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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 71/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. AU RA - Giudice relatore
Dott. Riccardo Sabato - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71 R.G.V.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Maria Lovito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Policoro (MT) al Viale Salerno n. 56
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce dall'Avv. Roberto Lapadula ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sarconi (PZ) alla Via provinciale n. 72
RICORRENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
cessata materia del contendere
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.11.2025;
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Con ricorso congiunto, depositato in data 30.01.2025, e hanno adito Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Arcangelo (PZ) il
5.08.1978; che dalla loro unione sono nati quattro figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che a causa di forti incompatibilità sorte nel rapporto di coppia hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale di Lagonegro (PZ) la separazione in via consensuale con sentenza n. 332/2024 che ha omologato le seguenti condizioni: “a. autorizzare i coniugi a vivere separatamente
b. la casa coniugale sita in sant'Arcangelo alla via Togliatti 32 di proprietà dei figli e Per_1 Per_2
e di cui i coniugi hanno usufrutto legale sarà in uso a e da lui abitata in via esclusiva e CP_1 continuerà ad abitarla con tutti gli arredi e mobili presenti, e di cui pagherà le utenze domestiche
(acqua, luce, gas, ecc.) a lui intestate
c. si impegna ed obbliga ad abbandonare la casa coniugale entro giorni 15 dalla Parte_1 comparizione dinanzi al Giudice per stabilire la sua residenza presso altro alloggio che sta per reperire
d. corrisponderà alla moglie a decorrere dal mese di giugno 2024 un CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili da pagarsi entro il giorno 6 di ogni mese oltre all'importo del canone che la stessa dovrà corrispondere per la prossima locazione, canone Pt_1 che risulterà da regolare contratto e le utenze dell'alloggio della Tale importo è comprensivo Pt_1 anche di contributo per eventuali spese mediche e sanitarie.
e. ER elegge domicilio in sant'Arcangelo alla via Togliatti 32 e , invece, comunicherà Parte_1 il nuovo domicilio nel momento in cui avrà abbandonato la casa coniugale.”
Tanto premesso, i ricorrenti con la presente domanda hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione già omologate, come di seguito:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente
2. la casa coniugale sita in sant'Arcangelo alla via Togliatti 32 di proprietà dei figli e Per_1 Per_2
e di cui i coniugi hanno usufrutto legale sarà in uso a , da lei abitata in via esclusiva con Parte_1 tutti gli arredi e mobili presenti, e di cui pagherà le utenze domestiche (acqua, luce, gas, ecc.) a lei intestate, previa opportuna voltura
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3. si impegna ed obbliga ad abbandonare la casa coniugale entro giorni 10 dalla CP_1 comparizione dinanzi al Giudice per stabilire la sua residenza presso altro alloggio a reperirsi
4. continuerà a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di CP_1 Parte_1 euro 450,00 mensili da pagarsi entro il giorno 6 di ogni mese. Tale importo è comprensivo anche di contributo per eventuali spese mediche e sanitarie.
5. Le parti sin da ora chiedono che il Tribunale ordini a INPS terzo datore della pensione a CP_1
di corrispondere il sopradetto importo direttamente a favore della nelle forme di legge
[...] Pt_1
6. elegge domicilio in sant'Arcangelo alla via Togliatti 32 e , invece, Parte_1 CP_1 comunicherà il nuovo domicilio nel momento in cui avrà abbandonato la casa coniugale.
7. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra e si impegnano a mantenere rapporti improntati al rispetto reciproco.
8. Spese processuali compensate tra le parti”.
Con decreto del 3.02.2025 il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 5.05.2025, disponendo la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando il termine per le note di trattazione scritta fino al giorno di udienza e invitando le parti a dichiarare congiuntamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Alla detta udienza le parti hanno tempestivamente depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., confermando la volontà di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Pertanto, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente modifica delle condizioni di separazione sopra riportate.
Con ordinanza del 15.05.2025 il Giudice ha convocato le parti per rendere chiarimenti sul punto n. 5 delle condizioni di cui al ricorso, disponendo la loro comparizione personale per l'udienza del
18.11.2025.
All'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato che è deceduto in CP_1 data 18.06.2025, riservandosi di depositare il certificato di morte (depositato in pari data) e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
La causa è stata rimessa in decisione.
2. Il Collegio osserva che una volta dimostrato il decesso del ricorrente attraverso il certificato di morte prodotto in atti, come nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno qualsiasi interesse ad una eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto del contendere, sicché va dichiarata, come richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 5 Costituisce invero principio ormai pacifico in giurisprudenza che la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio prima della pronuncia sullo status comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (cfr. ex multis Cass. civ. sez. I, sent. 20 novembre 2008, n. 27556). Anche di recente la S.C. ha affermato che “la morte del coniuge, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione, comporta la cessazione della materia del contendere” (vedi Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 11492/17; cfr in termini analoghi
Cass. ord. n. 33346/2021: “La morte del coniuge in pendenza del processo di divorzio determina la cessazione della materia del contendere, anche se interviene nel corso del giudizio di impugnazione promosso esclusivamente per ottenere una diversa quantificazione dell'assegno divorzile (con l'effetto di determinare il passaggio in giudicato della decisione sullo "status"), poiché si tratta di un processo unitario, nel quale ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie, quale è quella relativa all'assegno in questione, ma non possono costituire fonte di deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce”).
Tale conclusione si fonda sul pacifico assunto che, a norma dell'art. 149 c.c., il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi. Non vi è pertanto alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per l'assorbente ragione che il giudice non potrebbe statuire sulla modifica o la cessazione di un rapporto giuridico – quello matrimoniale– già venuto meno per morte di uno dei coniugi.
Sul piano processuale, la declaratoria di cessazione della materia ha l'effetto di travolgere ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, e di rendere improseguibile il giudizio anche per le domande di natura economica che siano connesse alla separazione o al divorzio.
Invero, ogni statuizione resa in sede separativa non fa venire meno il matrimonio, ma incide unicamente sui diritti ed i doveri gravanti sui coniugi, con la conseguenza che viene meno anche l'interesse del coniuge superstite alle pronunce di contenuto economico, vantando egli ancora diritti ereditari.
In definitiva, dunque, va dichiarata cessata la materia del contendere quale conseguenza del decesso di
. CP_1
3. Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti in considerazione del tipo di pronuncia adottata.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lagonegro, in camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice rel.
Dott. AU RA
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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