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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8267 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20905/2024 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 co
Contro
: (P.Iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dellegale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avvti W Palomba e N Aversa
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 26.9.2024 l' istante domandava la condanna della convenuta la pagamento in proprio favore delle differenze retributive di cui in ricorso, per svolgimento di mansioni superiori Esponeva che, con sentenza n. 6324/2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvedeva : “in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del CCNL telecomunicazioni con profilo di "operatore di call center/customer care" con decorrenza dal 1.8.2011; - condanna , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento dell il 4° Livello e il 3° livello con decorrenza dal 15.10.2014, da quantificarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo; “ Allegava che la società non aveva ottemperato all'ordine del Tribunale. Si costituiva la società convenuta, allegando conteggi diversi per quanto dovuto, cui la ricorrente aderiva . Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (4 liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione delle mansioni concretamente svolte. La sentenza sull'an (da cui discende il presente giudizio sul quantum) è immediatamente esecutiva. L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa del diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo –detto pronunciato - a suffragare la pretesa creditizia, avanzata a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce. I conteggi elaborati dalla difesa di parte resistente, accettati dalla ricorrente appaiono corretti La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 3142,02 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto all' attualità Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione, liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti, anche in considerazione della serialità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
3142,02, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto alla presente pronuncia , in favore della ricorrente
. Condanna altresì al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in compl olo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione.
Così deciso in data 12/11/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20905/2024 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 co
Contro
: (P.Iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dellegale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avvti W Palomba e N Aversa
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 26.9.2024 l' istante domandava la condanna della convenuta la pagamento in proprio favore delle differenze retributive di cui in ricorso, per svolgimento di mansioni superiori Esponeva che, con sentenza n. 6324/2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvedeva : “in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del CCNL telecomunicazioni con profilo di "operatore di call center/customer care" con decorrenza dal 1.8.2011; - condanna , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento dell il 4° Livello e il 3° livello con decorrenza dal 15.10.2014, da quantificarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo; “ Allegava che la società non aveva ottemperato all'ordine del Tribunale. Si costituiva la società convenuta, allegando conteggi diversi per quanto dovuto, cui la ricorrente aderiva . Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (4 liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione delle mansioni concretamente svolte. La sentenza sull'an (da cui discende il presente giudizio sul quantum) è immediatamente esecutiva. L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa del diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo –detto pronunciato - a suffragare la pretesa creditizia, avanzata a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce. I conteggi elaborati dalla difesa di parte resistente, accettati dalla ricorrente appaiono corretti La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 3142,02 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto all' attualità Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione, liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti, anche in considerazione della serialità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
3142,02, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto alla presente pronuncia , in favore della ricorrente
. Condanna altresì al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in compl olo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione.
Così deciso in data 12/11/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio