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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 6777/2022 promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to Mercurio Annalisa, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- Ricorrente - contro nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Cecilia Gargiulo, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
- Resistente -
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
- Interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da rispettive comparse conclusionali versate in atti telematicamente.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 8.11.2022 parte ricorrente sig.ra chiedeva dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 6.6.2006 Controparte_1 dalla cui unione nascevano due figlie: il 4.1.2008 e il 26.2.2009. La ricorrente Per_1 Per_2 precisava in ricorso che il Tribunale con provvedimento del 14.6.2021 omologava la separazione tra i predetti coniugi, previa comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale e che da allora perdurava ininterrotto lo stato di separazione. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché affido esclusivo delle minori, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, contributo al mantenimento delle minori da porsi a carico del resistente nella misura di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la richiesta di pagamento delle restanti rate del mutuo da ripartirsi tra i coniugi nella misura del 50%, nulla per l'assegno divorzile in quanto autonoma economicamente.
In data 20.3.2023 si costituiva parte resistente, sig. , il quale chiedeva pronunciarsi Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della disciplina dell'accollo del mutuo da parte della sig.ra nonché disporsi affido condiviso delle minori e contributo al Parte_1 mantenimento delle stesse a carico del padre nella misura di euro 350 mensili, nulla per l'assegno divorzile.
Alla udienza del 28.06.2023 fissata per la comparizione delle parti, compariva sola parte ricorrente che chiedeva rinvio per impedimento a comparire dell'altro difensore;
il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 13.11.2023 sostituendo la udienza con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pervenute le note per la predetta udienza il Presidente del Tribunale, rilevato che nel giudizio non era ancora stata svolta la comparizione delle parti, fissava l' udienza del 20.3.2024.
Svoltasi l'udienza di comparizione dei coniugi il Presidente disponeva l'audizione delle minori e fissava all'uopo l'udienza del 19.6.2024 ad esito della quale disponeva il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti assegnando alle stesse il termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle istanze e conclusioni.
Dunque, a seguito della trattazione scritta disposta e rilevato che le parti in data 1.7.2024 depositavano un accordo sulle sole condizioni economiche del divorzio, rimettendosi alle determinazioni del
Tribunale per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti tra le minori ed il padre, il Presidente recepiva l'accordo raggiunto tra le parti e disponeva l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, rinviando alla udienza del 13.1.2025 innanzi al Giudice Istruttore nominato. Il Presidente istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione a seguito della disamina delle note di udienza depositate, fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 7.7.2025 da intendersi udienza figurata di precisazione delle conclusioni: pervenute le note, riservava la causa a sentenza concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento . Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e decreto di omologazione del 14.06.2021 nella procedura RG. N. 816/2021 emesso dal Tribunale di Nola previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nola in 20.05.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione come da certificazioni anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87.
Circa l'affidamento delle minori giova precisare quanto segue.
È noto, al riguardo, che il criterio fondamentale cui deve attenersi giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
Costituendo il preminente interesse del minore - secondo quanto innanzi rilevato - misura e limite dell'affidamento, anche la realizzazione del diritto - dovere del genitore non affidatario di prendersi cura dell'educazione e dell'istruzione del figlio nonché di godere della presenza del minore presso di lui, secondo quanto dispone il menzionato art. 337 ter c.p.c., deve essere necessariamente coordinata con il perseguimento di detto interesse;
il giudice della separazione e del divorzio, dunque, se certo non può limitare l'esercizio di esso per considerazioni di tipo sanzionatorio attinenti alla responsabilità della crisi coniugale, ha il potere, di regolare “i tempi e le modalità” di incontro del genitore presso il quale il minore non viene collocato prevalentemente;
in tale contesto può legittimamente disciplinare il diritto - dovere di quest'ultimo di conservare sistematici rapporti con i figli prevedendo particolari cautele e restrizioni che appaiano necessarie ad evitare un qualsiasi pregiudizio alla loro salute psicofisica, arrivando anche a sospendere gli incontri in situazioni eccezionali in cui la continuazione dei rapporti genitore - figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata (il diritto di visita è espressione di un munus del genitore ma non ha carattere assoluto e inderogabile e riceve tutela soltanto nei limiti della sua compatibilità con il prevalente interesse del figlio, assunto dalla legge come imprescindibile criterio di riferimento);
L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386). La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato al minore da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali nel corso del procedimento nonché dall'audizione diretta delle minori, emerge con chiarezza un quadro relazionale complesso ed ormai consolidato tale da giustificare l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
Le relazioni redatte dagli operatori incaricati hanno evidenziato come nel corso del tempo le minori hanno manifestato un atteggiamento di crescente stanchezza ed insofferenza rispetto alla necessità di tornare di continuo sulle medesime problematiche inerenti al rapporto con il padre. Le dichiarazioni rese dalle stesse hanno confermato la mancanza di percezione di una presenza paterna significativa sotto il profilo affettivo ed educativo, essendo stata la figura genitoriale caratterizzata, secondo quanto riferito, da atteggiamenti di svalutazione nei confronti della madre e da una distanza emotiva mai colmata.
Con la relazione aggiornata dei Servizi Sociali di luglio 2025 il quadro è apparso ulteriormente cristallizzato: le figlie a distanza di anni hanno ribadito con coerenza la loro volontà di mantenere inalterata la situazione attuale, dichiarandosi serene e soddisfatte e della stabilità raggiunta all'interno del nucleo materno. In particolare, ha confermato la propria ferma opposizione alla ripresa Per_1 di qualsivoglia frequentazione con il padre, mentre ha precisato che le modalità di contatto Per_2 sono rimaste circoscritte a messaggi sporadici via whatsapp non traducendosi mai in una ripresa effettiva del rapporto genitoriale. Il quadro complessivo, dunque, restituisce l'immagine di una relazione padre-figlia interrotta ormai da circa quattro anni che non ha trovato elementi di ricostruzione. In considerazione della volontà espressa delle figlie, maturata nel corso di un lungo arco temporale e in un contesto di accompagnamento professionale, appare arduo e potenzialmente pregiudizievole imporre d'autorità un ripristino del rapporto di frequentazione con il padre in contrasto con la serenità e la stabilità emotiva oggi raggiunte. In ragione di quanto esposto, appare opportuno disporre il regime di affidamento esclusivo delle minori e alla madre Per_1 Per_2
, disponendo che le visite tra il padre e le figlie abbiano luogo nell'ambito di un Parte_1 programma prestabilito dai Servizi Sociali del Comune di Pomigliano d'Arco, i quali vigileranno sul corretto svolgimento delle frequentazioni, relazionando al Giudice Tutelare a cui verrà rimessa la procedura per la vigilanza ex art. 337 c.c. con cadenza semestrale sull'andamento degli incontri.
Il Tribunale evidenzia, dunque, alla luce delle risultanze probatorie precipuamente menzionate ed esaminate, che la causa è stata supportata da adeguato assetto probatorio, motivo per cui è stata ritenuta matura per la decisione.
Quanto alle ulteriori determinazioni accessorie il Tribunale prende atto delle pattuizioni sottoscritte dalle parti e versate in atti telematicamente in data 5.9.2025 da intendersi ivi integralmente ripetute e trascritte.
In particolare, in ordine al contributo al mantenimento delle minori, ritenuto che lo stesso ai sensi dell'art. 148 c.c. deve essere determinato in modo proporzionale alle risorse di cui gode ciascuno ed equitativo rispetto al concreto apporto di ciascuno, sia con i proventi del lavoro professionale che con il contributo diretto dell'accudimento domestico, il Tribunale ritiene equo il contributo al mantenimento delle minori così come concordemente determinato dalle parti nella misura di euro
400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti si dichiarano autonome economicamente, ragion per cui nulla viene disposto a titolo di assegno divorzile.
Quanto alle ulteriori determinazioni di natura patrimoniale, in ordine alla casa coniugale, il Tribunale prende atto che il sig. si impegna a trasferire la propria quota del 50% dell'immobile in favore CP_1 della sig.ra , la quale continuerà ad accollarsi gli obblighi derivanti dal contratto di mutuo, Parte_1 come precisato negli accordi e da intendersi ivi integralmente ripetuto e trascritto, trattandosi di intese con valenza inter partes come espressione di autonomia negoziale privata;
pertanto, tali pattuizioni vengono qui menzionate quale manifestazione della volontà concorde delle parti rilevante sotto il profilo dell'assetto dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La casa coniugale resta pertanto assegnata alla sig.ra , che la abiterà Parte_1 unitamente alle figlie minori. Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , sentito il PM, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nata a [...] il [...] e nato ad [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Pomigliano D'Arco (NA) il 06.06.2006 (atto n. 46, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2006);
2) Dispone l'affidamento esclusivo delle minori e alla madre sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1
con collocamento presso la stessa, stabilendo che gli incontri padre-figlie si svolgano
[...] presso i Servizi Sociali del Comune di Pomigliano d'Arco con modalità e tempi da concordarsi con gli operatori;
3) Determina in euro 400,00 mensili il contributo al mantenimento delle minori da porsi a carico del sig. e da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre CP_1 Parte_1 alla rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie al 50%;
4) Assegna la casa coniugale sita in Pomigliano D'Arco alla via Collodi 3/5 alla sig.ra che la abiterà unitamente alle figlie minori;
Parte_1
5) Prende atto degli impegni di natura patrimoniale assunti dalle parti di cui all'accordo del
05.09.2024, da intendersi ivi ripetuti e trascritti;
6) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 e 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 ord. Stato civile;
7) Spese compensate.
8) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al GT in sede per apertura di procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Nola, addì 27.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca