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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1100/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rodi Garganico
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP-11-2025-36 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP-25-2025-36 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP-107-2025-36 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava le tre intimazioni di pagamento
(unitamente agli atti presupposti) di cui in epigrafe, notificate in data 23.7.25 dal Comune di Rodi Garganico, in base ai crediti iscritti al ruolo riportati dalle ingiunzioni di pagamento e dagli avvisi di accertamento relativi ad omesso pagamento TARSU emessi e notificati per gli anni 2010, 2011 e 2012, 2013.
La ricorrentededuceva l'illegittimità degli atti impugnati, di cui chiedeva l'annullamento (unitamente agli atti presupposti), in forza dei seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposticon conseguente nullità degli atti impugnati;
-2) estinzione della pretesa impositiva per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo e/o decadenza dalla pretesa impositiva, atteso il decorso del termine di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. applicabile ai tributi locali, nonche per l'applicabilità del termine triennale di decadenza ex L. 296/2006 art. 1 co. 163; -3) violazione della Legge 212/2000, attesa l'omessa motivazione ed allegazione dgeli atti presupposti;
-4) carenza di funzioni ed attribuzione del potere in capo al funzionario responsabile che aveva sottoscritto gli atti impugnati, nonché mancata indicazione del resposnabile del procedimento.
L'Ente resistente si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica di tutti gli atti presupposti: avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento. Rilevava conseguentemente l'inammissibilità delle contestazioni contenute nel ricorso che avrebbero dovuto essere proposte con impugnazione degli atti presupposti.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, contestando l'utilizzabilità della documentazione depositata dalla controparte, disconoscendo la conformità delle copie agli originali ed eccependo la mancanza dell'attestazione di conformità agli originali di cui all'art. 25 bis d.lgs. 546/1992.
Contestava, inoltre, la validità delle notifiche documentate dall'Ente impositore, in quanto, in alcuni casi, mancavano le relatae di notifica ed, in altri casi, non v'era stato il legittimo completamento della procedura di notifica con deposito in giudizio della c.d. CAD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via totalmente assorbenete rispetto alle restanti questioni controverse tra le parti, va rilevato che tutti i documenti depositati dall'Ente impositorerelativi alla prova delle notifiche degli atti presupposti sono inutilizzabili ai fini della decisione.
In particolare, come prontamente eccepito dalla difesa del ricorrente tali documenti sono statide positati in mere copie per immagini dei documenti cartacei originali, prive dell'attestazione di conformità ai documenti originali.
In punto di diritto, giova evidenziare come l'art. 25 bis comma 5 bis del D.lgs. 546/1992 prevede come il giudice tributario non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità L'Ente resistente, nonostante il tempestivo disconoscimento della conformità agli originali dei documenti comprovanti le notifiche degli atti presupposti non ha effettuato la predetta attestazione di conformità agli originali.
Una volta accertata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal resistente, va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo all'omessa notifica degli atti presupposti rispetto alle intimazioni impugnate.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'intimazione di pagamento può ritenersi legittimamente emessa e motivata per relationem solo qualora vi sia stata la notifica al contribuente dell'atto fiscale presupposto, nella stessa richiamato.
L'art. 19 del D.lgs. 546/92, al terzo comma, prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Ma tale norma può trovare applicazione, con effetto preclusivo rispetto all'impugnazione degli atti successivi, soltanto qualora gli atti antecedenti siano stati validamente notificati (Cass. 2005/6293).
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese vengono compensate in considerazione della complessità e novità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso:
compensa le spese di lite.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1100/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rodi Garganico
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP-11-2025-36 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP-25-2025-36 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP-107-2025-36 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava le tre intimazioni di pagamento
(unitamente agli atti presupposti) di cui in epigrafe, notificate in data 23.7.25 dal Comune di Rodi Garganico, in base ai crediti iscritti al ruolo riportati dalle ingiunzioni di pagamento e dagli avvisi di accertamento relativi ad omesso pagamento TARSU emessi e notificati per gli anni 2010, 2011 e 2012, 2013.
La ricorrentededuceva l'illegittimità degli atti impugnati, di cui chiedeva l'annullamento (unitamente agli atti presupposti), in forza dei seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposticon conseguente nullità degli atti impugnati;
-2) estinzione della pretesa impositiva per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo e/o decadenza dalla pretesa impositiva, atteso il decorso del termine di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. applicabile ai tributi locali, nonche per l'applicabilità del termine triennale di decadenza ex L. 296/2006 art. 1 co. 163; -3) violazione della Legge 212/2000, attesa l'omessa motivazione ed allegazione dgeli atti presupposti;
-4) carenza di funzioni ed attribuzione del potere in capo al funzionario responsabile che aveva sottoscritto gli atti impugnati, nonché mancata indicazione del resposnabile del procedimento.
L'Ente resistente si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica di tutti gli atti presupposti: avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento. Rilevava conseguentemente l'inammissibilità delle contestazioni contenute nel ricorso che avrebbero dovuto essere proposte con impugnazione degli atti presupposti.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, contestando l'utilizzabilità della documentazione depositata dalla controparte, disconoscendo la conformità delle copie agli originali ed eccependo la mancanza dell'attestazione di conformità agli originali di cui all'art. 25 bis d.lgs. 546/1992.
Contestava, inoltre, la validità delle notifiche documentate dall'Ente impositore, in quanto, in alcuni casi, mancavano le relatae di notifica ed, in altri casi, non v'era stato il legittimo completamento della procedura di notifica con deposito in giudizio della c.d. CAD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via totalmente assorbenete rispetto alle restanti questioni controverse tra le parti, va rilevato che tutti i documenti depositati dall'Ente impositorerelativi alla prova delle notifiche degli atti presupposti sono inutilizzabili ai fini della decisione.
In particolare, come prontamente eccepito dalla difesa del ricorrente tali documenti sono statide positati in mere copie per immagini dei documenti cartacei originali, prive dell'attestazione di conformità ai documenti originali.
In punto di diritto, giova evidenziare come l'art. 25 bis comma 5 bis del D.lgs. 546/1992 prevede come il giudice tributario non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità L'Ente resistente, nonostante il tempestivo disconoscimento della conformità agli originali dei documenti comprovanti le notifiche degli atti presupposti non ha effettuato la predetta attestazione di conformità agli originali.
Una volta accertata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal resistente, va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo all'omessa notifica degli atti presupposti rispetto alle intimazioni impugnate.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'intimazione di pagamento può ritenersi legittimamente emessa e motivata per relationem solo qualora vi sia stata la notifica al contribuente dell'atto fiscale presupposto, nella stessa richiamato.
L'art. 19 del D.lgs. 546/92, al terzo comma, prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Ma tale norma può trovare applicazione, con effetto preclusivo rispetto all'impugnazione degli atti successivi, soltanto qualora gli atti antecedenti siano stati validamente notificati (Cass. 2005/6293).
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese vengono compensate in considerazione della complessità e novità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso:
compensa le spese di lite.