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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 1571 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 18.11.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
13, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Trimarchi C.F._1
presso lo studio del quale, in Palmi alla Via Papa Giovanni XXIII n. 33 è domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
corrente in Palmi (RC) al p.le Piave Trav. I n. 13, in Controparte_1
persona del legale pro tempore Sig. nato a [...] il [...] ed CP_1
ivi residente a[...], c.f. , rappresentato C.F._2
e difeso, dagli Avv.ti Antonio Barilari del Foro di Palmi (c.f. ) C.F._3
ed SS LI del Foro di Padova (c.f. ), ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Gioia Tauro (RC) alla via Nazionale 111
n. 114, giusta procura in atti;
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnativa di licenziamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.06.2024, la ricorrente Parte_1
conveniva in giudizio l'impresa individuale ., affinché fosse Controparte_1
accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento del
27.12.2023 intimato alla ricorrente, con la richiesta di condanna della medesima alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre il risarcimento del danno da determinarsi secondo giustizia. La ricorrente chiedeva pertanto: “Accertare e dichiarare che il motivo del licenziamento notificato dalla di in data 27.12.2024 alla Sig.ra è illecito, CP_1 CP_1 Parte_1
esclusivo e determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.; per l'effetto, dichiarare il licenziamento notificato con raccomandata a.r. del 27.12.2023 dalla CP_1 CP_1
, nonché gli atti presupposti e successivi nulli e/o illegittimi, con
[...]
conseguenziale obbligo, per il datore di lavoro, in luogo della reintegra, al pagamento dell'indennità di legge pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, oltre interessi sino al soddisfo. In via subordinata: 1) Accertare e dichiarare che la condotta della ricorrente è di scarsa importanza e, per l'effetto dichiarare la sproporzionalità tra la sanzione e l'infrazione; 2) per l'effetto dichiarare illegittimo il licenziamento, con conseguenziale obbligo d'indennizzo nella misura massima prevista ex lege Il tutto con condanna alla refusione delle spese e competenze di causa”.
Nello specifico, parte ricorrente deduceva l'illegittimità, inefficacia e, nullità del licenziamento in quanto comminato per motivi meramente ritorsivi e legati alla sfera coniugale del datore di lavoro/lavoratore e non già per i motivi addotti nella contestazione disciplinare, preordinati proprio dal datore di lavoro per legittimare il licenziamento di persona ormai indesiderata.
In particolare, evidenziava:
- che in data 11.12.2023 il Sig. alla presenza del proprio fratello CP_1
, convocava in una stanza della sede di Via Manfroce di Palmi la Sig.ra Persona_1
ove avevano installato un registratore audio all'insaputa della lavoratrice in Pt_1
aperta violazione dell'art. 50 del CCNL di categoria, al mero fine di tenderle “una trappola” e precostituirsi il motivo di licenziamento. Gli stessi chiedevano alla Sig.ra insistentemente di svuotare la propria borsa per ricercare due chiavette usb, Pt_1
minacciandola di chiamare i carabinieri e la stessa, a seguito di ciò procedeva. Il coniuge, non contento, insisteva in modo a dir poco aggressivo affinché svuotasse tutte le tasche impedendo fisicamente alla ricorrente di allontanarsi dalla stanza, così come faceva anche il fratello di lui, Persona_1
- che attesa la gravità della condotta dei fratelli in un gesto di stizza, la CP_1
ricorrente lanciava le chiavette sul tetto dell'edificio accessibile dalla terrazza attigua all'ufficio, ma lasciandole comunque a disposizione integre;
chiavette che si precisa essere in uso comune privato dei coniugi e che non contenevano affatto dati aziendali, ma su cui avrebbe voluto scaricarvi dei file dal proprio telefono per fare Pt_1
spazio dal dispositivo;
- che solo a quel punto, il fratello del consentiva alla Sig.ra CP_1 Pt_1
di aprire la porta e, nelle more, la raggiungeva il proprio fratello, che la ricorrente aveva chiamato proprio per chiedere aiuto, portandola via;
- che sino a quando la era rimasta sul luogo di lavoro, le chiavette USB erano Pt_1
integre e a disposizione del CP_1
- che quanto accaduto è stato oggetto non solo di registrazione, ma anche di relative trascrizioni da parte del perito incaricato dal nel giudizio di separazione;
CP_1
Si costituiva in giudizio l'impresa individuale la quale, Controparte_1
contestava integralmente l'avversa domanda, eccependo la legittimità del licenziamento, in virtù del grave atto di insubordinazione su cui questo era fondato, ostativo alla prosecuzione del rapporto. Chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Esaurita la fase istruttoria a seguito dell'escussione dei testi ammessi, all'udienza del
18 novembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è infondata ed il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Quanto al merito giudizio, questo verte sul licenziamento comminato alla lavoratrice a seguito dei fatti accaduti in data 11.12.2023 presso la sede della Parte_1 ditta, e posti a fondamento del licenziamento comminato, ritenuti dalla ricorrente meramente ritorsivi e preordinati dal datore di lavoro per legittimare l'allontanamento di persona ormai indesiderata.
Nello specifico parte datoriale contesta alla lavoratrice i gravi atti di Pt_1
insubordinazione con lesione dei beni aziendali tenuti il giorno 11.12.2023, con quali la stessa si rifiutava di consegnare due chiavette USB contenenti documenti aziendali, che procedeva a lanciare sul tetto dello stabile, dopo un acceso alterco con il datore di lavoro ed il fratello.
Decisive per poter comprendere e qualificare i fatti accaduti risultano le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
, fratello della ricorrente, escusso in data 19.11.2024, riferiva Controparte_2
quanto segue: “Sono il fratello di , non ho rapporti di amicizia con Parte_1
nessuna delle parti, il sig. è il coniuge separato di mia sorella con il CP_1
quale ho solo avuto un alterco senza passare alle vie di fatto;
non ho alcun interesse nel giudizio;
conosco i fatti di causa in quanto mia sorella mi chiamò per intervenire nel dicembre 2023, sul luogo dove lavorava perché il marito ed il fratello non la lasciavano uscire dall'ufficio; mi recai presso la sede della società, giunto nell'ufficio trovai mia sorella seduta in un angolo alla scrivania, con davanti a lei i due CP_1
che la accusavano di aver sottratto due pennetta USB, mia sorella mi raccontò come erano andati i fatti, che le avevano chiesto di svuotare la borsa e che lei si era rifiutata di farlo;
non so perché mia sorella non voleva consegnare le pennette;
i CP_1
dicevano che erano beni aziendali, mentre mia sorella che erano sue;
i mi CP_1
riferirono che le pennette USB erano state lanciate sul tetto dell'ufficio, per questo io uscì sul balcone accompagnato da che mi mostrò dove si trovavano le Persona_1
pennette, e che le aveva lanciate mia sorella;
le pennette non erano più facilmente apprendibili ma nemmeno così distanti;
una distanza che a mio parere non poteva danneggiarle;
alla vista non risultarono danneggiate;
le pennette rimasero li fino a quando non abbiamo lasciato l'ufficio dopo non so che fine abbiano fatto. Preciso che il voleva le pennette perché riteneva vi fossero le prove di una relazione extra CP_1
coniugale da parte di mia sorella, non so se fosse vero”.
, riferisce quindi che parte datoriale chiedeva la restituzione delle Controparte_2
pennette USB in quanto ritenute beni aziendali, ma che tuttavia la sorella rifiutasse di consegnarle in quanto riteneva fossero di sua stessa proprietà e che per questa ragione procedeva a lanciarle sul tetto dello stabile per non farle recuperare al datore di lavoro.
Ebbene già da queste prime dichiarazioni è possibile rinvenire diverse incongruenze nella ricostruzione fatti così per come operata da parte della ricorrente.
In primo luogo, che le pennette USB non fossero di proprietà della sig.ra , Pt_1
ma del sig. , è stato riferito dalla stessa ricorrente in sede di libero CP_1
interrogatorio, ove la , specificamente interrogata sul punto, affermava Pt_1
quanto segue “il giorno 11 dicembre 2023, alle ore 11:00, chiesi se dovevo recarmi in ufficio;
quando giunsi lui era lì; iniziai a lavorare e lui mi chiese se avevo con me delle pennette USB, pennette personali di proprietà di mio marito, che io usavo per trasferire file personali;
mio marito non so perché sul luogo di lavoro mi chiese delle pennette, che io non utilizzavo per lavoro, ma che solo casualmente avevo con me in borsa;
preciso che ero consapevole di avere con me le pennette in borsa, alla richiesta delle pennette da parte di mio marito io mi opposi perché non gradi la richiesta, in quanto temevo potessero dare luogo ad altri litigi;
preciso che in ogni caso mio marito non poteva chiedermele perché non erano aziendali”.
La non ottemperava quindi alla richiesta di consegna delle pennette USB Pt_1
fattale dal in quanto non riteneva le stesse beni aziendali. Tuttavia, tale CP_1
convinzione non trova riscontro in alcun elemento oggettivo, essendo lei stessa ad ammettere che gli strumenti di archiviazione fossero di proprietà del salvo CP_1
qualificarli come beni personali solo in virtù dell'utilizzo che ella stessa faceva dei medesimi “pennette, che IO non utilizzavo per lavoro”.
La qualifica di beni aziendali attribuita alle pendrive dal unitamente al fatto CP_1
che la le avesse con se sul luogo di lavoro, ed al fatto che ella stessa ne Pt_1
abbia riconosciuto la proprietà del portano a ritenere in mancanza di CP_1 elementi di segno contrario che le pendrive, fossero effettivamente beni aziendali, sebbene la lavoratrice le utilizzasse per scopi personali e non per le finalità lavorative per le quali le erano state date in dotazione, con ciò configurando un'autonoma ipotesi di violazione degli obblighi previsti nello svolgimento del rapporto di lavoro.
La riferisce inoltre di “non aver gradito” la richiesta di parte datoriale Pt_1
di riconsegna dei beni aziendali “in quanto temevo potessero dare luogo ad altri litigi”.
Sul punto si evidenzia come la mancanza di gradimento della legittima richiesta datoriale da parte della lavoratrice sia sintomatica di un atteggiamento di manifesta insubordinazione da parte della che nella commistione dei ruoli di Pt_1
moglie/lavoratrice – marito/datore di lavoro, finisce per confondere gli stessi tenendo condotte incompatibili con il regolare svolgimento della prestazione lavorativa, e con gli obblighi di subordinazione dalla stessa derivanti, come conferma lo stesso uso dei beni aziendali per finalità personali. Infatti, deve rilevarsi come, se le pennette USB di proprietà del non fossero state utilizzate per scopi ultronei all'attività CP_1
lavorativa, la non avrebbe avuto problemi a riconsegnarle ed a mostrarne Pt_1
il contenuto.
Quanto ricostruito fin ora trova conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi: e . Testimone_1 Persona_1
, carabiniere intervenuto sul posto a seguito dell'accadimento dei Testimone_1
fatti, sentito in data 05.02.2025 riferiva quanto segue “sono e mi chiamo , Testimone_1
Carabiniere semplice presso il comando Stazione Palmi, giunsi presso la sede della
a seguito di segnalazione ricevuta dalla stazione operativa di una lite in CP_3
famiglia; giunti sul posto trovammo il sig. , il quale ci spiegava che CP_1
c'era stato un litigio con la moglie, la quale a suo parere aveva sottratto due pendrive contenenti dati sensibili;
il dopo averci spiegato la sua versione della lite ci CP_1
mostrava le pendrive che si trovavano su tetto della veranda antistante lo studio;
procedevamo quindi io e il mio collega al recupero delle pendrive che veniva consegnate al ricordo che le pendrive erano integre al momento del recupero CP_1
e della riconsegna;
invitammo il a sporgere regolare denuncia e CP_1 abbandonammo il luogo di intervento. so che il si recò successivamente presso CP_1
la stazione dei Carabinieri ma non so se procedette a sporgere denuncia. Il CP_1
contestò in nostra presenza un comportamento scorretto da Parte della in Pt_1
ambito lavorativo. Recuperammo le pendrive con l'ausilio di una sedia per salire sul tetto;
ricordo che l'ufficio era composto da un'unica stanza”.
Da tali dichiarazioni risulta confermata la circostanza, in ogni caso non contestata, del lancio delle pennette USB da parte della ricorrente sul tetto dello stabile per evitare l'apprensione delle stesse da parte del datore di lavoro, tenendo così una condotta del tutto incompatibile con gli obblighi di lealtà e fedeltà, scaturenti dal vincolo di subordinazione.
Quanto all'ultimo teste escusso , questi riferiva quanto segue:“sono Persona_1
e mi chiamo , sono il fratello di , non ho interesse nel Persona_1 CP_1
giudizio, non sono socio della ditta resistente, non sono dipendente della CP_1
conosco i fatti di causa in quanto mi trovavo presso la sede dell'azienda in quanto ero stato chiamato da mio fratello, che mi riferiva telefonicamente che a suo parere sua moglie aveva sottratto delle pendrive e mi chiedeva come meglio agire. Gli dissi di aspettare il mio arrivo;
mio fratello chiedeva la restituzione delle pendrive in quanto contenevano documenti di lavoro;
non so dire di che tipo di documenti si trattasse;
giunto sul luogo trovai mio fratello e la che litigavano perché mio fratello Pt_1
chiedeva alla stessa la consegna delle pendrive che la stessa si rifiutava di consegnare negando di avere in possesso. La diatriba si prolungò per un po' di tempo con mio fratello che minacciava di chiamare i Carabinieri, cosa che poi effettivamente fece. La
insisteva nel dichiarare di non avere le pendrive in oggetto al punto che Pt_1
lanciò la borsa a terra incitandoci a controllare la mancanza delle stesse. Subito dopo si recò però all'esterno dove dapprima finse di lanciare di sotto le pendrive e successivamente scaraventò le stesse sul tetto del terrazzo. Le pendrive vennero poi recuperate alla presenza dei carabinieri non ricordo se fossero integre o meno dal punto di vista esteriore. Preciso che la discussione con lancio della borsa e successivo lancio delle pennette è avvenuto mentre mio fratello era al telefono con i Carabinieri. Ricordo che alla fu detto di aspettare l'arrivo dei carabinieri e che non Pt_1
poteva lasciare il luogo di lavoro, ma non le fu impedito fisicamente, non fu chiusa la porta a chiave né ci frapponemmo tra essa e l'uscita, tant'è vero che la signora chiamò nel frattempo il fratello se ricordo bene prima del lancio delle pennette, il quale sopraggiunse constatando l'effettivo lancio delle stesse sul tetto”.
Dalle dichiarazioni rese dal teste viene confermata la ricostruzione Persona_1
dei fatti secondo cui parte datoriale chiedeva alla lavoratrice la restituzione delle pennette USB in quanto beni aziendali contenenti dati sensibili, che la lavoratrice si rifiutava di riconsegnare. A ciò si aggiunga che il teste riferiva un'ulteriore circostanza ovvero che la lavoratrice avesse inizialmente mentito sul possesso e sulla la disponibilità immediata delle pennette, che cercava quindi di occultare, al fine di impedire la riconsegna, dichiarando di non averle con sé, per poi lanciare le stesse sul tetto dello stabile al fine di impedirne il recupero, confermando così la condotta fortemente insubordinata tenuta dalla , posta in violazione dei doveri Pt_1
imposti ad ogni lavoratore tra cui la tutela e la conservazione dei beni aziendali, nonché il rispetto delle direttive datoriali.
Tutto quanto ricostruito smentisce la prospettazione fatta della ricorrente sulla natura ritorsiva del licenziamento, non sussistendo un'“ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) e di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta” (Cass. n. 17087 del 2011; n.
24648 del 2015), rientrando il provvedimento espulsivo tra le legittime facoltà datoriali esperibili a seguito di una condotta altamente insubordinata tenuta dalla lavoratrice.
Il mancato riconoscimento della natura aziendale delle pendrive, in virtù dell'utilizzo fatto in concreto dalla lavoratrice, estraneo alle finalità lavorative per cui le erano state date in godimento, unitamente all'opposizione alla riconsegna con lancio delle stesse per impedirne il recupero, integrano, a prescindere dalla lesione o meno del bene aziendale, una condotta altamente grave e lesiva, in virtù dell'intrinseca insubordinazione di cui risulta caratterizzata, tale da legittimare l'interruzione della prosecuzione del rapporto di lavoro, per il logico e conseguente venire meno della necessaria serenità e fiducia che debbono caratterizzare lo svolgimento di ogni attività lavorativa.
Deve quindi in conclusione ritenersi che l'atto illegittimo compiuto dalla , Pt_1
sia riconducibile tra quelli sanzionati dal CCNL e per il quale l'art. 48
[...]
prevede il licenziamento senza preavviso, a nulla rilevando il modesto Parte_2
valore dei beni oggetto della contesa come confermato dalla Corte di cassazione (Cass.
5 aprile 2017 n. 8816) secondo cui “In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro”.
La sanzione del licenziamento risulta quindi, a parer di chi scrive, del tutto proporzionata alla condotta insubordinata e lesiva tenuta dalla lavoratrice odierna ricorrente, da cui la piena legittimità del licenziamento comminato.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere infondata e pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, quantificate nella misura minima in ragione della volontà conciliativa manifestata dalla ricorrente nel corso del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- rigetta il ricorso;
- pone le spese processuali a carico della ricorrente che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da rifondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 1571 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 18.11.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
13, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Trimarchi C.F._1
presso lo studio del quale, in Palmi alla Via Papa Giovanni XXIII n. 33 è domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
corrente in Palmi (RC) al p.le Piave Trav. I n. 13, in Controparte_1
persona del legale pro tempore Sig. nato a [...] il [...] ed CP_1
ivi residente a[...], c.f. , rappresentato C.F._2
e difeso, dagli Avv.ti Antonio Barilari del Foro di Palmi (c.f. ) C.F._3
ed SS LI del Foro di Padova (c.f. ), ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Gioia Tauro (RC) alla via Nazionale 111
n. 114, giusta procura in atti;
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnativa di licenziamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.06.2024, la ricorrente Parte_1
conveniva in giudizio l'impresa individuale ., affinché fosse Controparte_1
accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento del
27.12.2023 intimato alla ricorrente, con la richiesta di condanna della medesima alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre il risarcimento del danno da determinarsi secondo giustizia. La ricorrente chiedeva pertanto: “Accertare e dichiarare che il motivo del licenziamento notificato dalla di in data 27.12.2024 alla Sig.ra è illecito, CP_1 CP_1 Parte_1
esclusivo e determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.; per l'effetto, dichiarare il licenziamento notificato con raccomandata a.r. del 27.12.2023 dalla CP_1 CP_1
, nonché gli atti presupposti e successivi nulli e/o illegittimi, con
[...]
conseguenziale obbligo, per il datore di lavoro, in luogo della reintegra, al pagamento dell'indennità di legge pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, oltre interessi sino al soddisfo. In via subordinata: 1) Accertare e dichiarare che la condotta della ricorrente è di scarsa importanza e, per l'effetto dichiarare la sproporzionalità tra la sanzione e l'infrazione; 2) per l'effetto dichiarare illegittimo il licenziamento, con conseguenziale obbligo d'indennizzo nella misura massima prevista ex lege Il tutto con condanna alla refusione delle spese e competenze di causa”.
Nello specifico, parte ricorrente deduceva l'illegittimità, inefficacia e, nullità del licenziamento in quanto comminato per motivi meramente ritorsivi e legati alla sfera coniugale del datore di lavoro/lavoratore e non già per i motivi addotti nella contestazione disciplinare, preordinati proprio dal datore di lavoro per legittimare il licenziamento di persona ormai indesiderata.
In particolare, evidenziava:
- che in data 11.12.2023 il Sig. alla presenza del proprio fratello CP_1
, convocava in una stanza della sede di Via Manfroce di Palmi la Sig.ra Persona_1
ove avevano installato un registratore audio all'insaputa della lavoratrice in Pt_1
aperta violazione dell'art. 50 del CCNL di categoria, al mero fine di tenderle “una trappola” e precostituirsi il motivo di licenziamento. Gli stessi chiedevano alla Sig.ra insistentemente di svuotare la propria borsa per ricercare due chiavette usb, Pt_1
minacciandola di chiamare i carabinieri e la stessa, a seguito di ciò procedeva. Il coniuge, non contento, insisteva in modo a dir poco aggressivo affinché svuotasse tutte le tasche impedendo fisicamente alla ricorrente di allontanarsi dalla stanza, così come faceva anche il fratello di lui, Persona_1
- che attesa la gravità della condotta dei fratelli in un gesto di stizza, la CP_1
ricorrente lanciava le chiavette sul tetto dell'edificio accessibile dalla terrazza attigua all'ufficio, ma lasciandole comunque a disposizione integre;
chiavette che si precisa essere in uso comune privato dei coniugi e che non contenevano affatto dati aziendali, ma su cui avrebbe voluto scaricarvi dei file dal proprio telefono per fare Pt_1
spazio dal dispositivo;
- che solo a quel punto, il fratello del consentiva alla Sig.ra CP_1 Pt_1
di aprire la porta e, nelle more, la raggiungeva il proprio fratello, che la ricorrente aveva chiamato proprio per chiedere aiuto, portandola via;
- che sino a quando la era rimasta sul luogo di lavoro, le chiavette USB erano Pt_1
integre e a disposizione del CP_1
- che quanto accaduto è stato oggetto non solo di registrazione, ma anche di relative trascrizioni da parte del perito incaricato dal nel giudizio di separazione;
CP_1
Si costituiva in giudizio l'impresa individuale la quale, Controparte_1
contestava integralmente l'avversa domanda, eccependo la legittimità del licenziamento, in virtù del grave atto di insubordinazione su cui questo era fondato, ostativo alla prosecuzione del rapporto. Chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Esaurita la fase istruttoria a seguito dell'escussione dei testi ammessi, all'udienza del
18 novembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è infondata ed il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Quanto al merito giudizio, questo verte sul licenziamento comminato alla lavoratrice a seguito dei fatti accaduti in data 11.12.2023 presso la sede della Parte_1 ditta, e posti a fondamento del licenziamento comminato, ritenuti dalla ricorrente meramente ritorsivi e preordinati dal datore di lavoro per legittimare l'allontanamento di persona ormai indesiderata.
Nello specifico parte datoriale contesta alla lavoratrice i gravi atti di Pt_1
insubordinazione con lesione dei beni aziendali tenuti il giorno 11.12.2023, con quali la stessa si rifiutava di consegnare due chiavette USB contenenti documenti aziendali, che procedeva a lanciare sul tetto dello stabile, dopo un acceso alterco con il datore di lavoro ed il fratello.
Decisive per poter comprendere e qualificare i fatti accaduti risultano le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
, fratello della ricorrente, escusso in data 19.11.2024, riferiva Controparte_2
quanto segue: “Sono il fratello di , non ho rapporti di amicizia con Parte_1
nessuna delle parti, il sig. è il coniuge separato di mia sorella con il CP_1
quale ho solo avuto un alterco senza passare alle vie di fatto;
non ho alcun interesse nel giudizio;
conosco i fatti di causa in quanto mia sorella mi chiamò per intervenire nel dicembre 2023, sul luogo dove lavorava perché il marito ed il fratello non la lasciavano uscire dall'ufficio; mi recai presso la sede della società, giunto nell'ufficio trovai mia sorella seduta in un angolo alla scrivania, con davanti a lei i due CP_1
che la accusavano di aver sottratto due pennetta USB, mia sorella mi raccontò come erano andati i fatti, che le avevano chiesto di svuotare la borsa e che lei si era rifiutata di farlo;
non so perché mia sorella non voleva consegnare le pennette;
i CP_1
dicevano che erano beni aziendali, mentre mia sorella che erano sue;
i mi CP_1
riferirono che le pennette USB erano state lanciate sul tetto dell'ufficio, per questo io uscì sul balcone accompagnato da che mi mostrò dove si trovavano le Persona_1
pennette, e che le aveva lanciate mia sorella;
le pennette non erano più facilmente apprendibili ma nemmeno così distanti;
una distanza che a mio parere non poteva danneggiarle;
alla vista non risultarono danneggiate;
le pennette rimasero li fino a quando non abbiamo lasciato l'ufficio dopo non so che fine abbiano fatto. Preciso che il voleva le pennette perché riteneva vi fossero le prove di una relazione extra CP_1
coniugale da parte di mia sorella, non so se fosse vero”.
, riferisce quindi che parte datoriale chiedeva la restituzione delle Controparte_2
pennette USB in quanto ritenute beni aziendali, ma che tuttavia la sorella rifiutasse di consegnarle in quanto riteneva fossero di sua stessa proprietà e che per questa ragione procedeva a lanciarle sul tetto dello stabile per non farle recuperare al datore di lavoro.
Ebbene già da queste prime dichiarazioni è possibile rinvenire diverse incongruenze nella ricostruzione fatti così per come operata da parte della ricorrente.
In primo luogo, che le pennette USB non fossero di proprietà della sig.ra , Pt_1
ma del sig. , è stato riferito dalla stessa ricorrente in sede di libero CP_1
interrogatorio, ove la , specificamente interrogata sul punto, affermava Pt_1
quanto segue “il giorno 11 dicembre 2023, alle ore 11:00, chiesi se dovevo recarmi in ufficio;
quando giunsi lui era lì; iniziai a lavorare e lui mi chiese se avevo con me delle pennette USB, pennette personali di proprietà di mio marito, che io usavo per trasferire file personali;
mio marito non so perché sul luogo di lavoro mi chiese delle pennette, che io non utilizzavo per lavoro, ma che solo casualmente avevo con me in borsa;
preciso che ero consapevole di avere con me le pennette in borsa, alla richiesta delle pennette da parte di mio marito io mi opposi perché non gradi la richiesta, in quanto temevo potessero dare luogo ad altri litigi;
preciso che in ogni caso mio marito non poteva chiedermele perché non erano aziendali”.
La non ottemperava quindi alla richiesta di consegna delle pennette USB Pt_1
fattale dal in quanto non riteneva le stesse beni aziendali. Tuttavia, tale CP_1
convinzione non trova riscontro in alcun elemento oggettivo, essendo lei stessa ad ammettere che gli strumenti di archiviazione fossero di proprietà del salvo CP_1
qualificarli come beni personali solo in virtù dell'utilizzo che ella stessa faceva dei medesimi “pennette, che IO non utilizzavo per lavoro”.
La qualifica di beni aziendali attribuita alle pendrive dal unitamente al fatto CP_1
che la le avesse con se sul luogo di lavoro, ed al fatto che ella stessa ne Pt_1
abbia riconosciuto la proprietà del portano a ritenere in mancanza di CP_1 elementi di segno contrario che le pendrive, fossero effettivamente beni aziendali, sebbene la lavoratrice le utilizzasse per scopi personali e non per le finalità lavorative per le quali le erano state date in dotazione, con ciò configurando un'autonoma ipotesi di violazione degli obblighi previsti nello svolgimento del rapporto di lavoro.
La riferisce inoltre di “non aver gradito” la richiesta di parte datoriale Pt_1
di riconsegna dei beni aziendali “in quanto temevo potessero dare luogo ad altri litigi”.
Sul punto si evidenzia come la mancanza di gradimento della legittima richiesta datoriale da parte della lavoratrice sia sintomatica di un atteggiamento di manifesta insubordinazione da parte della che nella commistione dei ruoli di Pt_1
moglie/lavoratrice – marito/datore di lavoro, finisce per confondere gli stessi tenendo condotte incompatibili con il regolare svolgimento della prestazione lavorativa, e con gli obblighi di subordinazione dalla stessa derivanti, come conferma lo stesso uso dei beni aziendali per finalità personali. Infatti, deve rilevarsi come, se le pennette USB di proprietà del non fossero state utilizzate per scopi ultronei all'attività CP_1
lavorativa, la non avrebbe avuto problemi a riconsegnarle ed a mostrarne Pt_1
il contenuto.
Quanto ricostruito fin ora trova conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi: e . Testimone_1 Persona_1
, carabiniere intervenuto sul posto a seguito dell'accadimento dei Testimone_1
fatti, sentito in data 05.02.2025 riferiva quanto segue “sono e mi chiamo , Testimone_1
Carabiniere semplice presso il comando Stazione Palmi, giunsi presso la sede della
a seguito di segnalazione ricevuta dalla stazione operativa di una lite in CP_3
famiglia; giunti sul posto trovammo il sig. , il quale ci spiegava che CP_1
c'era stato un litigio con la moglie, la quale a suo parere aveva sottratto due pendrive contenenti dati sensibili;
il dopo averci spiegato la sua versione della lite ci CP_1
mostrava le pendrive che si trovavano su tetto della veranda antistante lo studio;
procedevamo quindi io e il mio collega al recupero delle pendrive che veniva consegnate al ricordo che le pendrive erano integre al momento del recupero CP_1
e della riconsegna;
invitammo il a sporgere regolare denuncia e CP_1 abbandonammo il luogo di intervento. so che il si recò successivamente presso CP_1
la stazione dei Carabinieri ma non so se procedette a sporgere denuncia. Il CP_1
contestò in nostra presenza un comportamento scorretto da Parte della in Pt_1
ambito lavorativo. Recuperammo le pendrive con l'ausilio di una sedia per salire sul tetto;
ricordo che l'ufficio era composto da un'unica stanza”.
Da tali dichiarazioni risulta confermata la circostanza, in ogni caso non contestata, del lancio delle pennette USB da parte della ricorrente sul tetto dello stabile per evitare l'apprensione delle stesse da parte del datore di lavoro, tenendo così una condotta del tutto incompatibile con gli obblighi di lealtà e fedeltà, scaturenti dal vincolo di subordinazione.
Quanto all'ultimo teste escusso , questi riferiva quanto segue:“sono Persona_1
e mi chiamo , sono il fratello di , non ho interesse nel Persona_1 CP_1
giudizio, non sono socio della ditta resistente, non sono dipendente della CP_1
conosco i fatti di causa in quanto mi trovavo presso la sede dell'azienda in quanto ero stato chiamato da mio fratello, che mi riferiva telefonicamente che a suo parere sua moglie aveva sottratto delle pendrive e mi chiedeva come meglio agire. Gli dissi di aspettare il mio arrivo;
mio fratello chiedeva la restituzione delle pendrive in quanto contenevano documenti di lavoro;
non so dire di che tipo di documenti si trattasse;
giunto sul luogo trovai mio fratello e la che litigavano perché mio fratello Pt_1
chiedeva alla stessa la consegna delle pendrive che la stessa si rifiutava di consegnare negando di avere in possesso. La diatriba si prolungò per un po' di tempo con mio fratello che minacciava di chiamare i Carabinieri, cosa che poi effettivamente fece. La
insisteva nel dichiarare di non avere le pendrive in oggetto al punto che Pt_1
lanciò la borsa a terra incitandoci a controllare la mancanza delle stesse. Subito dopo si recò però all'esterno dove dapprima finse di lanciare di sotto le pendrive e successivamente scaraventò le stesse sul tetto del terrazzo. Le pendrive vennero poi recuperate alla presenza dei carabinieri non ricordo se fossero integre o meno dal punto di vista esteriore. Preciso che la discussione con lancio della borsa e successivo lancio delle pennette è avvenuto mentre mio fratello era al telefono con i Carabinieri. Ricordo che alla fu detto di aspettare l'arrivo dei carabinieri e che non Pt_1
poteva lasciare il luogo di lavoro, ma non le fu impedito fisicamente, non fu chiusa la porta a chiave né ci frapponemmo tra essa e l'uscita, tant'è vero che la signora chiamò nel frattempo il fratello se ricordo bene prima del lancio delle pennette, il quale sopraggiunse constatando l'effettivo lancio delle stesse sul tetto”.
Dalle dichiarazioni rese dal teste viene confermata la ricostruzione Persona_1
dei fatti secondo cui parte datoriale chiedeva alla lavoratrice la restituzione delle pennette USB in quanto beni aziendali contenenti dati sensibili, che la lavoratrice si rifiutava di riconsegnare. A ciò si aggiunga che il teste riferiva un'ulteriore circostanza ovvero che la lavoratrice avesse inizialmente mentito sul possesso e sulla la disponibilità immediata delle pennette, che cercava quindi di occultare, al fine di impedire la riconsegna, dichiarando di non averle con sé, per poi lanciare le stesse sul tetto dello stabile al fine di impedirne il recupero, confermando così la condotta fortemente insubordinata tenuta dalla , posta in violazione dei doveri Pt_1
imposti ad ogni lavoratore tra cui la tutela e la conservazione dei beni aziendali, nonché il rispetto delle direttive datoriali.
Tutto quanto ricostruito smentisce la prospettazione fatta della ricorrente sulla natura ritorsiva del licenziamento, non sussistendo un'“ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) e di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta” (Cass. n. 17087 del 2011; n.
24648 del 2015), rientrando il provvedimento espulsivo tra le legittime facoltà datoriali esperibili a seguito di una condotta altamente insubordinata tenuta dalla lavoratrice.
Il mancato riconoscimento della natura aziendale delle pendrive, in virtù dell'utilizzo fatto in concreto dalla lavoratrice, estraneo alle finalità lavorative per cui le erano state date in godimento, unitamente all'opposizione alla riconsegna con lancio delle stesse per impedirne il recupero, integrano, a prescindere dalla lesione o meno del bene aziendale, una condotta altamente grave e lesiva, in virtù dell'intrinseca insubordinazione di cui risulta caratterizzata, tale da legittimare l'interruzione della prosecuzione del rapporto di lavoro, per il logico e conseguente venire meno della necessaria serenità e fiducia che debbono caratterizzare lo svolgimento di ogni attività lavorativa.
Deve quindi in conclusione ritenersi che l'atto illegittimo compiuto dalla , Pt_1
sia riconducibile tra quelli sanzionati dal CCNL e per il quale l'art. 48
[...]
prevede il licenziamento senza preavviso, a nulla rilevando il modesto Parte_2
valore dei beni oggetto della contesa come confermato dalla Corte di cassazione (Cass.
5 aprile 2017 n. 8816) secondo cui “In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro”.
La sanzione del licenziamento risulta quindi, a parer di chi scrive, del tutto proporzionata alla condotta insubordinata e lesiva tenuta dalla lavoratrice odierna ricorrente, da cui la piena legittimità del licenziamento comminato.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere infondata e pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, quantificate nella misura minima in ragione della volontà conciliativa manifestata dalla ricorrente nel corso del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- rigetta il ricorso;
- pone le spese processuali a carico della ricorrente che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da rifondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti