Art. 3.
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con detti istituti.
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con detti istituti.