 2.3) L'art. 149, co.1, codice della strada dispone che «durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con veicoli che precedono». Tale previsione fa sì che, in caso di tamponamento tra veicoli, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, che, contrariamente a quanto ritenuto il giudice di prime cure, deroga alla presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, co.2, cc. Il conducente resta dunque gravato dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del motociclo e la conseguente collisione erano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cass. n. 3282/2006; cass. n. 12108/2006; cass. n. 13703/2014; cass. n. 3398/2023). 2.4) Di conseguenza doveva (e deve) essere applicata la diversa regola probatoria prevista dall'art. 149 CdS: non la presunzione di corresponsabilità, ma la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del motociclo investitore, che si trova(va) nella presunzione di fatto di aver violato la distanza di sicurezza. Il diverso inquadramento normativo ha una ricaduta anche sulla regola probatoria da applicare, in quanto è il conducente del motociclo onerato della prova liberatoria, provando di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza, e quindi evitare l'investimento, per ragioni esulanti dalla sua volontà e dalla sua sfera di controllo (cass. n.21513/2020; cass. n. 8051/2016; cass. n. 6193/2014), che possono consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cass. n. 8051/2016, cass. n. 18884/2015; cass. n. 27134/2006). 2.5) Alla luce dei succitati principi, disattesi dal Giudice di Pace, resta da verificare se la mancata tempestiva frenata del motociclo condotta dall' sia stata determinata CP_1 da cause lui non imputabili, segnatamente dal malgove icicletta da parte del tamponato Parte_2
2.6) All'uopo, l'odierna appellata ha offerto la prova che il procedeva senza Pt_1 luci accese, circostanza peraltro non contestata anzi ammessa dall'appellato, mentre non ha provato che la bicicletta fosse priva di dispositivi catarinfrangenti e che il non indossasse il giubbotto o le bretelle riflettenti, tanto che i vigili Pt_1 intervenuti, se lo avessero rilevato, lo avrebbero sanzionato, come è avvenuto per le luci, verbale che, all'esito dell'impugnazione da parte del sanzionato, veniva poi archiviato con ordinanza prefettizia 17.7.2017. 2.7) In ragione della circostanza che il tamponamento è avvenuto tra le ore 19:30/19:40 (doc. 4 di parte appellante, ove si attesta il trasporto al pronto soccorso alle 19:50; dichiarazioni dalle quali si evince che i VVFF arrivano sui luoghi circa Tes_1
15/20 minuti dopo la chiamata, ed il verbale veniva aperto alle ore 20:00) del 21.9.2016, data in cui il sole in Sanremo tramonta(va) alle 19:28 (v. effemeridi prodotte da parte appellante), in condizioni di tempo sereno (come certificato dai VVFF nel rapporto di incidente), il normale incedere di una bicicletta senza luci (la cui accensione, peraltro, non era obbligatoria a quell'ora ex art. 337 reg. att. CdS e non consigliata dalle condizioni del tempo, che era sereno e non nuvoloso) , alle ore 19:30/19:40, di un giorno, in condizioni di tempo sereno, di settembre, non costituiva un evento eccezionale della circolazione stradale, che, quindi, doveva essere previsto e considerato dall'utente della strada per regolare la propria condotta di guida.
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.8) Come correttamente osservato dall'appellante, per le biciclette vi è una apposita norma (art. 337 reg. att. CdS) che prescrive l'obbligo di accensione delle luci solo mezz'ora dopo il tramonto, laddove per i ciclomotori e i motocicli vige l'obbligo di tenerli accesi tutto il giorno, giusto l'art. 152 CdS. La polizia municipale intervenuta verso le ore 20:00, in ragione delle condizioni di luce definite, alle ore 20:00,
“giorno:semioscurità”, sanzionava il per la mancata accensione dei fari, Pt_1 verbale che, all'esito dell'impugnazione da parte del sanzionato, veniva poi archiviato con ordinanza prefettizia del 17.7.2021, laddove si legge «Rilevato che le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento, per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto: non sussistono i presupposti sanzionatori, per le ragioni indicate nel ricorso e sostanzialmente condivise, con encomiabile oggettività, dall'organo accertatore, le cui conformi conclusioni non sfavorevoli all'accoglimento dell'impugnazione non possono, conseguentemente, che essere legittimamente condivise;
è infatti di tutta evidenza la carenza probatoria anche in relazione all'elemento oggettivo, a fronte della (necessaria) approssimazione nella ricostruzione della dinamica del sinistro, nel cui ambito residuano incertezze rilevanti anche sull'ora esatta in cui l'urto sarebbe avvenuto, forse addirittura in orario in cui l'obbligo di accendere le luci ancora non vige;
a maggior ragione non può ritenersi provata la preventiva e consapevole accettazione del rischio in capo al contenuto, quantomeno in misura tale da giustificare l'irrogazione della sanzione». 2.9) Non avendo il tamponatore/appellato offerto la prova liberatoria, in assenza di alcun concorso di colpa del velocipede, va accolto il primo motivo di appello, con effetto di assorbimento del secondo motivo.
(2) sulle spese di giudizio. La peculiarità della vicenda processuale, l'intervenuta transazione in primo grado tra il convenuto e la terza chiamata e tra l'attore e la terza chiamata, impone e giustifica la compensazione della spese di lite tra le parti dei due gradi di giudizio
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) in accoglimento del primo motivo di appello, riforma la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo il 17.6.2024 n.219 e, per l'effetto, respinge la domanda riconvenzionale svolta da nel giudizio di primo grado e lo condanna Parte_3 alla restituzione, in fav di quanto Parte_2 eventualmente corrisposto in esec
2) compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio
3) pone a carico delle parti nella misura del 50% cadauno ciascuna le spese di CCTTUU come già liquidate, in precedenti decreti.
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 14.02.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
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1 dott. Controparte_2
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