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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8609 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2782/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 2782 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, riservato in decisione il 03/06/2025 e vertente
TRA
nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di C.F._1
citazione, dall'avv. Tiziana Mellone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Pozzuoli (NA) alla via Campi Flegrei n. 72
ATTORE
E
(P.I. , in persona del suo procuratore speciale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli Viale Augusto n. 162
CONVENUTA
NONCHE'
, nata a Monte di Procida (NA) il 14/06/1970, ivi residente al Corso CP_2
Garibaldi n. 26
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
All'udienza del 03.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le rispettive seguenti conclusioni: parte attrice: “ … A) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, nella verificazione dell'incidente de quo, a carico della sig.ra ; B) per CP_2
l'effetto, ai sensi degli artt. 148 e ss del D.lgs. 209/05, condannare la sig.ra CP_2
in solido con la Compagnia al pagamento in favore
[...] Controparte_1
dell'attore della somma di € 39.328,00, a titolo di risarcimento del danno anche esistenziale, oltre spese mediche, per le lesioni patite, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore, comunque determinata dall'Ill.mo Giudicante adito, alla luce delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla CTU oltre interessi legali e svalutazione monetaria, dall'evento al soddisfo;
C) condannare i convenuti in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali ex art.15 L.P., e accessori di Legge.”
Parte convenuta costituita: “… si riporta alle contestazioni e alle eccezioni già precedentemente sollevate, chiedendone l'accoglimento. Reitera ogni richiesta istruttoria non ammessa e, in particolare: - ex art. 210 c.p.c. ordinare al Servizio 118 del Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli di rilasciare dichiarazione scritta attestante l'avvenuta o meno chiamata telefonica di soccorso da parte della prefata convenuta, nelle circostanze di tempo di cui al libello introduttivo,
e/o la Nota/ Verbale di centrale della Sala Operativa contenente l'identificativo del numero telefonico che ha provveduto a contattare il servizio 118 nonché, su supporto informatico, il File audio relativo a tale comunicazione;
- l'acquisizione in copia conforme all'originale del certificato di P.S. n. 150191/18009484 emesso dal P.S. dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, in formato integrale ex art. 213 cpc;
- ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito di copia conforme della cartella clinica emessa dal P.S. dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli;
-
pagina 2 di 22 ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito degli originali delle fatture attestanti il pagamento delle prestazioni mediche ricevute.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in causa, dinanzi a questo Tribunale, e la Parte_1 CP_2
per ottenere il risarcimento dei danni da lesione personale subiti a Controparte_1
seguito dell'incidente verificatosi in data 06.03.2018, in Monte di Procida alla via
Panoramica I Traversa, causato dall'autovettura modello Lancia Ypsilon tg. DF535EE di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la predetta compagnia CP_2
assicurativa; danni quantificati complessivamente in € 39.328,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente ha sollevato eccezioni di Controparte_1
rito e, nel merito, ha impugnato la domanda, contestando sia il fatto storico che il quantum della richiesta risarcitoria. Ha, quindi, insistito per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione della pretesa risarcitoria vantata dalla controparte proporzionalmente alle rispettive responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Sebbene regolarmente citata, la convenuta Sig.ra non si è costituita sicchè CP_2
con ordinanza del 05.10.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., raccolta la prova testimoniale, reso l'interrogatorio formale da parte della convenuta contumace, espletata una CTU medico – legale, all'udienza del 03/06/2025 la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 22 Tanto premesso, vanno esaminate prima le questioni preliminari e /o processuali e poi, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
Sull'eccezione di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 d.lgs. 209/2005
Va rigettata l'eccezione in oggetto perché infondata.
E' noto, infatti, che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre
2005 n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art 1175 cod civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ) con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private” (Cass Civ, n. 1829 del 25/01/2018).
Ed invero, l'attore ha documentato di aver inviato alla convenuta compagnia assicurativa, nonché al responsabile civile, formale richiesta di risarcimento danni, a mezzo pec del 22/01/2020 (cfr. doc. all.to all'atto di citazione fascicolo di parte attrice) conforme alle prescrizioni dell'art. 148 cod. ass. e, comunque, contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr. principi esposti dalla Suprema
Corte nelle pronunce n. 19354/16 e n. 32919/22). Va, pertanto, preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145 e 148 d. lgs n. 209/2005.
Avendo riguardo alla data della richiesta risarcitoria e con riferimento a quella di proposizione del giudizio, inoltre, risulta rispettato lo spatium deliberandi previsto dal già citato art. 148 cod. ass.
Sempre in via preliminare, la domanda va, altresì, dichiarata procedibile, poiché, sebbene la parte attrice abbia provato di aver comunicato formale invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita esclusivamente alla convenuta e non CP_2
pagina 4 di 22 anche alla compagnia assicurativa, in ragione della mancata eccezione di tale parte (la quale si è limitata a dedurre solo genericamente e laconicamente l'improcedibilità della domanda senza alcunchè argomentare in merito a detta eccezione), nonché dell'omesso rilievo di improcedibilità da parte del giudice entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, la condizione di procedibilità deve comunque considerarsi verificata.
Sull'eccezione di nullità della citazione
Va rigettata l'eccezione in oggetto perché infondata.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n.
5, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda, che il bene della vita richiesto (risarcimento dei danni patrimoniali e non pagina 5 di 22 patrimoniali subiti, quantificati in € 39.328,00), come tra l'altro suffragato dalla documentazione depositata in atti, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva – la qualificazione della domanda e la legittimazione delle parti
La convenuta compagnia assicurativa ha eccepito la carenza di legittimazione passiva assumendo che il danno da lesione personale subito da parte attrice ed oggetto della presente domanda risarcitoria, non sarebbe conseguenza diretta dell'evento dannoso dedotto in causa.
Orbene, ai fini della decisione va chiarito che, com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. La titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, invece, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sent. n. 14468 del 30.05.2008; Cass. civ., sent. n. 355 del 10.01.2008; Cass. civ., sent. n. 11321 del
16.05.2007; Cass. civ., sent. n. 4796 del 06.03.2006; Cass. 27.6.2011 n. 14177; Cass.
10.5.2010 n. 11284).
La legittimazione ad agire costituisce, quindi, una condizione dell'azione e, cioè, una condizione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa,
l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
pagina 6 di 22 In altri termini la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e la relativa questione attiene al merito della causa ( cfr.
Cass. S.U. 24755 dell'1.12.2015).
Alla stregua dei principi esposti il motivo di doglianza va correttamente inquadrato nell'ambito del prospettato difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della controversia che sarà trattato di qui a poco.
Con riguardo alla qualificazione della domanda, occorre premettere che l'art. 144
d.lgs. 209/2005, che consente l'azione diretta contro l'assicuratore per danni cagionati dalla circolazione di un veicolo o di un natante entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, non impedisce al danneggiato medesimo di agire contro il danneggiante ex art. 2043 e 2054 cod. civ.
Sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.6.2009, ha avuto modo di precisare che “Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato.
Nell'ipotesi di esperimento dell'azione ordinaria di responsabilità civile, inoltre, non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicuratore, diversamente dal caso di azione risarcitoria promossa direttamente contro l'assicuratore, in cui, per effetto dell'espressa previsione di cui al comma terzo del citato articolo, deve essere citato in giudizio anche il responsabile del danno (cfr. tra le tante Cass. Civ.
n. 10042/2000), pacificamente individuato nel proprietario del veicolo che ha causato l'incidente, in quanto solo questi può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (cfr. Cass. Civ. n. 25421/14).
Il litisconsorzio necessario, di cui al citato comma terzo dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, sussiste dunque solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente pagina 7 di 22 e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo (cfr. Cass. Civ.
n. 10304/2007).
Deve concludersi, dunque, che tra le azioni a tutela del danneggiato sia configurabile, non solo quella diretta nei confronti dell'impresa assicurativa della RCA, azione che implica il litisconsorzio necessario per solidarietà atipica, ma anche la distinta azione ex art. 2054, comma 1, c.c. da esercitarsi nei confronti del conducente del veicolo, o ancora la domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprietario del veicolo ex art. 2054, comma 3, c.c..
Orbene, nel caso in esame, in applicazione dei predetti principi, la scrivente ritiene che la domanda vada qualificata come azione diretta contro l'assicuratore per danni cagionati dalla circolazione di un veicolo ex art. 144 d.lgs. 209/2005 e che, sulla scorta delle deduzioni di parte attrice, vada, altresì, affermata la legittimazione passiva di CP_2
quale responsabile civile, nonchè litisconsorte necessario, essendo stata provata
[...]
per tabulas la proprietà in capo alla stessa della dall'autovettura “Lancia Ypsilon” tg.
DF535EE (cfr. certificato cronologico rilasciato dal PRA di cui al fascicolo di parte attrice), oltre che della compagnia assicurativa essendo pacifica la Controparte_1
sussistenza del rapporto assicurativo per la r.c.a. con detta compagnia.
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che a sostegno della propria domanda risarcitoria, Parte_1
ha dedotto che il giorno 06/03/2018, alle ore 18,00/18,30 circa, nel mentre si trovava a bordo del proprio motociclo, non marciante ed a motore spento, fermo sul margine destro della strada, veniva investito dall'autovettura Lancia Ypsilon tg. DF535EE, di proprietà di e dalla medesima condotta;
in particolare, secondo la CP_2
prospettazione contenuta nel libello introduttivo, detta autovettura, provenendo dalla via pagina 8 di 22 Panoramica I Traversa, arrestava la marcia per consentire il passaggio di un altro veicolo, finendo con la ruota anteriore destra sul piede sinistro dell'attore e solo dopo le urla del medesimo, riprendeva la marcia liberandolo dalla ruota.
Richiesto l'intervento del 118, richiesta poco dopo annullata, il mattino seguente a causa del dolore comparso nelle ore successive a seguito del trauma da schiacciamento alla caviglia e piede sinistro, l'attore si recava presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Santa
Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA) ove gli veniva diagnosticata una: "frattura del malleolo mediale e frattura di perone e frattura di metatarso sx"; pertanto il paziente veniva dimesso gessato, con prescrizione farmacologica, da rivedere a 10gg e prognosi di 21gg.s.c..”
Sulla scorta di tale rappresentazione, l'attore, ritenendo responsabile dell'evento dannoso ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2
patrimoniali quantificati in complessivi euro € 39.328,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha contestato principalmente il nesso di causalità deducendo che alcuni elementi, quali la documentazione medica ed il lasso di tempo intercorso tra l'incidente ed il momento in cui il danneggiato si è recato al pronto soccorso, indurrebbero a dubitare del fatto che il danno subito dall'attore sia diretta conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa.
Orbene, così sinteticamente ricostruite le difese delle parti, prima di passare alla disamina dell'istruttoria, giova evidenziare che la fattispecie in esame, riguardante un sinistro provocato da un veicolo marciante ai danni del conducente di un motociclo in sosta rientra nell'ipotesi di sinistro stradale tra veicoli, pur non essendoci stato scontro tra gli stessi, in ragione dell'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte, incentrato su un'applicazione estensiva, alle ipotesi di mancato scontro tra i veicoli, del paradigma delineato dall'art. 2054 comma 2 c.c., ovvero della presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale (cfr. Cass. Civ. n.
19197/2018; Cass. Civ. n. 3764/2021).
pagina 9 di 22 Com'è noto, l'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione di veicoli”, al comma 2 afferma:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In argomento, la Suprema Corte ha chiarito: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)” ed ha anche aggiunto che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019).
Sulla scorta dei su esposti principi ed in base alle risultanze istruttorie, la scrivente ritiene che, nel caso in esame, sussistano elementi validi a sostenere la colpa esclusiva della conducente del veicolo tg. DF535EE.
Ed invero, la dinamica descritta nel libello introduttivo ha trovato pieno riscontro, sia nelle dichiarazioni rese dalla stessa responsabile civile in sede di interrogatorio formale, sia nelle deposizioni testimoniali rese in sede di prova orale.
La responsabile civile infatti, ha confermato che il giorno 6 marzo 2018, CP_2
allorquando era alla guida della propria autovettura Lancia Ypsilon tg. DF535EE, provenendo dalla via Armando Diaz in direzione via Roma, nel fermarsi allo stop, inavvertitamente schiacciava con la ruota anteriore destra il piede sinistro dell'attore che pagina 10 di 22 si trovava a bordo del proprio ciclomotore, fermo a motore spento, sul lato destro della strada. ha aggiunto di essere un'infermiera e di avere, quindi, le competenze per CP_2
soccorrere l'investito, come in effetti ha fatto prima che sopraggiungesse il figlio dello stesso.
I testimoni escussi, e premettendo di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
essere agenti della Polizia Municipale e di essersi trovati con l'auto di servizio sui luoghi di causa immediatamente dopo il sinistro, pur non essendo in grado di riferire nulla sulla dinamica, hanno identificato le parti coinvolte;
hanno sostanzialmente confermato l'accadimento per averlo appreso da ambo le parti ed hanno, altresì, riferito che il danneggiato lamentava un dolore al piede (pur non sapendo specificare se al destro o sinistro). Tali circostanze essenziali, peraltro, trovano riscontro nella relazione di servizio dell'8.3.2018 acquisita al processo su impulso della scrivente.
A ciò si aggiunga che la convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria CP_2
dell'impossibilità di evitare il danno, ma anzi ha riconosciuto la propria responsabilità.
Ritiene questo giudice, quindi, che dalle predette risultanze istruttorie, risulti provata la circostanza che nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, sia Parte_1
stato vittima del descritto sinistro stradale da attribuirsi alla conducente dell'autovettura
Lancia Ypsilon tg. DF535EE, subendo lo schiacciamento del piede e della caviglia sinistra.
Ad ulteriore conforto e, con specifico riguardo al nesso eziologico, inoltre, vi sono le risultanze della CTU medico-legale espletata. Ed invero l'ausiliario del giudice, all'esito di un'indagine svolta con competenza e rigore scientifico ha affermato la compatibilità delle lesioni subite dall'attore con la dinamica descritta nell'atto introduttivo e nel referto del pronto soccorso agli atti – cfr. pag. 5 della relazione peritale ove si legge: “Ai fini della sussistenza e della congruità del rapporto di causalità materiale fra le modalità del trauma e la tipologia di lesioni riportate, si prende atto del contenuto della citazione, degli elementi documentali rinvenuti nel referto di prima osservazione e di
pagina 11 di 22 quanto riferito in sede peritale. Gli elementi circostanziali sono coerenti fra loro e addebitabili al sormontamento della caviglia e del piede di sinistra da parte dell'autovettura investente, ovvero al sormontamento del solo piede con riflessa torsione di caviglia omolaterale. La dinamica così esaminata costituisce causa idonea al determinismo delle lesioni in oggetto, con precipuo riferimento alla loro natura ed alle rispettive sedi. Dunque, con un giudizio formulabile in termini probabilistici, si ritengono soddisfatti tutti i criteri diagnostici del rapporto di causalità materiale”
A parere di chi scrive, le contestazioni mosse da parte convenuta non sono sufficienti a scardinare le conclusioni cui è giunto il CTU, poiché non sono supportate da evidenze scientifiche;
in altre parole, la circostanza che l'istante si sia recato al P.S. solo il giorno dopo, non è di per sé sufficiente ad escludere il nesso causale, considerato che le osservazioni del consulente di parte sul punto si sono limitate ad evidenziare la necessità, per fugare ogni dubbio, di acquisire il verbale delle Autorità eventualmente intervenute e del fonogramma relativo alla chiamata del 118 (che secondo la prospettazione attorea, confermata sia in sede di interrogatorio formale che di prova testimoniale, è stata effettuata e poi annullata vista la volontà del danneggiato di attendere l'arrivo del figlio medico) e, dunque, si sono incentrate su questioni che non sono di competenza dell'ausiliario del giudice ed esulano da valutazioni tecnico- scientifiche.
Quanto ai precedenti patologici del danneggiato, inoltre, l'ausiliario del giudice ha specificato che gli stessi non sono pertinenti con il danno subito a seguito dell'evento dedotto in causa.
Accertato l'an della pretesa attorea e passando alla valutazione del quantum risarcibile, va evidenziato che parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui è causa.
In particolare, l'attore ha dedotto di aver subito un danno da lesione personale così risarcibile: I.P. 10%; I.T.T. di gg.30; I.T.P. al 50% di gg. 60, oltre al danno morale,
pagina 12 di 22 danno da perdita di chances lavorative e spese mediche per euro 465,82 ed ha chiesto, quindi, che venisse riconosciuto in suo favore il risarcimento integrale del danno quantificato in € 39.328,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In ordine alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n.
7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent.
Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una più recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione
pagina 13 di 22 soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
In detta pronuncia i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla
pagina 14 di 22 perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n.
7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di pagina 15 di 22 danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema
Corte e, di recente, nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subiti dall'attore sono desumibili dalla documentazione allegata (referto, cartella clinica, certificati medici) e dalla relazione del
C.T.U. nominato, dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
Orbene, l'ausiliario del giudice ha compiutamente verificato la sussistenza del nesso causale, dal punto di vista medico, tra la dedotta dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate, consistenti in: “frattura composta del malleolo mediale, frattura composta del terzo distale di perone e frattura composta della base del primo metatarso.”.
Ha, altresì, aggiunto che i postumi invalidanti “Risultano stabilizzati, non inficiano
l'aspettativa di vita, non sono forieri di modificazioni peggiorative, non hanno derivato danno alla validità estetica. Si quantificano come di lieve entità i riflessi disfunzionali alla sfera individuale e relazionale e in ordine all'espletamento delle normali attività quotidiane. I postumi predetti non sono suscettibili di riduzione od eliminazione.”
A ciò si aggiunga, l'assenza di incidenza dei postumi in questione sulla capacità lavorativa del danneggiato che ha dichiarato di essere in pensione.
L'ausiliario del giudice ha, quindi, valutato il danno anatomo-biologico e funzionale residuo, stimando i postumi invalidanti permanenti nella misura del 6%, nonché i seguenti giorni di invalidità:
Periodo di Invalidità Totale = 34 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 50% = 30 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 25% = 30 gg.
pagina 16 di 22 Per quel che attiene ad ulteriori voci di danno non patrimoniale, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, mentre non sono stati dedotti, né provati pregiudizi ulteriori meritevoli di autonomo ristoro.
Sul punto va evidenziato che nella comparsa conclusionale la difesa dell'attore ha sostenuto di aver subito una temporanea perdita di capacità lavorativa per circa due mesi e di aver, quindi, subito un danno ulteriore connesso al mancato guadagno per non aver potuto svolgere alcune attività lavorative (quali quelle di giardinaggio, collaborazioni domestiche e facchinaggio), ma nulla ha provato a sostegno di tale richiesta, che, pertanto, non può essere accolta.
Pur non sfuggendo a questo Giudice, inoltre, il carattere autonomo del danno morale, quale “danno da sofferenza interiore” e la possibilità di pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di prova presuntiva, ritiene la scrivente che resti, comunque, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima che possano giustificare il ristoro di detta sofferenza (Cass. Civ. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame parte attrice non ha assolto il proprio dovere di allegazione delle circostanze utili alla liquidazione di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno morale.
Con riferimento all'aumento per personalizzazione del danno, infine, si evidenzia che, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, il danno relazionale si verifica quando le conseguenze di un danno alla salute si configurano come peculiari ed
“eccezionali”, rispetto ad altri soggetti della stessa età, i quali abbiano goduto di conseguenze ordinarie e non straordinarie da quel tipo di menomazione: in applicazione di tali princìpi, la Suprema Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze pagina 17 di 22 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass.
Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 5865/21). Ed ancora, “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. Civ. n. 15084/19)
Sulla scorta dei predetti principi e, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie in esame, i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione in aumento del risarcimento, detta personalizzazione non può essere applicata.
In definitiva sulla base del D.M. del 16.07.2024 (in G.U. 25.07.2024, n. 173), con decorrenza dal mese di aprile 2024, che ha aggiornato gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (nella misura di € 947,30 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a. ed
€ 55,24, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b.), va riconosciuta, per le lesioni riscontrate, la complessiva somma di €
7.124,36 per il 6% di danno biologico permanente, oltre ad € 1.910,12 a titolo di invalidità totale (gg. 34); € 842,70 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (gg.
30); € 421,35 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (gg. 30) per un totale di €
10.298,51
Per quanto riguarda le spese mediche documentate direttamente riconducibili al sinistro in esame, per epoca e causale, vanno complessivamente quantificate in euro 65,82 per un complessivo importo di euro 10.364,33.
pagina 18 di 22 In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore a titolo di danno biologico e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Ciò premesso, va rilevato che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito,
e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez.
Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1%, tenuto conto delle modeste oscillazioni del potere di pagina 19 di 22 acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi in data
06/03/2018, ed il suo risarcimento, fatta eccezione per l'ultimo anno.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno biologico sull'importo, come sopra liquidato, devalutato ad €
8.596,42 all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 6 marzo, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' CP_3
fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di euro 10.128,51 maggiorato, in relazione alla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Per tutte le ragioni esposte i convenuti vanno condannati in solido a risarcire all'attore la complessiva somma di euro 10.364,33 oltre alle voci aggiuntive sopra indicate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese
Considerato l'esito del giudizio e l'accoglimento della domanda attorea, le spese vanno poste integralmente a carico della Controparte_1
Dette spese, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, (scaglione di riferimento determinato in base al decisum compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000) ed in relazione ai valori medi per le quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ridotti del 50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
Essendo stato l'attore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, il pagamento di dette spese va disposto in favore dello Stato. Di conseguenza non può tenersi conto della richiesta di distrazione dell'avvocato Tiziana Mellone.
pagina 20 di 22 Nei rapporti tra la convenuta contumace e parte attrice, in ragione del complessivo esito della lite, del riconoscimento in via stragiudiziale della sua responsabilità nella causazione del sinistro e della liquidazione del danno, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
Le spese per l'espletamento della C.T.U., da intendersi liquidate nella somma prevista a titolo di acconto, stante l'assenza di richiesta del CTU di liquidazione di ulteriore compenso, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, condanna in solido CP_2
quest'ultima e in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di € 10.364,33 Parte_1
oltre interessi compensativi, al tasso annuo dell'1%, dal 06.03.2018 sull'importo, liquidato per il danno non patrimoniale, svalutato a detta epoca e cioè su euro 8.596,42
e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 6 marzo, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di euro 10.364,33 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'attore e, per esso, in favore dello Stato;
spese liquidate in euro 2.540,00 per compensi ed al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta contumace;
pagina 21 di 22 • Pone definitivamente a carico dell l'espletamento della CTU.
Così deciso in Napoli il 30.09.2025
le spese già liquidate per Controparte_1
ILGIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 2782 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, riservato in decisione il 03/06/2025 e vertente
TRA
nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di C.F._1
citazione, dall'avv. Tiziana Mellone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Pozzuoli (NA) alla via Campi Flegrei n. 72
ATTORE
E
(P.I. , in persona del suo procuratore speciale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli Viale Augusto n. 162
CONVENUTA
NONCHE'
, nata a Monte di Procida (NA) il 14/06/1970, ivi residente al Corso CP_2
Garibaldi n. 26
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
All'udienza del 03.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le rispettive seguenti conclusioni: parte attrice: “ … A) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, nella verificazione dell'incidente de quo, a carico della sig.ra ; B) per CP_2
l'effetto, ai sensi degli artt. 148 e ss del D.lgs. 209/05, condannare la sig.ra CP_2
in solido con la Compagnia al pagamento in favore
[...] Controparte_1
dell'attore della somma di € 39.328,00, a titolo di risarcimento del danno anche esistenziale, oltre spese mediche, per le lesioni patite, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore, comunque determinata dall'Ill.mo Giudicante adito, alla luce delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla CTU oltre interessi legali e svalutazione monetaria, dall'evento al soddisfo;
C) condannare i convenuti in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali ex art.15 L.P., e accessori di Legge.”
Parte convenuta costituita: “… si riporta alle contestazioni e alle eccezioni già precedentemente sollevate, chiedendone l'accoglimento. Reitera ogni richiesta istruttoria non ammessa e, in particolare: - ex art. 210 c.p.c. ordinare al Servizio 118 del Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli di rilasciare dichiarazione scritta attestante l'avvenuta o meno chiamata telefonica di soccorso da parte della prefata convenuta, nelle circostanze di tempo di cui al libello introduttivo,
e/o la Nota/ Verbale di centrale della Sala Operativa contenente l'identificativo del numero telefonico che ha provveduto a contattare il servizio 118 nonché, su supporto informatico, il File audio relativo a tale comunicazione;
- l'acquisizione in copia conforme all'originale del certificato di P.S. n. 150191/18009484 emesso dal P.S. dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, in formato integrale ex art. 213 cpc;
- ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito di copia conforme della cartella clinica emessa dal P.S. dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli;
-
pagina 2 di 22 ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito degli originali delle fatture attestanti il pagamento delle prestazioni mediche ricevute.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in causa, dinanzi a questo Tribunale, e la Parte_1 CP_2
per ottenere il risarcimento dei danni da lesione personale subiti a Controparte_1
seguito dell'incidente verificatosi in data 06.03.2018, in Monte di Procida alla via
Panoramica I Traversa, causato dall'autovettura modello Lancia Ypsilon tg. DF535EE di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la predetta compagnia CP_2
assicurativa; danni quantificati complessivamente in € 39.328,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente ha sollevato eccezioni di Controparte_1
rito e, nel merito, ha impugnato la domanda, contestando sia il fatto storico che il quantum della richiesta risarcitoria. Ha, quindi, insistito per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione della pretesa risarcitoria vantata dalla controparte proporzionalmente alle rispettive responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Sebbene regolarmente citata, la convenuta Sig.ra non si è costituita sicchè CP_2
con ordinanza del 05.10.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., raccolta la prova testimoniale, reso l'interrogatorio formale da parte della convenuta contumace, espletata una CTU medico – legale, all'udienza del 03/06/2025 la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 22 Tanto premesso, vanno esaminate prima le questioni preliminari e /o processuali e poi, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
Sull'eccezione di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 d.lgs. 209/2005
Va rigettata l'eccezione in oggetto perché infondata.
E' noto, infatti, che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre
2005 n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art 1175 cod civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ) con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private” (Cass Civ, n. 1829 del 25/01/2018).
Ed invero, l'attore ha documentato di aver inviato alla convenuta compagnia assicurativa, nonché al responsabile civile, formale richiesta di risarcimento danni, a mezzo pec del 22/01/2020 (cfr. doc. all.to all'atto di citazione fascicolo di parte attrice) conforme alle prescrizioni dell'art. 148 cod. ass. e, comunque, contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr. principi esposti dalla Suprema
Corte nelle pronunce n. 19354/16 e n. 32919/22). Va, pertanto, preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145 e 148 d. lgs n. 209/2005.
Avendo riguardo alla data della richiesta risarcitoria e con riferimento a quella di proposizione del giudizio, inoltre, risulta rispettato lo spatium deliberandi previsto dal già citato art. 148 cod. ass.
Sempre in via preliminare, la domanda va, altresì, dichiarata procedibile, poiché, sebbene la parte attrice abbia provato di aver comunicato formale invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita esclusivamente alla convenuta e non CP_2
pagina 4 di 22 anche alla compagnia assicurativa, in ragione della mancata eccezione di tale parte (la quale si è limitata a dedurre solo genericamente e laconicamente l'improcedibilità della domanda senza alcunchè argomentare in merito a detta eccezione), nonché dell'omesso rilievo di improcedibilità da parte del giudice entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, la condizione di procedibilità deve comunque considerarsi verificata.
Sull'eccezione di nullità della citazione
Va rigettata l'eccezione in oggetto perché infondata.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n.
5, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda, che il bene della vita richiesto (risarcimento dei danni patrimoniali e non pagina 5 di 22 patrimoniali subiti, quantificati in € 39.328,00), come tra l'altro suffragato dalla documentazione depositata in atti, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva – la qualificazione della domanda e la legittimazione delle parti
La convenuta compagnia assicurativa ha eccepito la carenza di legittimazione passiva assumendo che il danno da lesione personale subito da parte attrice ed oggetto della presente domanda risarcitoria, non sarebbe conseguenza diretta dell'evento dannoso dedotto in causa.
Orbene, ai fini della decisione va chiarito che, com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. La titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, invece, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sent. n. 14468 del 30.05.2008; Cass. civ., sent. n. 355 del 10.01.2008; Cass. civ., sent. n. 11321 del
16.05.2007; Cass. civ., sent. n. 4796 del 06.03.2006; Cass. 27.6.2011 n. 14177; Cass.
10.5.2010 n. 11284).
La legittimazione ad agire costituisce, quindi, una condizione dell'azione e, cioè, una condizione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa,
l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
pagina 6 di 22 In altri termini la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e la relativa questione attiene al merito della causa ( cfr.
Cass. S.U. 24755 dell'1.12.2015).
Alla stregua dei principi esposti il motivo di doglianza va correttamente inquadrato nell'ambito del prospettato difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della controversia che sarà trattato di qui a poco.
Con riguardo alla qualificazione della domanda, occorre premettere che l'art. 144
d.lgs. 209/2005, che consente l'azione diretta contro l'assicuratore per danni cagionati dalla circolazione di un veicolo o di un natante entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, non impedisce al danneggiato medesimo di agire contro il danneggiante ex art. 2043 e 2054 cod. civ.
Sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.6.2009, ha avuto modo di precisare che “Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato.
Nell'ipotesi di esperimento dell'azione ordinaria di responsabilità civile, inoltre, non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicuratore, diversamente dal caso di azione risarcitoria promossa direttamente contro l'assicuratore, in cui, per effetto dell'espressa previsione di cui al comma terzo del citato articolo, deve essere citato in giudizio anche il responsabile del danno (cfr. tra le tante Cass. Civ.
n. 10042/2000), pacificamente individuato nel proprietario del veicolo che ha causato l'incidente, in quanto solo questi può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (cfr. Cass. Civ. n. 25421/14).
Il litisconsorzio necessario, di cui al citato comma terzo dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, sussiste dunque solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente pagina 7 di 22 e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo (cfr. Cass. Civ.
n. 10304/2007).
Deve concludersi, dunque, che tra le azioni a tutela del danneggiato sia configurabile, non solo quella diretta nei confronti dell'impresa assicurativa della RCA, azione che implica il litisconsorzio necessario per solidarietà atipica, ma anche la distinta azione ex art. 2054, comma 1, c.c. da esercitarsi nei confronti del conducente del veicolo, o ancora la domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprietario del veicolo ex art. 2054, comma 3, c.c..
Orbene, nel caso in esame, in applicazione dei predetti principi, la scrivente ritiene che la domanda vada qualificata come azione diretta contro l'assicuratore per danni cagionati dalla circolazione di un veicolo ex art. 144 d.lgs. 209/2005 e che, sulla scorta delle deduzioni di parte attrice, vada, altresì, affermata la legittimazione passiva di CP_2
quale responsabile civile, nonchè litisconsorte necessario, essendo stata provata
[...]
per tabulas la proprietà in capo alla stessa della dall'autovettura “Lancia Ypsilon” tg.
DF535EE (cfr. certificato cronologico rilasciato dal PRA di cui al fascicolo di parte attrice), oltre che della compagnia assicurativa essendo pacifica la Controparte_1
sussistenza del rapporto assicurativo per la r.c.a. con detta compagnia.
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che a sostegno della propria domanda risarcitoria, Parte_1
ha dedotto che il giorno 06/03/2018, alle ore 18,00/18,30 circa, nel mentre si trovava a bordo del proprio motociclo, non marciante ed a motore spento, fermo sul margine destro della strada, veniva investito dall'autovettura Lancia Ypsilon tg. DF535EE, di proprietà di e dalla medesima condotta;
in particolare, secondo la CP_2
prospettazione contenuta nel libello introduttivo, detta autovettura, provenendo dalla via pagina 8 di 22 Panoramica I Traversa, arrestava la marcia per consentire il passaggio di un altro veicolo, finendo con la ruota anteriore destra sul piede sinistro dell'attore e solo dopo le urla del medesimo, riprendeva la marcia liberandolo dalla ruota.
Richiesto l'intervento del 118, richiesta poco dopo annullata, il mattino seguente a causa del dolore comparso nelle ore successive a seguito del trauma da schiacciamento alla caviglia e piede sinistro, l'attore si recava presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Santa
Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA) ove gli veniva diagnosticata una: "frattura del malleolo mediale e frattura di perone e frattura di metatarso sx"; pertanto il paziente veniva dimesso gessato, con prescrizione farmacologica, da rivedere a 10gg e prognosi di 21gg.s.c..”
Sulla scorta di tale rappresentazione, l'attore, ritenendo responsabile dell'evento dannoso ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2
patrimoniali quantificati in complessivi euro € 39.328,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha contestato principalmente il nesso di causalità deducendo che alcuni elementi, quali la documentazione medica ed il lasso di tempo intercorso tra l'incidente ed il momento in cui il danneggiato si è recato al pronto soccorso, indurrebbero a dubitare del fatto che il danno subito dall'attore sia diretta conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa.
Orbene, così sinteticamente ricostruite le difese delle parti, prima di passare alla disamina dell'istruttoria, giova evidenziare che la fattispecie in esame, riguardante un sinistro provocato da un veicolo marciante ai danni del conducente di un motociclo in sosta rientra nell'ipotesi di sinistro stradale tra veicoli, pur non essendoci stato scontro tra gli stessi, in ragione dell'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte, incentrato su un'applicazione estensiva, alle ipotesi di mancato scontro tra i veicoli, del paradigma delineato dall'art. 2054 comma 2 c.c., ovvero della presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale (cfr. Cass. Civ. n.
19197/2018; Cass. Civ. n. 3764/2021).
pagina 9 di 22 Com'è noto, l'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione di veicoli”, al comma 2 afferma:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In argomento, la Suprema Corte ha chiarito: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)” ed ha anche aggiunto che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019).
Sulla scorta dei su esposti principi ed in base alle risultanze istruttorie, la scrivente ritiene che, nel caso in esame, sussistano elementi validi a sostenere la colpa esclusiva della conducente del veicolo tg. DF535EE.
Ed invero, la dinamica descritta nel libello introduttivo ha trovato pieno riscontro, sia nelle dichiarazioni rese dalla stessa responsabile civile in sede di interrogatorio formale, sia nelle deposizioni testimoniali rese in sede di prova orale.
La responsabile civile infatti, ha confermato che il giorno 6 marzo 2018, CP_2
allorquando era alla guida della propria autovettura Lancia Ypsilon tg. DF535EE, provenendo dalla via Armando Diaz in direzione via Roma, nel fermarsi allo stop, inavvertitamente schiacciava con la ruota anteriore destra il piede sinistro dell'attore che pagina 10 di 22 si trovava a bordo del proprio ciclomotore, fermo a motore spento, sul lato destro della strada. ha aggiunto di essere un'infermiera e di avere, quindi, le competenze per CP_2
soccorrere l'investito, come in effetti ha fatto prima che sopraggiungesse il figlio dello stesso.
I testimoni escussi, e premettendo di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
essere agenti della Polizia Municipale e di essersi trovati con l'auto di servizio sui luoghi di causa immediatamente dopo il sinistro, pur non essendo in grado di riferire nulla sulla dinamica, hanno identificato le parti coinvolte;
hanno sostanzialmente confermato l'accadimento per averlo appreso da ambo le parti ed hanno, altresì, riferito che il danneggiato lamentava un dolore al piede (pur non sapendo specificare se al destro o sinistro). Tali circostanze essenziali, peraltro, trovano riscontro nella relazione di servizio dell'8.3.2018 acquisita al processo su impulso della scrivente.
A ciò si aggiunga che la convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria CP_2
dell'impossibilità di evitare il danno, ma anzi ha riconosciuto la propria responsabilità.
Ritiene questo giudice, quindi, che dalle predette risultanze istruttorie, risulti provata la circostanza che nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, sia Parte_1
stato vittima del descritto sinistro stradale da attribuirsi alla conducente dell'autovettura
Lancia Ypsilon tg. DF535EE, subendo lo schiacciamento del piede e della caviglia sinistra.
Ad ulteriore conforto e, con specifico riguardo al nesso eziologico, inoltre, vi sono le risultanze della CTU medico-legale espletata. Ed invero l'ausiliario del giudice, all'esito di un'indagine svolta con competenza e rigore scientifico ha affermato la compatibilità delle lesioni subite dall'attore con la dinamica descritta nell'atto introduttivo e nel referto del pronto soccorso agli atti – cfr. pag. 5 della relazione peritale ove si legge: “Ai fini della sussistenza e della congruità del rapporto di causalità materiale fra le modalità del trauma e la tipologia di lesioni riportate, si prende atto del contenuto della citazione, degli elementi documentali rinvenuti nel referto di prima osservazione e di
pagina 11 di 22 quanto riferito in sede peritale. Gli elementi circostanziali sono coerenti fra loro e addebitabili al sormontamento della caviglia e del piede di sinistra da parte dell'autovettura investente, ovvero al sormontamento del solo piede con riflessa torsione di caviglia omolaterale. La dinamica così esaminata costituisce causa idonea al determinismo delle lesioni in oggetto, con precipuo riferimento alla loro natura ed alle rispettive sedi. Dunque, con un giudizio formulabile in termini probabilistici, si ritengono soddisfatti tutti i criteri diagnostici del rapporto di causalità materiale”
A parere di chi scrive, le contestazioni mosse da parte convenuta non sono sufficienti a scardinare le conclusioni cui è giunto il CTU, poiché non sono supportate da evidenze scientifiche;
in altre parole, la circostanza che l'istante si sia recato al P.S. solo il giorno dopo, non è di per sé sufficiente ad escludere il nesso causale, considerato che le osservazioni del consulente di parte sul punto si sono limitate ad evidenziare la necessità, per fugare ogni dubbio, di acquisire il verbale delle Autorità eventualmente intervenute e del fonogramma relativo alla chiamata del 118 (che secondo la prospettazione attorea, confermata sia in sede di interrogatorio formale che di prova testimoniale, è stata effettuata e poi annullata vista la volontà del danneggiato di attendere l'arrivo del figlio medico) e, dunque, si sono incentrate su questioni che non sono di competenza dell'ausiliario del giudice ed esulano da valutazioni tecnico- scientifiche.
Quanto ai precedenti patologici del danneggiato, inoltre, l'ausiliario del giudice ha specificato che gli stessi non sono pertinenti con il danno subito a seguito dell'evento dedotto in causa.
Accertato l'an della pretesa attorea e passando alla valutazione del quantum risarcibile, va evidenziato che parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui è causa.
In particolare, l'attore ha dedotto di aver subito un danno da lesione personale così risarcibile: I.P. 10%; I.T.T. di gg.30; I.T.P. al 50% di gg. 60, oltre al danno morale,
pagina 12 di 22 danno da perdita di chances lavorative e spese mediche per euro 465,82 ed ha chiesto, quindi, che venisse riconosciuto in suo favore il risarcimento integrale del danno quantificato in € 39.328,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In ordine alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n.
7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent.
Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una più recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione
pagina 13 di 22 soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
In detta pronuncia i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla
pagina 14 di 22 perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n.
7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di pagina 15 di 22 danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema
Corte e, di recente, nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subiti dall'attore sono desumibili dalla documentazione allegata (referto, cartella clinica, certificati medici) e dalla relazione del
C.T.U. nominato, dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
Orbene, l'ausiliario del giudice ha compiutamente verificato la sussistenza del nesso causale, dal punto di vista medico, tra la dedotta dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate, consistenti in: “frattura composta del malleolo mediale, frattura composta del terzo distale di perone e frattura composta della base del primo metatarso.”.
Ha, altresì, aggiunto che i postumi invalidanti “Risultano stabilizzati, non inficiano
l'aspettativa di vita, non sono forieri di modificazioni peggiorative, non hanno derivato danno alla validità estetica. Si quantificano come di lieve entità i riflessi disfunzionali alla sfera individuale e relazionale e in ordine all'espletamento delle normali attività quotidiane. I postumi predetti non sono suscettibili di riduzione od eliminazione.”
A ciò si aggiunga, l'assenza di incidenza dei postumi in questione sulla capacità lavorativa del danneggiato che ha dichiarato di essere in pensione.
L'ausiliario del giudice ha, quindi, valutato il danno anatomo-biologico e funzionale residuo, stimando i postumi invalidanti permanenti nella misura del 6%, nonché i seguenti giorni di invalidità:
Periodo di Invalidità Totale = 34 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 50% = 30 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 25% = 30 gg.
pagina 16 di 22 Per quel che attiene ad ulteriori voci di danno non patrimoniale, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, mentre non sono stati dedotti, né provati pregiudizi ulteriori meritevoli di autonomo ristoro.
Sul punto va evidenziato che nella comparsa conclusionale la difesa dell'attore ha sostenuto di aver subito una temporanea perdita di capacità lavorativa per circa due mesi e di aver, quindi, subito un danno ulteriore connesso al mancato guadagno per non aver potuto svolgere alcune attività lavorative (quali quelle di giardinaggio, collaborazioni domestiche e facchinaggio), ma nulla ha provato a sostegno di tale richiesta, che, pertanto, non può essere accolta.
Pur non sfuggendo a questo Giudice, inoltre, il carattere autonomo del danno morale, quale “danno da sofferenza interiore” e la possibilità di pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di prova presuntiva, ritiene la scrivente che resti, comunque, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima che possano giustificare il ristoro di detta sofferenza (Cass. Civ. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame parte attrice non ha assolto il proprio dovere di allegazione delle circostanze utili alla liquidazione di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno morale.
Con riferimento all'aumento per personalizzazione del danno, infine, si evidenzia che, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, il danno relazionale si verifica quando le conseguenze di un danno alla salute si configurano come peculiari ed
“eccezionali”, rispetto ad altri soggetti della stessa età, i quali abbiano goduto di conseguenze ordinarie e non straordinarie da quel tipo di menomazione: in applicazione di tali princìpi, la Suprema Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze pagina 17 di 22 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass.
Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 5865/21). Ed ancora, “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. Civ. n. 15084/19)
Sulla scorta dei predetti principi e, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie in esame, i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione in aumento del risarcimento, detta personalizzazione non può essere applicata.
In definitiva sulla base del D.M. del 16.07.2024 (in G.U. 25.07.2024, n. 173), con decorrenza dal mese di aprile 2024, che ha aggiornato gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (nella misura di € 947,30 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a. ed
€ 55,24, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b.), va riconosciuta, per le lesioni riscontrate, la complessiva somma di €
7.124,36 per il 6% di danno biologico permanente, oltre ad € 1.910,12 a titolo di invalidità totale (gg. 34); € 842,70 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (gg.
30); € 421,35 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (gg. 30) per un totale di €
10.298,51
Per quanto riguarda le spese mediche documentate direttamente riconducibili al sinistro in esame, per epoca e causale, vanno complessivamente quantificate in euro 65,82 per un complessivo importo di euro 10.364,33.
pagina 18 di 22 In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore a titolo di danno biologico e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Ciò premesso, va rilevato che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito,
e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez.
Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1%, tenuto conto delle modeste oscillazioni del potere di pagina 19 di 22 acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi in data
06/03/2018, ed il suo risarcimento, fatta eccezione per l'ultimo anno.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno biologico sull'importo, come sopra liquidato, devalutato ad €
8.596,42 all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 6 marzo, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' CP_3
fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di euro 10.128,51 maggiorato, in relazione alla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Per tutte le ragioni esposte i convenuti vanno condannati in solido a risarcire all'attore la complessiva somma di euro 10.364,33 oltre alle voci aggiuntive sopra indicate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese
Considerato l'esito del giudizio e l'accoglimento della domanda attorea, le spese vanno poste integralmente a carico della Controparte_1
Dette spese, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, (scaglione di riferimento determinato in base al decisum compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000) ed in relazione ai valori medi per le quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ridotti del 50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
Essendo stato l'attore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, il pagamento di dette spese va disposto in favore dello Stato. Di conseguenza non può tenersi conto della richiesta di distrazione dell'avvocato Tiziana Mellone.
pagina 20 di 22 Nei rapporti tra la convenuta contumace e parte attrice, in ragione del complessivo esito della lite, del riconoscimento in via stragiudiziale della sua responsabilità nella causazione del sinistro e della liquidazione del danno, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
Le spese per l'espletamento della C.T.U., da intendersi liquidate nella somma prevista a titolo di acconto, stante l'assenza di richiesta del CTU di liquidazione di ulteriore compenso, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, condanna in solido CP_2
quest'ultima e in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di € 10.364,33 Parte_1
oltre interessi compensativi, al tasso annuo dell'1%, dal 06.03.2018 sull'importo, liquidato per il danno non patrimoniale, svalutato a detta epoca e cioè su euro 8.596,42
e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 6 marzo, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di euro 10.364,33 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'attore e, per esso, in favore dello Stato;
spese liquidate in euro 2.540,00 per compensi ed al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta contumace;
pagina 21 di 22 • Pone definitivamente a carico dell l'espletamento della CTU.
Così deciso in Napoli il 30.09.2025
le spese già liquidate per Controparte_1
ILGIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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